Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/05/2026, n. 8752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8752 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08752/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07867/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2025, proposto da
RI IU, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi, Damiano Dell’Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 13119/2024 del 18.12.2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 19738/2024, notificata tramite PEC in data 20.12.2024, passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. IE La LF IB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, ritualmente proposto, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13119/2024 pubblicata in data 18 dicembre 2024, nel procedimento n.r.g. 19738/2024, notificata e passata in giudicato, con la quale il Giudice adito ha statuito per quanto di interesse: “ accerta e dichiara il diritto del ricorrente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 con accredito nel costituendo borsellino elettronico di euro 500,00 annui, per un importo complessivo di euro 2.500,00.
Condanna il Ministero convenuto alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.313,00 oltre accessori. ”.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Il ricorso è stato chiamato in camera di consiglio e trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
5. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di penalità di mora. Stante la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/2014), deve tenersi in considerazione, quale ragione esimente, l’odierna nomina del Commissario per il caso di persistente inadempimento al decorso del termine di sessanta giorni.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 3.813) e delle fasi di studio della controversia e redazione del ricorso (Cons. Stato 8993/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF LO, Presidente FF
IE La LF IB, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IE La LF IB | FF LO |
IL SEGRETARIO