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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 71737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(nata a [...] il [...], codice fiscale e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...], ) rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Simone Torre, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Achille Papa n.
21, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
nata a [...] il [...], titolare dell'impresa Controparte_1
individuale denominata , c.f. e partita I.v.a. Controparte_2 C.F._3
, con sede in Roma, Via Poggio Bracciolini n. 70, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Angelo Giordano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Conca d'Oro n. 378, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 34921-2021 (n. 14959- 2021 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 10.9.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“Con le presenti note, i sig.ri e riportarsi a quanto dedotto Parte_1 Parte_2
ed eccepito nei propri scritti difensivi e nei precedenti verbali di udienza, reitera le istanze istruttorie, ed in particolare la prova testimoniale, l'ordine di esibizione ex art. 210 e ss. c.p.c. richiesto, nonché la richiesta di ammissione della CTU, volta ad accertare l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, l'omessa esecuzione di alcune opere, nonché l'omesso completamento degli stessi da parte della ditta individuale , e infine quantificare i Controparte_3 danni e le prevedibili spese necessarie per il ripristino e la ristrutturazione dell'immobile sito a
Roma in Viale Arrigo Boito n. 73 di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 2
In subordine, si chiede di trattenere la causa in decisione, a tal fine si precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate in atti ed in particolare, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.”
Per la parte opposta:
“Con le presenti memorie l'opposta nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta in decisione per l'accoglimento delle seguenti
Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
-nel merito:
(ii) per i motivi indicati nel paragrafo n. 2della memoria di costituzione, dichiarare la nullità del presente giudizio per violazione dei termini di cui all'art. 165 cod. proc. civ.;
(iii) per i motivi indicati nel paragrafo n. 3della memoria di costituzione, dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014 e successive modificazioni;
(iv) rigettare tutte le domande svolte dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa nei paragrafi 4 e 5della memoria di costituzione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 14959/2021 emesso il 9 agosto 2021 e depositato in data 13 agosto 2021 dal Tribunale Ordinario di Roma della somma di € 19.000,00 oltre agli interessi, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 500,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2021, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 14959/2021, emesso il 13.8.2021 e notificato il
7.10.2021, con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato loro di pagare, in via solidale, alla ricorrente la somma di € 19.000, oltre interessi e spese Controparte_1
processuali.
Nel ricorso monitorio, era stato esposto che, in esecuzione del contratto di appalto stipulato con i committenti e mediante scrittura privata del 14.1.2020 Parte_1 Parte_2
(documenti n. 1,1 bis, 1 ter fascicolo monitorio), l'impresa Fact8tum, di cui era titolare la parte ricorrente, aveva eseguito lavori di ristrutturazione del bene immobile sito in Roma, Via Arrigo
Boito n. 73; 3
che il corrispettivo era stato pattuito in € 30.000, ma e Parte_1 Parte_2 avevano pagato il minor importo di € 11.000 e, nonostante i solleciti, erano rimasti debitori della somma di € 19.000,00 di cui alla fattura n. 69-2020 (documenti dal n. 2 al n. 5 del fascicolo monitorio).
Con l'atto di citazione, e proponevano la domanda: Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, per i motivi tutti esposti in narrativa del presente atto, negare la concessione della provvisoria esecuzione alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 14959/2021, notificato in data 7 ottobre 2021, reso all'esito della procedura monitoria r.g. n. 34921/2021, depositato in data 13 agosto 2021;
-nel merito, per tutti i motivi esposti in premessa, accertare l'inadempimento contrattuale della ditta individuale , non avendo, quest'ultima, ultimato i Controparte_3
lavori commissionati dai sig. e ed avendoli eseguiti non a Parte_3 Parte_2 regola d'arte, nonché accertare che il contratto di appalto concluso tra le odierne parti è risolto, anche ex artt. 1662, 1453 e 1454 c.c., e dichiararlo inefficace e conseguentemente dichiarare infondata in fatto e diritto la pretesa di pagamento e, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
14959/2021 e per l'effetto, condannare la ditta individuale Controparte_3
alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto pari ad € 11.820,00;
[...]
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il contratto avente ad oggetto i lavori di ripristino e ristrutturazione dell'immobile sito in a Roma in Viale Arrigo Boito n. 73, concluso tra i sig.ri e la ditta individuale Parte_4 Parte_2 Controparte_3
, è risolto, anche ex artt. 1662, 1453 e 1454 c.c., nonché accertare e dichiarare la
[...] mancata realizzazione ad opera d'arte dei lavori commissionati dagli opponenti alla ditta individuale e per l'effetto condannare la stessa ditta Controparte_3
individuale risarcimento del danno subito dai sig.ri Controparte_4
e come meglio quantificato nella premessa del presente Parte_1 Parte_2 atto, pari a € 47.100,00 oltre IVA, o a quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda C.T.U., o, in via subordinata, facendo ricorso ai principi equitativi ex art. 1226 c.c.
In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali oltre spese generali, e accessori di legge, in applicazione del D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e distrattario.”
e esponevano che, per l'esecuzione di lavori del bene Parte_1 Parte_2 immobile sito in Roma, Via Arrigo Boito n. 73, si erano rivolti all'impresa Fact8tum di CP_5
[...] [...
[...]
, per la quale il 14.1.2020, aveva predisposto il preventivo n. 2816 che
[...] Persona_1 indicava il complessivo corrispettivo dei lavori ivi elencati in € 20.000 inclusa I.v.a. (documenti n. 2
e 5); che il preventivo prodotto in sede monitoria non corrispondeva a quello depositato da loro, indicava il corrispettivo in € 30.000 e non era stato accettato, né sottoscritto da loro e disconoscevano le sottoscrizioni dei documenti numeri 1, 1 bis e 1 ter allegati al ricorso monitorio, il cui documento n. 1bis indicava il giorno 15.1.2020 quale data di inizio lavori, mentre gli esponenti erano entrati in possesso dell'immobile il 26.2.2021, quando avevano acquistato la proprietà di tale bene immobile con il contratto di compravendita rogato dal notaio Dott.
[...]
(repertorio n. 39052, raccolta n. 23560 - documento n. 1); Per_2 che le parti avevano previsto l'inizio dei lavori nel mese di marzo 2020 e l'ultimazione nell'agosto successivo che, dopo la pattuizione iniziale, era stato predisposto il preventivo n. 2816 del 14.1.2020, avente a oggetto la predisposizione dell'impianto idrico e l'esecuzione delle ulteriori opere, così indicate:
“creazione del secondo bagno completo + Sanitrix e controtelaio scorrevole, installazione della conduttura necessaria al vortice e fornitura dello stesso per l'aerazione del nuovo bagno, predisposizione dell'impianto per la caldaia completo di nuova linea gas proveniente dal contatore;
creazione della zona lavanderia completa di impianti e modifiche murali, demolizioni etc;
creazione della controparete all'interno del bagno già esistente per consentire l'installazione dei sanitari sospesi, completo di fornitura e posa della copertina in travertino;
realizzazione della controparete in cucina completa di nuovo sportello per il contatore del gas e copertina in travertino;
fornitura e installazione dei faretti per la controsoffittatura;
fornitura e installazione della nuova calata, eseguita con “cavo sat fait” proveniente dall'impianto tv condominiale, per un importo complessivo di e 6.000,00 i.v.a. inclusa (+ 8% ritenuta d'acconto), cfr. doc. 5”; che, all'inizio del mese di aprile 2020, contattato avevano accettato questo Persona_1 preventivo e poi avevano così pagato il complessivo importo di € 11.820,00:
- € 670 a titolo d'acconto in contanti a nel mese di marzo 2020 Persona_1
- € 150 in contanti a per l'acquisto del piatto doccia del bagno Persona_1
- € 5.000 mediante bonifico bancario del 26.6.2020 a favore di a saldo della fattura Controparte_3
di pari importo n. 59/2020 (documenti n. 6a e 7a)
- € 1.000 mediante bonifico bancario del 30.6.2020 a favore di a saldo della fattura Controparte_3
di pari importo n. 60/2020 (documenti n. 6b e 7b); 5
- € 5.000 mediante bonifico bancario del 22.7.2020 a saldo della fattura n. 62/2020di pari importo emessa da a favore di come indicato nella fattura stessa, CP_6 Persona_1 riportato il nome di quest'ultimo e il relativo codice Iban (documenti n. 6c e 7c).
La parte opponente aggiungeva che, a luglio 2020, durante il sopralluogo svolto nell'appartamento in presenza del Dott. Ing. avevano rilevato l'omessa esecuzione di alcuni Persona_3 lavori, l'imperfetta esecuzione di altri e copiose infiltrazioni di acqua nei bagni, che dal 20.7.2020 avevano perso acqua dagli scarichi dei water-closet; che, alla fine di luglio 2020, l'impresa appaltatrice aveva sospeso i lavori e, a seguito di solleciti, li aveva ripresi nel novembre successivo;
che, con relazione del 1.6.2021, il tecnico di fiducia, Dott. Ing. aveva indicato Persona_4 nell'importo di € 32.000 oltre I.v.a. l'importo da impiegare per il rifacimento di tutti i lavori
(documento n. 3); che, con lettera raccomandata del 13.11.2020, avevano diffidato l'impresa appaltatrice ad adempiere entro i successivi trenta giorni, significando che, in difetto, il contratto sarebbe stato ritenuto risolto (documento n.10C); che, in assenza di riscontro, a marzo 2021, gli esponenti si erano rivolti a cui avevano Controparte_7 commissionato il rifacimento della cucina per il corrispettivo di € 5.797 I.v.a inclusa, lavori per ovviare alle perdite di acqua, alla mancanza del flusso di acqua calda e all'errata posa in opera di pavimentazione e maioliche in cucina, come indicato nelle relazioni dei tecnici di fiducia Dott. Ing.
e datate, 1.6.2021 e 3.11.2021 (documenti n. 3 e 4), di cui Persona_4 Controparte_8 alla fattura pro forma emessa il 8.3.2021 da per € 5.797,00 e al suo preventivo Controparte_7 formulato il 2.3.2021 per € 47.100, in relazione al rifacimento di lavori non eseguiti a regola d'arte e per il completamento di altri rimasti ineseguiti (documenti n. 11 e 12); che, nonostante il grave inadempimento, il 19.8.2020 l'impresa aveva emesso la fattura n. 69 dell'importo di € 19.000, non comunicata, sollecitandone il pagamento il 14.4.2021, alcuni giorni dopo l'abbandono del cantiere (documento n. 13) e, ricevuta questa richiesta, gli esponenti avevano desistito dall'esecuzione dei lavori commissionati a Controparte_7
che, notificato il decreto ingiuntivo opposto, i suindicati tecnici di fiducia il 3.11.2021 avevano eseguito un altro sopralluogo ed era stata elaborata una relazione descrittiva del rifacimento dei lavori per il costo di € 36.650 oltre I.v.a., cui andava aggiunto il prezzo dei delle opere non eseguite
(documento n. 4).
La parte opponente deduceva che il decorso dei termini pattuiti per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatrice, l'inosservanza delle regole tecniche e dell'arte per i lavori eseguiti e la mancata ultimazione dell'appalto, avevano determinato la risoluzione del contratto ai 6
sensi dell'art. 1662 c.c., comportando il diritto alla restituzione dell'acconto versato, pari a €
11.820, e al risarcimento del danno, commisurato all'importo di € 47.100 oltre I.v.a., indicato per il ripristino e la ristrutturazione del bene immobile nel preventivo del costo dei lavori e nella relazione tecnica del Dott. Ing. (documenti n. 3, 4, 11, 12). Controparte_8
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 1.3.2022.
In data 27.2.2022, si costituiva , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui chiedeva il rigetto e proponeva la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
-in via preliminare:
(i) concedere ex art. 648 cod. proc. civ. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
14959/2021 emesso il 9 agosto 2021 e depositato in data 13 agosto 2021 dal Tribunale Ordinariodi
Roma della somma di € 19.000,00 oltre agli interessi, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 500,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali;
-nel merito:
(ii) per i motivi indicati nel paragrafo n. 2, dichiarare la nullità del presente giudizio per violazione dei termini di cui all'art. 165 cod. proc. civ.;
iii) per i motivi indicati nel paragrafo n. 3, dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014 e successive modificazioni;
(iv) rigettare tutte le domande svolte dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa neiparagrafi4e 5,e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 14959/2021 emesso il 9 agosto 2021 e depositato in data 13 agosto 2021 dal
Tribunale Ordinario di Roma della somma di € 19.000,00 oltre agli interessi, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 500,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
Con riserva di articolare i mezzi di prova nei termini di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In via preliminare, la parte opposta eccepiva l'improcedibilità della causa per inosservanza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c., assumendo che l'iscrizione a ruolo era avvenuta il 7.12.2021, decorsi dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, eseguita il 12.11.2021; eccepiva l'improcedibilità della causa della domanda riconvenzionale per omesso svolgimento della procedura di cui all'art. 3, del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014. 7
Nel merito, la parte opposta eccepiva la decadenza dalla denuncia dei presunti vizi e difformità dei lavori svolti, rilevati a luglio 2020 e le cui contestazioni erano state effettuate con lettera raccomandata del 9-12-11.2021; eccepiva il difetto di prova dei presunti vizi e contestava il contenuto delle perizie di parte opponente, che non dimostravano l'immutata condizione dello stato dei luoghi;
esponeva che disponeva dei documenti n. 1bis e 1 ter, il primo intitolato “14/01/2020 Preventivo n.
2816” e privo di sigle o sottoscrizioni e l'altro costituito da una pagina riportante “Modalità di pagamento” di lavori imprecisati e datato 15.1.2020 recante due firme “[…] per accettazione” e proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Nel corso della prima udienza, l'istanza ex art. 648 c.p.c. non era accolta;
concessi i termini previsti dall'art. 183, VI comma, c.p.c., prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa, all'udienza del 10.9.2024, la causa passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Circa le istanze reiterate dalla parte opponente, si rileva che le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende formulate dalle parti non sono state accolte con l'ordinanza resa il 4.11.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Va respinta l'eccezione d'improcedibilità dell'opposizione per inosservanza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c., poiché l'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. è stato notificato il 12.11.2021 e, in data 22.11.2021, è stato depositato del fascicolo diparte opponente, composto dall'atto di citazione e dai documenti allegati, con la nota d'iscrizione della causa a ruolo, entro il termine di dieci giorni previsto da tale articolo.
E' parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, che non è condizione di procedibilità della presente causa vertente in materia di appalto.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 8
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez.
2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n.
936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015;
16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
Si rileva che non è stata fornita la prova dei lavori commissionati e del corrispettivo pattuito;
infatti, il preventivo allegato all'atto di citazione è privo di sottoscrizioni (documento n. 2), come il documento n. 1bis di parte opposta, intitolato “14/01/2020 Preventivo n. 2816”, mentre, come già rilevato, il documento n. 1 ter è privo di sigle o sottoscrizioni e l'altro documento è costituito da una pagina che indica “Modalità di pagamento” d'imprecisati lavori, è datato 15.1.2020 e reca due firme “[…] per accettazione” e proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; inoltre, non è stato prodotto il testo originale di questi documenti, che è necessario per poter svolgere la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. (Cass., sez. 2 civ, sentenza n. 9202 del
14.5.2004; Cass, Sez. 3 civ., sentenza 33769-2019; Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n. 7267- 2014;
Cass.
6-5 civ., ordinanza n. 2397 del 27.1.2022).
A fronte dell'eccepito grave inadempimento dell'impresa appaltatrice descritto nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., la parte opposta non ha fornito la prova di aver eseguito i lavori oggetto del contratto di appalto concluso con la controparte secondo i criteri tecnici e le regole dell'arte ed è incontroverso l'abbandono del cantiere da parte della stessa, senza alcuna ragione giustificativa e nell'incompletezza di lavori.
In questa situazione, è infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte opposta, stante il principio secondo cui: “Nel caso in cui l'appaltatore sia inadempiente all'obbligo di completare l'esecuzione dell'opera, la responsabilità è disciplinata dalle norme generali in materia di inadempimento e risoluzione del contratto, mentre la speciale garanzia prevista in materia di appalto 9
dagli art. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 11950 del 15.12.1990;
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 13983 del 24.6.2011; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1186 del
22.1.2015).
Il contratto di appalto si è risolto di diritto per diffida ad adempiere formulata dai committenti ai sensi dell'art. 1454 c.c., con lettera raccomandata del 13.11.2020 (documento n. 10 C), rimasta priva di riscontro, mentre è stata posta in essere un parziale intervento d'impianti dei quali la parte opposta non ha provato il controverso funzionamento e l'utilizzabilità, secondo i termini pattuiti, e senza che possa imputarsi alla parte committente qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento.
Alla risoluzione del contratto imputabile alla parte opposta, la stessa, considerati gli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., è obbligata a restituire agli opponenti l'acconto pari a €
11.820, il cui versamento documentato non è controverso.
