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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 444/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
NN IU, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4945/2022 depositato il 03/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100290-2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100290-2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente : annullamento dell'atto impugnato con condanna della Parte Convenuta al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Resistente : rigetto del ricorso, con condanna della Società Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07.10.2022 con ricorso presentato ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.546/1992 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta il 03.11.2022, Parte Ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Caserta, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, asseritamente notificato l'11.04.2022 dall'Ente predetto, con il quale l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa dichiarato dalla
Società Ricorrente per l'anno d'imposta 2017. Il provvedimento derivato dalle risultanze di una verifica conclusa in data 17.06.2021 dalla Guardia di Finanza di Caserta (in seguito GdF), era stato oggetto di tentativo di adesione tra le Parti, poi negativamente esitato (pag.03 controdeduzioni e pagina n.09 ricorso).
L'Agenzia contestava :
1- l'utilizzo di n.11 fatture di acquisto per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta
“Società_2”, per un importo imponibile di € 316.317,75 con recupero iva per € 69.589,90 ;
2- l'emissione di n.06 fatture di vendita per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nei confronti della stessa ditta “Società_2 ” in regime di “reverse charge” ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n.633/1973, per un importo imponibile di € 343.662,00 con recupero dell'iva detratta dal cessionario per
€ 75.606,00 oltre ires per € 18.146,00 (aliquota 24%).
Parte Ricorrente rappresentava l'illegittimità dell'avviso impugnato per carenza dell'onere probatorio posto a fondamento della pretesa impositiva, ritenuta supportata da mere presunzioni ed attesa l'effettività delle operazioni commerciali compiute. A supporto dei motivi esposti allegava perizia giurata di parte a firma del Dott.Nominativo_1 datata 08.10.2022 e riferimenti giurisprudenziali di merito. Chiedeva di annullare l'atto impugnato, con condanna della Parte Convenuta al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Con atti controdeduttivi depositati in data 01.03.2023 si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D.
Lgs.n.546/1992 l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta, come in premessa rappresentata, domiciliata e difesa. In relazione alle fatture emesse dalla ditta Società_2, sosteneva, in primo luogo che la stessa non disponeva beni strumentali idonei allo svolgimento della propria attività commerciale e che i beni venduti (pile, rasoi) non erano compatibili con l'attività esercitata (commercio all'ingrosso di abbigliamento); né le operazioni risultavano in linea con l'attività esercitata dalla Ricorrente_1 (commercio all'ingrosso di elettronica ed elettrodomestici). Veniva inoltre riscontrato l'inesistenza dei mezzi di trasporto utilizzati dalla Società_2 per la consegna a proprio carico delle merci, secondo dati riportati nelle fatture. Veniva pertanto dedotto che la ditta Società_2 col proprio operato consentiva alla Ricorrente_1 di generare IVA da portare in detrazione, mentre essa stessa incrementava il suo debito verso l'Erario, senza poi adottare alcun adempimento fiscale.
L'Ufficio rilevava inoltre delle anomalie in relazione alle vendite effettuate dalla Ricorrente_1, con riferimento alla merce acquisita dalla Società_2, in ordine ai dati riportati nello spesometro integrato ricostruito dal Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, non avendo la Società Ricorrente presentato il relativo modello, nonché per la cessione di beni non compatibili con l'oggetto di attività delle imprese clienti. Evidenziava ancora ulteriori incongruenze con i dati riportati nel magazzino merci della Ricorrente_1, relativamente ai prodotti venduti. Deduceva pertanto la legittimità della pretesa impositiva portata dall'avviso di accertamento, con conseguente richiesta di rigetto del ricorso e condanna della Società Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Nel corso dell'udienza del 05.04.2023, il difensore costituito della Società Ricorrente chiedeva il rinvio del procedimento al fine di verificare la possibilità di aderire alla definizione agevolata di cui alla Legge
n.197/2022. Il Collegio, preso atto della richiesta, considerato che la Parte Convenuta non aveva espresso ragioni ostative, con ordinanza n.734 del 06.04.2023, rinviava della trattazione a nuovo ruolo. All'udienza del 06.11.2025, il Collegio, accertato che la Società Ricorrente non aveva aderito alla procedura di composizione, stabiliva con ordinanza n.1491 del 06.11.2025, il proseguimento del giudizio con la trattazione del merito.
