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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Latina, Viale Petrarca, n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Bianchi, dell'Avv. Manuela Bianchi e dell'Avv. Antonella Cassoni, che li rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla citazione
OPPONENTI contro e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Varallo, Via C. Durio, n. 16, presso lo studio dell'Avv.
Anna Astori, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 110 del
16.01.2024, emesso per l'importo di Euro 48.402,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione a contratto di finanziamento e contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti.
Preliminarmente, parte opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Tivoli, essendo competente, quale foro convenzionale esclusivo, il
Tribunale di Milano, ovvero il Tribunale di Roma. 2
A supporto di tale eccezione, gli opponenti hanno fatto riferimento alle espresse pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento e contratti di fideiussione stipulati, negando la propria qualifica in termini di consumatori.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e, per Controparte_1 essa, contestando l'eccezione di incompetenza per Controparte_2 territorio sotto plurimi profili:
- con riguardo all'inammissibilità dell'eccezione, in quanto non contenente la contestazione di tutti i fori alternativamente competenti;
- non risultando applicabile il foro contrattualmente determinato, non emergendo dai contratti intercorsi la volontà delle parti di considerare tale foro come esclusivo;
- risultando gli opponenti qualificabili come consumatori, non avendo assunto l'obbligazione di garanzia per finalità riconducibili all'esercizio della propria attività professionale;
- stante la residenza degli opponenti, convenuti in senso sostanziale e consumatori, presso il circondario del Tribunale di Tivoli, con applicazione delle previsioni di cui agli artt. 18 c.p.c. e 33, comma 2, let. u) del D.Lgs. 206 del 2005.
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Anzitutto, l'eccezione di incompetenza per territorio articolata dagli opponenti non può ritenersi inammissibile in quanto carente della puntuale contestazione di tutti i fori alternativamente competenti.
Infatti, va evidenziato che “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio
l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione” (Cass. 10.05.2024, n. 12810, conf. Cass. n. 15958 del 2018, Cass. n.
14540 del 2017, Cass. n. 10449 del 2001, Cass. n. 14852 del 2001).
Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza per territorio risulta correttamente posta dagli opponenti, in quanto basata sulla previsione di foro esclusivo convenzionale, con la conseguente non necessità della contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti, da ritenersi inoperanti.
Ciò posto, analizzando il tenore testuale delle richiamate clausole di determinazione del foro convenzionale, le stesse espressamente prevedono che “per qualunque 3
controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto” (cfr. docc. 5, 6 e 7, allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
In via generale, deve essere ritenuto che “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo, per converso, essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge” (Cass. 28.02.2025, n.
5287, conf. Cass. n. 20713 del 2023, Cass. n. 15958 del 2018).
Nel caso di specie, le richiamate pattuizioni risultano inequivoche nella individuazione dei fori indicati come dotati di competenza esclusiva, in relazione ad ogni controversia attinente ai contratti in cui la clausola è stata inserita.
Pertanto, l'espressa indicazione in termini di esclusività della competenza dei fori indicati, l'estensione di tale competenza ad ogni controversia attinente ai rispettivi contratti, la ripetizione della clausola in plurimi contratti intercorrenti tra le parti costituiscono elementi che rendono inequivoca l'intenzione dei contraenti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge.
Ulteriormente, non può essere dato seguito alla prospettazione di parte opposta in ordine alla qualifica in termini di consumatori degli opponenti.
Va premesso che ai sensi dell'art. 38 c.p.c. le questioni di competenza devono essere decise in base alle risultanze agli atti.
Ciò posto, risulta ostativa all'applicazione della disciplina di cui agli artt. 33 e segg. del
D.Lgs. n. 206 del 2005 la allegazione soltanto generica e la mancanza di ogni prova in ordine alla qualifica di consumatori dei singoli opponenti, dagli stessi espressamente contestata nel corso del giudizio.
A tal riguardo, occorre premettere che incombe sulla parte che invoca l'applicazione della disciplina consumeristica l'onere della prova in ordine alla qualifica della parte in termini di consumatore, in quanto elemento costitutivo della fattispecie invocata (Trib.
Firenze 08.03.2023, n. 702, conf. Trib. Reggio Calabria 12.01.2004, Trib. Reggio
Calabria 02.11.2021, n. 1395).
