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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3210 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 28. 1. 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), (C.F. ), nato C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
a Roma l'11 ottobre 1983, entrambi residenti in [...]in località Valle Reale
n. 3, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nardone, (C.F. C.F._3
PEC: ) presso il cui studio a
[...] Email_1
Roma in via della Giuliana n. 72 sono elettivamente domiciliati, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
(CF ), con sede in Capena CO P.IVA_1
(RM) Via Provinciale n. 62/A, in persona del legale rappresentante e
Liquidatore pro-tempore Sig. rappresentata e difesa nel Controparte_2
presente procedimento dall'Avv. Daniele Sacra (CF ) e C.F._4
dall'Avv. Stefano Cattarulla (CF ) con studio in Roma, C.F._5
Viale delle Milizie n. 4, ove elettivamente è domiciliata giusta procura su fogli separati da considerarsi materialmente apposta in calce alla comparsa di r.g. n. 1 costituzione e risposta (FAX n. 06/90558266 - PEC Email_2
) Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1665 ss. c. c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 363/2018 dell'8. 3. 2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 28. 1. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Tivoli così provvedeva:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico,
contrariis reiectis:
1) In via preliminare, essendo dimostrato che la CO
, risulta essere cancellata, quindi estinta, non si saprebbe a chi
[...]
effettuare il pagamento, si chiede, ex art. 283 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza soggetta a gravame;
2) Dichiarare nulla la sentenza n. 363/2018 del Tribunale Ordinario di r.g. n. 2 Tivoli;
3) Condannare la in solido con gli ex soci CO
e al pagamento della somma di € 15.251,90 CP_2 Parte_3
(quindicimiladuecentocinquantuno/90) necessaria, secondo la C.T.U per effettuare i lavori;
4) Condannare la in solido con gli ex soci CO
e al risarcimento dei danni morali, materiali CP_2 Parte_3
derivanti dalla necessità degli attori di alloggiare in un'altra abitazione per il periodo necessario all'effettuazione che qui si quantificano in € 9.500,00 o nella diversa somma che si terrà di giustizia.
5) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del primo e secondo grado di giudizio. Si costituiva la per rassegnare le seguenti Controparte_3
conclusioni:
Piaccia all'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del sig. estrometterlo anche Controparte_2
immediatamente dal presente giudizio ed in ogni caso con condanna delle parti appellanti per lite temeraria ex art. 96 comma I cpc per aver agito,
quanto meno, con colpa grave.
NEL MERITO in via preliminare: rigettare l'appello per i motivi di cui in premessa e per l'effetto confermare in toto la Sentenza n. 363/2018 emessa dal Tribunale Civile di Tivoli nel procedimento recante NRG 4527/2013
r.g. n. 3 ovvero in ogni caso rigettare l'appello per i motivi di cui in premessa anche con diversa motivazione nel merito.
NEL MERITO in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, anche previo accertamento della responsabilità concorrente ex art. 1227 comma I Cod. Civ. degli appellanti,
condannare la sola al pagamento della minor somma dovuta e CP_1
comunque non superiore ad € 6.788,70; con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese forfettarie 15%, IVA e CAP.
Con sentenza non definitiva emessa da questa Corte in data 6. 2. 2019
l'appello proposto veniva dichiarato inammissibile nei confronti di
[...]
e di quindi, il presente giudizio prosegue solo CP_2 Parte_3
nei confronti della Controparte_3
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 28. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
Preliminarmente gli appellanti hanno eccepito che la società CP_1
in data 31 dicembre 2015 era stata cancellata per cessazione dell'attività, e che quindi si sarebbe verificata una delle ipotesi previste dall'art. 299 c.p.c.,
circostanza mai portata a conoscenza nel corso del giudizio;
anzi in data 29
marzo 2017 il legale rappresentante della società aveva nominato nuovi difensori gli avvocati Daniele Sacra e Stefano Cattarulla, senza averne i r.g. n. 4 poteri, in quanto la società non esisterebbe più a far data dal 31 dicembre
2015. Il processo avrebbe dovuto essere interrotto, invece è proseguito con un soggetto non più esistente, rappresentato, peraltro in giudizio da un difensore cui nessuna procura poteva essere conferita, in quanto il soggetto giuridico non esisteva più.
In considerazione di questi elementi la sentenza emessa dal Tribunale
civile di Tivoli sarebbe radicalmente nulla o quantomeno non opponibile a nessuno.
Tale doglianza preliminare è infondata, dal momento che con sentenza non definitiva di questa Corte in data 6. 2. 2019 l'appello proposto veniva dichiarato inammissibile nei confronti di e di Controparte_2 [...]
chiamati in causa quali soci dell'appellata; e nella stessa sentenza è Pt_3
stato accertato che la non si era mai estinta, ed era regolarmente Controparte_3
iscritta al registro delle imprese della CCIIAA di Roma, differentemente da quanto allegato in citazione, essendo la stessa stata solo cancellata dall'albo delle imprese artigiane il 1. 2. 2016.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti hanno dedotto quattro motivi di gravame.
Con il primo gli appellanti hanno lamentato la violazione
dell'articolo 112 c.p.c.
Secondo gli appellanti la fattispecie rileverebbe per il tipo di responsabilità contrattuale (il venditore è tenuto a garantire il bene da vizi ed r.g. n. 5 anche aquiliana in quanto il comportamento della società oltre a violare i diritti derivanti dal contratto avrebbe violato anche quelli spettanti alla parte acquirente).
Nel caso di specie dovrebbe esservi un cumulo tra le responsabilità
aquiliana ed extra aquiliana, avendo la società posto in essere atti non solo attinenti alla responsabilità extra aquiliana, ma anche ad un dovere generico,
collegato al rispetto dell'ordine del giudice secondo il più generale principio del “neminen laedere”.
Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione dell'art. 132 c.
p. c.
Il Tribunale avrebbe omesso di accertare le due forme di responsabilità
emerse nel corso del giudizio cautelare e della nuova domanda conseguente,
non mirata ad accertare nuovamente le responsabilità od i danni, ma il pagamento per equivalente dei danni accertati in sede di art. 700 c.p.c.
affinchè fosse parte acquirente a provvedere direttamente alla rimozione dei vizi, nonché al reperimento di un diverso alloggio per il tempo necessario per la l'esecuzione dei lavori necessari.
Nel caso di specie non vi sarebbe un giudizio di merito susseguente all'azione cautelare ma un giudizio del tutto nuovo con un thema decidendum diverso.
Con il terzo motivo è stata lamentata la violazione ex art. 360 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe pronunciato extra petita in modo illogico ed r.g. n. 6 incongruo nella sua motivazione;
infatti, era a conoscenza di una C.T.U. e del precedente giudizio ex art. 700 c.p.c. perché ne era stata fatta espressa menzione sia nell'atto introduttivo, sia nella comparsa di costituzione della convenuta, sia nella stessa sua pronuncia, e che detta C.T.U. era stata eseguita nel corso del giudizio oggetto di gravame in cui il procedimento ex art. 700
c.p.c (R.G. 1323/2012) era stato espressamente richiamato.
Il Tribunale non avrebbe inquadrato l'esatta disciplina giuridica, gli atti ed i fatti che hanno formato oggetto di lite, attribuendo alle circostanze per cui è causa una rilevanza totalmente difforme dal thema decidendum, in quanto la domanda non aveva ad oggetto la condanna ad eseguire i lavori previo accertamento dei danni e/o vizi del bene, non volendo le parti un giudizio di merito rispetto al giudizio anticipatorio d'urgenza, ma la determinazione della somma necessaria per rimborsare gli attori delle spese necessarie per l'esecuzione specifica dei lavori previsti dalla C.T.U.
(esecuzione che sarebbe spettata alla e che questa si era limitata CP_1
ad iniziare senza portarla a termine con vari pretesti).
La domanda si era resa necessaria per la condotta inadempiente tenuta dalla e quindi la necessità di provvedere in altro modo, ma non a CP_1
spese degli attori, i quali ancora attendono la rimozione di quei difetti.
Nel caso di specie il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi rispetto ad una o più questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito della r.g. n. 7 domanda attorea, e la sentenza oggetto di gravame rappresenterebbe un esempio di mancato concreto esercizio della “potestas iudicandi” in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il quarto motivo è stata lamentata la violazione dell'art. 116
c.p.c.
Il Tribunale rispetto all'eccezione preliminare di decadenza ha così
statuito: “ … Emerge … disattesa in via preliminare l'eccezione di
decadenza sollevata dalla società venditrice, … la è stata condannata CP_3
in via d'urgenza all'esecuzione delle opere …”.
In realtà il giudice ex art. 700 c.p.c. non ha “disatteso”, ma ha valutato gli atti di causa e ritenuto che la “… riconosceva la presenza dei CP_1
vizi e si impegnava ad eliminarli talchè non si pone alcun problema di
decadenza dell'azione…”.