Nella pubblica udienza tenuta in data odierna, il Collegio sentiti i fatti e le questioni esposti dal giudice relatore, ascoltate le relazioni delle Parti in causa, esaminata la documentazione in rito, ha posto in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll Collegio riscontra preliminarmente la proposizione del ricorso nei termini e secondo le formali modalità del
D.Lgs. n.546/1992. Superate pertanto le eccezioni introduttive, ritenuta quindi conforme e rituale l'impugnativa, nel merito, con riferimento al motivo di ricorso relativo al difetto di onere probatorio in ordine alla inesistenza oggettiva delle operazioni di ascquisto e vendita fatturate, il Collegio osserva, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità a cui si uniforma, che “Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia che l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Più in dettaglio, la dimostrazione a carico dell'amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi elementi - che, alla stregua dell'art.39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n.600 del 1973, e dell'art.54, terzo comma, del d.P.R. n.633 del 1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi - per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino «in modo certo e diretto» la «inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati» ovvero la «inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione». Nell'ordinamento tributario, infatti, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art.39 del d.P.R. n.600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n.633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice “(ordinanza n. 1278 del 06/10/2020).
Nel caso in esame, veniva contestato l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per acquisti operati dalla ditta “Società_2” (n.11 fatture per € 316.317,75 di cui € 69.589,90 per iva), nonché l'emissione sempre nei confronti della stessa ditta di n.06 fatture per operazioni di vendita per un importo di € 343.662,00 in regime di “reverse charge”, con indebita detrazione di iva di € 75.606,00 oltre ires per € 18.146,00. Le operazioni di acquisto erano riferite per gran parte a “pile usa e getta” (presenti in gran parte delle fatture) ed a “lamette gillette” (presenti in n.03 fatture); le vendite riguardavano invece totalmente “telefoni cellulari”
(n.879).
Il Collegio osserva che l'Ufficio ha fondato la pretesa impositiva sulla base di un quadro indiziario articolato. In particolare rileva che costituisce fatto accertato che la ditta “Società_2” esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori (cessata il 23.11.2018), non disponeva di locali idonei, magazzini, depositi o uffici amministrativi, né risultava disporre di beni strumentali, mezzi di trasporto,
o di personale dipendente e/o altri incaricati allo svolgimento dell'attività commerciale dichiarata. La tipologia di attività esercitata risultava inoltre del tutto incompatibile con la natura dei beni acquisiti (telefoni cellulari)
e venduti (pile e lamette/gillette). Le consegne dei prodotti sia acquistati che venduti, risultavano documentate da fatture accompagnatorie con trasporto a carico della Società_2, senza indicazione del tipo di veicolo utilizzato, né del numero di targa, né altre annotazioni volte ad individuare il conducente, tenuto conto anche che alcun mezzo di trasporto risultava essere in uso alla ditta. Secondo riporto nel pvc redatto dalla GdF, la ditta Società_2 risultava essere “evasore totale e, quindi, sin dalla data di inizio attività (30.09.2015) alla data di cessazione della stessa 23.11.2018), non effettuava alcun adempimento iva o delle altre imposte, né esibiva i documenti e le scritture contabili e mai presentava le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'iva.” (pag.n.9). Venivano inoltre riscontrate alcune difformità nello Spesometro Integrato ricostruito dal Sistema Informativo con riferimento ad alcuni clienti della Ricorrente_1 (Global-Global Trading) presso i quali sarebbero stati rivenduti parte dei prodotti acquisiti dalla Società_2. Tali elementi indiziari rivestendo i caratteri di gravità, precisione e concordanza, risultano idonei ad integrare una presunzione semplice ai sensi dell'articolo 2729 e fondare la pretesa impositiva. Il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia pertanto assolto all'onere di indicare i presupposti fattuali e giuridici posti a base dell'atto impugnato in ordine alla fittizietà delle operazioni contestate, in conformità all'articolo 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n.546/1992 e dell'articolo 2697 c.c., con conseguente trasferimento sul contribuente di adeguata prova contraria. A sostegno della propria tesi Parte Ricorrente ha prodotto una perizia tecnica giurata di parte volta a confermare la regolarità delle operazioni. Il Collegio osserva in primo luogo che la perizia prodotta, ancorché giurata, resta comunque un elaborato tecnico di parte e non assume efficacia probatoria privilegiata. La stessa ad ogni modo, non consente di superare le ragioni rappresentate dall'Agenzia delle Entrate, essendo proposta con risoluzione di quesiti formulati dalla stessa parte committente;
nulla infatti risulta riportato in merito alla tracciabilità dei pagamenti relativamente ai rapporti commerciali attivi e passivi intercorsi con la Società_2; né vengono indicati ulteriori elementi oggettivi comprovanti le operazioni commerciali contestate quali contratti, ordini, trasporti, corrispondenza intercorsa, considerati gli ingenti importi oggetto di fatturazione. Come pure alcuna esplicitazione risulta riferita in ordine all'acquisto con tre fatture nel periodo compreso tra il 02.11.2017 ed il 18.12.2017 di ben n.
