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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42/2025
Udienza del 05/06/2025
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al giudice Luca Coppola, compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. BOMBARDIERI
Per parte resistente, l'avv. MONICA MINI' per delega dell'avv.
ADORNATO
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Bombardieri si riporta al proprio atto introduttivo. In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, fa presente che il primo contratto a tempo determinato non si è mai concluso, in quanto prorogato. Fa presente che la prescrizione del diritto anelato è iniziata a decorrere soltanto dal 2021, momento nel quale il contratto si è concluso. In ordine all'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità, fa presente che l'odierno giudizio non attiene a procedimento attinente a materia previdenziale. In relazione al quantum, evidenzia che la contestazione dell' non sia specifica, non avendo l'istituto CP_1 specificato una diversa modalità di ricostruzione del TFR.
L'avv. Minì si riporta alla memoria difensiva, insistendo sul rilievo che, ai fini della liquidazione del TFR, sia necessario che sussista almeno un giorno di interruzione tra un rapporto lavorativo e l'altro. Richiama in proposito, l'art. 1, comma 6, del DPCM del
20.12.1999 e la circolare INPDAP n. 11 del 2001. Contesta quanto dedotto nella presente udienza da controparte.
pagina1 di 6 I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 42/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO Parte_1
BOMBARDIERI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.- Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , esponendo di CP_1 essere stato avviato al lavoro, in progetti di Pubblica utilità ex art.2 D.Lgs. 1° dicembre 1997 e D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280 e s.m.i, dal 25/01/1999 al 30/12/2014, presso il Comune di San Ferdinando e che, successivamente l'art. 1 comma 207 della Legge 27 dicembre 2013
n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, tra l'altro che “Le risorse impegnate per le finalità di cui all'art. 1 comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono destinate per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare con contratto
a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili , in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'art.
pagina2 di 6 7 del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori…”.
Ha dedotto che, pertanto, in data 31.12.2014, stipulava con il predetto comune un contratto di lavoro a tempo determinato e veniva inquadrata nel sistema di classificazione del personale del detto ente nella Categoria A1, posizione economica A1.
Ha rappresentato che il detto rapporto di lavoro a tempo determinato, utilizzando le risorse poste a disposizione dal Ministero del Lavoro
e dalla Regione Calabria, veniva successivamente prorogato:
In data 30.12.2015 con appendice di proroga sino al 31.12.2016; in data 30.12.2016 con appendice di proroga sino al 31.12.2017; in data 05.01.2018 con appendice di proroga sino al 31.12.2018; in data 10.01.2018 con appendice di proroga sino al 30.4.2019, estensibile fino al 31.10.2019; in data 24.10.2019 con appendice di proroga sino al 31.12.2019;
Ha sostenuto che, concluso l'ultimo contratto a tempo determinato, perché andato a scadenza, l'odierna ricorrente, in data 30.12.2019, in applicazione dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs 25 maggio 2017 n.
75, che stabilisce che “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 Dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 comma 2 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale …” sottoscriveva un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel sistema di classificazione del personale del detto ente nella Categoria A1, Posizione economica A1, profilo professionale Operatore.
Ha dedotto di aver in data 13.12.2024 richiesto all' titolare CP_1 della gestione del Trattamento di fine rapporto per i dipendenti degli enti locali, subentrato alla gestione INPDAP, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato cessato, seppur la richiesta non abbia avuto esito.
pagina3 di 6 Ha domandato, pertanto: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio In Aspromonte, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.12.2020, presso la gestione 2) conseguentemente CP_1 condannare l' in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 3.160,31, o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettiva soddisfazione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto di credito vantato e contestando nel merito la pretesa avanzata.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- In via preliminare, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Sul punto, si osserva che, come recentemente chiarito dalle Sezioni
Unite, “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data” (C.SU n. 36197/2023).
Nel caso di specie, essendo stato ciascun rapporto di lavoro a tempo determinato regolato sulla base di un unico contratto, costantemente prorogato senza soluzione di continuità fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta il 30.12.2019, è da tale ultimo momento che può essere ancorato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, il cui decorso è stato interrotto prima del quinquennio con lettera del 13.12.2024, con la quale pagina4 di 6 l'odierno ricorrente ha domandato all' il pagamento del TFR in CP_1 relazione al contratto di lavoro a termine conclusosi nel 2019.
4.- Ciò detto, nel merito l'ente previdenziale eccepisce l'inesigibilità del TFR in ragione della successione senza soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro a tempo determinato e l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, ritiene, al contrario, che, ai fini dell'esigibilità del TFR, abbia esclusivo rilievo la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro, alle dipendenze della medesima amministrazione statale (cfr., tra le altre, C. 2828/2021) ed indipendentemente dall'estinzione del rapporto previdenziale, attesa la natura prettamente retributiva del TFR, “costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 c.c. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche
l'estinzione del rapporto previdenziale" (C. 9141/2024).
4.1.- Pertanto, deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire il TFR maturato in ragione del rapporto di lavoro a tempo determinato, conclusosi nel 2019.
5.- In relazione al quantum, le contestazioni dell' in ordine CP_1 all'importo oggetto della domanda del ricorrente sono generiche, essendosi limitato l' a criticarne l'ammontare, senza, però, CP_2 offrire un diverso calcolo.
Peraltro, è stata fornita prova del dovuto attraverso le CU, relative ai vari anni di servizio a tempo determinato, indicanti le somme calcolate a titolo di TFR alla voce “Contributi TFR dovuti”.
6.- Per tali ragioni va disposta la condanna dell' al pagamento CP_1 del complessivo importo di euro 3.160,31.
pagina5 di 6 7.- Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono CP_1 liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente del complessivo CP_1 importo di euro 3.160,31, oltre accessori come per legge;
PONE in capo all' le spese del presente giudizio, che si liquidano CP_1 in complessivi euro 1.030,00 a titolo di spese documentate, oltre al 15% per spese generali, IVA E CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 05/06/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42/2025
Udienza del 05/06/2025
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al giudice Luca Coppola, compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. BOMBARDIERI
Per parte resistente, l'avv. MONICA MINI' per delega dell'avv.
ADORNATO
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Bombardieri si riporta al proprio atto introduttivo. In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, fa presente che il primo contratto a tempo determinato non si è mai concluso, in quanto prorogato. Fa presente che la prescrizione del diritto anelato è iniziata a decorrere soltanto dal 2021, momento nel quale il contratto si è concluso. In ordine all'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità, fa presente che l'odierno giudizio non attiene a procedimento attinente a materia previdenziale. In relazione al quantum, evidenzia che la contestazione dell' non sia specifica, non avendo l'istituto CP_1 specificato una diversa modalità di ricostruzione del TFR.
L'avv. Minì si riporta alla memoria difensiva, insistendo sul rilievo che, ai fini della liquidazione del TFR, sia necessario che sussista almeno un giorno di interruzione tra un rapporto lavorativo e l'altro. Richiama in proposito, l'art. 1, comma 6, del DPCM del
20.12.1999 e la circolare INPDAP n. 11 del 2001. Contesta quanto dedotto nella presente udienza da controparte.
pagina1 di 6 I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 42/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO Parte_1
BOMBARDIERI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.- Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , esponendo di CP_1 essere stato avviato al lavoro, in progetti di Pubblica utilità ex art.2 D.Lgs. 1° dicembre 1997 e D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280 e s.m.i, dal 25/01/1999 al 30/12/2014, presso il Comune di San Ferdinando e che, successivamente l'art. 1 comma 207 della Legge 27 dicembre 2013
n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, tra l'altro che “Le risorse impegnate per le finalità di cui all'art. 1 comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono destinate per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare con contratto
a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili , in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'art.
pagina2 di 6 7 del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori…”.
Ha dedotto che, pertanto, in data 31.12.2014, stipulava con il predetto comune un contratto di lavoro a tempo determinato e veniva inquadrata nel sistema di classificazione del personale del detto ente nella Categoria A1, posizione economica A1.