Il Tribunale avrebbe richiamato implicitamente l'art. 1495, II co.,
ribadito anche dagli artt. 1667 e 1669 c.c., secondo cui la denuncia non è
necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
L'affermazione del Tribunale secondo cui da parte attrice non era stato assolto l'onere di provare la tempestività della denuncia o del riconoscimento dei vizi da parte della società sarebbe erronea in quanto la C.T.U depositata nel procedimento ex art. 700 c.p.c. era stata richiamata nelle memorie ex art. 183, IV co., II termine, ed ivi allegata, in cui era presente un fax, inoltrato al r.g. n. 8 consulente tecnico di ufficio in data 22 aprile 2013 della difesa della CP_3
in cui testualmente si affermava: “ La sottoscritta per la con CP_1
riferimento alla bozza in oggetto, rileva innanzitutto che i lavori da eseguire
indicati nella stessa coincidono perfettamente con quelli che la CP_1
aveva proposto ai ricorrenti di eseguire a proprie spese, già con fax dell'11-
10 -2012, quindi ben prima dell'introduzione del procedimento ex art. 700
c.p.c. e che la stessa ha offerta ai ricorrenti di eseguire a sue CP_1
spese. Quando nel sopralluogo del 16 – 1 - 2013, alla presenza del C.T.U.
come risulta dal relativo verbale …”.
Avendo i rappresentanti della durante il sopralluogo del Controparte_3
16 gennaio 2013 ribadito la propria disponibilità ad eseguire le opere di cui al fax dell'11-10-2012 in atti, non sarebbe dato comprendere perché gli appellanti non avrebbero assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c. c.,
considerato che il riconoscimento della società costruttrice e venditrice ex art. 1667 c.c. sarebbe avvenuto per tre volte prima che si instaurasse il procedimento ex art. 700 c.p.c.; quindi i termini per esercitare l'azione contro la società venditrice - costruttrice si dovrebbero prescrivere ai sensi dell'ultimo comma della medesima norma nel termine di due anni dalla consegna del bene venduto, ed è entro tale termine che era stata proposta dapprima l'azione ex art. 700 c.p.c. e successivamente azione ordinaria per il pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori da effettuare.
Essendo stato riconosciuto il vizio dalla società, il termine non sarebbe r.g. n. 9 quello né degli otto giorni di cui all'art. 1495, I co., c.c., né quello di cui all'art. 1667 II co., primo periodo, c.c., ma quello previsto dal secondo comma del medesimo articolo, secondo periodo, in quanto l'appaltatore,
come dimostrato, avrebbe riconosciuto i vizi, e dovrebbe comunque ritenersi che i gravi difetti della costruzione in presenza dei quali sussiste la responsabilità dell'appaltatore o del costruttore o del venditore, ex art. 1669
c.c. non riguarderebbero solo quei difetti che influiscono sulla staticità
dell'edificio, ma anche quelli che incidono sul godimento dell'edificio, e che ai fini della decorrenza del termine ex art. 1669 c.c. si potrebbe parlare di
"conoscenza del vizio" solo dopo una perizia stragiudiziale, con la conseguenza che il termine prescrizionale dovrebbe decorrere da quello dell'effettiva conoscenza.
E poiché il danneggiato deve avere la conoscenza completa dei danni,
solo questa sarebbe idonea a determinare il decorso del termine prescrizionale, che dovrebbe ritenersi conseguita solo all'atto di acquisizione di idonei accertamenti tecnici;
nel caso di specie tale conoscenza sarebbe stata conseguita per effetto della C.T.U. ex art. 700 c.p.c.
I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente
essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte osserva che la domanda in primo grado introdotta dagli appellanti era una domanda di risarcimento danni, che è stata riproposta in appello.
r.g. n. 10 Infatti, la domanda spiegata in primo grado dagli appellanti era la seguente: “...condannare la al pagamento di tutti i danni CO
morali e materiali conseguenti al mancato rispetto delle norme di legge
sull'esecuzione dei lavori ed all'evidente difettosità delle medesime, danni
che qui si indicano nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00), o nella
diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa...”; una domanda a carattere omnicomprensivo di risarcimento del danno.
Al riguardo deve rilevarsi che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ha correttamente inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame avendo affermato al riguardo che: “ Con citazione
regolarmente notificata gli attori convenivano in giudizio la e, CP_1
premesso di aver acquistato in data 29 luglio 2011, con atto a rogito in
notaio l'unità immobiliare sita a Morlupo in via di Valle Reale n. 3, Per_1
esponevano che già nel corso dell'autunno-inverno 2011 all'interno della
porzione immobiliare si erano manifestate evidenti tracce di umidità, con
altrettanto evidenti tracce di muffe e che anche il muro esterno, che avrebbe
dovuto avere una funzione di contenimento del terreno, sottostante la
confinante strada, costruito in blocchetti di tufo, presentava evidenti tracce di
infiltrazioni d'acqua con conseguente rigonfiamento.
