TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3363/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3363/2024 V.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'Avv. Chiara SICCARDI (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._2 per procura in atti,
e
(c.f. ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso l'Avv. Monica BINELLO (c.f. ) che lo rappresenta e difende C.F._4 per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sig.ri ed hanno esposto: Parte_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in Cavallermaggiore (CN) il giorno 05/05/1996, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 1996;
- che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo (CN) il 02/08/2005, maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale istando contestualmente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso, al verificarsi delle condizioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 co. 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 11/04/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
2 Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile, non essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 – sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
Torino (TO), e , nato l'[...] a [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Cavallermaggiore (CN) il 05/05/1996, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, dell'anno 1996;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3363/2024 V.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'Avv. Chiara SICCARDI (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._2 per procura in atti,
e
(c.f. ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso l'Avv. Monica BINELLO (c.f. ) che lo rappresenta e difende C.F._4 per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sig.ri ed hanno esposto: Parte_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in Cavallermaggiore (CN) il giorno 05/05/1996, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 1996;
- che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo (CN) il 02/08/2005, maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale istando contestualmente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso, al verificarsi delle condizioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 co. 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 11/04/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
2 Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile, non essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 – sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
Torino (TO), e , nato l'[...] a [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Cavallermaggiore (CN) il 05/05/1996, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, dell'anno 1996;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3