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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 7090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7090 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. EMANUELA Parte_1
FERRELLI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
AN MA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
3.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (4.05.2021), con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento “della somma pari ad € 22.156,02 a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati in relazione al periodo GIUGNO 2021 –
NOVEMBRE 2024, al netto delle trattenute e riduzioni operate, oltre ai ratei maturandi sino all'effettiva liquidazione o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge”.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 18.11.2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 1582/2022, la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80 con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa all' , via PEC, in data CP_1
22.11.2022, provvedendo in pari data la trasmissione del modello AP70, attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa; CP_1
- di aver quindi introdotto, davanti a questo Tribunale, un giudizio volto alla condanna dell'Ente inadempiente, dichiarato tuttavia inammissibile per difetto di prova in ordine alla notificazione del decreto di omologa n. RG 1582/2022 alla competente sede provinciale dell' ; CP_1
- che il mancato deposito della prova della notifica telematica era dipesa dal rifiuto da parte del sistema telematico nell'acquisizione di taluni allegati.
Con memoria del 7.11.2025, si è costituito in giudizio l' , rappresentando che CP_1
“in data 28.05.24, il competente Ufficio amministrativo ha provveduto a liquidare alla ricorrente la prestazione riconosciuta n. 044-709607715230 Cat. INVCIV, decorrenza 1° giugno 2021 (all. 1 – TP/150 con allegata comunicazione di liquidazione TE08) e in data 20.06.24 è stato pagato l'importo complessivo di €. 20.261,37 comprensivo di arretrati (all. 2 – cedolino del 20.06.2024). La prestazione è in corso di pagamento come si evince dal cedolino di novembre 2025
(all. 3)”.
L'ente convenuto ha poi evidenziato “che la sig.ra ha depositato il presente Pt_1 ricorso in data 27.11.2024 e ha notificato lo stesso, con il decreto di fissazione dell'udienza, in data 3.01.2025 allorquando la prestazione era stata già pagata
(20.06.2024)”, ed ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria o in subordine compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuta liquidazione della prestazione dedotta in lite, CP_1 ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
“evidenziando tuttavia – come già compiutamente esposto nel ricorso introduttivo
– il considerevole arco temporale intercorso per il riconoscimento e la conseguente liquidazione dell'indennità di accompagnamento, essendo la ricorrente stata costretta ad attendere quasi due anni per ottenere una prestazione che risultava da tempo per lei di stringente necessità.”
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , non può che essere in questa sede dichiarata integralmente CP_1
cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse dovrebbero essere poste a carico di parte ricorrente, posto che, al momento dell'instaurazione del presente giudizio (27.11.2024), la prestazione dedotta in lite era stata già pagata
(20.06.2024).
Deve inoltre evidenziarsi come il fatto che la ricorrente sia stata “costretta ad attendere quasi due anni per ottenere una prestazione che risultava da tempo per lei di stringente necessità”, sia dipeso esclusivamente da lacune difensive alla medesima riconducibili, quale l'omessa notifica del decreto di omologa all'indirizzo PEC della competente sede provinciale dell' CP_1
( t - v. Circolare del 15.04.2022), Email_1 CP_1
non rinvenibile nemmeno in questa sede.
In ogni caso, rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7090 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. EMANUELA Parte_1
FERRELLI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
AN MA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
3.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (4.05.2021), con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento “della somma pari ad € 22.156,02 a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati in relazione al periodo GIUGNO 2021 –
NOVEMBRE 2024, al netto delle trattenute e riduzioni operate, oltre ai ratei maturandi sino all'effettiva liquidazione o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge”.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 18.11.2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 1582/2022, la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80 con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa all' , via PEC, in data CP_1
22.11.2022, provvedendo in pari data la trasmissione del modello AP70, attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa; CP_1
- di aver quindi introdotto, davanti a questo Tribunale, un giudizio volto alla condanna dell'Ente inadempiente, dichiarato tuttavia inammissibile per difetto di prova in ordine alla notificazione del decreto di omologa n. RG 1582/2022 alla competente sede provinciale dell' ; CP_1
- che il mancato deposito della prova della notifica telematica era dipesa dal rifiuto da parte del sistema telematico nell'acquisizione di taluni allegati.
Con memoria del 7.11.2025, si è costituito in giudizio l' , rappresentando che CP_1
“in data 28.05.24, il competente Ufficio amministrativo ha provveduto a liquidare alla ricorrente la prestazione riconosciuta n. 044-709607715230 Cat. INVCIV, decorrenza 1° giugno 2021 (all. 1 – TP/150 con allegata comunicazione di liquidazione TE08) e in data 20.06.24 è stato pagato l'importo complessivo di €. 20.261,37 comprensivo di arretrati (all. 2 – cedolino del 20.06.2024). La prestazione è in corso di pagamento come si evince dal cedolino di novembre 2025
(all. 3)”.
L'ente convenuto ha poi evidenziato “che la sig.ra ha depositato il presente Pt_1 ricorso in data 27.11.2024 e ha notificato lo stesso, con il decreto di fissazione dell'udienza, in data 3.01.2025 allorquando la prestazione era stata già pagata
(20.06.2024)”, ed ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria o in subordine compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuta liquidazione della prestazione dedotta in lite, CP_1 ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
“evidenziando tuttavia – come già compiutamente esposto nel ricorso introduttivo
– il considerevole arco temporale intercorso per il riconoscimento e la conseguente liquidazione dell'indennità di accompagnamento, essendo la ricorrente stata costretta ad attendere quasi due anni per ottenere una prestazione che risultava da tempo per lei di stringente necessità.”
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , non può che essere in questa sede dichiarata integralmente CP_1
cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse dovrebbero essere poste a carico di parte ricorrente, posto che, al momento dell'instaurazione del presente giudizio (27.11.2024), la prestazione dedotta in lite era stata già pagata
(20.06.2024).
Deve inoltre evidenziarsi come il fatto che la ricorrente sia stata “costretta ad attendere quasi due anni per ottenere una prestazione che risultava da tempo per lei di stringente necessità”, sia dipeso esclusivamente da lacune difensive alla medesima riconducibili, quale l'omessa notifica del decreto di omologa all'indirizzo PEC della competente sede provinciale dell' CP_1
( t - v. Circolare del 15.04.2022), Email_1 CP_1
non rinvenibile nemmeno in questa sede.
In ogni caso, rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
OR Busoli