Tanto premesso e lamentando che ciò determinava la malsanità
dell'abitazione con pericolo di crolli, esponevano altresì di aver proposto nel
2012 un ricorso cautelare conclusosi con ordinanza del 17 luglio 2017 con la
r.g. n. 11 quale la società venditrice, era stata condannata in via CP_1
d'urgenza ad eseguire i lavori indicati dal CTU come necessari
nell'immediato per scongiurare il pericolo rilevato, ovvero
l'“impermeabilizzazione delle pareti esterne, …. necessariamente … eseguita
con la messa in opera di materiali di alta qualità resistenti all' acqua e
idonei a favorire il passaggio di vapore, pena la comparsa di macchie e aloni
sulle pareti attaccate dall'umidità”. Tanto premesso, e lamentando che in
attuazione dell'ordinanza la avesse eseguito solo una parte dei CP_1
lavori, omettendo quelli più consistenti all'esterno dell'abitazione, tesi ad
evitare il formarsi di condensa, umidità e muffe all'interno, rassegnava in
questa sede le seguenti conclusioni (v. sopra)”.
Alla luce del passaggio riportato deve concludersi che il Tribunale ha correttamente preso atto di tutte le circostanze esposte dagli odierni appellanti, ma in presenza dell'eccezione di decadenza da ogni azione per vizi e di prescrizione della relativa azione ha così motivato: “L'eccezione
preliminare di decadenza sollevata da parte convenuta è fondata e merita
accoglimento. Emerge dalla documentazione in atti che in data 29 luglio
2011, con atto a rogito in notaio gli attori hanno acquistato l'unità Per_1
immobiliare sita a Morlupo in via di Valle Reale n. 3, dalla società
convenuta. Emerge altresì che con ordinanza emessa in sede cautelare,
disattesa in via preliminare l'eccezione di decadenza sollevata dalla società
venditrice, ed accertata nel merito la presenza dei vizi lamentati dagli
r.g. n. 12 acquirenti, la è stata condannata all'esecuzione in via d'urgenza CP_3
delle opere ritenute dal CTU come necessarie per eliminare il pericolo
rilevato nell'immobile. Tuttavia in questa sede, in presenza della eccezione di
decadenza dalla garanzia per vizi tempestivamente sollevata dalla convenuta
con la memoria di costituzione, a fronte della consegna dell'immobile in
ipotesi avvenuta il 29.7.2011 e della notifica dell'atto di citazione in data
19.10.2013, sebbene risulti in atti l'introduzione di un procedimento
cautelare in non meglio individuabile data del 2012 (rga.c. 1323/2012), parte
attrice non risulta aver in alcun modo assolto all'onere sulla stessa
incombente di provare la tempestività della denuncia dei vizi o il relativo
riconoscimento da parte della società costruttrice e venditrice ex art. 1667
cod. civ. Le domande di parte attrice vanno pertanto rigettate”.
Gli appellanti hanno quindi proposto una domanda di risarcimento danni che ha comunque quale presupposto di fatto i difetti lamentati dell'immobile dagli stessi acquistato.
Rispetto all'accertamento della presenza di difetti (rispetto ai quali in sede di giudizio instaurato ex art. 700 c. p. c. il Tribunale aveva disposto una serie di interventi per porre rimedio ai vizi lamentati dagli odierni appellanti),
in via preliminare il Tribunale nel giudizio di merito, in presenza di una specifica eccezione sollevata da parte convenuta tempestivamente, come nel caso di specie, ha dovuto accertare che i difetti fossero stati denunciati tempestivamente e che le susseguenti azioni fossero state tempestivamente r.g. n. 13 attivate.
La Corte, rispetto alla tesi degli appellanti secondo cui la società
convenuta avrebbe sostanzialmente riconosciuto l'esistenza dei vizi lamentati,
facendo riferimento in particolare al fax dell'11-10-2012 in atti, osserva che dalla lettura dal fax in questione non emerge quanto affermato dagli stessi.
