TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n° 5371 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da avv. Francesco Murgia
- opponente - ex art. 86 cpc contro
CP_1
- convenuta - con gli avv. Ezio Bisatti e Guido Perillo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avvocato Francesco Murgia ha convenuto in giudizio la CP_1 opponendosi al precetto intimatogli da quest'ultima per la somma di € 17.013,10;
l'opponente ha allegato che:
il credito precettato si fonda sull'ordinanza n. 2322/2022 del tribunale di Bologna, emessa a definizione di un giudizio ex art. 702 bis cpc, e corrisponde alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite;
la pretesa della è infondata perché il credito in questione è estinto CP_1 per compensazione da un controcredito vantato dalla nei confronti Parte_1
- dr. Lucio Munaro - 2
della ; CP_1
tale controcredito, poi ceduto all'opponente, deriva dalle prestazioni eseguite dalla ei confronti della (nel quadro dell'attuazione di un Pt_1 CP_1 contratto relativo ad un cantiere edile) quanto ad attività di collaudo … ovvero l'attività di predisposizione, raccolta, verifica e trasmissione di tutta la documentazione indicata nella nota pro forma n. 32/2021.
Pertanto, l'opponente ha così concluso: accertare e dichiarare che l'Avv. Murgia nulla deve a in forza del titolo CP_1 azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 5 settembre 2022 nonché la nullità,
l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria di controparte ed altresì dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa; CP_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettario (15%), anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; in via istruttoria, per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli nn. 12, 13, 15,
16 e 17 della memoria ex art. 183.6 n. 2 cpc.
1.1. La convenuta ha resistito all'opposizione sotto diversi profili;
in particolare, ha negato specificamente l'effettività e riconducibilità alla controparte del credito opposto in compensazione.
Pertanto, la convenuta ha così concluso: respingere, per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte formulate dall'opponente avv. Murgia nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto; CP_1 con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. L'effettività del credito precettato non è in discussione, fondandosi su un titolo esecutivo giudiziale.
2.2. Si tratta dunque di verificare la fondatezza dell'eccezione di compensazione giudiziale sollevata dall'opponente (art. 1243.2 cc).
Al riguardo, le puntuali e specifiche contestazioni della convenuta in merito all'effettività e riconducibilità alla del credito vantato per le Pt_1 prestazioni cit. renderebbero necessaria un'istruzione probatoria piuttosto articolata. Infatti non vi è alcun documento che sancisca puntualmente l'effettività, la misura e la riconducibilità alla dal lato attivo) e alla Pt_1 CP_1
(dal lato passivo) del credito in discorso, poi ceduto dall'opponente.
- dr. Lucio Munaro - 3
La necessità di un'istruzione del genere osta però alla proponibilità dell'eccezione di compensazione giudiziale, che a norma dell'art. 1243.2 cc esige la facile e pronta liquidazione del debito opposto in compensazione; ciò che accade tipicamente, come ricordato dalla migliore dottrina civilistica, quando si impongano dei meri accertamenti matematici o sussistano prove 'liquide' sul punto. Come chiarito dalla suprema Corte, la compensazione in esame è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione;
con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e l'interessato potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio (per tutte, Cass. n. 21923/2009).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 11.4.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n° 5371 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da avv. Francesco Murgia
- opponente - ex art. 86 cpc contro
CP_1
- convenuta - con gli avv. Ezio Bisatti e Guido Perillo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avvocato Francesco Murgia ha convenuto in giudizio la CP_1 opponendosi al precetto intimatogli da quest'ultima per la somma di € 17.013,10;
l'opponente ha allegato che:
il credito precettato si fonda sull'ordinanza n. 2322/2022 del tribunale di Bologna, emessa a definizione di un giudizio ex art. 702 bis cpc, e corrisponde alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite;
la pretesa della è infondata perché il credito in questione è estinto CP_1 per compensazione da un controcredito vantato dalla nei confronti Parte_1
- dr. Lucio Munaro - 2
della ; CP_1
tale controcredito, poi ceduto all'opponente, deriva dalle prestazioni eseguite dalla ei confronti della (nel quadro dell'attuazione di un Pt_1 CP_1 contratto relativo ad un cantiere edile) quanto ad attività di collaudo … ovvero l'attività di predisposizione, raccolta, verifica e trasmissione di tutta la documentazione indicata nella nota pro forma n. 32/2021.
Pertanto, l'opponente ha così concluso: accertare e dichiarare che l'Avv. Murgia nulla deve a in forza del titolo CP_1 azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 5 settembre 2022 nonché la nullità,
l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria di controparte ed altresì dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa; CP_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettario (15%), anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; in via istruttoria, per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli nn. 12, 13, 15,
16 e 17 della memoria ex art. 183.6 n. 2 cpc.
1.1. La convenuta ha resistito all'opposizione sotto diversi profili;
in particolare, ha negato specificamente l'effettività e riconducibilità alla controparte del credito opposto in compensazione.
Pertanto, la convenuta ha così concluso: respingere, per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte formulate dall'opponente avv. Murgia nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto; CP_1 con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. L'effettività del credito precettato non è in discussione, fondandosi su un titolo esecutivo giudiziale.
2.2. Si tratta dunque di verificare la fondatezza dell'eccezione di compensazione giudiziale sollevata dall'opponente (art. 1243.2 cc).
Al riguardo, le puntuali e specifiche contestazioni della convenuta in merito all'effettività e riconducibilità alla del credito vantato per le Pt_1 prestazioni cit. renderebbero necessaria un'istruzione probatoria piuttosto articolata. Infatti non vi è alcun documento che sancisca puntualmente l'effettività, la misura e la riconducibilità alla dal lato attivo) e alla Pt_1 CP_1
(dal lato passivo) del credito in discorso, poi ceduto dall'opponente.
- dr. Lucio Munaro - 3
La necessità di un'istruzione del genere osta però alla proponibilità dell'eccezione di compensazione giudiziale, che a norma dell'art. 1243.2 cc esige la facile e pronta liquidazione del debito opposto in compensazione; ciò che accade tipicamente, come ricordato dalla migliore dottrina civilistica, quando si impongano dei meri accertamenti matematici o sussistano prove 'liquide' sul punto. Come chiarito dalla suprema Corte, la compensazione in esame è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione;
con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e l'interessato potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio (per tutte, Cass. n. 21923/2009).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 11.4.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -