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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6373 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello n. 3045/2021 R.G., iscritto a ruolo il 6 luglio
2021, avverso la sentenza n. 74/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 31 dicembre 2020, cui risulta riunito il procedimento n.
3046/2016 R.G., pendente
tra
con sede legale in Lioni, alla contrada Parte_1
Oppido n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino n. , in persona del rapp.te legale P.IVA_1
p.t.;
- (C.F.: ), entrambi Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Meoli del foro di Avellino (C.F.:
) C.F._2
Parte_3
contro
1 Controparte_1 con sede legale in Altamura, Via Ottavio
[...]
Serena, 13, codice fiscale, partita IVA n. , in persona del P.IVA_2 rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mancini;
-APPELLATA CONTUMACE
e
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_2
Milano alla Via San Prospero 4 (P.I. e C.F.: ), nella qualità di P.IVA_3 cessionaria dei crediti vantati dalla , Controparte_1
e per essa, quale mandataria, la con sede legale in Milano CP_3 alla Via Soperga n.9 (C.F.: ), in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Deosdedio Litterio
(C.F.: ); C.F._3
INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
nonché
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., con sede in Conegliano, in Via Vittorio Alfieri n.1
(C.F.: – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P. IVA n. ), P.IVA_5 P.IVA_6 nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla e per essa, CP_2 quale mandataria, la con sede legale in Controparte_5
Conegliano, in Via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F.: ), in persona del P.IVA_7 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Deosdedio
Litterio (C.F.: ); C.F._3
INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni: come da note di udienza del 26.6.2025
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con d.i. n. 78/2013, emesso in data 19.3.2013, su ricorso della
[...]
, il Tribunale di Benevento (ex ) Controparte_1 CP_6 ingiungeva a , in qualità di fideiussore della Parte_2 Pt_4
[...
il pagamento della somma di € 359.912,00, oltre interessi e spese, corrispondenti al saldo debitore relativo ai rapporti di c/c n. 205/10351-3 e di mutuo chirografario n. 06/205/33851, intercorsi tra la e la Parte_4
. CP_1
I.2. Emesso e notificato decreto ingiuntivo n. 78/2013, proponeva opposizione in data 11.6.2013 , eccependo Parte_2 infondatezza nel merito della avversa pretesa, stante l'applicazione ad opera della Banca di commissioni e interessi in misura ultralegale, poi capitalizzati con cadenza trimestrale, nonché la nullità e inesigibilità del rapporto di fideiussione.
I.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2013, si è costituita la , insistendo per l'integrale rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto inammissibile, illegittima e infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
I.4. Con atto di citazione notificato in data 17.11.2014, la società
conveniva in giudizio la Parte_5 [...]
innanzi al Tribunale di Benevento, Controparte_1 deducendo a fondamento delle proprie domande:
- di aver usufruito di affidamenti e anticipi su fatture regolati sul conto corrente recante n. 10351-3, e sui c/anticipi nn. 10352-1 e 10354-8, nonché di aver sottoscritto un mutuo chirografario recante n. 20533851, in data 4.6.2008;
- che sui detti conti sono stati applicati dalla Banca convenuta commissioni e interessi in misura ultralegale, che sono stati poi capitalizzati con cadenza trimestrale.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di:
3 1- “previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente recante n.
10351-3, e dei conti anticipi nn. 10352-1 e 10354-8, e/o di affidamento e anticipazione su fatture sugli stessi regolate, ovvero di nullità e inefficacia delle condizioni economiche su di essi applicate, rideterminare e, per
l'effetto dichiarare non dovuto (o, in via subordinata, dovuto in minor misura) il saldo come da detti conti recato, e dichiarare non dovute (o, in via subordinata, dovute in minor misura) le eventuali ulteriori somme per sorta capitale, interessi e commissioni reclamate dalla CP_1
2- vinte in ogni caso le spese legali”.
I.5. Con comparsa di costituzione e risposta del 4.3.2015, si è costituita la
, contestando la domanda attorea in Controparte_1 quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondata nel merito.
I.6. Il G.I. con ordinanza n. 6556/2016 del 21.6.2016 ha disposto la riunione del giudizio di accertamento del credito a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, preventivamente iscritto al n. 717/2013 di Ruolo
Generale innanzi Tribunale di Benevento.
I.8. Il Tribunale ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, nonché della CTU espletata, riservava la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
1) “Rigetta parzialmente l'opposizione e ridetermina l'importo del d.i.
78/2013 dell'ex Tribunale di Ariano Irpino nella somma complessiva di euro 296.626,16 ovvero di euro 162.768,16 per il debito residuo mutuo chirografario ed euro 133.858,00 per il saldo rideterminato debitore dei conti correnti, così che per quest'ultima non varrà più l'importo di euro
197.143,84 indicato nel decreto riformato
2) Compensa le spese
3) Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza ex lege”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 29.6.2021, la ha Parte_6 proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
4 “accogliere il presente appello e, previa la sospensione dell'esecutività ex artt. 283 e 351 cod., riformare e/o annullare la appellata sentenza e, per
l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
1- previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente recante n.
10351-3 e dei conti anticipi nn. 10352-1 e 10354-8, e\o di affidamento e anticipazione su fatture sugli stessi regolate, ovvero di nullità e inefficacia delle condizioni economiche su di essi applicate, rideterminare e, per
l'effetto, dichiarare non dovuto (o, in via subordinata, dovuto in minor misura) il saldo come da detti conti recato, e dichiarare non dovute (o dovute in minor misura) le eventuali ulteriori somme per sorta capitale, interessi e commissioni reclamate dalla CP_1
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
II.2. Si è costituita in giudizio in data 2.11.2021 la società in CP_2 qualità di cessionaria del credito per cui è causa, a mezzo della mandataria richiamando le difese svolte nel giudizio di primo CP_3 grado e deducendo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione, chiedendone il rigetto.
II.3. Con atto di citazione separato, notificato altresì il 29.6.2021,
[...]
ha proposto appello avverso la medesima sentenza, Parte_2 chiedendo a questa Corte di:
“accogliere il presente appello e, previa la sospensione dell'esecutività ex artt. 283 e 351 cod., riformare e\o annullare la appellata sentenza e, per
l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
II.4. Disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n.
3046/2021, si è costituita in giudizio in data 12.7.2023 la società
[...]
, in qualità di cessionaria del credito Controparte_4 vantato dalla a mezzo della mandataria CP_2 Controparte_5 richiamando integralmente e facendo propri i precedenti atti difensivi posti in essere dalla . CP_1
5 II.6. All'udienza del 26.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1. Con l'atto di impugnazione, la surl contesta la Parte_1 sentenza impugnata, asserendo che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare e di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo del credito da essa proposta.
La censura è inammissibile, atteso che il giudice di prime cure ha esaminato la domanda proposta dall'odierna impugnante, procedendo alla rideterminazione del salso dovuto sulla base delle condivisibili valutazioni del CTU nominato in fase istruttoria. La rideterminazione del saldo costituisce, inoltre, esito di un processo valutativo correttamente condotto in merito alla possibilità di computare ai fini della determinazione del dovuto commissioni e interessi, che il richiedente chiedeva di espungere.
In particolare, il giudice di primo grado osserva: “Durante gli accertamenti peritali si è rilevato che la Banca opposta aveva concesso alla Parte_4 un'apertura di credito a valere sul conto corrente 01 205/10351-3 e un mutuo chirografario in data 04/06/2008 rep 4 per notaio . Il Persona_1 sig. si era costituito fideiussore in entrambi i Parte_2 rapporti. (…) La ha formulato il ricorso per la somma di euro CP_1
197.143,84 in ragione del saldo debitore del conto corrente ed euro
162.768,16 quale scoperto del finanziamento chirografario alla data del
1.8.2012.
Il Ctu ha rilevato in ordine al contratto di conto corrente 01 205/10351-3 che alcune condizioni pattuite sono state in parte disattese.
In merito alle “commissioni di massimo scoperto” esse sono variate durante il rapporto, difatti dagli estratti conto e relativi riepiloghi competenze sono stati applicati percentuali da 0.125% - 0,450%. Allo stesso tempo dal quarto trimestre 2010 al secondo trimestre 2012 sono state applicate commissioni denominate “messa a disposizione fondi” che non risultano essere state pattuire.
6 Ancora nel secondo trimestre 2012 e nel terzo 2012 sono stati addebitati euro 50,00 a titolo di commissioni per “scoperto/sconfinamento di conto”, che non risultano espressamente pattuito. Anche la mancata indicazione della periodicità e dei criteri di calcolo delle commissioni di massimo scoperto li ha rese indeterminabili e sono state ritenute non correttamente applicabili. Anche le ulteriori commissioni denominate “messa a disposizione fondi” e “scoperto/sconfinamento di conto” non risultano essere state pattuite.
Il CTU rilevato quanto sopra ha rideterminato i rapporti di conto corrente eliminando dal costo ordinario e dai conti anticipi gli importi addebitati dalla banca trimestralmente a titolo di interessi e commissioni di massimo scoperto non convenuti e ha sostituito i parametri di calcolo nel rispetto delle specifiche e ha rideterminato il saldo del rapporto alla data della chiusura.
Ebbene, alla stregua delle considerazioni svolte dalla CTU contabile, il
Tribunale si è determinato nel senso che “deve ritenersi comunque provato il credito preteso dall'opposto anche se leggermente rivalutato in ordine al solo rapporto del ccb”.
Appare, dunque, del tutto evidente l'inammissibilità della censura, non evincendosi dalla stessa, in violazione dell'art. 342 c.p.c., in cosa si sostanzi l'asserito errore in cui il Tribunale sarebbe incorso.
III.2. Con appello separatamente formulato e successivamente riunito al presente procedimento, contesta la sentenza Parte_2 impugnata sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione, sollevata dall'opponente in primo grado, di nullità della fideiussione.
In particolare, la nullità del contratto fideiussorio, del 30.5.2008, deriverebbe dalla circostanza che lo stesso recepisce, agli artt. 2,6 e 8, condizioni contrattuali riconducibili al c.d. schema ABI, predisposto dalla
Associazione Banche Italiane per la stipula delle fideiussioni omnibus;
clausole queste giudicate dalla Banca d'Italia – nella qualità di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi – espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2, co. 2 l. 287/90, con conseguente
7 nullità delle fideiussioni prestate a garanzia di operazioni bancarie che diano attuazione a tale schema contrattuale.
Ritiene la Corte che la censura non meriti accoglimento.
L'impugnante si è limitato, con l'atto di appello, a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate;
intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990. Difatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 30.5.2008, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005). Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, non ci si può giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust di tale provvedimento, essendo l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018
n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
Inoltre, pure nel caso di un'ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce
8 l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Il fideiussore non ha affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbe prestato la garanzia, limitandosi ad asserire, viceversa, che la Banca, in assenza delle medesime clausole, non avrebbe accettato la fideiussione, per il venir meno della sua <funzione “indennitaria” e di garanzia del cd.
“effetto solutorio definitivo”>>. In proposito, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019). Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe, dunque, valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali. Anche
l'eventuale declaratoria di nullità della clausola 6, contenente l'espressa deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., non potrebbe infatti mai comportare la decadenza della Banca dal diritto alla garanzia, in quanto l'eccezione di decadenza in questione, come è noto, non è rilevabile d'ufficio, dal momento che non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti
(cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 8989 del 5 giugno 2012) ed avrebbe pertanto dovuto essere tempestivamente sollevata dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado.
9 Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese tra l'appellante e le interventrici seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate.
Nulla per le spese nei confronti
[...] rimasta contumace. Controparte_1
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 74/2020 del Parte_2
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 31/12/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e Parte_1 Parte_2
alla rifusione in favore di e
[...] CP_2 Controparte_4 delle spese di giudizio, che si liquidano, in
[...] complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e C.P.A, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Napoli, 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello n. 3045/2021 R.G., iscritto a ruolo il 6 luglio
2021, avverso la sentenza n. 74/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 31 dicembre 2020, cui risulta riunito il procedimento n.
3046/2016 R.G., pendente
tra
con sede legale in Lioni, alla contrada Parte_1
Oppido n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino n. , in persona del rapp.te legale P.IVA_1
p.t.;
- (C.F.: ), entrambi Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Meoli del foro di Avellino (C.F.:
) C.F._2
Parte_3
contro
1 Controparte_1 con sede legale in Altamura, Via Ottavio
[...]
Serena, 13, codice fiscale, partita IVA n. , in persona del P.IVA_2 rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mancini;
-APPELLATA CONTUMACE
e
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_2
Milano alla Via San Prospero 4 (P.I. e C.F.: ), nella qualità di P.IVA_3 cessionaria dei crediti vantati dalla , Controparte_1
e per essa, quale mandataria, la con sede legale in Milano CP_3 alla Via Soperga n.9 (C.F.: ), in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Deosdedio Litterio
(C.F.: ); C.F._3
INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
nonché
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., con sede in Conegliano, in Via Vittorio Alfieri n.1
(C.F.: – Gruppo IVA Finint S.p.A. – P. IVA n. ), P.IVA_5 P.IVA_6 nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla e per essa, CP_2 quale mandataria, la con sede legale in Controparte_5
Conegliano, in Via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F.: ), in persona del P.IVA_7 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Deosdedio
Litterio (C.F.: ); C.F._3
INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni: come da note di udienza del 26.6.2025
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con d.i. n. 78/2013, emesso in data 19.3.2013, su ricorso della
[...]
, il Tribunale di Benevento (ex ) Controparte_1 CP_6 ingiungeva a , in qualità di fideiussore della Parte_2 Pt_4
[...
il pagamento della somma di € 359.912,00, oltre interessi e spese, corrispondenti al saldo debitore relativo ai rapporti di c/c n. 205/10351-3 e di mutuo chirografario n. 06/205/33851, intercorsi tra la e la Parte_4
. CP_1
I.2. Emesso e notificato decreto ingiuntivo n. 78/2013, proponeva opposizione in data 11.6.2013 , eccependo Parte_2 infondatezza nel merito della avversa pretesa, stante l'applicazione ad opera della Banca di commissioni e interessi in misura ultralegale, poi capitalizzati con cadenza trimestrale, nonché la nullità e inesigibilità del rapporto di fideiussione.
I.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2013, si è costituita la , insistendo per l'integrale rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto inammissibile, illegittima e infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
I.4. Con atto di citazione notificato in data 17.11.2014, la società
conveniva in giudizio la Parte_5 [...]
innanzi al Tribunale di Benevento, Controparte_1 deducendo a fondamento delle proprie domande:
- di aver usufruito di affidamenti e anticipi su fatture regolati sul conto corrente recante n. 10351-3, e sui c/anticipi nn. 10352-1 e 10354-8, nonché di aver sottoscritto un mutuo chirografario recante n. 20533851, in data 4.6.2008;
- che sui detti conti sono stati applicati dalla Banca convenuta commissioni e interessi in misura ultralegale, che sono stati poi capitalizzati con cadenza trimestrale.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di:
3 1- “previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente recante n.
10351-3, e dei conti anticipi nn. 10352-1 e 10354-8, e/o di affidamento e anticipazione su fatture sugli stessi regolate, ovvero di nullità e inefficacia delle condizioni economiche su di essi applicate, rideterminare e, per
l'effetto dichiarare non dovuto (o, in via subordinata, dovuto in minor misura) il saldo come da detti conti recato, e dichiarare non dovute (o, in via subordinata, dovute in minor misura) le eventuali ulteriori somme per sorta capitale, interessi e commissioni reclamate dalla CP_1
2- vinte in ogni caso le spese legali”.
I.5. Con comparsa di costituzione e risposta del 4.3.2015, si è costituita la
, contestando la domanda attorea in Controparte_1 quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondata nel merito.
I.6. Il G.I. con ordinanza n. 6556/2016 del 21.6.2016 ha disposto la riunione del giudizio di accertamento del credito a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, preventivamente iscritto al n. 717/2013 di Ruolo
Generale innanzi Tribunale di Benevento.
I.8. Il Tribunale ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, nonché della CTU espletata, riservava la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
1) “Rigetta parzialmente l'opposizione e ridetermina l'importo del d.i.
78/2013 dell'ex Tribunale di Ariano Irpino nella somma complessiva di euro 296.626,16 ovvero di euro 162.768,16 per il debito residuo mutuo chirografario ed euro 133.858,00 per il saldo rideterminato debitore dei conti correnti, così che per quest'ultima non varrà più l'importo di euro
197.143,84 indicato nel decreto riformato
2) Compensa le spese
3) Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza ex lege”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 29.6.2021, la ha Parte_6 proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
4 “accogliere il presente appello e, previa la sospensione dell'esecutività ex artt. 283 e 351 cod., riformare e/o annullare la appellata sentenza e, per
l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
1- previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente recante n.
10351-3 e dei conti anticipi nn. 10352-1 e 10354-8, e\o di affidamento e anticipazione su fatture sugli stessi regolate, ovvero di nullità e inefficacia delle condizioni economiche su di essi applicate, rideterminare e, per
l'effetto, dichiarare non dovuto (o, in via subordinata, dovuto in minor misura) il saldo come da detti conti recato, e dichiarare non dovute (o dovute in minor misura) le eventuali ulteriori somme per sorta capitale, interessi e commissioni reclamate dalla CP_1
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
II.2. Si è costituita in giudizio in data 2.11.2021 la società in CP_2 qualità di cessionaria del credito per cui è causa, a mezzo della mandataria richiamando le difese svolte nel giudizio di primo CP_3 grado e deducendo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione, chiedendone il rigetto.
II.3. Con atto di citazione separato, notificato altresì il 29.6.2021,
[...]
ha proposto appello avverso la medesima sentenza, Parte_2 chiedendo a questa Corte di:
“accogliere il presente appello e, previa la sospensione dell'esecutività ex artt. 283 e 351 cod., riformare e\o annullare la appellata sentenza e, per
l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
II.4. Disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n.
3046/2021, si è costituita in giudizio in data 12.7.2023 la società
[...]
, in qualità di cessionaria del credito Controparte_4 vantato dalla a mezzo della mandataria CP_2 Controparte_5 richiamando integralmente e facendo propri i precedenti atti difensivi posti in essere dalla . CP_1
5 II.6. All'udienza del 26.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1. Con l'atto di impugnazione, la surl contesta la Parte_1 sentenza impugnata, asserendo che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare e di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo del credito da essa proposta.
La censura è inammissibile, atteso che il giudice di prime cure ha esaminato la domanda proposta dall'odierna impugnante, procedendo alla rideterminazione del salso dovuto sulla base delle condivisibili valutazioni del CTU nominato in fase istruttoria. La rideterminazione del saldo costituisce, inoltre, esito di un processo valutativo correttamente condotto in merito alla possibilità di computare ai fini della determinazione del dovuto commissioni e interessi, che il richiedente chiedeva di espungere.
In particolare, il giudice di primo grado osserva: “Durante gli accertamenti peritali si è rilevato che la Banca opposta aveva concesso alla Parte_4 un'apertura di credito a valere sul conto corrente 01 205/10351-3 e un mutuo chirografario in data 04/06/2008 rep 4 per notaio . Il Persona_1 sig. si era costituito fideiussore in entrambi i Parte_2 rapporti. (…) La ha formulato il ricorso per la somma di euro CP_1
197.143,84 in ragione del saldo debitore del conto corrente ed euro
162.768,16 quale scoperto del finanziamento chirografario alla data del
1.8.2012.
Il Ctu ha rilevato in ordine al contratto di conto corrente 01 205/10351-3 che alcune condizioni pattuite sono state in parte disattese.
In merito alle “commissioni di massimo scoperto” esse sono variate durante il rapporto, difatti dagli estratti conto e relativi riepiloghi competenze sono stati applicati percentuali da 0.125% - 0,450%. Allo stesso tempo dal quarto trimestre 2010 al secondo trimestre 2012 sono state applicate commissioni denominate “messa a disposizione fondi” che non risultano essere state pattuire.
6 Ancora nel secondo trimestre 2012 e nel terzo 2012 sono stati addebitati euro 50,00 a titolo di commissioni per “scoperto/sconfinamento di conto”, che non risultano espressamente pattuito. Anche la mancata indicazione della periodicità e dei criteri di calcolo delle commissioni di massimo scoperto li ha rese indeterminabili e sono state ritenute non correttamente applicabili. Anche le ulteriori commissioni denominate “messa a disposizione fondi” e “scoperto/sconfinamento di conto” non risultano essere state pattuite.
Il CTU rilevato quanto sopra ha rideterminato i rapporti di conto corrente eliminando dal costo ordinario e dai conti anticipi gli importi addebitati dalla banca trimestralmente a titolo di interessi e commissioni di massimo scoperto non convenuti e ha sostituito i parametri di calcolo nel rispetto delle specifiche e ha rideterminato il saldo del rapporto alla data della chiusura.
Ebbene, alla stregua delle considerazioni svolte dalla CTU contabile, il
Tribunale si è determinato nel senso che “deve ritenersi comunque provato il credito preteso dall'opposto anche se leggermente rivalutato in ordine al solo rapporto del ccb”.
Appare, dunque, del tutto evidente l'inammissibilità della censura, non evincendosi dalla stessa, in violazione dell'art. 342 c.p.c., in cosa si sostanzi l'asserito errore in cui il Tribunale sarebbe incorso.
III.2. Con appello separatamente formulato e successivamente riunito al presente procedimento, contesta la sentenza Parte_2 impugnata sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione, sollevata dall'opponente in primo grado, di nullità della fideiussione.
In particolare, la nullità del contratto fideiussorio, del 30.5.2008, deriverebbe dalla circostanza che lo stesso recepisce, agli artt. 2,6 e 8, condizioni contrattuali riconducibili al c.d. schema ABI, predisposto dalla
Associazione Banche Italiane per la stipula delle fideiussioni omnibus;
clausole queste giudicate dalla Banca d'Italia – nella qualità di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi – espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2, co. 2 l. 287/90, con conseguente
7 nullità delle fideiussioni prestate a garanzia di operazioni bancarie che diano attuazione a tale schema contrattuale.
Ritiene la Corte che la censura non meriti accoglimento.
L'impugnante si è limitato, con l'atto di appello, a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate;
intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990. Difatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 30.5.2008, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005). Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, non ci si può giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust di tale provvedimento, essendo l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018
n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
Inoltre, pure nel caso di un'ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce
8 l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Il fideiussore non ha affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbe prestato la garanzia, limitandosi ad asserire, viceversa, che la Banca, in assenza delle medesime clausole, non avrebbe accettato la fideiussione, per il venir meno della sua <funzione “indennitaria” e di garanzia del cd.
“effetto solutorio definitivo”>>. In proposito, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019). Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe, dunque, valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali. Anche
l'eventuale declaratoria di nullità della clausola 6, contenente l'espressa deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., non potrebbe infatti mai comportare la decadenza della Banca dal diritto alla garanzia, in quanto l'eccezione di decadenza in questione, come è noto, non è rilevabile d'ufficio, dal momento che non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti
(cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 8989 del 5 giugno 2012) ed avrebbe pertanto dovuto essere tempestivamente sollevata dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado.
9 Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese tra l'appellante e le interventrici seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate.
Nulla per le spese nei confronti
[...] rimasta contumace. Controparte_1
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 74/2020 del Parte_2
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 31/12/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e Parte_1 Parte_2
alla rifusione in favore di e
[...] CP_2 Controparte_4 delle spese di giudizio, che si liquidano, in
[...] complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e C.P.A, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Napoli, 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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