Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 962/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. DUCA Parte_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA 59 PALERMO
Controparte_2
in
[...]
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato dall'avv. MAGGIO MAURIZIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistenti –
e nei confronti in Controparte_3
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
1
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente e delle CP_1
società Controparte_2
e
[...]
delle Controparte_3
spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in complessivi €
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1
in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/01/2024 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
“La signora è stata assunta ed ha lavorato dal 10/2/1993, ininterrottamente Pt_1
e fino alla data del deposito del presente ricorso, senza soluzione di continuità presso il già Centro di Medicina della Controparte_2 CP_4
Riproduzione dei dott. Cefalù, Ruvolo, La ricorrente, nata nel 1964, ove le CP_5
fosse riconosciuto l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali in suo favore per
2 l'intero anno 1998 (ma ciò non risulta infondatamente dall'estratto conto contributivo per come infra si dirà), dal primo marzo 2027 potrebbe richiedere la pensione di vecchiaia anticipata (già di anzianità) avendo raggiunto i 41 anni e 10 mesi di contributi versati in quanto donna (2175 settimane) con quasi 63 anni di età.
La ricorrente è sempre stata correttamente retribuita ed ha ricevuto buste paga e CUD.
Il 19/6/2022 ha richiesto l'estratto conto certificativo, anche al fine di valutare l'ammontare della pensione e la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
Nell'estratto conto trasmessole dall' risultava mancante la contribuzione CP_1
dell'intero anno 1998, nonostante la ricorrente avesse regolarmente lavorato, ricevuto la retribuzione e le conformi buste paga quietanzate, avuto trattenuta la contribuzione a carico del lavoratore, ricevuto il cud con i corretti importi.
La signora ha, pertanto, richiesto all la rettifica di tale dato, allegando Pt_1 CP_1
tutte le buste paga del 1998; il foglio del libro “dati progressivi dipendenti” aziendale che riporta quanto corrisposto e detratto per i 12 mesi del 1998 dall'azienda relativamente alla signora , il mod. Unico 1999 770 per il 1998; il quadro Pt_1
SA del modello Unico 99 dell'azienda che la riguarda, con indicata retribuzione e contribuzione annua;
l'F24 di gennaio 99 dell'azienda che versa la somma di cui al
DM10 di dicembre 1998;
La sua richiesta di rettifica è stata respinta una prima volta, senza alcuna specifica motivazione, mentre le successive richieste non sono state riscontrate. A seguito di PEC in data 23/11/2022 con la quale la ricorrente ha chiesto espressamente il motivo del rigetto della domanda il 25/11/22 l' ha risposto di non avere inserito il 1998 CP_1
perché “per il suo datore di lavoro anno 1998 non è presente il DM10 di gennaio mentre per aprile, agosto, e novembre ci sono dei DM anomali” e richiedendo l'invio
“dei dm suddetti con timbro della banca dove sono stati presentati per l'inoltro all' ; CP_1
Da tale risposta, dunque, emergeva già chiaramente che per gli altri 8 mesi del 1998
(febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e dicembre) l aveva CP_1
3 ricevuto i DDMM10 corretti ed i corrispondenti versamenti, e quindi avrebbe dovuto almeno accreditare la relativa contribuzione quantomeno per 8 mesi (circa 35 settimane); L'azienda ha richiesto alla tali documenti (Dm di gennaio, aprile, CP_6
agosto e novembre 98), ma la Banca UNICREDIT ha dichiarato di non essere più in possesso di documentazione così antica.
A questo punto la signora ha richiesto all la trasmissione di copia dei Pt_1 CP_1
DM anomali di aprile, agosto e novembre, nonché di quelli corretti di febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e dicembre 1998 segnalando contestualmente di avere verificato che l'estratto conto contributivo relativo a 8 colleghi (e di due aveva ricevuto copia del loro estratto contributivo) avevano avuto attribuite sugli estratti contributivi sia le 52 settimane del 1998 sia l'intera retribuzione annua, rilevando che poiché i versamenti contributivi sono cumulativi era impossibile che per i colleghi fossero presenti i DD.MMM10 di gennaio, aprile, agosto e novembre 98 e non per lei;
Il 6/4/23 l' rispondeva trasmettendo un “riepilogo dei DM10 dal quale si CP_1
evince l'assenza del DM10 di gennaio 98” nonché i DM10 di aprile, di agosto e di novembre dai quali “non è possibile verificare il numero dei dipendenti presenti né
l'importo delle retribuzioni denunciate;
Contestualmente l trasmetteva i CP_1
DDMM10 di febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre e novembre 1998 “con la distinzione delle retribuzioni per ogni qualifica, del numero di giornate coperte nonché delle retribuzioni denunciate;
” (con riferimento al mese di novembre veniva trasmesso il DM10 sia in versione “anomala” che in versione
“corretta”?). L' affermava che per alcuni dei colleghi dipendenti indicati, nel CP_1
2000-2001, erano intervenuti degli 01/M, mentre per gli altri lavoratori -avendo operato la prescrizione estintiva- potevano essere attribuiti solo sulla base dei
DDMM10 presentati, per cui reiterava le richieste dei DDMM10 di gennaio, aprile, agosto e novembre (sic!) nonché dei libri paga e matricola”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in via principale: dire e dichiarare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali con riferimento alla retribuzione percetta da
4 parte del datore di lavoro per l'anno 1998 (per 52 settimane o in subordine per 39 settimane relative ai mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre e novembre 1998 e cioè per i mesi in cui l' riconosce di avere ricevuto la CP_1
contribuzione e di essere in possesso dei corretti DDMM10) e conseguentemente il diritto della signora ad avere attribuiti sull'estratto contributivo le 52 settimane Pt_1
dell'anno 1998(in subordine le 39 settimane), con la condanna dell alla rettifica CP_1
dell'estratto certificativo ed il riconoscimento dell'avvenuto versamento della contribuzione per il periodo suddetto;
In subordine, ove risulti accertata una omissione contributiva per l'intero anno 1998, o solo per alcuni mesi ed accertata l'avvenuta prescrizione del potere del datore di versarli, emettere sentenza di condanna generica della sussistenza del danno per omissione;
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile, in modo da potere presentare domanda di pensione alla data di maturazione dell'anzianità richiesta, comprensiva del versamento relativo all'anno 1998”.
Si costituiva in giudizio il CP_2 [...]
Controparte_2
hiedendo la chiamata in garanzia del
[...] [...]
cui l'attività è stata Controparte_3
trasferita unitamente a debiti e crediti- e aderendo “alla domanda formulata dalla ricorrente nei confronti dell' perché totalmente fondata o, in subordine, fondata per tutte le settimane di contribuzione dell'anno 1998, ad eccezione dei mesi di gennaio, aprile ed agosto 1998 o di alcuni di essi”.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Precisava: “La ricorrente ha presentato nel tempo le seguenti richieste in Fase tutte respinte per i seguenti motivi: 10/06/2020 respinta poiché non residua capienza per poter attribuire il periodo;
13/09/2022 respinta poiché è stata indicata la matricola errata;
30/09/2022 respinta perché l'interessata non ha prodotto la documentazione
5 necessaria entro 30 giorni dalla richiesta istruttoria inoltrata da questo ufficio;
28/10/2022 e 14/11/2023 respinte perché incomplete in quanto prive di documentazione comprovante allegata. Dai dati in possesso dell , risulta CP_7
mancante il DM del mese di gennaio 1998 e anomali quelli di aprile, agosto e novembre, in quanto non riportano né le somme versate né il numero dei dipendenti. Inoltre, gli
O1M presenti per i dipendenti che risultavano in servizio presso l'azienda nel 1998
(11), esauriscono le somme versate con i DM presenti, non residuando ulteriore capienza contributiva per procedere all'accredito a favore della ricorrente. In altri termini non vi
è prova della contribuzione che la parte asserisce versata , la documentazione prodotta è insufficiente e non vi è capienza ( nel senso che dal raffronto tra i DM prodotti dall'impresa ( che attestano la contribuzione in senso cumulativo ) e i modelli 01M con i quali la datrice di lavoro indica i lavoratori nei confronti dei quali la contribuzione attestata dai DM va accreditata, non risulta contribuzione ulteriore suscettibile di potere essere accreditata alla ricorrente a riprova che non risulta il versamento”.
Integrato il contraddittorio, previa autorizzazione di questa giudice, si costituiva in giudizio il Controparte_3
hiedendo: “l'accoglimento della domanda principale
[...]
della ricorrente nei confronti dell' il rigetto delle domande di cui al ricorso proposte CP_1
nei confronti del Controparte_8
in ragione delle quali la società, che si costituisce con il presente atto,
[...]
è chiamata in garanzia”.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU contabile, al fine di accertare se la ricorrente, con l'accredito della contribuzione per l'anno 1998 per 52 settimane, o eventualmente per 39 settimane, avrebbe diritto o meno alla pensione di anzianità (vecchiaia anticipata) con decorrenza dal marzo 2027 o in alternativa per accertare con quale decorrenza vi avrebbe diritto.
6 Con note depositate il 24/01/2025 - successive allo svolgimento delle operazioni peritali - parte ricorrente ha depositato l'estratto conto, rettificato dall' da cui risulta il riconoscimento alla ricorrente delle CP_1
52 settimane relative al 1998, oggetto della domanda principale di cui al ricorso introduttivo del giudizio (cfr. provvedimento del CP_1
17/01/2025, che l'Istituto non comunicava al CTU, le cui conclusioni non possono quindi tenerne conto).
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, il procuratore della ricorrente, avendo l' riconosciuto alla ricorrente sia CP_1
le 52 settimane che la retribuzione annua del 1998, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell al pagamento CP_7
delle spese di CTU e delle spese ed onorari del giudizio e la compensazione delle spese tra la ricorrente e le società convenute. Anche il
[...]
Controparte_2
il
[...] [...]
hanno chiesto la dichiarazione di Controparte_3
cessazione della materia del contendere con condanna dell alla CP_1
rifusione delle spese processuali, insistendo, solo in subordine, per l'accoglimento di tutto quanto chiesto nella memoria di costituzione.
L invece, non depositava note. CP_1
Va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere come richiesto dalle parti, verificato l'avvenuto accredito alla ricorrente della contribuzione per l'anno 1998 per 52 settimane.
Le spese di lite, liquidate in parte dispositiva in favore di tutte le altre parti, e le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' soccombente CP_1
virtuale, atteso che il riconoscimento delle ragioni della ricorrente, come pure quello del pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, motivato dall'inerzia
7 dell'Istituto, che ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e omettendo di comunicare al CTU di avere provveduto a rettificare l'estratto contributivo come da domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025.
La Giudice
Paola Marino
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