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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/06/2024, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica
Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 27/12/2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 11050/2015 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Eboli (Sa), alla via U. Nobile n. 14, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Vincenzo De Martino dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
PARTE OPPOSTA CONTUMACE nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Salerno, Lungomare Tafuri n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Baratta che – unitamente all'avv. Maurizio Romagnoli - la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 27/11/2015, ad istanza di per il CP_1 pagamento di euro 5.469,74 (oltre spese di precetto) in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1086/08 del 20/11/2008.
L'opponente ha contestato il diritto della società intimante di procedere ad esecuzione forzata, deducendo: a) in primo luogo, la nullità dell'atto di precetto per omessa menzione dell'avvertimento previsto dall'art. 480, co.2, secondo periodo, c.p.c.;
b) in secondo luogo, il difetto dello ius postulandi del legale rappresentante della società precettante;
c) infine, l'estinzione del credito sotteso all'opposto precetto per sopravvenuto pagamento.
Ciò posto, parte attrice ha chiesto accertarsi l'inesistenza del diritto di di agire CP_1 esecutivamente nei suoi confronti con l'opposto precetto, con vittoria di spese.
Si è costituta nel presente giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, rilevando l'infondatezza di ogni avversa censura. Al riguardo, evidenziata la mera irregolarità del precetto per omessa menzione dell'avvertimento e depositata la procura notarile rilasciata dalla società in favore del soggetto agente quale legale rappresentante, ha contestato la persistenza del credito in ragione della mancata prova del pagamento a cura di parte opponente.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/12/2023 ed ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Orbene, anzitutto giova premettere che la domanda proposta dall'opponente va qualificata come opposizione agli atti esecutivi quanto al motivo sopra indicato sub a) (mediante il quale l'opponente ha sostanzialmente dedotto la nullità del precetto per carenze formali) e quale opposizione all'esecuzione con riferimento ai motivi sopra indicati sub b) e c) (mediante i quali la parte ha contestato l'an del diritto dell'intimante di procedere in executivis).
§ 2.1. Tanto premesso, in via del tutto preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione a resistere in capo alla società Controparte_2
Invero, non può non essere rilevato come - pur avendo parte opponente correttamente evocato in giudizio la società quale titolare del credito riconosciuto dal titolo esecutivo azionato CP_1 con l'opposto precetto - nel presente procedimento abbia avuto luogo la costituzione di un soggetto giuridico diverso, rappresentato dalla richiamata società.
Tale alterità emerge in maniera evidente dalla diversa identificazione fiscale delle due compagini societarie: la prima (risultante dal titolo e dal precetto) censita con c.f. ; la seconda P.IVA_1
(costituitasi in giudizio e dalla quale risulta rilasciata procura notarile in favore di Persona_1 censita con cf.09197520159. Né la riferita discrasia appare riconducibile ad una mera modifica della denominazione sociale del medesimo ente, trattandosi di soggetti per vero distinti. Ne deriva che il soggetto - comparente a titolo di convenuto nel processo – non corrisponde a quello verso il quale è stata diretta l'azione. In proposito, non pare fuor luogo osservare come la "legitimatio ad causam" costituisca elemento costitutivo del diritto di azione, funzionale cioè all'individuazione del soggetto titolare dello stesso. Essa definisce quindi la posizione di chi si affermi titolare sul piano attivo ovvero passivo del diritto controverso e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità dello stesso, quale distinta questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi nella titolarità quest'ultima del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa - indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso - e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass., sez. I, sent.
16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa. Ciò che rileva è dunque la prospettazione di parte: la sussistenza della legittimazione va verificata ed accertata sulla sola base della domanda e dei suoi contenuti.
Nel caso di specie, l'attore ha prospettato di essere destinatario del comando giurisdizionale contenuto nel titolo esecutivo e ha spiegato opposizione verso il soggetto che quel titolo nei suoi confronti ha azionato con l'opposto precetto, ovvero Pertanto, è unicamente in capo CP_1 all'opponente, ed all'opposta, che può essere riconosciuta Parte_1 CP_1 legittimazione ad agire rispettivamente dal lato attivo e passivo nel giudizio. Conseguentemente, in difetto di una specifica contestazione sul punto da parte del soggetto costituitosi il quale ha nella sostanza spiegato all'interno del processo una sorta di intervento – deve essere dichiarato il difetto di legittimazione a resistere della società in quanto costituitasi a tutela di una Controparte_2 posizione, nella prospettazione dell'opponente, non ad essa riconducibile.
Inscrivendosi “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio di cui agli art. 2097 c.c. e 24 cost., tale legittimazione costituisce una condizione dell'azione di talchè la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). In tale prospettiva risulta, dunque, superabile anche la mancata rilevazione di parte opponente della suddetta circostanza, evidenziata unicamente in sede di scritti conclusionali i quali, pacificamente, non possono contenere istanze o allegazioni che allarghino il thema decidendum.
Inoltre, attingendo a questione di esclusiva rilevanza processuale – come tale inidonea a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti – essa non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (cfr. Cass. civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 19372 del 29 settembre 2015).
§ 2.3. Svolta questa ineludibile precisazione deve darsi evidentemente atto della mancata costituzione della parte ritualmente convenuta, e procedere allo scrutinio della CP_1 domanda nella contumacia di quest'ultima.
Orbene, l'opposizione risulta fondata e deve essere accolta in forza dell'assorbente motivo indicato alla lett. c) della par. 1 della presente sentenza.
Invero, a fondamento della spiegata domanda parte opponente ha dedotto l'inesistenza del credito precettato in ragione del pagamento intervenuto in data 23/03/09 a mezzo dell'assegno bancario n. 0014087848 tratto sulla Banca della Campania, Filiale di Salerno – via Posidonia 171, dell'importo pari ad euro 4.045,41 (comprensivo della somma liquidata in sentenza a titolo di spese legali per euro 3.565,00 maggiorato di c.p.a. e iva) asseritamente consegnato brevi manu all'avv. Andrea Baratta, in veste – si badi - di procuratore alle liti di dietro rilascio di CP_1 quietanza (cfr. doc. 3 all. produzione parte opponente).
Come noto, la quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., di un fatto estintivo dell'obbligazione. L'efficacia di prova legale ad essa attribuita dagli artt. 2733 e 2735 c.c. va tenuta distinta dall'accertamento dell'obbligazione,
l'estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. ord. del 26 agosto 2021, n. 23459).
Nel caso di specie la quietanza contiene l'esplicito riferimento tanto all'obbligazione derivante dalla pronuncia n. 1086/08 della Corte di Appello di Salerno, quanto al pagamento del quale costituisce pertanto prova. Ciò posto, tenuto conto della natura del giudizio di opposizione all'esecuzione quale giudizio di accertamento negativo del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata e dunque del dovere che grava sulla parte opponente (che, appunto, pretende di conseguire l'accertamento del mancato diritto della controparte di agire in via esecutiva) di provare il fatto estintivo dello stesso, tale onere deve ritenersi assolto.
Né vale ad infirmare l'assunto, il disconoscimento – effettuato dall'avv. Andrea Baratta - della sottoscrizione apposta dallo stesso in calce all'atto di quietanza: esso non risulta, infatti, proveniente dal soggetto legittimato a contraddire sul punto, stante la contumacia della società in nome e per conto della quale il ricevente l'assegno ha rilasciato quietanza. L'accoglimento della suddetta doglianza assorbe ogni altra censura relativa al precetto, implicando l'accertamento del fatto estintivo del credito l'inesistenza dell'an del diritto di agire esecutivamente per la realizzazione coattiva dello stesso.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta.
§ 3. Circa il regolamento delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nei rapporti con la parte contumace, sulla base dei valori CP_1 minimi previsti dal d. m. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore fino ad euro 26.000,00 (attesa la prossimità del valore del precetto alla soglia minima dello scaglione di riferimento). Le spese sostenute dalla parte autonomamente intervenuta nel giudizio, CP_2
restano definitivamente a suo carico.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di di CP_1 procedere esecutivamente con l'opposto precetto.
• CONDANNA parte opposta contumace, al pagamento - in favore di parte CP_1 opponente, - delle spese di lite che liquida in euro 237,00 ed euro 27,00 Parte_1 per esborsi ed in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e iva come per legge.
• DISPONE l'attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Di Martino, dichiaratosi antistatario.