5.600 lamette/ gillette e di n.21.360 di ulteriori confezioni da 5 lamette/gillette, trattandosi di beni non rientranti tra l'attività commerciale posta in essere dalla società Ricorrente (commercio all'ingrosso di elettronica ed elettrodomestici). Appare inoltre poco realistica anche la fornitura di ben 879 cellulari nel breve periodo compreso tra il 20.10.2017 ed il 28.12.2017 ad una impresa che commercializzava all'ingrosso beni di abbigliamento ed accessori. Il Collegio, valutati pertanto gli elementi a sostegno delle rispettive tesi portati dalle Parti in causa, ritiene che le ragioni adottate dalla Società Ricorrente non risultino idonee a scalfire il quadro presuntivo delineato dall'Ufficio, che viene confermato (Corte di Cassazione conforme, sentenza n.28337/2024, “….atteso che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.,02/08/2016, n.16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.
Cass.,13/01/2020 n.331; Cass.,04/08/2017,n.19547 ; Cass.,04/11/2013,n.24679; Cass.,16/12/2011,
n.27197 ; Cass.,07/02/2004 n.2357)”.
Per tutto quanto sopra riportato il ricorso è rigettato.
Le spese di giudizio imputate in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'articolo 15, comma
2 sexies, del D.Lgs.n.546/1992, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, sezione 7^, rigetta il ricorso. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Agenzia delle Entrate liquidate in complessivi € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00),oltre ad oneri accessori di legge ed iva se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
NN IU, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4945/2022 depositato il 03/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100290-2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100290-2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente : annullamento dell'atto impugnato con condanna della Parte Convenuta al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Resistente : rigetto del ricorso, con condanna della Società Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07.10.2022 con ricorso presentato ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.546/1992 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta il 03.11.2022, Parte Ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Caserta, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, asseritamente notificato l'11.04.2022 dall'Ente predetto, con il quale l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa dichiarato dalla
Società Ricorrente per l'anno d'imposta 2017. Il provvedimento derivato dalle risultanze di una verifica conclusa in data 17.06.2021 dalla Guardia di Finanza di Caserta (in seguito GdF), era stato oggetto di tentativo di adesione tra le Parti, poi negativamente esitato (pag.03 controdeduzioni e pagina n.09 ricorso).
L'Agenzia contestava :
1- l'utilizzo di n.11 fatture di acquisto per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta
“Società_2”, per un importo imponibile di € 316.317,75 con recupero iva per € 69.589,90 ;
2- l'emissione di n.06 fatture di vendita per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nei confronti della stessa ditta “Società_2 ” in regime di “reverse charge” ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n.633/1973, per un importo imponibile di € 343.662,00 con recupero dell'iva detratta dal cessionario per
€ 75.606,00 oltre ires per € 18.146,00 (aliquota 24%).
Parte Ricorrente rappresentava l'illegittimità dell'avviso impugnato per carenza dell'onere probatorio posto a fondamento della pretesa impositiva, ritenuta supportata da mere presunzioni ed attesa l'effettività delle operazioni commerciali compiute. A supporto dei motivi esposti allegava perizia giurata di parte a firma del Dott.Nominativo_1 datata 08.10.2022 e riferimenti giurisprudenziali di merito. Chiedeva di annullare l'atto impugnato, con condanna della Parte Convenuta al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Con atti controdeduttivi depositati in data 01.03.2023 si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D.