Ha rappresentato che il detto rapporto di lavoro a tempo determinato, utilizzando le risorse poste a disposizione dal Ministero del Lavoro
e dalla Regione Calabria, veniva successivamente prorogato:
In data 30.12.2015 con appendice di proroga sino al 31.12.2016; in data 30.12.2016 con appendice di proroga sino al 31.12.2017; in data 05.01.2018 con appendice di proroga sino al 31.12.2018; in data 10.01.2018 con appendice di proroga sino al 30.4.2019, estensibile fino al 31.10.2019; in data 24.10.2019 con appendice di proroga sino al 31.12.2019;
Ha sostenuto che, concluso l'ultimo contratto a tempo determinato, perché andato a scadenza, l'odierna ricorrente, in data 30.12.2019, in applicazione dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs 25 maggio 2017 n.
75, che stabilisce che “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 Dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 comma 2 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale …” sottoscriveva un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel sistema di classificazione del personale del detto ente nella Categoria A1, Posizione economica A1, profilo professionale Operatore.
Ha dedotto di aver in data 13.12.2024 richiesto all' titolare CP_1 della gestione del Trattamento di fine rapporto per i dipendenti degli enti locali, subentrato alla gestione INPDAP, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato cessato, seppur la richiesta non abbia avuto esito.
pagina3 di 6 Ha domandato, pertanto: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio In Aspromonte, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.12.2020, presso la gestione 2) conseguentemente CP_1 condannare l' in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 3.160,31, o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettiva soddisfazione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto di credito vantato e contestando nel merito la pretesa avanzata.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- In via preliminare, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Sul punto, si osserva che, come recentemente chiarito dalle Sezioni
Unite, “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data” (C.SU n. 36197/2023).
Nel caso di specie, essendo stato ciascun rapporto di lavoro a tempo determinato regolato sulla base di un unico contratto, costantemente prorogato senza soluzione di continuità fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta il 30.12.2019, è da tale ultimo momento che può essere ancorato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, il cui decorso è stato interrotto prima del quinquennio con lettera del 13.12.2024, con la quale pagina4 di 6 l'odierno ricorrente ha domandato all' il pagamento del TFR in CP_1 relazione al contratto di lavoro a termine conclusosi nel 2019.
4.- Ciò detto, nel merito l'ente previdenziale eccepisce l'inesigibilità del TFR in ragione della successione senza soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro a tempo determinato e l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, ritiene, al contrario, che, ai fini dell'esigibilità del TFR, abbia esclusivo rilievo la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro, alle dipendenze della medesima amministrazione statale (cfr., tra le altre, C. 2828/2021) ed indipendentemente dall'estinzione del rapporto previdenziale, attesa la natura prettamente retributiva del TFR, “costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 c.c. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche
l'estinzione del rapporto previdenziale" (C. 9141/2024).
4.1.- Pertanto, deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire il TFR maturato in ragione del rapporto di lavoro a tempo determinato, conclusosi nel 2019.
5.- In relazione al quantum, le contestazioni dell' in ordine CP_1 all'importo oggetto della domanda del ricorrente sono generiche, essendosi limitato l' a criticarne l'ammontare, senza, però, CP_2 offrire un diverso calcolo.
Peraltro, è stata fornita prova del dovuto attraverso le CU, relative ai vari anni di servizio a tempo determinato, indicanti le somme calcolate a titolo di TFR alla voce “Contributi TFR dovuti”.
6.- Per tali ragioni va disposta la condanna dell' al pagamento CP_1 del complessivo importo di euro 3.160,31.
pagina5 di 6 7.- Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono CP_1 liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente del complessivo CP_1 importo di euro 3.160,31, oltre accessori come per legge;
PONE in capo all' le spese del presente giudizio, che si liquidano CP_1 in complessivi euro 1.030,00 a titolo di spese documentate, oltre al 15% per spese generali, IVA E CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 05/06/2025
Il giudice
Luca Coppola
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