Nel caso di specie, l'allegazione dell'opposta in ordine alla qualifica di consumatori degli opponenti ha assunto carattere meramente assertivo, mancando ogni indicazione in ordine all'attività professionale o lavorativa svolta dagli stessi e alle qualifiche rivestite, ogni elemento di prova a supporto di quanto affermato dalla parte, finanche l'allegazione di elementi da cui desumere le competenze professionali dei medesimi.
Inoltre, deve essere evidenziato che gli opponenti risultano espressamente qualificati come clienti al dettaglio e non come consumatori nei rispettivi contratti di fideiussione agli atti, ciò rilevando quale ulteriore elemento ostativo all'applicazione della disciplina indicata da parte opposta. 4
Conseguentemente, in applicazione delle richiamate clausole di determinazione del foro convenzionale esclusivo, deve individuarsi la competenza territoriale esclusiva rispetto alla presente controversia del Tribunale di Milano, ovvero, a scelta di parte opposta, del
Tribunale di Roma, nel cui circondario si trova la filiale dell'istituto di credito presso il quale è stato aperto il rapporto di credito, ossia l di Roma, sita in Controparte_3
Via Cerveteri.
Dunque, essendo incompetente per territorio il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ora opposto, lo stesso, siccome invalido, deve essere revocato e le parti devono essere rimesse innanzi al giudice indicato come competente (cfr. Cass.
12.12.1989, n. 5554, Cass. 11.10.1995, n. 10586, Cass. 17.3.1998, n. 2843, Cass.
23.01.1999, n. 656, Cass. 17.07.2009, n. 16744).
Innanzi a tale giudice non prosegue il giudizio di opposizione, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, la quale dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (cfr. Cass. 21.05.2007, n. 11748, Cass. 23.01.1999, n. 656).
In relazione alla forma del presente provvedimento, va aggiunto che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. 21.08.2012, n. 14594).
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Le spese di lite devono essere distratte in favore dei difensori degli opponenti, qualificatisi come procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente Tribunale di Milano, ovvero il Tribunale di Roma, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rimette le parti innanzi al Tribunale di Milano, ovvero al Tribunale di Roma, entro il termine di tre mesi;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore dei difensori degli opponenti, 5
qualificatisi come procuratori antistatari, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 11.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Latina, Viale Petrarca, n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Bianchi, dell'Avv. Manuela Bianchi e dell'Avv. Antonella Cassoni, che li rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla citazione
OPPONENTI contro e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Varallo, Via C. Durio, n. 16, presso lo studio dell'Avv.
Anna Astori, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 110 del
16.01.2024, emesso per l'importo di Euro 48.402,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione a contratto di finanziamento e contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti.
Preliminarmente, parte opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Tivoli, essendo competente, quale foro convenzionale esclusivo, il
Tribunale di Milano, ovvero il Tribunale di Roma. 2
A supporto di tale eccezione, gli opponenti hanno fatto riferimento alle espresse pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento e contratti di fideiussione stipulati, negando la propria qualifica in termini di consumatori.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e, per Controparte_1 essa, contestando l'eccezione di incompetenza per Controparte_2 territorio sotto plurimi profili:
- con riguardo all'inammissibilità dell'eccezione, in quanto non contenente la contestazione di tutti i fori alternativamente competenti;
- non risultando applicabile il foro contrattualmente determinato, non emergendo dai contratti intercorsi la volontà delle parti di considerare tale foro come esclusivo;
- risultando gli opponenti qualificabili come consumatori, non avendo assunto l'obbligazione di garanzia per finalità riconducibili all'esercizio della propria attività professionale;
- stante la residenza degli opponenti, convenuti in senso sostanziale e consumatori, presso il circondario del Tribunale di Tivoli, con applicazione delle previsioni di cui agli artt. 18 c.p.c. e 33, comma 2, let. u) del D.Lgs. 206 del 2005.
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Anzitutto, l'eccezione di incompetenza per territorio articolata dagli opponenti non può ritenersi inammissibile in quanto carente della puntuale contestazione di tutti i fori alternativamente competenti.
Infatti, va evidenziato che “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio
l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione” (Cass. 10.05.2024, n. 12810, conf. Cass. n. 15958 del 2018, Cass. n.
14540 del 2017, Cass. n. 10449 del 2001, Cass. n. 14852 del 2001).
Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza per territorio risulta correttamente posta dagli opponenti, in quanto basata sulla previsione di foro esclusivo convenzionale, con la conseguente non necessità della contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti, da ritenersi inoperanti.
