TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 23
TAR
Ordinanza collegiale 20 giugno 2025
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Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Regione ha dato attuazione a norme primarie statali senza che fossero previsti specifici incombenti procedimentali per garantire il contraddittorio con gli operatori economici.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Nonostante un generico riferimento alla DGR n. 579/2017, dagli atti si comprende che il contributo assegnato è stato determinato sulla scorta del PEF utilizzato dall'Azienda Ulss 1 Dolomiti per assegnare il budget 2020.

  • Rigettato
    Errata determinazione del budget di riferimento per il ristoro

    L'art. 4, comma 5 bis, d.l. n. 34/2020, prevede un limite massimo di ristoro (fino al 90% del budget), lasciando discrezionalità alla Regione nella determinazione del quantum. Il riferimento al PEF, pur inferiore al budget contrattuale, non è irragionevole in quanto parametro di previsione dei ricavi. La ricorrente non ha dimostrato un'assoluta inadeguatezza del contributo assegnato.

  • Rigettato
    Incongruità dei ristori rispetto ai costi fissi

    La doglianza è generica e non assistita da adeguati elementi di prova.

  • Rigettato
    Vizi derivati dalla DGR n. 477/2022

    La censura è assorbita dal rigetto del ricorso avverso la DGR n. 477/2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 23
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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