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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 996/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2792/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025996708 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Catania, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239025996708, notificata il 24.10.2023, nonché la sottostante cartella di pagamento n. 2932018000900722001, relativa a imposta di registro per gli anni 2013 e 2014, d'importo pari ad euro 520,60.
A fondamento del ricorso erano posti i seguenti motivi:
a) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della sottostante cartella di pagamento;
b) difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale eccepiva che la cartella di pagamento sottostante l'atto impugnato era stata spedita alla destinataria in data 11.5.2018 e che la notifica si era perfezionata con il decorso del termine di dieci giorni successivi per compiuta giacenza, a tal fine allegava copia della notifica.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il referto prodotto non reca alcuna indicazione dell'atto cui si riferisce e, comunque, difetta ogni prova di invio di raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.. L'intimazione di pagamento deve ritenersi pertanto nulla.
Ed invero, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “In materia di riscossione delle imposte atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., 1144/2018).
Nel caso di specie, in assenza di prova in ordine all'avvenuta notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, il ricorso va accolto.
Gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti dalla prefata statuizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di euro 200,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, sezione XIV,in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna le resistenti al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che liquida in euro 200,00. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.1.2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2792/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025996708 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Catania, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239025996708, notificata il 24.10.2023, nonché la sottostante cartella di pagamento n. 2932018000900722001, relativa a imposta di registro per gli anni 2013 e 2014, d'importo pari ad euro 520,60.
A fondamento del ricorso erano posti i seguenti motivi:
a) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della sottostante cartella di pagamento;
b) difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale eccepiva che la cartella di pagamento sottostante l'atto impugnato era stata spedita alla destinataria in data 11.5.2018 e che la notifica si era perfezionata con il decorso del termine di dieci giorni successivi per compiuta giacenza, a tal fine allegava copia della notifica.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il referto prodotto non reca alcuna indicazione dell'atto cui si riferisce e, comunque, difetta ogni prova di invio di raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.. L'intimazione di pagamento deve ritenersi pertanto nulla.
Ed invero, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “In materia di riscossione delle imposte atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., 1144/2018).
Nel caso di specie, in assenza di prova in ordine all'avvenuta notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, il ricorso va accolto.
Gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti dalla prefata statuizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di euro 200,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, sezione XIV,in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna le resistenti al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che liquida in euro 200,00. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.1.2026.