La domanda risarcitoria proposta dalla parte opponente non va accolta, stante l'assoluto difetto di allegazione e prova di alcun pagamento sostenuto a causa della situazione determinata dall'inadempimento dell'impresa appaltatrice, né possono essere utilmente considerate le consulenze elaborate da tecnici di fiducia della parte istante, costituenti “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n.
259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv.
626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017).
In difetto di documentazione attestante ulteriori pagamenti, null'altro è dovuto alla parte opponente a titolo di risarcimento del danno, non essendo stata allegati e provati i relativi fatti costitutivi del risarcimento del danno emergente, di cui non si configura l'impossibilità o la notevole difficoltà di dimostrarne la misura (cfr. Cass. civ. sentenze n. 11202 del 27.12.1994, n. 4609 del 4.9.1985, n.
9835 del 11.11.1996, n. 11968 del 16.5.2013).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv.
Simone Torre, a norma dell'art. 93 c.p.c., in base al D.M.147/2002, entrato in vigore il 23.10.2022,
e in considerazione del valore della controversia commisurata all'importo dovuto e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 14959-2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento monitorio iscritto al n. 34921-2021 R.G.; 10
condanna a pagare a e a la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 11.820, stante la risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna a rifondere all'Avv. Simone Controparte_1
Torre le spese processuali, che liquida in € 5.130,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva,
1.680 fase di trattazione e istruttoria, 1.750 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 10.2.2025 Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 71737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(nata a [...] il [...], codice fiscale e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...], ) rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Simone Torre, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Achille Papa n.
21, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
nata a [...] il [...], titolare dell'impresa Controparte_1
individuale denominata , c.f. e partita I.v.a. Controparte_2 C.F._3
, con sede in Roma, Via Poggio Bracciolini n. 70, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Angelo Giordano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Conca d'Oro n. 378, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 34921-2021 (n. 14959- 2021 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 10.9.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“Con le presenti note, i sig.ri e riportarsi a quanto dedotto Parte_1 Parte_2
ed eccepito nei propri scritti difensivi e nei precedenti verbali di udienza, reitera le istanze istruttorie, ed in particolare la prova testimoniale, l'ordine di esibizione ex art. 210 e ss. c.p.c. richiesto, nonché la richiesta di ammissione della CTU, volta ad accertare l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, l'omessa esecuzione di alcune opere, nonché l'omesso completamento degli stessi da parte della ditta individuale , e infine quantificare i Controparte_3 danni e le prevedibili spese necessarie per il ripristino e la ristrutturazione dell'immobile sito a
Roma in Viale Arrigo Boito n. 73 di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 2
In subordine, si chiede di trattenere la causa in decisione, a tal fine si precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate in atti ed in particolare, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.”
Per la parte opposta:
“Con le presenti memorie l'opposta nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta in decisione per l'accoglimento delle seguenti
Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
-nel merito:
(ii) per i motivi indicati nel paragrafo n. 2della memoria di costituzione, dichiarare la nullità del presente giudizio per violazione dei termini di cui all'art. 165 cod. proc. civ.;
(iii) per i motivi indicati nel paragrafo n. 3della memoria di costituzione, dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014 e successive modificazioni;
(iv) rigettare tutte le domande svolte dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa nei paragrafi 4 e 5della memoria di costituzione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 14959/2021 emesso il 9 agosto 2021 e depositato in data 13 agosto 2021 dal Tribunale Ordinario di Roma della somma di € 19.000,00 oltre agli interessi, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 500,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2021, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 14959/2021, emesso il 13.8.2021 e notificato il
7.10.2021, con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato loro di pagare, in via solidale, alla ricorrente la somma di € 19.000, oltre interessi e spese Controparte_1
processuali.
Nel ricorso monitorio, era stato esposto che, in esecuzione del contratto di appalto stipulato con i committenti e mediante scrittura privata del 14.1.2020 Parte_1 Parte_2
(documenti n. 1,1 bis, 1 ter fascicolo monitorio), l'impresa Fact8tum, di cui era titolare la parte ricorrente, aveva eseguito lavori di ristrutturazione del bene immobile sito in Roma, Via Arrigo
Boito n. 73; 3
che il corrispettivo era stato pattuito in € 30.000, ma e Parte_1 Parte_2 avevano pagato il minor importo di € 11.000 e, nonostante i solleciti, erano rimasti debitori della somma di € 19.000,00 di cui alla fattura n. 69-2020 (documenti dal n. 2 al n. 5 del fascicolo monitorio).
