Articolo 4 della Legge 24 gennaio 1958, n. 17
Articolo 3
Versione
1 marzo 1958
Art. 4.
Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede l'Universita' degli studi di Pisa secondo le norme previste dalla convenzione 8 maggio 1930, da integrarsi con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.
La convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Entrata in vigore il 1 marzo 1958