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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 528/2025 promossa da: appellante:
, in persona del Sindaco, con gli avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento, dell'Avvocatura civica di e con l'avv.dom. Paola La Guardia di Bolzano, giusta procura depositata;
Pt_1
contro appellata:
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta CP_2
procura depositata,
e nei confronti di:
, Controparte_3 P.IVA_3
In punto: appello avverso la sentenza n. 261/2024 del Giudice di pace di Bolzano;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI dell'appellante: cfr. note depositate il 30.06.2025; dell'appellata: cfr. note depositate il 25.06.2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 261/2024, pubblicata in data 21.08.2024, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella di pagamento n. 02120200008854469/000, proposta dalla soc. , annullandola limitatamente ai capi impugnati e Controparte_1
relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, per i capi da n. 1 a n.
226, ed ha compensato le spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello del 12.02.2025 il ha interposto appello Parte_1
contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. in iudicando. Violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. CP_4
Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta.
2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_4
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione.
3. L'appellata si è costituita in appello, chiedendone la reiezione. Controparte_1
L' è rimasta contumace. Controparte_3
All'udienza del 17.07.2025 si è svolta la discussione orale della causa, che è quindi stata trattenuta in decisione.
4. Decisione
4.1. Il già nella memoria di costituzione depositata in data 26.10.2022 in Parte_1
primo grado ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in ragione della mancata pagina 2 di 5 tempestiva impugnazione dei verbali prodromici;
ha dedotto, in particolare, che tali verbali sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 c.d.s., individuando il noleggiatore quale obbligato in solido.
Il Giudice di prime cure ha qualificato l'atto di opposizione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritenendosi competente funzionalmente.
L'ente ha riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato, dandosi continuità all'orientamento che si è formato all'interno della Prima Sezione civile.
La condivisa sentenza n. 72 del 23.02.2024 ha affermato quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale
pagina 3 di 5 di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 96 c.d.s., dedotto dalla soc. Avis in primo grado, è pertanto inammissibile, non essendo stato tempestivamente fatto valere mediante opposizione ai verbali di contestazione.
Va da sé che la mera comunicazione dei dati dei locatari, effettuata dal noleggiatore, non può determinare l'inefficacia dei verbali (cfr. sentenza Cass. sopra citata).
4.2. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri. In riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di in relazione agli importi dovuti al CP_1
La cartella di pagamento opposta va confermata, in relazione agli importi Parte_1
dovuti al Parte_1
5. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, in riforma dell'impugnata sentenza n. 261/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2) rigetta l'opposizione della soc. in relazione agli importi Controparte_1
dovuti al Parte_1
3) conferma di conseguenza la cartella di pagamento opposta, in relazione agli importi dovuti al Parte_1
pagina 4 di 5 4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 21/07/2025 la Giudice
Elena Covi
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