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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2365/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2365/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] in data [...], e residente in [...]
Ladino n. 153, (C.F. ), CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
Via Ladino n. 153, (C.F. ) CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Baiocchi del foro di Ferrara (C.F. C.F._3
), telefono e fax n. 0532–242325, PEC: cui potrà
[...] Email_1 essere indirizzata ogni comunicazione di Cancelleria ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Ferrara, Via A. Lollio n. 26
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La Sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria residenza mentre il Sig. Parte_1 continuerà a vivere nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi con il figlio Parte_2
. 2) Il marito al fine di agevolare l'uscita dalla casa coniugale del coniuge, Per_1 Parte_2
1 verserà la somma mensile di € 300,00 fino al raggiungimento del termine più breve tra lo scioglimento del matrimonio e la divisione della casa coniugale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 5 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(FE) in data 11.01.1973, e nato a [...] il Parte_2
23.06.1969, unitisi in matrimonio a Ferrara il 7 agosto 2008, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 151 Parte 1 Anno 2008.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2365/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] in data [...], e residente in [...]
Ladino n. 153, (C.F. ), CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
Via Ladino n. 153, (C.F. ) CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Baiocchi del foro di Ferrara (C.F. C.F._3
), telefono e fax n. 0532–242325, PEC: cui potrà
[...] Email_1 essere indirizzata ogni comunicazione di Cancelleria ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Ferrara, Via A. Lollio n. 26
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La Sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria residenza mentre il Sig. Parte_1 continuerà a vivere nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi con il figlio Parte_2
. 2) Il marito al fine di agevolare l'uscita dalla casa coniugale del coniuge, Per_1 Parte_2
1 verserà la somma mensile di € 300,00 fino al raggiungimento del termine più breve tra lo scioglimento del matrimonio e la divisione della casa coniugale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 5 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(FE) in data 11.01.1973, e nato a [...] il Parte_2
23.06.1969, unitisi in matrimonio a Ferrara il 7 agosto 2008, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 151 Parte 1 Anno 2008.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
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