Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 444
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza onere probatorio dell'amministrazione

    Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione abbia assolto all'onere probatorio fornendo un quadro indiziario articolato (incompatibilità delle attività, assenza di mezzi di trasporto, evasione totale della ditta emittente fatture, difformità nello spesometro) che integra una presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 c.c., trasferendo sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.

  • Rigettato
    Effettività delle operazioni commerciali

    La perizia giurata di parte è stata ritenuta non sufficiente a superare le ragioni dell'Agenzia delle Entrate, in quanto non fornisce elementi oggettivi comprovanti le operazioni (tracciabilità pagamenti, contratti, ordini, trasporti, corrispondenza) e non chiarisce l'acquisto di beni (pile, lamette, cellulari) non pertinenti all'attività d'impresa della società ricorrente.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio di soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 444
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 444
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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