Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 98
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che l'espressione "atto presupposto" nella motivazione della sentenza impugnata configuri un mero lapsus calami o un'imprecisione terminologica, non un errore di fatto revocatorio. Ha altresì rilevato che l'errore dedotto non possiede il carattere della decisività, poiché anche emendando la motivazione, l'esito del giudizio non muterebbe, dato che la falsità della notifica della cartella di pagamento è stata accertata con sentenza passata in giudicato. L'interpretazione del giudice precedente rientra nell'attività valutativa e interpretativa, insindacabile in sede di revocazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 98
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 98
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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