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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1720/2024
Tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
AS (MO) in Via Solferino nr. 6, elettivamente domiciliata in TR (CS), Via della
Resistenza n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Politano;
RICORRENTE
E
, (C.F.: - Controparte_1 P.IVA_1
P. IV ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Basile e
Oreste Manzi
RESISTENTE
Oggi, 28.03.2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per 'Avv. Giuseppe Politano ha depositato note di trattazione scritta. Parte_1
Per non sono state Controparte_1
depositate note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
AS (MO) in Via Solferino nr. 6, elettivamente domiciliata in TR (CS), Via della
Resistenza n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Politano;
RICORRENTE
E
, (C.F.: - Controparte_1 P.IVA_1
P. IV ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Basile e
Oreste Manzi
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la sig. premettendo che con ordinanza Parte_1
di ingiunzione n. ROI-000009055 (All.1), notificata in data 01.10.2024, l'Ente convenuto le ingiungeva il pagamento della somma di € 14.378,51, relativamente ad atto di accertamento n.
.5000.23/02/2017.0046046 (notificato in data 13.03.2017), per omesso versamento delle CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2015, eccependo l'avvenuto accertamento della prescrizione della pretesa in questione con sentenza del Tribunale di Modena n. 1536/2023, pubblicata in data 25.09.2023, ha chiesto di: “In via principale e nel merito, -ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità e/o annullabilità dell'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI-000009055 avente ad oggetto atto di accertamento n. 5000.23/02/2017.0046046, per le ragioni esposte in parte CP_1
motivata; - ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità, l'infondatezza e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria contenuta nell'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI-000009055 in relazione all'atto di accertamento n. 5000.23/02/2017.0046046, in essa inserito ed oggi CP_1
opposto, non dovuto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via riconvenzionale, condannare
l' al risarcimento dei danni ex art. 96 Controparte_1
c.p.c. per la somma di € 1.000,00 o di quell'altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo;
In ogni caso -
CONDANNARE la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria di costituzione dell'11.03.2025, l' ha confermato l'esattezza di quanto esposto CP_1
in ricorso, rimettendosi a giustizia.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
È stato rilevato che l'atto di accertamento n. 5000.23/02/2017.0046046, portato CP_1 nell'ingiunzione n. ROI-000009055 opposta, è già stato oggetto di precedente giudizio instaurato con ricorso proposto dall'odierna ricorrente, in data 21.04.2022, ai sensi dell'art. 26 l. 689/1981 e d.lgs. 150/2011, conclusosi con sentenza del Tribunale di Modena n. 1536/2023 del 25.09.2023.
Detta sentenza ha accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria relativa all'atto di accertamento n. .5000.23/02/2017.0046046, contenuta nell'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI- CP_1
000009055 oggetto del presente giudizio di opposizione.
Ciò considerato, tenuto anche conto dell'adesione dell'Ente convenuto alle conclusioni di parte opponente, l'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI-000009055, notificata alla Sig.ra in data Parte_1
01.10.2024, deve essere annullata.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00), e si determina in € 2.717,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., ravvisandosi nella condotta dell' il mancato uso di un minimo di diligenza per la percezione dell'infondatezza della propria CP_1
pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Annulla l'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI-000009055, notificata alla Sig.ra Parte_1
in data 01.10.2024, relativa all'atto di accertamento n. .5000.23/02/2017.0046046, CP_1
notificato in data 13.03.2017, stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ivi contenuta già accertata da codesto Tribunale con Sentenza n. 1536/2023 del 25.09.2023;
2. Condanna parte resistente al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese di lite, liquidate in €. 2.717,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato dovuto, ove versato, e al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA;
3. Condanna altresì l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1000,00 ex CP_1
art. 96, 3° comma, c.p.c.
Modena, 28 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1720/2024
Tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
AS (MO) in Via Solferino nr. 6, elettivamente domiciliata in TR (CS), Via della
Resistenza n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Politano;
RICORRENTE
E
, (C.F.: - Controparte_1 P.IVA_1
P. IV ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Basile e
Oreste Manzi
RESISTENTE
Oggi, 28.03.2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per 'Avv. Giuseppe Politano ha depositato note di trattazione scritta. Parte_1
Per non sono state Controparte_1
depositate note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
AS (MO) in Via Solferino nr. 6, elettivamente domiciliata in TR (CS), Via della
Resistenza n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Politano;
RICORRENTE
E
, (C.F.: - Controparte_1 P.IVA_1
P. IV ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Basile e
Oreste Manzi
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la sig. premettendo che con ordinanza Parte_1
di ingiunzione n. ROI-000009055 (All.1), notificata in data 01.10.2024, l'Ente convenuto le ingiungeva il pagamento della somma di € 14.378,51, relativamente ad atto di accertamento n.
.5000.23/02/2017.0046046 (notificato in data 13.03.2017), per omesso versamento delle CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2015, eccependo l'avvenuto accertamento della prescrizione della pretesa in questione con sentenza del Tribunale di Modena n. 1536/2023, pubblicata in data 25.09.2023, ha chiesto di: “In via principale e nel merito, -ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità e/o annullabilità dell'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI-000009055 avente ad oggetto atto di accertamento n. 5000.23/02/2017.0046046, per le ragioni esposte in parte CP_1
motivata; - ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità, l'infondatezza e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria contenuta nell'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI-000009055 in relazione all'atto di accertamento n. 5000.23/02/2017.0046046, in essa inserito ed oggi CP_1
opposto, non dovuto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via riconvenzionale, condannare
l' al risarcimento dei danni ex art. 96 Controparte_1
c.p.c. per la somma di € 1.000,00 o di quell'altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo;
In ogni caso -
CONDANNARE la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria di costituzione dell'11.03.2025, l' ha confermato l'esattezza di quanto esposto CP_1
in ricorso, rimettendosi a giustizia.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
È stato rilevato che l'atto di accertamento n. 5000.23/02/2017.0046046, portato CP_1 nell'ingiunzione n. ROI-000009055 opposta, è già stato oggetto di precedente giudizio instaurato con ricorso proposto dall'odierna ricorrente, in data 21.04.2022, ai sensi dell'art. 26 l. 689/1981 e d.lgs. 150/2011, conclusosi con sentenza del Tribunale di Modena n. 1536/2023 del 25.09.2023.
Detta sentenza ha accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria relativa all'atto di accertamento n. .5000.23/02/2017.0046046, contenuta nell'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI- CP_1
000009055 oggetto del presente giudizio di opposizione.
Ciò considerato, tenuto anche conto dell'adesione dell'Ente convenuto alle conclusioni di parte opponente, l'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI-000009055, notificata alla Sig.ra in data Parte_1
01.10.2024, deve essere annullata.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00), e si determina in € 2.717,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., ravvisandosi nella condotta dell' il mancato uso di un minimo di diligenza per la percezione dell'infondatezza della propria CP_1
pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Annulla l'Ordinanza di Ingiunzione n. ROI-000009055, notificata alla Sig.ra Parte_1
in data 01.10.2024, relativa all'atto di accertamento n. .5000.23/02/2017.0046046, CP_1
notificato in data 13.03.2017, stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ivi contenuta già accertata da codesto Tribunale con Sentenza n. 1536/2023 del 25.09.2023;
2. Condanna parte resistente al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese di lite, liquidate in €. 2.717,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato dovuto, ove versato, e al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA;
3. Condanna altresì l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1000,00 ex CP_1
art. 96, 3° comma, c.p.c.
Modena, 28 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni