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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa EL ZU– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(CF. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), (C.F. ),
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
) e (C.F. C.F._6 Parte_7 C.F._7
), elettivamente domiciliati in Gioia Tauro (RC), via Sarino Pugliese
[...]
n. 85, presso lo studio dell'avv. Grazia Maria Corio che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato in atti
–appellanti-
E (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore
-appellata contumace -
Oggetto: proprietà - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1044/2019, pubblicata il 19.07.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
31.01.2025, il procuratore degli appellanti così precisava le conclusioni:
“voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Reggio Calabria adita, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma per la parte de qua della sentenza n. 1044/2019 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria I Sezione
Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Manuela Luppino, nell'ambito del giudizio
R.G. 2507/2012, in via principale. accertare e dichiarare che la proprietà in ditta di m q. 207, di cui mq.195 occupati da porzione di fabbricato in c.a. a tre Pt_1 piani f.t. e mq. 12 da porzione di cortile laterale adiacente, insiste su parte dell'originaria particella 79 appartenente al Patrimonio disponibile dello Stato e ricompresa nella maggiore superficie sdemanializzata con Decreto Ministeriale del 05.05.1933 prot. 1906; dichiarare l'erroneità dell'atto di compravendita per Notar del 20.08.2004 rep n. Per_1
102.294 e racc. n. 10557 nella parte in cui l' Filiale di Reggio Controparte_1
Calabria, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasferisce alla
Sig.ra dante causa degli odierni ricorrenti, l'area appartenente al Persona_2
Patrimonio dello Stato di mq. 330 identificata in Catasto Terreni con la particella 79 del foglio di mappa 15 del comune di Bagnara Calabra e, conseguentemente, ordinare la rettifica dell'atto di compravendita e dei dati catastali e la trascrizione dell'atto all
[...]
Filiale di Reggio Calabria;
ordinare all' Filiale di CP_1 Controparte_1
Reggio Calabria di delimitare il confine della proprietà demaniale marittima con la proprietà e di eseguire le opere necessarie ponendo a carico di entrambe le Pt_1 parti in causa le spese per apporre i confini;
accertare e dichiarare in riforma della sentenza di primo grado che, in ogni caso, la porzione di terreno di mq. 12 rappresentanti dall'area cortilizia occupata dai germani e insistente su parte della particella Pt_1
255, fa parte del Patrimonio Disponibile dello Stato e non del Demanio Marittimo. condannare l' Filiale di Reggio Calabria a rifondere agli attori, in Controparte_1 qualità di eredi della Sig,ra , delle somme da quest'ultima corrisposte per Persona_2
l'acquisto della proprietà della particella 79 di mq. 330 a fronte dei 207 mq. occupati dai germani e oggetto reale di compravendita, anche a titolo di ingiustificato Pt_1 arricchimento, oltre interessi e rivalutazione;
condannare l' Controparte_1
pag. 2/12 convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio ed al rimborso agli attori delle spese sostenute per il procedimento di mediazione. E anche per il giudizio di primo grado”.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di 60 gg. di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_6
, , ,
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
e , in proprio e nella qualità di eredi Parte_5 Parte_7 di , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Persona_2
Calabria, l' , filiale di Reggio Calabria, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, per sentire “accertare e dichiarare che la proprietà in ditta di mq. 207, di cui mq. 195, occupata da porzione di Pt_1 fabbricato in c.a. a tre piani f.t. e mq. 12 da porzione di cortile laterale adiacente, insite su parte dell'originaria particella 79 appartenente al Patrimonio disponibile Stato e ricompresa nella maggiore superficie sdemanializzata con Decreto Ministeriale del
05.05.1933 prot. 1906; dichiarare l'erroneità dell'atto di compravendita per Nota Per_1 del 20.08.2004 rep n. 102.294 e racc. n. 10557 nella parte in cui Controparte_1
Filiale di Reggio Calabria, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasferisce alla Sig. dante causa degli odierni ricorrenti, l'area Persona_2 appartenente al Patrimonio dello Stato di mq. 330 identificata in Catasto Terreni con la particella 79 del foglio di mappa 15 del Comune di Bagnara Calabra e, conseguentemente, ordinare la rettifica dell'atto di compravendita e dei dati catastali e la trascrizione dell'atto al Filiale di Reggio Calabria;
ordinare Controparte_1 al Filiale Calabria di delimitare il confine della proprietà demaniale Controparte_1 marittima con la propriet di eseguire le opere necessarie a sua cura e spese;
Pt_1 condannare Filiale di Reggio Calabria a rifondere agli attori, in Controparte_1 qualità di eredi della Sig.ra , delle somme da quest'ultima corrisposte per Persona_2
l'acquisto della proprietà della particella 79 di mq. 330 eccedenti il prezzo dell'area appartenente al Patrimonio dello Stato effettivamente alienabile, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi e rivalutazione;
condannare CP_1 convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio ed al rimborso
[...] agli attori delle spese sostenute per il procedimento di mediazione”.
pag. 3/12 Esponevano gli attori:
-di essere comproprietari del fabbricato a tre piani f.t., adibito a civile abitazione, sito in Bagnara Calabra, rione Marinella viale Rimembranze, identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 15, particella n.
157, sub da 2 a 16, in forza di successione testamentaria della deceduta
[...]
Per_2
- che la particella n. 157 nasceva dalla fusione delle particelle 157, 82 e 79;
-che la particella 157, originariamente, identificava un terreno di 55 centiare, acquistato dalla con atto notarile del 31.05.1984 rep. n. 695, racc. n. Per_2
193, regolarmente trascritto presso la Conservatoria RR.II di Reggio
Calabria; la particella n. 82, invece, individuava un manufatto di proprietà del defunto nonno di e padre degli altri Parte_1 Parte_1 attori, assegnato in forza di divisione con atto notarile del 27.11.1978, rep. n.
35744 racc. n. 2488; la particella n. 79, infine, identificava un terreno di mq.
330 che la aveva acquistato dall' , filiale di Reggio Per_2 Controparte_1
Calabria, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con atto notarile del 20.08.2004, rep. 102.294 e racc. 10.557, regolarmente trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Reggio Calabria;
-che, in data 16.06.2010, aveva presentato, presso Parte_2
l'Autorità Marittima di Reggio Calabria, istanza per il rilascio di autorizzazione per il mantenimento del fabbricato sito in Bagnara Calabra, rione Marinella, viale delle Rimembranze - identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 15, particella n. 157, sub da 2 a 16 – insistente entro la fascia dei 30 metri dal confine demaniale marittimo, al fine di poter concludere la pratica amministrativa per l'esecuzione di lavori e per la messa in sicurezza del fabbricato;
-che l' , filiale di Reggio Calabria, a seguito di rilievo Controparte_1 topografico strumentale, aveva comunicato, con nota del 9.09.2011, di avere accertato “… l'asservimento allo stesso fabbricato di porzione di mq. 20,00 della limitrofa area scoperta, delimitata con recinzione in m.o. e munita di cancello carrabile, identificata con la particella 79 del medesimo foglio di mappa ed appartenente al
Pubblico Demanio Marittimo” e, quindi, di non poter rilasciare parere favorevole all'autorizzazione, di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione, per il mantenimento del fabbricato se non previa regolarizzazione dell'occupazione pag. 4/12 dell'area individuata agli atti del N.C.T. con porzione della particella 79 ed appartenente al Pubblico Demanio Marittimo per mq. 20;
-che inutili si erano dimostrati i solleciti diretti all' di riesaminare la CP_1 pratica al fine del rilascio del richiesto nulla osta talché, con istanza deposita in data 18.05.2012, avevano avviato procedimento di mediazione affinché venisse accertata e delimitata la proprietà privata e determinata la linea di confine con il;
Controparte_2
-che, la mancata adesione dell' al predetto Controparte_1 procedimento aveva reso necessaria l'istaurazione del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante, contestando l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto in quanto, dalla documentazione agli atti dell' Pt_8
“dell'originaria particella n. 79 di mq. 660 era stata sdemanializzata, con decreto del
5.05.1993, la sola area di 195 mq, individuata nella planimetria allegata all'atto notarile di compravendita del 20.08.2004 con la particella n. 79/b, rimanendo, invece, esclusa la rimanente porzione di mq 465 identificata con la particella n. 79/a”. Precisava, sul punto:
-che la superficie di mq. 330, indicata nell'atto di vendita, derivava dal tipo di frazionamento n. 15884/98 dell'1.12.1998 con il quale l'originaria particella n. 79 di mq. 660 era stata frazionata nelle particelle n. 70 e 255, entrambe della superficie di mq. 330, ma che, tale frazionamento, non rappresentava la realtà in quanto incoerente con il tipo mappale prot. 6405/A/1985 con il quale l'originaria particella n. 79 di mq. 660 era stata frazionata nella particella n. 79/a di mq 465 e 79/b di mq. 195;
-che il rogito notarile del 2004 aveva recepito la situazione territoriale rappresentata nel tipo di mappale del 1985 sicché oggetto della compravendita voleva essere la sola area patrimoniale costituente il sedime della costruzione realizzata dalla ditta meglio identificata nella Per_2 planimetria allegata all'atto di compravendita con la particella n. 79/b di mq.
195, dovendosi ritenere l'indicazione di mq. 330 frutto di un mero errore materiale, con l'ovvia conseguenza che la porzione di mq. 135, asservita al fabbricato, era rimasta esclusa dal trasferimento.
pag. 5/12 Istruito il giudizio con consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
18.04.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie replica.
Con ordinanza del 30.11.2018, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire agli attori di produrre la documentazione comprovante la titolarità del bene immobile per il quale agivano.
Espletato l'incombente, all'udienza del 23.01.2019, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1044/2019, il Tribunale dichiarava la nullità parziale del contratto di compravendita del 20.08.2004 - limitatamente alla porzione di mq.
135 della particella n. 79 del foglio 15 del NCEU del Comune di Bagnara Calabra (oggi part. 155) corrispondente alla particella 79/a di cui al tipo mappale prot. 6405/A/1985 – condannando l' a rifondere, in favore degli attori, la Controparte_1 somma complessiva di €. 2.700,00 oltre accessori;
rigettava la domanda ex art. 951 c.c.; compensava, parzialmente, le spese giudiziali condannando parte convenuta alla rifusione della restante metà in favore degli attori.
Rilevava il primo Giudice “la difformità tra il contenuto proprio dell'atto di compravendita e l'estratto mappale ad esso allegato: nel corpo dell'atto si fa sempre e solo riferimento alla particella n. 79 di mq. 330 mentre dal foglio di mappa allegato e sottoscritto dalle parti risulta contrassegnata come area acquistata solo la part. 79b, così indicata in difformità rispetto al frazionamento del 1998, essendosi, come detto, fatto riferimento al precedente frazionamento del 1985” ritenendo che, seppure oggetto del contratto di compravendita fosse la particella 79 di mq. 330 “oggetto della compravendita avrebbe potuto e dovuto essere solo la ex part. 79b di mq. 195, che corrisponde esattamente all'area su cui è stato costruito parte del fabbricato di proprietà ora essendo la restante parte di proprietà del Demanio Marittimo della Per_2 Pt_1
Marina Mercantile, come tale inalienabile ex art. 823 c.c.” sicché “appurato che è stata oggetto di compravendita anche una porzione di terreno non alienabile, l'effetto che ne consegue non è certamente una rettifica dell'atto di compravendita, ma semmai la nullità parziale dello stesso limitatamente all'area che non poteva essere venduta” con la conseguenza che “il contratto resta quindi valido limitatamente alla porzione di terreno di mq. 195, corrispondente all'ex part. 79b di cui alla planimetria allegata all'atto di compravendita. La nullità parziale del contratto legittima la richiesta di restituzione del prezzo corrisposto dalla per la porzione di terreno non alienabile, pari a Per_2 complessivi mq. 135”. Con riferimento, infine, all'occupazione di suolo pag. 6/12 demaniale, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, accertava “lo sconfinamento rispetto all'unica particella che poteva essere alienata riguarda 12 mq. ricadenti nell'attuale particella n. 255 di mq. 465 che ha inglobato l'ex part. 79a. Detta area appartiene a Marittimo, come evidenziato dal nella CP_1 Controparte_1 comunicazione del 09.09.2011 (all. 15 fascicolo attori) e quindi non era alienabile”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponevano appello Parte_1 Parte_6 Parte_3
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5
chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese Parte_7 legali.
Non si costituiva l' , di cui veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia con ordinanza di questa Corte del 3.03.2021.
Con successiva ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di 60 gg. di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Occorre, in primo luogo, ricordare che in base alla novellata formulazione dell'art. 342 c.p.c., cui è soggetto il presente giudizio, l'appellante, a pena di inammissibilità, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione, il che di per sé già implica che chi propone il gravame ha il dovere di formulare critiche conferenti alla decisione impugnata, traendone, ai fini della modifica richiesta al giudice dell'appello, le logiche conseguenze in linea, per così dire, con le premesse su cui si fonda la richiesta di riforma della sentenza di primo grado.
In altri termini l'atto di appello deve possedere una intrinseca logicità ed il necessario e coerente collegamento tra la decisione impugnata che si intende sottoporre a critica, i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno è stato persino richiesto che l'impugnazione dovrebbe essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come rilevato di recente dalla Suprema Corte, non possa essere pag. 7/12 accolta nella sua assolutezza 'formale', è in Parte_9 relazione all'organicità dell'impugnazione e alla coerenza tra esposizione degli errori asseritamente commessi dal primo giudice, sulla base di una compiuta illustrazione degli elementi di giudizio che giustifichino le censure mosse alla decisione, obiettivi perseguiti e risultato richiesto.
Il dato lo si ricava, del resto, ed è ulteriormente e significativamente precisato, dai nn. 1) e 2) del comma 1, laddove viene previsto che l'appello deve contenere "l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado", nonché "l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
A tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito sempre dalla giurisprudenza delle sezioni unite della
Suprema Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del
2012), con l'ulteriore precisazione che l'appellante - ma, in realtà, tanto vale anche in relazione al giudizio di primo grado - ha pure l'onere di indicare la documentazione di cui intende avvalersi, dove questa possa essere individuata e, soprattutto, attraverso una chiara esposizione argomentativa, i risultati di prova che ritiene possano conseguirsi, onde pervenire ad una diversa soluzione della controversia.
Del resto la necessaria coerenza ed organicità dell'impugnazione è principio già enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in relazione alla precedente formulazione della norma e alla specificità dei motivi di gravame, rispetto alla quale si era evidenziato che "...l'esposizione del motivo di ricorso per cassazione, come di qualsiasi mezzo di impugnazione, suppone lo svolgimento di un'attività di critica alla motivazione della decisione impugnata, che prospetti con argomentazioni intelligibili quale vizio di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale si voglia dimostrare o quale vizio di ricostruzione della quaestio facti si pag. 8/12 prospetti commesso dal giudice di merito. Detta esposizione, quindi, si deve articolare assumendo come premessa la motivazione oggetto di critica o, se del caso, la "non motivazione"..." (Cass. n. 3446/2012).
Orbene, evidenzia la Corte che la decisione di primo grado, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che “oggetto della compravendita avrebbe potuto e dovuto essere solo la ex part. 79b di mq. 195, che corrisponde esattamente all'area su cui è stato costruito parte del fabbricato di propriet or essendo la restante parte di proprietà del Per_2 Pt_1
Demanio Marittimo della Marina Mercantile, come tale inalienabile ex art. 823 c.c.” precisando che “l'Ufficio tecnico erariale aveva già segnalato l'appartenenza di quest'area al con la comunicazione del 15.12.1994 (all. 13 ma da Controparte_2 indice all. 17), sulla base del presupposto per cui l'originaria particella 79 era interamente di proprietà del , ma a seguito dell'atto di sclassifica n. 1906 del Controparte_2
05.05.1933 (all. 8 fascicolo convenuta- all. 12 da indice) la part. 79b era stata acquisita all'area patrimoniale, mentre la part. 79b era rimasta in proprietà alla Marina Mercantile” giungendo alla logica conclusione che “è stata oggetto di compravendita anche una porzione di terreno non alienabile”.
Rispetto ai principi espressi con tali argomentazioni, gli appellanti non formulano alcuna censura, né prendono posizione posto che le loro lamentele si incentrano solo ed esclusivamente sul fatto che il giudice abbia, erroneamente, attribuito “natura demaniale alla porzione di terreno di mq. 12, rappresentata dall'area cortilizia occupata dai germani qualificandola quale Pt_1 porzione appartenente al Demanio Marittimo, nonostante il CTU abbia, sulla base di tutti gli accertamenti tecnici effettuati, definitivamente accertato che la suddetta porzione di terreno, non appartiene al demanio marittimo poiché ricompresa nella sclassifica del
05.05.1933 n. 1906”.
Nondimeno, tale unica doglianza non tiene conto che tale aspetto è stato ampiamente affrontato e risolto dal Tribunale laddove, con motivazione esaustiva ed esente da censure ha così motivato “… quanto poi, invece, all'occupazione di suolo demaniale da parte degli attori, il ctu ha riscontrato uno sconfinamento di mq. 12, inferiore rispetto a quello contestato dalla convenuta di mq. 20.
In particolare, lo sconfinamento rispetto all'unica particella che poteva essere alienata riguarda 12 mq. ricadenti nell'attuale particella n. 255 di mq. 465 che ha inglobato l'ex part. 79a. Detta area appartiene al , come evidenziato dal Controparte_2 [...]
nella comunicazione del 09.09.2011 (all. 15 fascicolo attori) e quindi non CP_1 era alienabile. Invero il ctu sostiene che la porzione di terreno occupata apparterrebbe al patrimonio disponibile dello Stato, ma ciò fa probabilmente facendo riferimento alle visure catastali da cui risulta come intestatario della part. 255 il Demanio Pubblico e non pag. 9/12 il Demanio marittimo. Tuttavia, ovviamente la visura catastale non ha valore determinante ai fini dell'individuazione dei diritti di proprietà sui beni immobili, per i quali deve farsi riferimento ai documenti ufficiali da cui risulti la proprietà. Ebbene, nel caso di specie, considerato che originariamente l'intera part. 79 di mq. 660 apparteneva al e non era quindi alienabile, bisogna verificare quale sia l'area Controparte_2 effettivamente sclassificata dal per passare al patrimonio disponibile Controparte_2 dello Stato. I documenti di riferimento sono rappresentati dall'atto di sclassificazione del 1933 e dal verbale di consegna del 23.06.1934, da cui risulta che ad essere sclassificata era un'area complessiva di 73.020 mq., tra cui un'area denominata come lotto n. 4 di complessivi mq. 227,45 confinante con fabbricato , con Via delle Parte_6 Per_ Rimembranze e con proprietà . La planimetria allegata al verbale non riporta dati catastali. È proprio in questo lotto n. 4 che rientra la part. 79b. Da esso è invece esclusa la ex part. 79 a ora part. 255, come si evince dalla planimetria allegata al verbale del
15.12.1932 che delimita l'area sdemanializzata. La part. 79a infatti si trova a valle della linea di delimitazione… l'unico dato certo che può prendersi a riferimento per l'individuazione dell'area sdemanializzata e quindi alienabile è quello risultante dall'atto di sclassifica e dal verbale di consegna. Pertanto, deve ritenersi che l'area cortilizia di mq.
12 occupata dagli attori non poteva essere oggetto di alienazione, appartenendo al marittimo e dunque deve confermarsi che la compravendita risulta validamente CP_1 conclusa solo limitatamente all'ex part. 79b di mq. 195”.
Tale ragionamento è del tutto condivisibile considerato che, ai fini di individuare “l'area effettivamente sclassificata” il Giudice di prime cure ha tenuto conto della documentazione versata in atti ed ovvero “dell'atto di sclassificazione e del verbale di consegna” giungendo alla corretta conclusione che l'area cortilizia di mq. 12 occupata dagli attori non poteva essere oggetto di alienazione, appartenendo al marittimo, CP_1
Ed invero, è notorio che l'art. 829 c.c. sancisce la necessità di un espresso e formale provvedimento di sclassifica in assenza del quale qualsiasi bene demaniale non perde la sua qualificazione giuridica “la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo non può verificarsi tacitamente, ma richiede, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, che ha carattere costitutivo Ciò perché l'accertamento della sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone della spiaggia a servire agli usi pubblici del mare, è riservato a speciali organi amministrativi che vi debbono provvedere sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale dei caratteri naturali di essi, variabili e contingenti secondo le diverse caratteristiche geofisiche e le varie esigenze locali, in relazione alla diversità degli usi. Perciò, solo ove gli organi amministrativi competenti esprimano la volontà - in seno ad appositi provvedimenti da essi adottati - di considerare cessata l'idoneità della spiaggia (comprensiva dell'arenile) agli usi specifici della pag. 10/12 demanialità marittima si determina il trasferimento dell'area, con efficacia costitutiva, dal demanio al patrimonio (Cass., Sez. 2, 05/08/1949, n. 2231; Cass., Sez. 1,
06/05/1980, n. 2995; Cass., Sez. 2, 14/03/1985, n. 1987; Cass., Sez. 2,
02/03/2000, n. 2323).
Quindi, va ribadito il principio di diritto secondo il quale “a differenza di quanto previsto dall'art. 829 c.c. (secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente), per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali è inclusa la spiaggia (comprensiva dell'arenile), la sdemanializzazione non può mai avvenire in forma tacita ("per facta concludentia"), ossia per non essere il bene più adibito all'uso pubblico, ma può avvenire solo in forza di una legge ovvero mediante un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa (decreto del Ministero della Marina Mercantile, adottato di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze), avente carattere costitutivo” (Cass., Sez. 2, 11/05/2009, n. 10817; Cass., Sez. 2, 02/03/2000, n.
2323; Cass., Sez. 2, 14/03/1985, n. 1987, da ultimo, Cass. Sez. 1,
09/06/2014, n. 12945).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, come precisato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio in sede di chiarimenti “… non è compresa nella vendita di cui all'atto per notaio del 16/09/2004, con particolare riferimento alla planimetria ivi Per_1 allegata, la porzione di terreno di mq 12 occupata, limitrofa al fabbricato di proprietà parte attrice e al Viale delle Rimembranze… su cui insiste una recinzione in muratura ed un cancello carraio attraverso il quale si accede al fondo di propriet . Pt_1
Ne consegue che l'appello deve essere disatteso con conferma integrale della gravata sentenza.
Nulla per spese stante la contumacia dell'appellata,
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_6 Parte_3
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_7
1044/2019, pubblicata il 19.07.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- nulla per spese;
pag. 11/12 - dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa EL ZU (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa EL ZU– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(CF. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), (C.F. ),
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
) e (C.F. C.F._6 Parte_7 C.F._7
), elettivamente domiciliati in Gioia Tauro (RC), via Sarino Pugliese
[...]
n. 85, presso lo studio dell'avv. Grazia Maria Corio che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato in atti
–appellanti-
E (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore
-appellata contumace -
Oggetto: proprietà - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1044/2019, pubblicata il 19.07.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
31.01.2025, il procuratore degli appellanti così precisava le conclusioni:
“voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Reggio Calabria adita, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma per la parte de qua della sentenza n. 1044/2019 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria I Sezione
Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Manuela Luppino, nell'ambito del giudizio
R.G. 2507/2012, in via principale. accertare e dichiarare che la proprietà in ditta di m q. 207, di cui mq.195 occupati da porzione di fabbricato in c.a. a tre Pt_1 piani f.t. e mq. 12 da porzione di cortile laterale adiacente, insiste su parte dell'originaria particella 79 appartenente al Patrimonio disponibile dello Stato e ricompresa nella maggiore superficie sdemanializzata con Decreto Ministeriale del 05.05.1933 prot. 1906; dichiarare l'erroneità dell'atto di compravendita per Notar del 20.08.2004 rep n. Per_1
102.294 e racc. n. 10557 nella parte in cui l' Filiale di Reggio Controparte_1
Calabria, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasferisce alla
Sig.ra dante causa degli odierni ricorrenti, l'area appartenente al Persona_2
Patrimonio dello Stato di mq. 330 identificata in Catasto Terreni con la particella 79 del foglio di mappa 15 del comune di Bagnara Calabra e, conseguentemente, ordinare la rettifica dell'atto di compravendita e dei dati catastali e la trascrizione dell'atto all
[...]
Filiale di Reggio Calabria;
ordinare all' Filiale di CP_1 Controparte_1
Reggio Calabria di delimitare il confine della proprietà demaniale marittima con la proprietà e di eseguire le opere necessarie ponendo a carico di entrambe le Pt_1 parti in causa le spese per apporre i confini;
accertare e dichiarare in riforma della sentenza di primo grado che, in ogni caso, la porzione di terreno di mq. 12 rappresentanti dall'area cortilizia occupata dai germani e insistente su parte della particella Pt_1
255, fa parte del Patrimonio Disponibile dello Stato e non del Demanio Marittimo. condannare l' Filiale di Reggio Calabria a rifondere agli attori, in Controparte_1 qualità di eredi della Sig,ra , delle somme da quest'ultima corrisposte per Persona_2
l'acquisto della proprietà della particella 79 di mq. 330 a fronte dei 207 mq. occupati dai germani e oggetto reale di compravendita, anche a titolo di ingiustificato Pt_1 arricchimento, oltre interessi e rivalutazione;
condannare l' Controparte_1
pag. 2/12 convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio ed al rimborso agli attori delle spese sostenute per il procedimento di mediazione. E anche per il giudizio di primo grado”.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di 60 gg. di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_6
, , ,
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
e , in proprio e nella qualità di eredi Parte_5 Parte_7 di , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Persona_2
Calabria, l' , filiale di Reggio Calabria, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, per sentire “accertare e dichiarare che la proprietà in ditta di mq. 207, di cui mq. 195, occupata da porzione di Pt_1 fabbricato in c.a. a tre piani f.t. e mq. 12 da porzione di cortile laterale adiacente, insite su parte dell'originaria particella 79 appartenente al Patrimonio disponibile Stato e ricompresa nella maggiore superficie sdemanializzata con Decreto Ministeriale del
05.05.1933 prot. 1906; dichiarare l'erroneità dell'atto di compravendita per Nota Per_1 del 20.08.2004 rep n. 102.294 e racc. n. 10557 nella parte in cui Controparte_1
Filiale di Reggio Calabria, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasferisce alla Sig. dante causa degli odierni ricorrenti, l'area Persona_2 appartenente al Patrimonio dello Stato di mq. 330 identificata in Catasto Terreni con la particella 79 del foglio di mappa 15 del Comune di Bagnara Calabra e, conseguentemente, ordinare la rettifica dell'atto di compravendita e dei dati catastali e la trascrizione dell'atto al Filiale di Reggio Calabria;
ordinare Controparte_1 al Filiale Calabria di delimitare il confine della proprietà demaniale Controparte_1 marittima con la propriet di eseguire le opere necessarie a sua cura e spese;
Pt_1 condannare Filiale di Reggio Calabria a rifondere agli attori, in Controparte_1 qualità di eredi della Sig.ra , delle somme da quest'ultima corrisposte per Persona_2
l'acquisto della proprietà della particella 79 di mq. 330 eccedenti il prezzo dell'area appartenente al Patrimonio dello Stato effettivamente alienabile, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi e rivalutazione;
condannare CP_1 convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio ed al rimborso
[...] agli attori delle spese sostenute per il procedimento di mediazione”.
pag. 3/12 Esponevano gli attori:
-di essere comproprietari del fabbricato a tre piani f.t., adibito a civile abitazione, sito in Bagnara Calabra, rione Marinella viale Rimembranze, identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 15, particella n.
157, sub da 2 a 16, in forza di successione testamentaria della deceduta
[...]
Per_2
- che la particella n. 157 nasceva dalla fusione delle particelle 157, 82 e 79;
-che la particella 157, originariamente, identificava un terreno di 55 centiare, acquistato dalla con atto notarile del 31.05.1984 rep. n. 695, racc. n. Per_2
193, regolarmente trascritto presso la Conservatoria RR.II di Reggio
Calabria; la particella n. 82, invece, individuava un manufatto di proprietà del defunto nonno di e padre degli altri Parte_1 Parte_1 attori, assegnato in forza di divisione con atto notarile del 27.11.1978, rep. n.
35744 racc. n. 2488; la particella n. 79, infine, identificava un terreno di mq.
330 che la aveva acquistato dall' , filiale di Reggio Per_2 Controparte_1
Calabria, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con atto notarile del 20.08.2004, rep. 102.294 e racc. 10.557, regolarmente trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Reggio Calabria;
-che, in data 16.06.2010, aveva presentato, presso Parte_2
l'Autorità Marittima di Reggio Calabria, istanza per il rilascio di autorizzazione per il mantenimento del fabbricato sito in Bagnara Calabra, rione Marinella, viale delle Rimembranze - identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 15, particella n. 157, sub da 2 a 16 – insistente entro la fascia dei 30 metri dal confine demaniale marittimo, al fine di poter concludere la pratica amministrativa per l'esecuzione di lavori e per la messa in sicurezza del fabbricato;
-che l' , filiale di Reggio Calabria, a seguito di rilievo Controparte_1 topografico strumentale, aveva comunicato, con nota del 9.09.2011, di avere accertato “… l'asservimento allo stesso fabbricato di porzione di mq. 20,00 della limitrofa area scoperta, delimitata con recinzione in m.o. e munita di cancello carrabile, identificata con la particella 79 del medesimo foglio di mappa ed appartenente al
Pubblico Demanio Marittimo” e, quindi, di non poter rilasciare parere favorevole all'autorizzazione, di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione, per il mantenimento del fabbricato se non previa regolarizzazione dell'occupazione pag. 4/12 dell'area individuata agli atti del N.C.T. con porzione della particella 79 ed appartenente al Pubblico Demanio Marittimo per mq. 20;
-che inutili si erano dimostrati i solleciti diretti all' di riesaminare la CP_1 pratica al fine del rilascio del richiesto nulla osta talché, con istanza deposita in data 18.05.2012, avevano avviato procedimento di mediazione affinché venisse accertata e delimitata la proprietà privata e determinata la linea di confine con il;
Controparte_2
-che, la mancata adesione dell' al predetto Controparte_1 procedimento aveva reso necessaria l'istaurazione del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante, contestando l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto in quanto, dalla documentazione agli atti dell' Pt_8
“dell'originaria particella n. 79 di mq. 660 era stata sdemanializzata, con decreto del
5.05.1993, la sola area di 195 mq, individuata nella planimetria allegata all'atto notarile di compravendita del 20.08.2004 con la particella n. 79/b, rimanendo, invece, esclusa la rimanente porzione di mq 465 identificata con la particella n. 79/a”. Precisava, sul punto:
-che la superficie di mq. 330, indicata nell'atto di vendita, derivava dal tipo di frazionamento n. 15884/98 dell'1.12.1998 con il quale l'originaria particella n. 79 di mq. 660 era stata frazionata nelle particelle n. 70 e 255, entrambe della superficie di mq. 330, ma che, tale frazionamento, non rappresentava la realtà in quanto incoerente con il tipo mappale prot. 6405/A/1985 con il quale l'originaria particella n. 79 di mq. 660 era stata frazionata nella particella n. 79/a di mq 465 e 79/b di mq. 195;
-che il rogito notarile del 2004 aveva recepito la situazione territoriale rappresentata nel tipo di mappale del 1985 sicché oggetto della compravendita voleva essere la sola area patrimoniale costituente il sedime della costruzione realizzata dalla ditta meglio identificata nella Per_2 planimetria allegata all'atto di compravendita con la particella n. 79/b di mq.
195, dovendosi ritenere l'indicazione di mq. 330 frutto di un mero errore materiale, con l'ovvia conseguenza che la porzione di mq. 135, asservita al fabbricato, era rimasta esclusa dal trasferimento.
pag. 5/12 Istruito il giudizio con consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
18.04.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie replica.
Con ordinanza del 30.11.2018, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire agli attori di produrre la documentazione comprovante la titolarità del bene immobile per il quale agivano.
Espletato l'incombente, all'udienza del 23.01.2019, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1044/2019, il Tribunale dichiarava la nullità parziale del contratto di compravendita del 20.08.2004 - limitatamente alla porzione di mq.
135 della particella n. 79 del foglio 15 del NCEU del Comune di Bagnara Calabra (oggi part. 155) corrispondente alla particella 79/a di cui al tipo mappale prot. 6405/A/1985 – condannando l' a rifondere, in favore degli attori, la Controparte_1 somma complessiva di €. 2.700,00 oltre accessori;
rigettava la domanda ex art. 951 c.c.; compensava, parzialmente, le spese giudiziali condannando parte convenuta alla rifusione della restante metà in favore degli attori.
Rilevava il primo Giudice “la difformità tra il contenuto proprio dell'atto di compravendita e l'estratto mappale ad esso allegato: nel corpo dell'atto si fa sempre e solo riferimento alla particella n. 79 di mq. 330 mentre dal foglio di mappa allegato e sottoscritto dalle parti risulta contrassegnata come area acquistata solo la part. 79b, così indicata in difformità rispetto al frazionamento del 1998, essendosi, come detto, fatto riferimento al precedente frazionamento del 1985” ritenendo che, seppure oggetto del contratto di compravendita fosse la particella 79 di mq. 330 “oggetto della compravendita avrebbe potuto e dovuto essere solo la ex part. 79b di mq. 195, che corrisponde esattamente all'area su cui è stato costruito parte del fabbricato di proprietà ora essendo la restante parte di proprietà del Demanio Marittimo della Per_2 Pt_1
Marina Mercantile, come tale inalienabile ex art. 823 c.c.” sicché “appurato che è stata oggetto di compravendita anche una porzione di terreno non alienabile, l'effetto che ne consegue non è certamente una rettifica dell'atto di compravendita, ma semmai la nullità parziale dello stesso limitatamente all'area che non poteva essere venduta” con la conseguenza che “il contratto resta quindi valido limitatamente alla porzione di terreno di mq. 195, corrispondente all'ex part. 79b di cui alla planimetria allegata all'atto di compravendita. La nullità parziale del contratto legittima la richiesta di restituzione del prezzo corrisposto dalla per la porzione di terreno non alienabile, pari a Per_2 complessivi mq. 135”. Con riferimento, infine, all'occupazione di suolo pag. 6/12 demaniale, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, accertava “lo sconfinamento rispetto all'unica particella che poteva essere alienata riguarda 12 mq. ricadenti nell'attuale particella n. 255 di mq. 465 che ha inglobato l'ex part. 79a. Detta area appartiene a Marittimo, come evidenziato dal nella CP_1 Controparte_1 comunicazione del 09.09.2011 (all. 15 fascicolo attori) e quindi non era alienabile”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponevano appello Parte_1 Parte_6 Parte_3
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5
chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese Parte_7 legali.
Non si costituiva l' , di cui veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia con ordinanza di questa Corte del 3.03.2021.
Con successiva ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di 60 gg. di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Occorre, in primo luogo, ricordare che in base alla novellata formulazione dell'art. 342 c.p.c., cui è soggetto il presente giudizio, l'appellante, a pena di inammissibilità, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione, il che di per sé già implica che chi propone il gravame ha il dovere di formulare critiche conferenti alla decisione impugnata, traendone, ai fini della modifica richiesta al giudice dell'appello, le logiche conseguenze in linea, per così dire, con le premesse su cui si fonda la richiesta di riforma della sentenza di primo grado.
In altri termini l'atto di appello deve possedere una intrinseca logicità ed il necessario e coerente collegamento tra la decisione impugnata che si intende sottoporre a critica, i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno è stato persino richiesto che l'impugnazione dovrebbe essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come rilevato di recente dalla Suprema Corte, non possa essere pag. 7/12 accolta nella sua assolutezza 'formale', è in Parte_9 relazione all'organicità dell'impugnazione e alla coerenza tra esposizione degli errori asseritamente commessi dal primo giudice, sulla base di una compiuta illustrazione degli elementi di giudizio che giustifichino le censure mosse alla decisione, obiettivi perseguiti e risultato richiesto.
Il dato lo si ricava, del resto, ed è ulteriormente e significativamente precisato, dai nn. 1) e 2) del comma 1, laddove viene previsto che l'appello deve contenere "l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado", nonché "l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
A tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito sempre dalla giurisprudenza delle sezioni unite della
Suprema Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del
2012), con l'ulteriore precisazione che l'appellante - ma, in realtà, tanto vale anche in relazione al giudizio di primo grado - ha pure l'onere di indicare la documentazione di cui intende avvalersi, dove questa possa essere individuata e, soprattutto, attraverso una chiara esposizione argomentativa, i risultati di prova che ritiene possano conseguirsi, onde pervenire ad una diversa soluzione della controversia.
Del resto la necessaria coerenza ed organicità dell'impugnazione è principio già enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in relazione alla precedente formulazione della norma e alla specificità dei motivi di gravame, rispetto alla quale si era evidenziato che "...l'esposizione del motivo di ricorso per cassazione, come di qualsiasi mezzo di impugnazione, suppone lo svolgimento di un'attività di critica alla motivazione della decisione impugnata, che prospetti con argomentazioni intelligibili quale vizio di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale si voglia dimostrare o quale vizio di ricostruzione della quaestio facti si pag. 8/12 prospetti commesso dal giudice di merito. Detta esposizione, quindi, si deve articolare assumendo come premessa la motivazione oggetto di critica o, se del caso, la "non motivazione"..." (Cass. n. 3446/2012).
Orbene, evidenzia la Corte che la decisione di primo grado, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che “oggetto della compravendita avrebbe potuto e dovuto essere solo la ex part. 79b di mq. 195, che corrisponde esattamente all'area su cui è stato costruito parte del fabbricato di propriet or essendo la restante parte di proprietà del Per_2 Pt_1
Demanio Marittimo della Marina Mercantile, come tale inalienabile ex art. 823 c.c.” precisando che “l'Ufficio tecnico erariale aveva già segnalato l'appartenenza di quest'area al con la comunicazione del 15.12.1994 (all. 13 ma da Controparte_2 indice all. 17), sulla base del presupposto per cui l'originaria particella 79 era interamente di proprietà del , ma a seguito dell'atto di sclassifica n. 1906 del Controparte_2
05.05.1933 (all. 8 fascicolo convenuta- all. 12 da indice) la part. 79b era stata acquisita all'area patrimoniale, mentre la part. 79b era rimasta in proprietà alla Marina Mercantile” giungendo alla logica conclusione che “è stata oggetto di compravendita anche una porzione di terreno non alienabile”.
Rispetto ai principi espressi con tali argomentazioni, gli appellanti non formulano alcuna censura, né prendono posizione posto che le loro lamentele si incentrano solo ed esclusivamente sul fatto che il giudice abbia, erroneamente, attribuito “natura demaniale alla porzione di terreno di mq. 12, rappresentata dall'area cortilizia occupata dai germani qualificandola quale Pt_1 porzione appartenente al Demanio Marittimo, nonostante il CTU abbia, sulla base di tutti gli accertamenti tecnici effettuati, definitivamente accertato che la suddetta porzione di terreno, non appartiene al demanio marittimo poiché ricompresa nella sclassifica del
05.05.1933 n. 1906”.
Nondimeno, tale unica doglianza non tiene conto che tale aspetto è stato ampiamente affrontato e risolto dal Tribunale laddove, con motivazione esaustiva ed esente da censure ha così motivato “… quanto poi, invece, all'occupazione di suolo demaniale da parte degli attori, il ctu ha riscontrato uno sconfinamento di mq. 12, inferiore rispetto a quello contestato dalla convenuta di mq. 20.