Con l'atto di citazione, e proponevano la domanda: Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, per i motivi tutti esposti in narrativa del presente atto, negare la concessione della provvisoria esecuzione alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 14959/2021, notificato in data 7 ottobre 2021, reso all'esito della procedura monitoria r.g. n. 34921/2021, depositato in data 13 agosto 2021;
-nel merito, per tutti i motivi esposti in premessa, accertare l'inadempimento contrattuale della ditta individuale , non avendo, quest'ultima, ultimato i Controparte_3
lavori commissionati dai sig. e ed avendoli eseguiti non a Parte_3 Parte_2 regola d'arte, nonché accertare che il contratto di appalto concluso tra le odierne parti è risolto, anche ex artt. 1662, 1453 e 1454 c.c., e dichiararlo inefficace e conseguentemente dichiarare infondata in fatto e diritto la pretesa di pagamento e, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
14959/2021 e per l'effetto, condannare la ditta individuale Controparte_3
alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di acconto pari ad € 11.820,00;
[...]
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il contratto avente ad oggetto i lavori di ripristino e ristrutturazione dell'immobile sito in a Roma in Viale Arrigo Boito n. 73, concluso tra i sig.ri e la ditta individuale Parte_4 Parte_2 Controparte_3
, è risolto, anche ex artt. 1662, 1453 e 1454 c.c., nonché accertare e dichiarare la
[...] mancata realizzazione ad opera d'arte dei lavori commissionati dagli opponenti alla ditta individuale e per l'effetto condannare la stessa ditta Controparte_3
individuale risarcimento del danno subito dai sig.ri Controparte_4
e come meglio quantificato nella premessa del presente Parte_1 Parte_2 atto, pari a € 47.100,00 oltre IVA, o a quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda C.T.U., o, in via subordinata, facendo ricorso ai principi equitativi ex art. 1226 c.c.
In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali oltre spese generali, e accessori di legge, in applicazione del D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e distrattario.”
e esponevano che, per l'esecuzione di lavori del bene Parte_1 Parte_2 immobile sito in Roma, Via Arrigo Boito n. 73, si erano rivolti all'impresa Fact8tum di CP_5
[...] [...
[...]
, per la quale il 14.1.2020, aveva predisposto il preventivo n. 2816 che
[...] Persona_1 indicava il complessivo corrispettivo dei lavori ivi elencati in € 20.000 inclusa I.v.a. (documenti n. 2
e 5); che il preventivo prodotto in sede monitoria non corrispondeva a quello depositato da loro, indicava il corrispettivo in € 30.000 e non era stato accettato, né sottoscritto da loro e disconoscevano le sottoscrizioni dei documenti numeri 1, 1 bis e 1 ter allegati al ricorso monitorio, il cui documento n. 1bis indicava il giorno 15.1.2020 quale data di inizio lavori, mentre gli esponenti erano entrati in possesso dell'immobile il 26.2.2021, quando avevano acquistato la proprietà di tale bene immobile con il contratto di compravendita rogato dal notaio Dott.
[...]
(repertorio n. 39052, raccolta n. 23560 - documento n. 1); Per_2 che le parti avevano previsto l'inizio dei lavori nel mese di marzo 2020 e l'ultimazione nell'agosto successivo che, dopo la pattuizione iniziale, era stato predisposto il preventivo n. 2816 del 14.1.2020, avente a oggetto la predisposizione dell'impianto idrico e l'esecuzione delle ulteriori opere, così indicate:
“creazione del secondo bagno completo + Sanitrix e controtelaio scorrevole, installazione della conduttura necessaria al vortice e fornitura dello stesso per l'aerazione del nuovo bagno, predisposizione dell'impianto per la caldaia completo di nuova linea gas proveniente dal contatore;
creazione della zona lavanderia completa di impianti e modifiche murali, demolizioni etc;
creazione della controparete all'interno del bagno già esistente per consentire l'installazione dei sanitari sospesi, completo di fornitura e posa della copertina in travertino;
realizzazione della controparete in cucina completa di nuovo sportello per il contatore del gas e copertina in travertino;
fornitura e installazione dei faretti per la controsoffittatura;
fornitura e installazione della nuova calata, eseguita con “cavo sat fait” proveniente dall'impianto tv condominiale, per un importo complessivo di e 6.000,00 i.v.a. inclusa (+ 8% ritenuta d'acconto), cfr. doc. 5”; che, all'inizio del mese di aprile 2020, contattato avevano accettato questo Persona_1 preventivo e poi avevano così pagato il complessivo importo di € 11.820,00:
- € 670 a titolo d'acconto in contanti a nel mese di marzo 2020 Persona_1
- € 150 in contanti a per l'acquisto del piatto doccia del bagno Persona_1
- € 5.000 mediante bonifico bancario del 26.6.2020 a favore di a saldo della fattura Controparte_3
di pari importo n. 59/2020 (documenti n. 6a e 7a)
- € 1.000 mediante bonifico bancario del 30.6.2020 a favore di a saldo della fattura Controparte_3
di pari importo n. 60/2020 (documenti n. 6b e 7b); 5
- € 5.000 mediante bonifico bancario del 22.7.2020 a saldo della fattura n. 62/2020di pari importo emessa da a favore di come indicato nella fattura stessa, CP_6 Persona_1 riportato il nome di quest'ultimo e il relativo codice Iban (documenti n. 6c e 7c).
