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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2582/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2582 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Testa Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Daniela Maria CP_1
Giuseppina Adimari che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8633/2024, pubblicata in data 01/08/2024 2
___________________
Con l'originario ricorso introduttivo adiva il Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di “dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'asserito indebito di € 1.883,76 di cui alla lettera dell' datata 13/09/2021 in quanto generica, immotivata e quindi infondata e, CP_1 comunque, applicandosi le norme di sanatoria in materia;
condannare l' alla CP_1 restituzione di quanto trattenuto, sulle prestazioni in pagamento alla ricorrente, in virtù del preteso indebito di cui alla comunicazione del 13/09/2021 e, per l'effetto - condannare
l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore CP_2 antistatario”. La ricorrente esponeva di aver ricevuto dall' in data CP_1
13/09/2021 la richiesta, quale erede di , di ripetizione di Persona_1 somme indebitamente percepite, relativamente al periodo dal 01/01/2016 al
31/12/2016, sulla pensione categoria INVCIV n. 07476841 del Per_1 eliminata in seguito al decesso di quest'ultimo, per la seguente motivazione:
“sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. La ricorrente esponeva di aver presentato ricorso in data 12/10/2021, rimasto inevaso. Deduceva che le somme di cui l' chiedeva la restituzione erano CP_1 irripetibili in forza dei principi operanti in materia di indebito previdenziale ed eccepiva la genericità delle motivazioni sottese ai provvedimenti di restituzione delle somme non dovute. Eccepiva altresì il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 13 della L. n. 412 del 1991 che impone all' l'obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi del CP_1 pensionato quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, delle somme indebitamente percepite.
Resisteva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato. In particolare, rappresentava che il era titolare della Per_1 pensione di inabilità civile, dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno ordinario di invalidità dei lavoratori dipendenti ex art. 1 L. n.222/84. La percezione di tale ultima prestazione aveva comportato, per l'anno 2016, il superamento dei limiti di legge previsti per il godimento della provvidenza di 3
invalidità civile (€ 16.532,10), avendo il maturato un reddito di €. Per_1
18.492,00.
All'esito del giudizio, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso relativamente all'accertamento della irrepetibilità della somma di € 1.883,76, richiesta dall' a mentre rigettava la Controparte_3 Parte_1 domanda di condanna alla restituzione degli importi recuperati, non risultando effettuato alcun recupero dell'indebito. Compensava le spese “in ragione della particolarità della vicenda processuale”.
Il Tribunale rammentava che nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, in deroga alla norma generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., trova applicazione un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme non dovute in una pluralità di situazione fattuali, variamente articolate, che presentino come comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e sussista una condizione tale da ingenerare un legittimo affidamento. Il Tribunale chiariva che in materia di indebito assistenziale non possono trovare applicazione le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Tali disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito.
Poste tali premesse, il Giudice di prime cure accertava che “l'indebito contestato al (…) nasce dall'aver percepito, unitamente alla pensione di inabilità Per_1 civile ed all'indennità di accompagnamento, l'assegno ordinario di invalidità dei lavoratori dipendenti ex art. 1 l. n. 222/84 che ha comportato, nell'anno contributivo in contestazione, il superamento dei limiti di legge previsti per il godimento della provvidenza di invalidità civile, con conseguente richiesta, da parte dell'Istituto, di ripetibilità della stessa”. Il Tribunale osservava che tali redditi erano ampiamenti conosciuti dall' CP_1 trattandosi di prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dallo stesso Ente. Da ultimo, escludeva che si potesse ascrivere al un comportamento Per_1 doloso o quantomeno negligente finalizzato a ostacolare l'accertamento da parte dell'Istituto previdenziale della propria situazione reddituale. 4
Avverso tale pronuncia, ha proposto tempestivo appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione del principio sulla soccombenza virtuale. Assume l'appellante che il Tribunale ha erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, avendo accertato l'infondatezza della ripetizione effettuata dall' Secondo CP_1 la tesi dell'appellante, a norma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, il Giudice dovrebbe disporre la compensazione delle spese solo in casi eccezionali e particolarissimi. In tal senso, il reiterato intervento normativo sarebbe volto ad arginare il regime della compensazione delle spese che, spesso, vanifica il principio della soccombenza, a danno della parte vittoriosa. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese processuali di CP_1 primo grado, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. Con riferimento CP_1 alle spese di lite, ha chiesto la liquidazione delle stesse previa verifica dell'attività espletata nel giudizio di primo grado e delle tabelle vigenti.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
A norma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 13, comma primo, D.L. n. 132/2014 convertito da L. n. 162/2014, la compensazione delle spese può essere disposta “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Successivamente la Corte Costituzionale è intervenuta temperando la tassatività di suddetta elencazione e con sentenza n. 77/2018 ha riconosciuto al giudice il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese allorché ricorrano “altri gravi ed eccezionali ragioni”, che devono essere esplicitamente motivate.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene l'art. 92 c.p.c. citato una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché ad un 5
contesto storico. Infatti, tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma devono essere esplicitate dal giudice di merito nella motivazione, dovendo riguardare circostanze specifiche o aspetti della controversia (v. Cass. 16037/2014, Cass. n.
14546/2015).
In materia di compensazione delle spese, recentemente si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. lav., n. 17966/2024) in riferimento ad una fattispecie in cui la Corte territoriale aveva addotto a fondamento della decisione di compensare le spese tra le parti “la particolarità della controversia e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione esaminata” ed ha chiarito quanto segue: “La "particolarità" della controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le "oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità”.
Pertanto, il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento dei compensi.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento delle spese del primo CP_1 grado di giudizio.
Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, occorre fare riferimento ai parametri normativi indicati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 ed aggiornato dapprima dal D.M. 37/2018 e successivamente dal D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocato per le prestazioni rese in ambito giudiziale.
I parametri previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% 6
ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In applicazione di tali parametri, prendendo in esame lo scaglione di riferimento compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, la liquidazione delle spese è da determinarsi nel complessivo importo di € 886,00 (€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 213,00 per la fase di studio, € 460,00 per la fase decisionale).
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio di primo grado nella misura di cui al dispositivo.
Quanto al presente giudizio, che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese di giudizio di primo grado, la liquidazione va effettuata anch'essa secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata. (v. Cass.
6345/2020; Cass. S.U. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado, che CP_1 liquida in complessivi € 886,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado, che liquida in CP_1 complessivi € 251,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2582/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2582 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Testa Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Daniela Maria CP_1
Giuseppina Adimari che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8633/2024, pubblicata in data 01/08/2024 2
___________________
Con l'originario ricorso introduttivo adiva il Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di “dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'asserito indebito di € 1.883,76 di cui alla lettera dell' datata 13/09/2021 in quanto generica, immotivata e quindi infondata e, CP_1 comunque, applicandosi le norme di sanatoria in materia;
condannare l' alla CP_1 restituzione di quanto trattenuto, sulle prestazioni in pagamento alla ricorrente, in virtù del preteso indebito di cui alla comunicazione del 13/09/2021 e, per l'effetto - condannare
l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore CP_2 antistatario”. La ricorrente esponeva di aver ricevuto dall' in data CP_1
13/09/2021 la richiesta, quale erede di , di ripetizione di Persona_1 somme indebitamente percepite, relativamente al periodo dal 01/01/2016 al
31/12/2016, sulla pensione categoria INVCIV n. 07476841 del Per_1 eliminata in seguito al decesso di quest'ultimo, per la seguente motivazione:
“sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. La ricorrente esponeva di aver presentato ricorso in data 12/10/2021, rimasto inevaso. Deduceva che le somme di cui l' chiedeva la restituzione erano CP_1 irripetibili in forza dei principi operanti in materia di indebito previdenziale ed eccepiva la genericità delle motivazioni sottese ai provvedimenti di restituzione delle somme non dovute. Eccepiva altresì il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 13 della L. n. 412 del 1991 che impone all' l'obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi del CP_1 pensionato quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, delle somme indebitamente percepite.
Resisteva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato. In particolare, rappresentava che il era titolare della Per_1 pensione di inabilità civile, dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno ordinario di invalidità dei lavoratori dipendenti ex art. 1 L. n.222/84. La percezione di tale ultima prestazione aveva comportato, per l'anno 2016, il superamento dei limiti di legge previsti per il godimento della provvidenza di 3
invalidità civile (€ 16.532,10), avendo il maturato un reddito di €. Per_1
18.492,00.
