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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 431/2022 R.G.A.C. promossa da:
(c.f./p.iva: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
in atti, dall'avv. Luca Bencivenni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via dei Sette Santi n. 53, RE (FI); attrice appellante
nei confronti di
Controparte_1
(p.i.: , c.f.
[...] P.IVA_2
) rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dagli avv.ti C.F._1
Davide Carola e Marco Perfetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Massa Piazza Aranci n. 18 (MS); convenuta appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 201/2021 emessa dal Giudice di Pace di Massa in data 27.08.2021 (R.G. n. 243/2017).
Conclusioni: per “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, nel merito, Parte_1
accogliere per i motivi dedotti in narrativa il preposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
201/2021 (cronologico n. 1089/2021) Giudice di Pace di Massa resa nella casa RG 243/2017,
1 depositata in cancelleria il 27.8.2021, non notificata:
1. In via principale, condannare la
[...]
alla restituzione, in Controparte_1
favore dell'appellante, della somma pari ad Euro 4.445,90, oltre interessi dal dì del pagamento all'effettivo saldo, pari alla differenza tra l'importo di euro 1.000,00 ritenuto di giustizia e la somma pagata da 2. Riformare il capo della sentenza in punto di spese, e pertanto in Parte_1
tesi condannare la stessa parte appellata al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado in favore della società appellante;
in ipotesi, compensare parzialmente le spese processuali di primo grado, condannando la parte appellata a una rifusione parziale. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”; per in qualità di titolare di Controparte_1 [...]
“Piaccia al Tribunale adito, respinto l'appello proposto da Controparte_1
ed ogni contraria istanza e difesa: in via principale, nel merito, accogliere l'appello Parte_1
incidentale di per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la Controparte_1
sentenza n. 201/2021 emessa dal Giudice di Pace di Massa, Giudice Dott. Locane Vincenzo, in data
16 luglio 2021, depositata in Cancelleria in data 27 agosto 2021, notificata il 02/09/2021 a definizione del procedimento recante RG n. 243/2017, promosso da
contro
Parte_1 [...]
e dunque: -confermare in ogni sua parte il D.I. n. 370/2016 emesso dal Controparte_1
Giudice di Pace di Massa il 10/10/2016, depositato in cancelleria l'11/10/2016 e notificato alla società ovvero condannare, in ogni caso al pagamento in Parte_1 Parte_1
favore del sig. della somma di almeno € 2.196,00 oltre spese legali indicate Controparte_1
in decreto e successive occorrende o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria, il tutto oltre interessi di mora dalla domanda fino al dì del saldo effettivo;
-accertare e dichiarare comunque che sussiste il diritto del sig. al pagamento degli importi Controparte_1
di cui al decreto ingiuntivo n. 370/2016 emesso dal Giudice di Pace di Massa nei confronti di
e conseguentemente condannare quest'ultima al versamento di detti importi in Parte_1
favore del sig. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il rimborso Controparte_1
forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società Parte_1
impugnava la sentenza n. 201/2021 emessa dal Giudice di Pace di Massa in seno al
[...]
2 procedimento R.G. n. 243/2017, evidenziando che: 1) la sentenza n. 201/2021 aveva accolto parzialmente l'opposizione dell'attrice al decreto ingiuntivo n. 370/2016 emesso in data 11.10.2016 dal Giudice di Pace di Massa che aveva condannato
[...]
al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(di seguito della somma di
[...] Controparte_1 CP_1
€ 2.196,00, oltre interessi e spese di lite quantificate in € 450,00; 2) la somma richiesta dalla era fondata sulla fattura n. 4, emessa in data 9.3.2016, in ragione CP_1
dell'attività di indagine investigativa eseguita su incarico della 3) Parte_1
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la aveva contestato il Parte_1
quantum della pretesa, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e affermando di avere già pagato quanto dovuto;
4) in particolare, il sig. in qualità di legale Parte_2
rappresentante della aveva conferito l'incarico al sig. Parte_1 CP_1
avente ad oggetto lo svolgimento di attività investigativa in merito alla posizione del sig.
5) in occasione di tale incontro, le parti avevano pattuito che l'attività Parte_3
investigativa si sarebbe dovuta arrestare una volta giunta ad un corrispettivo pari ad €
1.000,00; 6) per converso, il sig. non aveva avvertito la società del CP_1 Parte_1
fatto che l'incarico avrebbe richiesto un numero di ore superiore a quelle stimate, con aumento del costo totale dell'accertamento; 7) pertanto, la società mediante Parte_1
comunicazione e-mail datata 11.2.2016, aveva contestato la fattura n. 4 emessa dalla CP_1
in data 9.3.2016 e aveva chiesto la revisione del prezzo e l'adeguamento dello
[...]
stesso all'accordo stipulato dalle parti;
8) in ogni caso, l'attrice aveva versato la somma complessiva di € 2.074,00 ritenendola idonea a definire la vertenza in via transattiva;
9) il prestatore di servizi non aveva dimostrato il numero di ore effettivamente impiegate per l'indagine investigativa e ogni pretesa di costi per carburante e pedaggio non era dovuta;
10) a dispetto di quanto rilevato dalla convenuta nel giudizio di opposizione, la mediante il bonifico bancario ordinato per il pagamento della Parte_1
fattura n. 4/2016, non aveva effettuato alcun riconoscimento di debito;
11) il Giudice di
Pace, rilevando che la non aveva provato il fatto costitutivo e il quantum del CP_1
proprio diritto di credito, aveva correttamente ritenuto che il compenso pattuito dalle parti per l'attività di investigazione fosse pari ad € 1.000,00, anche sulla base della
3 deposizione testimoniale del sig. 12) e tuttavia, non accorgendosi che la Tes_1
società aveva già provveduto al pagamento dell'intero importo Parte_1
indicato nel decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace aveva erroneamente condannato l'opponente al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre IVA, nonché al pagamento delle spese del giudizio;
13) per converso, il Giudice di Pace avrebbe dovuto condannare la alla restituzione degli importi pagati dall'opponente in misura pari alla CP_1
differenza tra l'importo corrisposto (€ 5.445,90) e quello ritenuto di giustizia (€
1.000,00); 14) la sentenza di primo grado era, dunque, errata nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi e accogliere la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte dall'opponente in esecuzione del d.i. provvisoriamente esecutivo, nonché nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali;
15) le clausole dello “Statuto” della che precludevano al cliente la possibilità di CP_1
opporre eccezioni, nonché quelle che garantivano alla stessa limitazioni di responsabilità erano inefficaci ex art. 1341-1342 c.c.. Pertanto, domandava al Parte_1
Tribunale adito di volere: “nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il preposto appello,
e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 201/2021 (cronologico n. 1089/2021) Giudice di Pace di
Massa resa nella casa RG 243/2017, depositata in cancelleria il 27.8.2021, non notificata:
1. In via principale, condannare la Controparte_1
alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma pari ad Euro 4.445,90, oltre
[...]
interessi dal dì del pagamento all'effettivo saldo, pari alla differenza tra l'importo di euro 1.000,00 ritenuto di giustizia e la somma pagata da 2. Riformare il capo della sentenza Parte_1
in punto di spese, e pertanto in tesi condannare la stessa parte appellata al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado in favore della società appellante;
in ipotesi, compensare parzialmente le spese processuali di primo grado, condannando la parte appellata a una rifusione parziale. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
proponendo appello incidentale e rappresentando che: 1) Controparte_1
il Giudice di Pace non aveva considerato che il sig. legale Parte_2
rappresentante della società escusso all'udienza dell'11.4.2018, aveva Parte_1
confermato di aver firmato il documento di conferimento dell'incarico all'investigatore
4 2) mediante tale documento, il richiedente aveva dichiarato Controparte_1
di: “essere a conoscenza delle norme regolamentari contenute nello Statuo dell'Istituto FULL TIME
Investigazioni Informazioni e Ricerche e che le accetta tutte integralmente”; 3) il sig. aveva, Pt_2
altresì, preso visione e accettato le tariffe applicate dalla convenuta come approvate dalla
Prefettura di Massa Carrara;
4) in particolare, l'importo concordato per l'attività di investigazione del sig. era pari ad € 50,00 orari e nel documento sottoscritto non era Pt_3
presente alcun tetto di spesa da non superare nello svolgimento di tale attività; 5) parimenti, il sig. aveva confermato che il sig. aveva svolto l'attività Pt_2 CP_1
di cui era stato incaricato consegnando, in data 29.2.2016, la relazione sull'esito dell'investigazione e le fotografie scattate durante gli appostamenti;
6) da nessun documento era emerso l'asserito tetto di spesa pari ad € 1.000,00; 7) la testimonianza del teste sul punto, era inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 2722 c.c., Tes_1
aveva ad oggetto circostanze non provabili per testimoni in quanto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento;
8) la sentenza di primo grado conteneva il riferimento all'art. 1460 c.c. pur non sussistendone alcun presupposto, atteso che la non aveva mai contestato l'inadempimento della 9) a dispetto Parte_1 CP_1
di quanto rilevato dall'attrice, nella relazione erano indicate le ore impiegate nell'attività di investigazione e le spese sostenute nel periodo dal 18.2.2016 al 27.2.2016, anche considerando che la aveva sede a Montignoso mentre il sig. svolgeva la CP_1 Pt_3
sua attività lavorativa a 10) l'appello principale era infondato, in quanto Pt_1
ricostruiva in modo incompleto, inesatto e parziale la vicenda di specie. A fronte di tutto quanto esposto, l'appellante incidentale rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale adito, respinto l'appello proposto da ed ogni contraria istanza e difesa: Parte_1
in via principale, nel merito, accogliere l'appello incidentale di per i motivi Controparte_1
dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 201/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Massa, Giudice Dott. Locane Vincenzo, in data 16 luglio 2021, depositata in Cancelleria in data 27 agosto 2021, notificata il 02/09/2021 a definizione del procedimento recante RG n.243/2017, promosso da contro e dunque: -confermare in ogni Parte_1 Controparte_1
sua parte il D.I. n. 370/2016 emesso dal Giudice di Pace di Massa il 10/10/2016, depositato in cancelleria l'11/10/2016 e notificato alla società ovvero condannare, in ogni Parte_1
5 caso al pagamento in favore del sig. della somma di Parte_1 Controparte_1
almeno € 2.196,00 oltre spese legali indicate in decreto e successive occorrende o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria, il tutto oltre interessi di mora dalla domanda fino al dì del saldo effettivo;
-accertare e dichiarare comunque che sussiste il diritto del sig.
[...]
al pagamento degli importi di cui al decreto ingiuntivo n. 370/2016 emesso dal Controparte_1
Giudice di Pace di Massa nei confronti di e conseguentemente condannare Parte_1
quest'ultima al versamento di detti importi in favore del sig. Con vittoria di Controparte_1
spese, diritti ed onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
3. Con ordinanza del 14 settembre 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza con cui le stesse avevano precisato le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, deve precisarsi come
(di seguito, anche solo ) abbia impugnato la sentenza Parte_1 Parte_1
n. 201/2021 in quanto, pur avendo accolto la domanda principale dell'opponente e revocato il decreto ingiuntivo opposto, il Giudice di Pace ha omesso di vagliare la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte senza più alcun titolo dalla alla Parte_1
(di seguito, anche solo Controparte_1
) in esecuzione del medesimo d.i., ed ha indebitamente condannato la società CP_1
opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta. Di contro, la CP_1
ha proposto appello incidentale volto a conseguire, in riforma della sentenza impugnata, la conferma del d.i. n. 370/2016 e\o la condanna della società al pagamento Parte_1
della somma dovuta, attesa, in particolare, la pattuizione scritta di un importo pari ad €
50,00/h per l'attività di investigazione svolta.
2. Preliminarmente, occorre scrutinare l'eccezione mossa dal procuratore della circa l'inammissibilità dell'appello incidentale della in quanto Parte_1 CP_1
tardivo, poiché proposto oltre il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c..
6 In merito, appare decisivo richiamare il recente arresto di legittimità che, conformandosi ai principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 8486\24, ha chiarito che: “l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato
o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito
è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur)” (cfr. Cass. civ. Sez. III ord. n. 15100/2024; in senso conforme: Cass. civ., sez.
III, 05/09/2022, n. 26139). L'eccezione di inammissibilità, quindi, è infondata, di guisa che può essere vagliato nel merito l'appello incidentale, la cui trattazione ha priorità logica.
3. Segnatamente, con il primo motivo di gravame, l'appellante incidentale lamenta che, con la sentenza n. 201/2021, il Giudice di Pace di Massa, nell'accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla abbia erroneamente interpretato le Parte_1
risultanze istruttorie, mentre con il secondo motivo viene contestata l'erronea interpretazione dell'art. 1460 c.c.: i predetti motivi meritano trattazione congiunta.
4. Stante la necessità di ricostruire nel dettaglio le risultanze di causa, deve darsi conto che, con ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta dell'altrui condanna al pagamento di € 2.196,00, oltre interessi, ha premesso “- che la ditta CP_1 Parte_1
Srl con sede in Calenzano, via Dante Alighieri n. 60, conferiva incarico alla
[...] CP_1
agenzia di investigazione e informazioni e ricerche (doc.1); - che la effettuava attività di CP_1
indagine investigativa per un totale di euro 4.270,00 come da fattura n. 4 emessa in data 9.03.2016
(doc. 2); - che in data 24.5.2026 la inviava bonifico per un importo pari ad Parte_1
euro 2.074,00 (doc. 3), anziché 4.270,00 come indicato fattura, e quindi risulta ad oggi debitrice per il residuo di euro 2.196,00”.
7 La dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza di tale domanda, posto che in Parte_1
occasione dell'incontro di conferimento dell'incarico professionale tenutosi approssimativamente intorno al 10 febbraio 2016, tra (legale della Parte_2
ed il sig. (titolare della alla presenza del ragioniere Parte_1 CP_1 CP_1
era stato stabilito che l'attività investigativa si sarebbe dovuta arrestare una Tes_1
volta giunta ad un corrispettivo pari ad € 1.000,00. E tuttavia, il titolare della CP_1
non avrebbe avvertito la del fatto che l'incarico avrebbe richiesto un numero Parte_1
di ore superiore a quelle stimate, con aumento del costo totale dell'accertamento; da qui, appunto, la contestazione, mediante comunicazione e-mail datata 11.2.2016, della fattura n. 4 emessa dalla in data 9.3.2016, e la richiesta di revisione del prezzo in CP_1
conformità all'accordo stipulato dalle parti.
A fronte di tali contrapposte ricostruzioni, il Giudice di Pace, nel definire la controversia con la sentenza oggetto di gravame, ha ritenuto che la non abbia assolto CP_1
l'onere probatorio sulla stessa gravante, a fronte dell'eccezione ex adverso proposta ex art. 1460 c.c., circa la sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, “in quanto nessun documento inequivocabile è stato prodotto in giudizio e le prove orali hanno consegnato un quadro contrastato (le rispettive testimonianze si sono vicendevolmente elise)” precisando che “non si discute della sussistenza dell'obbligazione ma della sua misura”. Di talché, alla luce delle risultanze testimoniali (valorizzando, in particolare, la deposizione del teste questi ha Tes_1
ritenuto che il compenso pattuito dalle parti per l'attività di investigazione svolta dalla su incarico della fosse pari ad € 1.000,00 ed ha CP_1 Parte_1
condannato l'opponente al pagamento di tale importo.
5. Il percorso motivazionale seguito dal Giudice di Pace appare connotato da plurimi errori, di cui si dirà meglio oltre.
6. Anzitutto, è emerso riscontro dell'esistenza di un documento, redatto su carta intestata riferibile a avente ad Controparte_1
oggetto il conferimento dell'incarico da parte della di assumere informazioni e Parte_1
compiere investigazioni in merito al sig. Il documento - che reca il timbro Parte_3
- L'amministratore Unico ” e la sottoscrizione Parte_1 Parte_2
di quest'ultimo - è stato versato in atti sub doc. D) da all'udienza del CP_1
8 18.9.2017, tenutasi dinanzi al Giudice di Pace, senza che il procuratore di controparte, nel corso di tale udienza e\o in quelle successive, abbia formalmente disconosciuto la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Il sig. del Parte_1 Pt_2
resto, escusso in sede di interrogatorio formale all'udienza dell'11.4.2018 nell'ambito del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, ha confermato di aver sottoscritto tale documento e di aver pattuito la tariffa di € 50,00 per ogni ora lavorativa (vale a dire quella a cui ha fatto riferimento controparte nella quantificazione del corrispettivo).
Concordemente, il teste (figlio del titolare della escusso Testimone_2 CP_1
all'udienza del 20.11.2018, ha dichiarato di essere stato presente al momento della stipula del contratto, riferendo che il legale rappresentante della ha Parte_1
firmato il modulo fronte/retro di cui al doc. D e che: “in prima pagina c'era il conferimento di incarico, nel retro statuto e tabella tariffe”.
In effetti, nella prima pagina del documento di che trattasi, è precisato che: i) “l'istituto si impegna ad assumere le informazioni o a svolgere le investigazioni del caso con la massima serietà e riservatezza, senza peraltro potersi vincolare a termini di tempo”; ii) il compenso è “regolato da tariffa approvata dalla Prefettura di Massa-Carrara resa nota preventivamente all'interessato” (che non risultano incompatibili con la quantificazione intervenuta); iii) “il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle norme regolamentari contenute nello Statuto dell'Istituto “Full Time” che le accetta tutte integralmente”. Controparte_1
Manca, invece, alcuna pattuizione scritta tra la e la Parte_1 CP_1
avente ad oggetto l'individuazione di un corrispettivo massimo pari ad € 1.000,00, al superamento del quale la Full avrebbe dovuto interrompere l'attività di CP_1
investigazione e darne immediata comunicazione alla Parte_1
7. Sennonché, la decisione del Giudice di Pace – che, come detto, ha ritenuto provate le deduzioni della – sembra fondarsi sulla deposizione del teste il Parte_1 Tes_1
quale, escusso all'udienza dell'11.4.2018, ha affermato che, in sede di conferimento dell'incarico avente ad oggetto l'attività di investigazione, a cui aveva presenziato, era stato concordato un importo massimo di € 1.000,00.
Sul punto, la ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi CP_1
dell'art. 2722 c.c. prima dell'ammissione del mezzo istruttorio da parte del Giudice di
9 Pace. Segnatamente, all'udienza del 18.9.2017, il legale della ha rilevato quanto CP_1
segue: “quanto ai capitoli ex adverso se ne deduce la inammissibilità perché dedotti non correttamente, riguardanti circostanze non provabili per testimoni ex art. 2722 c.c. (in particolare il n. 3 e il n. 4, 6)”, reiterando tale eccezione all'udienza dell'11.4.2018 e ribadendo la nullità di tale deposizione in sede di costituzione nel presente giudizio (v. p. 7 comparsa di costituzione).
E tuttavia, dal momento che l'eccezione non è stata altresì riproposta al momento della precisazione delle conclusioni dinanzi al Giudice di Pace, la nullità deve intendersi sanata.
E ben vero, come chiarito dalla Suprema Corte “gli artt. 2721 e ss. c.c. sono accomunati dal prevedere i divieti della prova testimoniale dei contratti e le rispettive eccezioni, tutti stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti private, e non nell'interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, il regime di rilevabilità della eventuale deviazione dal modello legale non è officioso, ma viene lasciato alla disponibilità dei contendenti. Così, l'eventuale inosservanza di dette limitazioni va necessariamente eccepita dalla parte interessata per opporsi alla richiesta di ammissione della prova;
qualora, nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità, la prova testimoniale sia stata egualmente assunta, la correlata nullità deve essere opposta dalla medesima parte nel cui interesse sostanziale è stabilito il requisito inosservato, secondo la scansione articolata dall'art. 157, comma 2, c.p.c. in funzione del corretto sviluppo dei poteri dei contendenti, verificandosene, in difetto, la sanatoria” (cfr.
Cass. civ. Sez. U., n. 16723\2020; in senso conforme, per ciò che attiene la diversa fattispecie dell'incapacità a testimoniare, si è posta Sez. U., Sentenza n. 9456/2023, precisando espressamente come sussista rinuncia tacita in caso di mancata riproposizione dell'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni).
8. Ad ogni modo, la testimonianza del sig. risulta scarsamente attendibile, tanto in Tes_1
considerazione del rapporto di lavoro tra questi e la quanto alla luce delle Parte_1
ulteriori risultanze di causa, vale a dire il sopra richiamato dato testuale e la deposizione di del Giudice il quale, come si è detto, ha escluso la pattuizione di un tetto Tes_1
massimo al compenso e, quanto alla presenza del sig. all'incontro, ha dichiarato che Tes_1
sebbene un dipendente (verosimilmente il sig. appunto) avesse fatto ingresso nella Tes_1
stanza “una o due volte” lo stesso non si era interessato a quanto stava avvenendo.
10 9. Nondimeno, parimenti inidonee ad ammettere la sussistenza di un accordo circa il tetto al compenso risultano l'e-mail inoltrata in data 11.3.2016 (v. doc. 3 di parte opponente) dal legale rappresentante della mediante cui si eccepisce, Parte_1
appunto, la non debenza degli importi a fronte del corrispettivo massimo pattuito, nonché la deposizione dell'avv. Cecchini, il quale ha dichiarato che: “[…] Il Del Giudice mi rispose che il lavoro aveva richiesto più appostamento di quanto ritenuto sufficiente in origine e quindi più trasferte. Non ricordo con esattezza se Giudice ammise espressamente di aver concordato il prezzo a forfait ma posso dire che egli insistette sul fatto che il lavoro era stato maggiore”.
10. A fronte del superiore dato probatorio, invero, appare maggiormente verosimile che, al momento della pattuizione del corrispettivo, fissato in € 50,00 per ogni ora di lavoro, il sig. abbia ipotizzato (senza però che ciò assurgesse a espressa previsione CP_1
contrattuale) che l'esecuzione dell'incarico avrebbe comportato dei costi quantificabili astrattamente in circa € 1.000,00, ma che poi l'attività richiesta si sia rivelata più complessa, necessitando di tempi maggiori per essere portata a termine. Sennonché, alcuna domanda di annullamento del contratto, per dolo o errore, è intervenuta, di guisa che tali circostanze appaiono in ogni caso irrilevanti nell'ottica che ne occupa.
11. Proseguendo nella disamina, prive di pregio appaiono le considerazioni del Giudice di
Pace anche per ciò che attiene le conseguenze della presunta eccezione di inadempimento avanzata dalla a fronte della quale la non avrebbe Parte_1 CP_1
assolto l'onere di dimostrare l'intervenuto adempimento all'incarico.
E' opinione del magistrato, invero, che nel versare in atti le relazioni inerenti le risultanze dell'attività professionale in rilievo (v. docc. G e I parte opposta) nonché l'elenco delle voci di spesa (v. doc. 2 parte opposta) abbia adeguatamente documentato CP_1
l'attività investigativa svolta nel periodo dal 18.2.2016 al 27.2.2016 e le spese sostenute, di guisa che appare congrua la somma di € 4.270,00, come risultante dalla fattura n. 4 emessa in data 9.3.2016 dalla nei confronti di recante CP_1 Parte_1
“accertamenti effettuati per Vs. conto” (v. doc. 2 opponente).
12. In particolare, alcun motivo specifico sussiste per dubitare che effettivamente siano stati necessari 6 viaggi A/R tra la sede dell'agenzia, in Montignoso, e Piazza Pt_1
Ferraris, oltre 1 viaggio A/R tra la stessa sede e Scarperia, nonché ulteriori spostamenti
11 in ambito urbano, per un costo complessivo pari ad € 700,00 (che tiene conto del pedaggio autostradale, della benzina impiegata e degli ulteriori costi connessi all'utilizzo dell'autoveicolo). Di talché, esclusa l'iva e le predette spese, il residuo importo di €
2.800,00, pari a 56 ore, appare pienamente compatibile con il periodo in cui sono intervenuti i controlli presso la sede dell'attività del sig. dal 18.2.2016 al 27.2.2016, Pt_3
le cui risultanze sono dettagliatamente descritte nella relazione consegnata.
Può ragionevolmente ritenersi, quindi, che ai fini dell'accertamento richiesto, inerente l'inabilità al lavoro di , siano risultati necessari i plurimi appostamenti e le Parte_3
attività investigative di cui si dà dettagliatamente conto nelle relazioni, apparendo effettivamente insufficiente – stante anche la distanza tra la sede dell'agenzia e il luogo di lavoro del sig. tale da richiedere spostamenti appositi – un impegno di poche ore Pt_3
giornaliere.
Le relative risultanze, d'altra parte, sono state prodotte dalla nel corso di un Parte_1
procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di RE (come confermato dal sig. in sede di interrogatorio formale) con conseguente necessità per il sig. Pt_2 [...]
di testimoniare in Tribunale nell'ambito di tale giudizio, a Controparte_1
conferma della veridicità di quanto accertato in sede di indagini (circostanza, questa, non contestata). E di ciò, evidentemente, non può che tenersi conto nella valutazione del pregio e della delicatezza dell'attività svolta.
13. Ne discende l'integrale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_1
che, in assenza della formulazione di specifiche doglianze, non può dirsi inerire
[...]
anche l'entità delle spese di lite liquidate dal Giudice di Pace in favore dell'opposta nell'ambito del giudizio di primo grado.
14. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbiti i motivi dell'appello principale, che pertanto non necessitano scrutinio.
15. Le spese di lite, che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., devono quantificarsi – in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 e tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità della stessa – in € 2.552,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello principale avanzato da Parte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto da
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma Controparte_1
della sentenza n. 201/2021 emessa dal Giudice di Pace di Massa in data 27.8.2021 nell'ambito del procedimento R.G. 243/2017, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 370/2016 emesso dal Giudice di Pace di Massa in data 11.10.2016 (R.G.
n. 901/2016) confermandone le relative statuizioni;
- condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
le spese di lite del Controparte_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 5.02.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano, in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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