In particolare, lo sconfinamento rispetto all'unica particella che poteva essere alienata riguarda 12 mq. ricadenti nell'attuale particella n. 255 di mq. 465 che ha inglobato l'ex part. 79a. Detta area appartiene al , come evidenziato dal Controparte_2 [...]
nella comunicazione del 09.09.2011 (all. 15 fascicolo attori) e quindi non CP_1 era alienabile. Invero il ctu sostiene che la porzione di terreno occupata apparterrebbe al patrimonio disponibile dello Stato, ma ciò fa probabilmente facendo riferimento alle visure catastali da cui risulta come intestatario della part. 255 il Demanio Pubblico e non pag. 9/12 il Demanio marittimo. Tuttavia, ovviamente la visura catastale non ha valore determinante ai fini dell'individuazione dei diritti di proprietà sui beni immobili, per i quali deve farsi riferimento ai documenti ufficiali da cui risulti la proprietà. Ebbene, nel caso di specie, considerato che originariamente l'intera part. 79 di mq. 660 apparteneva al e non era quindi alienabile, bisogna verificare quale sia l'area Controparte_2 effettivamente sclassificata dal per passare al patrimonio disponibile Controparte_2 dello Stato. I documenti di riferimento sono rappresentati dall'atto di sclassificazione del 1933 e dal verbale di consegna del 23.06.1934, da cui risulta che ad essere sclassificata era un'area complessiva di 73.020 mq., tra cui un'area denominata come lotto n. 4 di complessivi mq. 227,45 confinante con fabbricato , con Via delle Parte_6 Per_ Rimembranze e con proprietà . La planimetria allegata al verbale non riporta dati catastali. È proprio in questo lotto n. 4 che rientra la part. 79b. Da esso è invece esclusa la ex part. 79 a ora part. 255, come si evince dalla planimetria allegata al verbale del
15.12.1932 che delimita l'area sdemanializzata. La part. 79a infatti si trova a valle della linea di delimitazione… l'unico dato certo che può prendersi a riferimento per l'individuazione dell'area sdemanializzata e quindi alienabile è quello risultante dall'atto di sclassifica e dal verbale di consegna. Pertanto, deve ritenersi che l'area cortilizia di mq.
12 occupata dagli attori non poteva essere oggetto di alienazione, appartenendo al marittimo e dunque deve confermarsi che la compravendita risulta validamente CP_1 conclusa solo limitatamente all'ex part. 79b di mq. 195”.
Tale ragionamento è del tutto condivisibile considerato che, ai fini di individuare “l'area effettivamente sclassificata” il Giudice di prime cure ha tenuto conto della documentazione versata in atti ed ovvero “dell'atto di sclassificazione e del verbale di consegna” giungendo alla corretta conclusione che l'area cortilizia di mq. 12 occupata dagli attori non poteva essere oggetto di alienazione, appartenendo al marittimo, CP_1
Ed invero, è notorio che l'art. 829 c.c. sancisce la necessità di un espresso e formale provvedimento di sclassifica in assenza del quale qualsiasi bene demaniale non perde la sua qualificazione giuridica “la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo non può verificarsi tacitamente, ma richiede, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, che ha carattere costitutivo Ciò perché l'accertamento della sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone della spiaggia a servire agli usi pubblici del mare, è riservato a speciali organi amministrativi che vi debbono provvedere sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale dei caratteri naturali di essi, variabili e contingenti secondo le diverse caratteristiche geofisiche e le varie esigenze locali, in relazione alla diversità degli usi. Perciò, solo ove gli organi amministrativi competenti esprimano la volontà - in seno ad appositi provvedimenti da essi adottati - di considerare cessata l'idoneità della spiaggia (comprensiva dell'arenile) agli usi specifici della pag. 10/12 demanialità marittima si determina il trasferimento dell'area, con efficacia costitutiva, dal demanio al patrimonio (Cass., Sez. 2, 05/08/1949, n. 2231; Cass., Sez. 1,
06/05/1980, n. 2995; Cass., Sez. 2, 14/03/1985, n. 1987; Cass., Sez. 2,
02/03/2000, n. 2323).
Quindi, va ribadito il principio di diritto secondo il quale “a differenza di quanto previsto dall'art. 829 c.c. (secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente), per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali è inclusa la spiaggia (comprensiva dell'arenile), la sdemanializzazione non può mai avvenire in forma tacita ("per facta concludentia"), ossia per non essere il bene più adibito all'uso pubblico, ma può avvenire solo in forza di una legge ovvero mediante un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa (decreto del Ministero della Marina Mercantile, adottato di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze), avente carattere costitutivo” (Cass., Sez. 2, 11/05/2009, n. 10817; Cass., Sez. 2, 02/03/2000, n.
2323; Cass., Sez. 2, 14/03/1985, n. 1987, da ultimo, Cass. Sez. 1,
09/06/2014, n. 12945).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, come precisato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio in sede di chiarimenti “… non è compresa nella vendita di cui all'atto per notaio del 16/09/2004, con particolare riferimento alla planimetria ivi Per_1 allegata, la porzione di terreno di mq 12 occupata, limitrofa al fabbricato di proprietà parte attrice e al Viale delle Rimembranze… su cui insiste una recinzione in muratura ed un cancello carraio attraverso il quale si accede al fondo di propriet . Pt_1
Ne consegue che l'appello deve essere disatteso con conferma integrale della gravata sentenza.
Nulla per spese stante la contumacia dell'appellata,
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_6 Parte_3
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_7
1044/2019, pubblicata il 19.07.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- nulla per spese;
pag. 11/12 - dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa EL ZU (dr.ssa Patrizia Morabito)
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