All'esito del giudizio, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso relativamente all'accertamento della irrepetibilità della somma di € 1.883,76, richiesta dall' a mentre rigettava la Controparte_3 Parte_1 domanda di condanna alla restituzione degli importi recuperati, non risultando effettuato alcun recupero dell'indebito. Compensava le spese “in ragione della particolarità della vicenda processuale”.
Il Tribunale rammentava che nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, in deroga alla norma generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., trova applicazione un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme non dovute in una pluralità di situazione fattuali, variamente articolate, che presentino come comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e sussista una condizione tale da ingenerare un legittimo affidamento. Il Tribunale chiariva che in materia di indebito assistenziale non possono trovare applicazione le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Tali disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito.
Poste tali premesse, il Giudice di prime cure accertava che “l'indebito contestato al (…) nasce dall'aver percepito, unitamente alla pensione di inabilità Per_1 civile ed all'indennità di accompagnamento, l'assegno ordinario di invalidità dei lavoratori dipendenti ex art. 1 l. n. 222/84 che ha comportato, nell'anno contributivo in contestazione, il superamento dei limiti di legge previsti per il godimento della provvidenza di invalidità civile, con conseguente richiesta, da parte dell'Istituto, di ripetibilità della stessa”. Il Tribunale osservava che tali redditi erano ampiamenti conosciuti dall' CP_1 trattandosi di prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dallo stesso Ente. Da ultimo, escludeva che si potesse ascrivere al un comportamento Per_1 doloso o quantomeno negligente finalizzato a ostacolare l'accertamento da parte dell'Istituto previdenziale della propria situazione reddituale. 4
Avverso tale pronuncia, ha proposto tempestivo appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione del principio sulla soccombenza virtuale. Assume l'appellante che il Tribunale ha erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, avendo accertato l'infondatezza della ripetizione effettuata dall' Secondo CP_1 la tesi dell'appellante, a norma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, il Giudice dovrebbe disporre la compensazione delle spese solo in casi eccezionali e particolarissimi. In tal senso, il reiterato intervento normativo sarebbe volto ad arginare il regime della compensazione delle spese che, spesso, vanifica il principio della soccombenza, a danno della parte vittoriosa. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese processuali di CP_1 primo grado, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. Con riferimento CP_1 alle spese di lite, ha chiesto la liquidazione delle stesse previa verifica dell'attività espletata nel giudizio di primo grado e delle tabelle vigenti.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
A norma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 13, comma primo, D.L. n. 132/2014 convertito da L. n. 162/2014, la compensazione delle spese può essere disposta “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Successivamente la Corte Costituzionale è intervenuta temperando la tassatività di suddetta elencazione e con sentenza n. 77/2018 ha riconosciuto al giudice il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese allorché ricorrano “altri gravi ed eccezionali ragioni”, che devono essere esplicitamente motivate.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene l'art. 92 c.p.c. citato una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché ad un 5
contesto storico. Infatti, tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma devono essere esplicitate dal giudice di merito nella motivazione, dovendo riguardare circostanze specifiche o aspetti della controversia (v. Cass. 16037/2014, Cass. n.
14546/2015).
In materia di compensazione delle spese, recentemente si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. lav., n. 17966/2024) in riferimento ad una fattispecie in cui la Corte territoriale aveva addotto a fondamento della decisione di compensare le spese tra le parti “la particolarità della controversia e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione esaminata” ed ha chiarito quanto segue: “La "particolarità" della controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le "oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità”.
Pertanto, il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento dei compensi.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento delle spese del primo CP_1 grado di giudizio.
Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, occorre fare riferimento ai parametri normativi indicati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 ed aggiornato dapprima dal D.M. 37/2018 e successivamente dal D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocato per le prestazioni rese in ambito giudiziale.
I parametri previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% 6
ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In applicazione di tali parametri, prendendo in esame lo scaglione di riferimento compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, la liquidazione delle spese è da determinarsi nel complessivo importo di € 886,00 (€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 213,00 per la fase di studio, € 460,00 per la fase decisionale).
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio di primo grado nella misura di cui al dispositivo.
Quanto al presente giudizio, che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese di giudizio di primo grado, la liquidazione va effettuata anch'essa secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata. (v. Cass.
6345/2020; Cass. S.U. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado, che CP_1 liquida in complessivi € 886,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado, che liquida in CP_1 complessivi € 251,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)