Ciò posto, analizzando il tenore testuale delle richiamate clausole di determinazione del foro convenzionale, le stesse espressamente prevedono che “per qualunque 3
controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto” (cfr. docc. 5, 6 e 7, allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
In via generale, deve essere ritenuto che “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo, per converso, essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge” (Cass. 28.02.2025, n.
5287, conf. Cass. n. 20713 del 2023, Cass. n. 15958 del 2018).
Nel caso di specie, le richiamate pattuizioni risultano inequivoche nella individuazione dei fori indicati come dotati di competenza esclusiva, in relazione ad ogni controversia attinente ai contratti in cui la clausola è stata inserita.
Pertanto, l'espressa indicazione in termini di esclusività della competenza dei fori indicati, l'estensione di tale competenza ad ogni controversia attinente ai rispettivi contratti, la ripetizione della clausola in plurimi contratti intercorrenti tra le parti costituiscono elementi che rendono inequivoca l'intenzione dei contraenti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge.
Ulteriormente, non può essere dato seguito alla prospettazione di parte opposta in ordine alla qualifica in termini di consumatori degli opponenti.
Va premesso che ai sensi dell'art. 38 c.p.c. le questioni di competenza devono essere decise in base alle risultanze agli atti.
Ciò posto, risulta ostativa all'applicazione della disciplina di cui agli artt. 33 e segg. del
D.Lgs. n. 206 del 2005 la allegazione soltanto generica e la mancanza di ogni prova in ordine alla qualifica di consumatori dei singoli opponenti, dagli stessi espressamente contestata nel corso del giudizio.
A tal riguardo, occorre premettere che incombe sulla parte che invoca l'applicazione della disciplina consumeristica l'onere della prova in ordine alla qualifica della parte in termini di consumatore, in quanto elemento costitutivo della fattispecie invocata (Trib.
Firenze 08.03.2023, n. 702, conf. Trib. Reggio Calabria 12.01.2004, Trib. Reggio
Calabria 02.11.2021, n. 1395).
Nel caso di specie, l'allegazione dell'opposta in ordine alla qualifica di consumatori degli opponenti ha assunto carattere meramente assertivo, mancando ogni indicazione in ordine all'attività professionale o lavorativa svolta dagli stessi e alle qualifiche rivestite, ogni elemento di prova a supporto di quanto affermato dalla parte, finanche l'allegazione di elementi da cui desumere le competenze professionali dei medesimi.
Inoltre, deve essere evidenziato che gli opponenti risultano espressamente qualificati come clienti al dettaglio e non come consumatori nei rispettivi contratti di fideiussione agli atti, ciò rilevando quale ulteriore elemento ostativo all'applicazione della disciplina indicata da parte opposta. 4
Conseguentemente, in applicazione delle richiamate clausole di determinazione del foro convenzionale esclusivo, deve individuarsi la competenza territoriale esclusiva rispetto alla presente controversia del Tribunale di Milano, ovvero, a scelta di parte opposta, del
Tribunale di Roma, nel cui circondario si trova la filiale dell'istituto di credito presso il quale è stato aperto il rapporto di credito, ossia l di Roma, sita in Controparte_3
Via Cerveteri.
Dunque, essendo incompetente per territorio il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ora opposto, lo stesso, siccome invalido, deve essere revocato e le parti devono essere rimesse innanzi al giudice indicato come competente (cfr. Cass.
12.12.1989, n. 5554, Cass. 11.10.1995, n. 10586, Cass. 17.3.1998, n. 2843, Cass.
23.01.1999, n. 656, Cass. 17.07.2009, n. 16744).
Innanzi a tale giudice non prosegue il giudizio di opposizione, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, la quale dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (cfr. Cass. 21.05.2007, n. 11748, Cass. 23.01.1999, n. 656).
In relazione alla forma del presente provvedimento, va aggiunto che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. 21.08.2012, n. 14594).
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Le spese di lite devono essere distratte in favore dei difensori degli opponenti, qualificatisi come procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente Tribunale di Milano, ovvero il Tribunale di Roma, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rimette le parti innanzi al Tribunale di Milano, ovvero al Tribunale di Roma, entro il termine di tre mesi;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore dei difensori degli opponenti, 5
qualificatisi come procuratori antistatari, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 11.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli