CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1279/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 914/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028465208 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale questa Corte, in accoglimento dell'appello del contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento n. 034201400284652080000 relativa all'anno d'imposta 2009,. La sentenza impugnata fondava la sua decisione sull'esito del giudizio civile di querela di falso (sentenza n. 2081/2023 del Tribunale di Cosenza), affermando che "dalla sentenza depositata è dichiarato che la notifica dell'atto presupposto all'emissione della cartella esattoriale... è inesistente in quanto la firma apposta sulla ricevuta
è falsa",. A sostegno della domanda di revocazione, l'Ufficio deduce l'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. L'Amministrazione sostiene che il Collegio giudicante sia incorso in un abbaglio sensoriale, percependo dagli atti di causa un fatto inesistente: la presunta falsità della notifica dell'"atto presupposto" (avviso di liquidazione), mentre la sentenza civile di falso avrebbe accertato esclusivamente la falsità della relata di notifica della "cartella di pagamento",. Secondo l'Ufficio, l'avviso di liquidazione (atto presupposto) non è mai stato oggetto di querela di falso ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Il contribuente si è costituito ribadendo la correttezza della pronuncia di annullamento e l'inammissibilità del mezzo di impugnazione. La causa è stata posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è infondato e deve essere respinto.In via preliminare, si osserva che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una "svista" percettiva, ossia in un errore meramente materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti. Tale errore deve essere decisivo e non deve riguardare l'attività valutativa o interpretativa del giudice. Nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente riferito la dichiarazione di falsità alla notifica dell'"atto presupposto" anziché a quella della "cartella di pagamento".
Tuttavia, dalla lettura degli atti emerge che:
1. L'oggetto del giudizio tributario era l'impugnazione della cartella di pagamento n.
034201400284652080000,.
2. La sentenza civile del Tribunale di Cosenza n. 2081/2023, prodotta in giudizio e posta a base della decisione, ha dichiarato "la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata" relativa proprio alla cartella esattoriale n. 034201400284652080000.
3. Il dispositivo della sentenza revocanda ha disposto l'annullamento dell'"atto impugnato" (la cartella), in coerenza con l'accertata falsità della sua notificazione.
L'utilizzo dell'espressione "atto presupposto" nella parte motiva della sentenza impugnata, configura non già un errore di fatto revocatorio (ovvero una falsa percezione della realtà documentale), bensì un mero lapsus calami o un'imprecisione terminologica nella stesura della motivazione, che non inficia la correttezza sostanziale del decisum. Il Giudice d'appello, infatti, ha correttamente percepito il fatto storico fondamentale risultante dalla sentenza civile: la notifica del titolo esecutivo azionato (nel contesto del recupero coattivo) era giuridicamente inesistente per falsità della firma.
Inoltre, l'errore dedotto non possiede il carattere della "decisività" necessario per la revocazione. Anche emendando la motivazione e sostituendo la locuzione "atto presupposto" con "cartella di pagamento", l'esito del giudizio non muterebbe. Essendo stata accertata con sentenza passata in giudicato la falsità della notifica della cartella di pagamento impugnata,, l'atto consequenziale (o meglio, la procedura di notificazione della cartella stessa che è condizione di procedibilità dell'esecuzione) è irrimediabilmente viziato. L'interpretazione data dal Giudice precedente circa gli effetti della sentenza civile sulla validità della pretesa erariale rientra nell'attività di valutazione giuridica e di interpretazione delle prove, insindacabile in sede di revocazione, potendo al più costituire motivo di ricorso per Cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione, ma non errore di fatto revocatorio.
Per tali motivi, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., il ricorso deve essere rigettato, confermando il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato l'atto impositivo per vizio di notifica accertato in sede civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate e pertanto questa Corte condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti., con distrazione a favore del difensore antistatario ove richiesto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per Revocazione, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1279/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 914/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028465208 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale questa Corte, in accoglimento dell'appello del contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento n. 034201400284652080000 relativa all'anno d'imposta 2009,. La sentenza impugnata fondava la sua decisione sull'esito del giudizio civile di querela di falso (sentenza n. 2081/2023 del Tribunale di Cosenza), affermando che "dalla sentenza depositata è dichiarato che la notifica dell'atto presupposto all'emissione della cartella esattoriale... è inesistente in quanto la firma apposta sulla ricevuta
è falsa",. A sostegno della domanda di revocazione, l'Ufficio deduce l'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. L'Amministrazione sostiene che il Collegio giudicante sia incorso in un abbaglio sensoriale, percependo dagli atti di causa un fatto inesistente: la presunta falsità della notifica dell'"atto presupposto" (avviso di liquidazione), mentre la sentenza civile di falso avrebbe accertato esclusivamente la falsità della relata di notifica della "cartella di pagamento",. Secondo l'Ufficio, l'avviso di liquidazione (atto presupposto) non è mai stato oggetto di querela di falso ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Il contribuente si è costituito ribadendo la correttezza della pronuncia di annullamento e l'inammissibilità del mezzo di impugnazione. La causa è stata posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è infondato e deve essere respinto.In via preliminare, si osserva che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una "svista" percettiva, ossia in un errore meramente materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti. Tale errore deve essere decisivo e non deve riguardare l'attività valutativa o interpretativa del giudice. Nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente riferito la dichiarazione di falsità alla notifica dell'"atto presupposto" anziché a quella della "cartella di pagamento".
Tuttavia, dalla lettura degli atti emerge che:
1. L'oggetto del giudizio tributario era l'impugnazione della cartella di pagamento n.
034201400284652080000,.
2. La sentenza civile del Tribunale di Cosenza n. 2081/2023, prodotta in giudizio e posta a base della decisione, ha dichiarato "la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata" relativa proprio alla cartella esattoriale n. 034201400284652080000.
3. Il dispositivo della sentenza revocanda ha disposto l'annullamento dell'"atto impugnato" (la cartella), in coerenza con l'accertata falsità della sua notificazione.
L'utilizzo dell'espressione "atto presupposto" nella parte motiva della sentenza impugnata, configura non già un errore di fatto revocatorio (ovvero una falsa percezione della realtà documentale), bensì un mero lapsus calami o un'imprecisione terminologica nella stesura della motivazione, che non inficia la correttezza sostanziale del decisum. Il Giudice d'appello, infatti, ha correttamente percepito il fatto storico fondamentale risultante dalla sentenza civile: la notifica del titolo esecutivo azionato (nel contesto del recupero coattivo) era giuridicamente inesistente per falsità della firma.
Inoltre, l'errore dedotto non possiede il carattere della "decisività" necessario per la revocazione. Anche emendando la motivazione e sostituendo la locuzione "atto presupposto" con "cartella di pagamento", l'esito del giudizio non muterebbe. Essendo stata accertata con sentenza passata in giudicato la falsità della notifica della cartella di pagamento impugnata,, l'atto consequenziale (o meglio, la procedura di notificazione della cartella stessa che è condizione di procedibilità dell'esecuzione) è irrimediabilmente viziato. L'interpretazione data dal Giudice precedente circa gli effetti della sentenza civile sulla validità della pretesa erariale rientra nell'attività di valutazione giuridica e di interpretazione delle prove, insindacabile in sede di revocazione, potendo al più costituire motivo di ricorso per Cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione, ma non errore di fatto revocatorio.
Per tali motivi, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., il ricorso deve essere rigettato, confermando il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato l'atto impositivo per vizio di notifica accertato in sede civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate e pertanto questa Corte condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti., con distrazione a favore del difensore antistatario ove richiesto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per Revocazione, spese come in motivazione.