Lgs.n.546/1992 l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta, come in premessa rappresentata, domiciliata e difesa. In relazione alle fatture emesse dalla ditta Società_2, sosteneva, in primo luogo che la stessa non disponeva beni strumentali idonei allo svolgimento della propria attività commerciale e che i beni venduti (pile, rasoi) non erano compatibili con l'attività esercitata (commercio all'ingrosso di abbigliamento); né le operazioni risultavano in linea con l'attività esercitata dalla Ricorrente_1 (commercio all'ingrosso di elettronica ed elettrodomestici). Veniva inoltre riscontrato l'inesistenza dei mezzi di trasporto utilizzati dalla Società_2 per la consegna a proprio carico delle merci, secondo dati riportati nelle fatture. Veniva pertanto dedotto che la ditta Società_2 col proprio operato consentiva alla Ricorrente_1 di generare IVA da portare in detrazione, mentre essa stessa incrementava il suo debito verso l'Erario, senza poi adottare alcun adempimento fiscale.
L'Ufficio rilevava inoltre delle anomalie in relazione alle vendite effettuate dalla Ricorrente_1, con riferimento alla merce acquisita dalla Società_2, in ordine ai dati riportati nello spesometro integrato ricostruito dal Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, non avendo la Società Ricorrente presentato il relativo modello, nonché per la cessione di beni non compatibili con l'oggetto di attività delle imprese clienti. Evidenziava ancora ulteriori incongruenze con i dati riportati nel magazzino merci della Ricorrente_1, relativamente ai prodotti venduti. Deduceva pertanto la legittimità della pretesa impositiva portata dall'avviso di accertamento, con conseguente richiesta di rigetto del ricorso e condanna della Società Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Nel corso dell'udienza del 05.04.2023, il difensore costituito della Società Ricorrente chiedeva il rinvio del procedimento al fine di verificare la possibilità di aderire alla definizione agevolata di cui alla Legge
n.197/2022. Il Collegio, preso atto della richiesta, considerato che la Parte Convenuta non aveva espresso ragioni ostative, con ordinanza n.734 del 06.04.2023, rinviava della trattazione a nuovo ruolo. All'udienza del 06.11.2025, il Collegio, accertato che la Società Ricorrente non aveva aderito alla procedura di composizione, stabiliva con ordinanza n.1491 del 06.11.2025, il proseguimento del giudizio con la trattazione del merito.
Nella pubblica udienza tenuta in data odierna, il Collegio sentiti i fatti e le questioni esposti dal giudice relatore, ascoltate le relazioni delle Parti in causa, esaminata la documentazione in rito, ha posto in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll Collegio riscontra preliminarmente la proposizione del ricorso nei termini e secondo le formali modalità del
D.Lgs. n.546/1992. Superate pertanto le eccezioni introduttive, ritenuta quindi conforme e rituale l'impugnativa, nel merito, con riferimento al motivo di ricorso relativo al difetto di onere probatorio in ordine alla inesistenza oggettiva delle operazioni di ascquisto e vendita fatturate, il Collegio osserva, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità a cui si uniforma, che “Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia che l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Più in dettaglio, la dimostrazione a carico dell'amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi elementi - che, alla stregua dell'art.39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n.600 del 1973, e dell'art.54, terzo comma, del d.P.R. n.633 del 1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi - per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino «in modo certo e diretto» la «inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati» ovvero la «inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione». Nell'ordinamento tributario, infatti, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art.39 del d.P.R. n.600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n.633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice “(ordinanza n. 1278 del 06/10/2020).
Nel caso in esame, veniva contestato l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per acquisti operati dalla ditta “Società_2” (n.11 fatture per € 316.317,75 di cui € 69.589,90 per iva), nonché l'emissione sempre nei confronti della stessa ditta di n.06 fatture per operazioni di vendita per un importo di € 343.662,00 in regime di “reverse charge”, con indebita detrazione di iva di € 75.606,00 oltre ires per € 18.146,00. Le operazioni di acquisto erano riferite per gran parte a “pile usa e getta” (presenti in gran parte delle fatture) ed a “lamette gillette” (presenti in n.03 fatture); le vendite riguardavano invece totalmente “telefoni cellulari”
(n.879).