Salerno, lì 10/06/2024
Il Giudice
dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica
Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 27/12/2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 11050/2015 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Eboli (Sa), alla via U. Nobile n. 14, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Vincenzo De Martino dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
PARTE OPPOSTA CONTUMACE nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Salerno, Lungomare Tafuri n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Baratta che – unitamente all'avv. Maurizio Romagnoli - la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 27/11/2015, ad istanza di per il CP_1 pagamento di euro 5.469,74 (oltre spese di precetto) in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1086/08 del 20/11/2008.
L'opponente ha contestato il diritto della società intimante di procedere ad esecuzione forzata, deducendo: a) in primo luogo, la nullità dell'atto di precetto per omessa menzione dell'avvertimento previsto dall'art. 480, co.2, secondo periodo, c.p.c.;
b) in secondo luogo, il difetto dello ius postulandi del legale rappresentante della società precettante;
c) infine, l'estinzione del credito sotteso all'opposto precetto per sopravvenuto pagamento.
Ciò posto, parte attrice ha chiesto accertarsi l'inesistenza del diritto di di agire CP_1 esecutivamente nei suoi confronti con l'opposto precetto, con vittoria di spese.
Si è costituta nel presente giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, rilevando l'infondatezza di ogni avversa censura. Al riguardo, evidenziata la mera irregolarità del precetto per omessa menzione dell'avvertimento e depositata la procura notarile rilasciata dalla società in favore del soggetto agente quale legale rappresentante, ha contestato la persistenza del credito in ragione della mancata prova del pagamento a cura di parte opponente.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/12/2023 ed ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Orbene, anzitutto giova premettere che la domanda proposta dall'opponente va qualificata come opposizione agli atti esecutivi quanto al motivo sopra indicato sub a) (mediante il quale l'opponente ha sostanzialmente dedotto la nullità del precetto per carenze formali) e quale opposizione all'esecuzione con riferimento ai motivi sopra indicati sub b) e c) (mediante i quali la parte ha contestato l'an del diritto dell'intimante di procedere in executivis).
§ 2.1. Tanto premesso, in via del tutto preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione a resistere in capo alla società Controparte_2
Invero, non può non essere rilevato come - pur avendo parte opponente correttamente evocato in giudizio la società quale titolare del credito riconosciuto dal titolo esecutivo azionato CP_1 con l'opposto precetto - nel presente procedimento abbia avuto luogo la costituzione di un soggetto giuridico diverso, rappresentato dalla richiamata società.
Tale alterità emerge in maniera evidente dalla diversa identificazione fiscale delle due compagini societarie: la prima (risultante dal titolo e dal precetto) censita con c.f. ; la seconda P.IVA_1
(costituitasi in giudizio e dalla quale risulta rilasciata procura notarile in favore di Persona_1 censita con cf.09197520159. Né la riferita discrasia appare riconducibile ad una mera modifica della denominazione sociale del medesimo ente, trattandosi di soggetti per vero distinti. Ne deriva che il soggetto - comparente a titolo di convenuto nel processo – non corrisponde a quello verso il quale è stata diretta l'azione. In proposito, non pare fuor luogo osservare come la "legitimatio ad causam" costituisca elemento costitutivo del diritto di azione, funzionale cioè all'individuazione del soggetto titolare dello stesso. Essa definisce quindi la posizione di chi si affermi titolare sul piano attivo ovvero passivo del diritto controverso e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità dello stesso, quale distinta questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi nella titolarità quest'ultima del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa - indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso - e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass., sez. I, sent.
16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa. Ciò che rileva è dunque la prospettazione di parte: la sussistenza della legittimazione va verificata ed accertata sulla sola base della domanda e dei suoi contenuti.
Nel caso di specie, l'attore ha prospettato di essere destinatario del comando giurisdizionale contenuto nel titolo esecutivo e ha spiegato opposizione verso il soggetto che quel titolo nei suoi confronti ha azionato con l'opposto precetto, ovvero Pertanto, è unicamente in capo CP_1 all'opponente, ed all'opposta, che può essere riconosciuta Parte_1 CP_1 legittimazione ad agire rispettivamente dal lato attivo e passivo nel giudizio. Conseguentemente, in difetto di una specifica contestazione sul punto da parte del soggetto costituitosi il quale ha nella sostanza spiegato all'interno del processo una sorta di intervento – deve essere dichiarato il difetto di legittimazione a resistere della società in quanto costituitasi a tutela di una Controparte_2 posizione, nella prospettazione dell'opponente, non ad essa riconducibile.
