Articolo 2195 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2190Articolo 2195
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26 febbraio 2014
Art. 2195-ter. (( (Sperimentazione di misure di flessibilita' gestionale della spesa). )) (( 1. In attuazione dell' articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244 , nelle more del completamento della riforma di cui all' articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , il Ministero della difesa puo' continuare a utilizzare le correnti modalita' di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche.
2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012 , il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario.
3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 e' sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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