Il Collegio osserva che l'Ufficio ha fondato la pretesa impositiva sulla base di un quadro indiziario articolato. In particolare rileva che costituisce fatto accertato che la ditta “Società_2” esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori (cessata il 23.11.2018), non disponeva di locali idonei, magazzini, depositi o uffici amministrativi, né risultava disporre di beni strumentali, mezzi di trasporto,
o di personale dipendente e/o altri incaricati allo svolgimento dell'attività commerciale dichiarata. La tipologia di attività esercitata risultava inoltre del tutto incompatibile con la natura dei beni acquisiti (telefoni cellulari)
e venduti (pile e lamette/gillette). Le consegne dei prodotti sia acquistati che venduti, risultavano documentate da fatture accompagnatorie con trasporto a carico della Società_2, senza indicazione del tipo di veicolo utilizzato, né del numero di targa, né altre annotazioni volte ad individuare il conducente, tenuto conto anche che alcun mezzo di trasporto risultava essere in uso alla ditta. Secondo riporto nel pvc redatto dalla GdF, la ditta Società_2 risultava essere “evasore totale e, quindi, sin dalla data di inizio attività (30.09.2015) alla data di cessazione della stessa 23.11.2018), non effettuava alcun adempimento iva o delle altre imposte, né esibiva i documenti e le scritture contabili e mai presentava le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'iva.” (pag.n.9). Venivano inoltre riscontrate alcune difformità nello Spesometro Integrato ricostruito dal Sistema Informativo con riferimento ad alcuni clienti della Ricorrente_1 (Global-Global Trading) presso i quali sarebbero stati rivenduti parte dei prodotti acquisiti dalla Società_2. Tali elementi indiziari rivestendo i caratteri di gravità, precisione e concordanza, risultano idonei ad integrare una presunzione semplice ai sensi dell'articolo 2729 e fondare la pretesa impositiva. Il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia pertanto assolto all'onere di indicare i presupposti fattuali e giuridici posti a base dell'atto impugnato in ordine alla fittizietà delle operazioni contestate, in conformità all'articolo 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n.546/1992 e dell'articolo 2697 c.c., con conseguente trasferimento sul contribuente di adeguata prova contraria. A sostegno della propria tesi Parte Ricorrente ha prodotto una perizia tecnica giurata di parte volta a confermare la regolarità delle operazioni. Il Collegio osserva in primo luogo che la perizia prodotta, ancorché giurata, resta comunque un elaborato tecnico di parte e non assume efficacia probatoria privilegiata. La stessa ad ogni modo, non consente di superare le ragioni rappresentate dall'Agenzia delle Entrate, essendo proposta con risoluzione di quesiti formulati dalla stessa parte committente;
nulla infatti risulta riportato in merito alla tracciabilità dei pagamenti relativamente ai rapporti commerciali attivi e passivi intercorsi con la Società_2; né vengono indicati ulteriori elementi oggettivi comprovanti le operazioni commerciali contestate quali contratti, ordini, trasporti, corrispondenza intercorsa, considerati gli ingenti importi oggetto di fatturazione. Come pure alcuna esplicitazione risulta riferita in ordine all'acquisto con tre fatture nel periodo compreso tra il 02.11.2017 ed il 18.12.2017 di ben n.
5.600 lamette/ gillette e di n.21.360 di ulteriori confezioni da 5 lamette/gillette, trattandosi di beni non rientranti tra l'attività commerciale posta in essere dalla società Ricorrente (commercio all'ingrosso di elettronica ed elettrodomestici). Appare inoltre poco realistica anche la fornitura di ben 879 cellulari nel breve periodo compreso tra il 20.10.2017 ed il 28.12.2017 ad una impresa che commercializzava all'ingrosso beni di abbigliamento ed accessori. Il Collegio, valutati pertanto gli elementi a sostegno delle rispettive tesi portati dalle Parti in causa, ritiene che le ragioni adottate dalla Società Ricorrente non risultino idonee a scalfire il quadro presuntivo delineato dall'Ufficio, che viene confermato (Corte di Cassazione conforme, sentenza n.28337/2024, “….atteso che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.,02/08/2016, n.16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.
Cass.,13/01/2020 n.331; Cass.,04/08/2017,n.19547 ; Cass.,04/11/2013,n.24679; Cass.,16/12/2011,
n.27197 ; Cass.,07/02/2004 n.2357)”.
Per tutto quanto sopra riportato il ricorso è rigettato.
Le spese di giudizio imputate in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'articolo 15, comma
2 sexies, del D.Lgs.n.546/1992, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, sezione 7^, rigetta il ricorso. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Agenzia delle Entrate liquidate in complessivi € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00),oltre ad oneri accessori di legge ed iva se dovuti.