Infatti, nel suddetto fax, inviato dal difensore della società appellata al difensore degli appellanti si legge: “Egregio collega, con riferimento all'oggetto, come d'accordo, ti rimetto in allegato l'elenco dei lavori che la senza che ciò comporti alcuna ammissione di responsabilità, si CP_1
rende disponibile ad eseguire nell'appartamento dei tuoi assistiti”; il tenore di tale comunicazione esclude che la società appellata abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi di cui si discute, e quindi deve ritenersi superata e priva di pregio la tesi della sussistenza del riconoscimento da parte della società
appellata dei vizi lamentati e dell'insussistenza dei termini di decadenza in sede di procedimento cautelare da parte del Tribunale.
Alla luce di tale premessa la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità “affinché inizi a decorrere il termine di decadenza di otto giorni, non è sufficiente che l'acquirente sospetti l'esistenza di un vizio. È necessario che ne acquisisca una conoscenza piena, che includa la comprensione della sua natura e delle sue cause. Episodi di allagamento o infiltrazione sono solo l'effetto del vizio;
per comprenderne l'aspetto ontologico (la sua natura strutturale) e temporale (la sua preesistenza al r.g. n. 14 contratto), è spesso indispensabile un accertamento tecnico (v. Cass. n.
3020/2025); ed ancora "in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio "(v. Cass. n. 3926/2023; Cass,
Sez. Il, sent. n. 11037/2017).
Nel caso di specie, come dedotto dagli stessi appellanti, già nel corso dell'autunno -inverno 2011 all'interno della porzione immobiliare si erano manifestate evidenti tracce di umidità, con altrettanto evidenti tracce di muffe e che anche il muro esterno, che avrebbe dovuto avere una funzione di contenimento del terreno, sottostante la confinante strada, costruito in blocchetti di tufo, presentava evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua con conseguente rigonfiamento.
Conseguentemente, trattandosi di un edificio di nuova costruzione era evidente che tali manifestazioni esterne fossero riconducibili alla fase della costruzione dell'immobile da parte della società appellata;
e considerando che al più tardi alla fine del dicembre 2011 gli appellanti si erano resi conto, ed avevano avuto la certezza, dei suddetti vizi, non si erano attivati tempestivamente per denunciarli, avendo per la prima volta rappresentato tale situazione alla società appellata in data 13. 7. 2012 mediante invio di una raccomandata a/r (v. doc. 3 del fascicolo della società appellata).
Al riguardo non possono essere condivise le deduzioni degli appellanti r.g. n. 15 relative alla conoscenza completa dei danni, che nel caso di specie sarebbe stata conseguita per effetto della C.T.U. ex art. 700 c.p.c.
Infatti, da un lato i vizi lamentati non erano di complessità tale da richiedere il loro accertamento solo tramite CTU (infiltrazioni di umidità,
muffe ed infiltrazioni di acqua nel muro esterno) e dall'altro può senz'altro affermarsi che gli appellanti avevano sicuramente acquisito una consapevolezza sufficientemente seria della gravità dei vizi e della loro possibile causa, anche senza una perizia tecnica (v. Cass. 20678/2025).
Inoltre, in mancanza di allegazione o di prova di una data diversa da parte dell'attrice, deve anche ritenersi che vi sia stata coincidenza tra la data di consegna del bene e la data della stipula del contratto (29 luglio 2011), e pur essendo la proposizione del ricorso 700 c. p. c. idonea ad interrompere i termini di decadenza (v. Cass. n. 10840/2016), non può che rilevarsi che avendo proposto gli odierni appellanti il ricorso ex art. 700 c. p. c. in data 27.
11. 2012 l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si era anch'essa già prescritta.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.
c., con la quale gli appellanti hanno chiesto il risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dalla necessità degli attori di alloggiare in un'altra abitazione per il periodo necessario all'effettuazione dei lavori,
quantificandoli in € 9.500,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, deve rilevarsi che gli appellanti non hanno fornito una prova certa in tal senso, non r.g. n. 16 avendo allegato alcun elemento concreto al riguardo.
Peraltro, sia in base alla natura dei lavori che al contenuto della CTU
(che non prevedeva, per la natura dei lavori da eseguire, l'abbandono dell'immobile) la scelta di alloggiare in un'altra abitazione è riconducibile alla mera volontà degli appellanti, e rispetto alla quale non è neanche stato offerto alcun concreto elemento di valutazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i quattro motivi di
gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Non merita accoglimento la richiesta di condanna delle parti appellanti per lite temeraria ex art. 96 comma I cpc, in difetto di allegazione su consistenza ed entità del danno oltre che dell'elemento psicologico della fattispecie.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore,
tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
r.g. n. 17
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 363/2018, pubblicata in data 8. 3. 2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Respinge la richiesta ex art. 96 c. p. c.;
C) Condanna gli appellanti, in solido, a pagare in favore di parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 5.809,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 18