Inscrivendosi “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio di cui agli art. 2097 c.c. e 24 cost., tale legittimazione costituisce una condizione dell'azione di talchè la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). In tale prospettiva risulta, dunque, superabile anche la mancata rilevazione di parte opponente della suddetta circostanza, evidenziata unicamente in sede di scritti conclusionali i quali, pacificamente, non possono contenere istanze o allegazioni che allarghino il thema decidendum.
Inoltre, attingendo a questione di esclusiva rilevanza processuale – come tale inidonea a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti – essa non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (cfr. Cass. civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 19372 del 29 settembre 2015).
§ 2.3. Svolta questa ineludibile precisazione deve darsi evidentemente atto della mancata costituzione della parte ritualmente convenuta, e procedere allo scrutinio della CP_1 domanda nella contumacia di quest'ultima.
Orbene, l'opposizione risulta fondata e deve essere accolta in forza dell'assorbente motivo indicato alla lett. c) della par. 1 della presente sentenza.
Invero, a fondamento della spiegata domanda parte opponente ha dedotto l'inesistenza del credito precettato in ragione del pagamento intervenuto in data 23/03/09 a mezzo dell'assegno bancario n. 0014087848 tratto sulla Banca della Campania, Filiale di Salerno – via Posidonia 171, dell'importo pari ad euro 4.045,41 (comprensivo della somma liquidata in sentenza a titolo di spese legali per euro 3.565,00 maggiorato di c.p.a. e iva) asseritamente consegnato brevi manu all'avv. Andrea Baratta, in veste – si badi - di procuratore alle liti di dietro rilascio di CP_1 quietanza (cfr. doc. 3 all. produzione parte opponente).
Come noto, la quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., di un fatto estintivo dell'obbligazione. L'efficacia di prova legale ad essa attribuita dagli artt. 2733 e 2735 c.c. va tenuta distinta dall'accertamento dell'obbligazione,
l'estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. ord. del 26 agosto 2021, n. 23459).
Nel caso di specie la quietanza contiene l'esplicito riferimento tanto all'obbligazione derivante dalla pronuncia n. 1086/08 della Corte di Appello di Salerno, quanto al pagamento del quale costituisce pertanto prova. Ciò posto, tenuto conto della natura del giudizio di opposizione all'esecuzione quale giudizio di accertamento negativo del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata e dunque del dovere che grava sulla parte opponente (che, appunto, pretende di conseguire l'accertamento del mancato diritto della controparte di agire in via esecutiva) di provare il fatto estintivo dello stesso, tale onere deve ritenersi assolto.
Né vale ad infirmare l'assunto, il disconoscimento – effettuato dall'avv. Andrea Baratta - della sottoscrizione apposta dallo stesso in calce all'atto di quietanza: esso non risulta, infatti, proveniente dal soggetto legittimato a contraddire sul punto, stante la contumacia della società in nome e per conto della quale il ricevente l'assegno ha rilasciato quietanza. L'accoglimento della suddetta doglianza assorbe ogni altra censura relativa al precetto, implicando l'accertamento del fatto estintivo del credito l'inesistenza dell'an del diritto di agire esecutivamente per la realizzazione coattiva dello stesso.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta.
§ 3. Circa il regolamento delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nei rapporti con la parte contumace, sulla base dei valori CP_1 minimi previsti dal d. m. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore fino ad euro 26.000,00 (attesa la prossimità del valore del precetto alla soglia minima dello scaglione di riferimento). Le spese sostenute dalla parte autonomamente intervenuta nel giudizio, CP_2
restano definitivamente a suo carico.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di di CP_1 procedere esecutivamente con l'opposto precetto.
• CONDANNA parte opposta contumace, al pagamento - in favore di parte CP_1 opponente, - delle spese di lite che liquida in euro 237,00 ed euro 27,00 Parte_1 per esborsi ed in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e iva come per legge.
• DISPONE l'attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Di Martino, dichiaratosi antistatario.
Salerno, lì 10/06/2024
Il Giudice
dott.ssa Federica Felaco