La parte opponente aggiungeva che, a luglio 2020, durante il sopralluogo svolto nell'appartamento in presenza del Dott. Ing. avevano rilevato l'omessa esecuzione di alcuni Persona_3 lavori, l'imperfetta esecuzione di altri e copiose infiltrazioni di acqua nei bagni, che dal 20.7.2020 avevano perso acqua dagli scarichi dei water-closet; che, alla fine di luglio 2020, l'impresa appaltatrice aveva sospeso i lavori e, a seguito di solleciti, li aveva ripresi nel novembre successivo;
che, con relazione del 1.6.2021, il tecnico di fiducia, Dott. Ing. aveva indicato Persona_4 nell'importo di € 32.000 oltre I.v.a. l'importo da impiegare per il rifacimento di tutti i lavori
(documento n. 3); che, con lettera raccomandata del 13.11.2020, avevano diffidato l'impresa appaltatrice ad adempiere entro i successivi trenta giorni, significando che, in difetto, il contratto sarebbe stato ritenuto risolto (documento n.10C); che, in assenza di riscontro, a marzo 2021, gli esponenti si erano rivolti a cui avevano Controparte_7 commissionato il rifacimento della cucina per il corrispettivo di € 5.797 I.v.a inclusa, lavori per ovviare alle perdite di acqua, alla mancanza del flusso di acqua calda e all'errata posa in opera di pavimentazione e maioliche in cucina, come indicato nelle relazioni dei tecnici di fiducia Dott. Ing.
e datate, 1.6.2021 e 3.11.2021 (documenti n. 3 e 4), di cui Persona_4 Controparte_8 alla fattura pro forma emessa il 8.3.2021 da per € 5.797,00 e al suo preventivo Controparte_7 formulato il 2.3.2021 per € 47.100, in relazione al rifacimento di lavori non eseguiti a regola d'arte e per il completamento di altri rimasti ineseguiti (documenti n. 11 e 12); che, nonostante il grave inadempimento, il 19.8.2020 l'impresa aveva emesso la fattura n. 69 dell'importo di € 19.000, non comunicata, sollecitandone il pagamento il 14.4.2021, alcuni giorni dopo l'abbandono del cantiere (documento n. 13) e, ricevuta questa richiesta, gli esponenti avevano desistito dall'esecuzione dei lavori commissionati a Controparte_7
che, notificato il decreto ingiuntivo opposto, i suindicati tecnici di fiducia il 3.11.2021 avevano eseguito un altro sopralluogo ed era stata elaborata una relazione descrittiva del rifacimento dei lavori per il costo di € 36.650 oltre I.v.a., cui andava aggiunto il prezzo dei delle opere non eseguite
(documento n. 4).
La parte opponente deduceva che il decorso dei termini pattuiti per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatrice, l'inosservanza delle regole tecniche e dell'arte per i lavori eseguiti e la mancata ultimazione dell'appalto, avevano determinato la risoluzione del contratto ai 6
sensi dell'art. 1662 c.c., comportando il diritto alla restituzione dell'acconto versato, pari a €
11.820, e al risarcimento del danno, commisurato all'importo di € 47.100 oltre I.v.a., indicato per il ripristino e la ristrutturazione del bene immobile nel preventivo del costo dei lavori e nella relazione tecnica del Dott. Ing. (documenti n. 3, 4, 11, 12). Controparte_8
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 1.3.2022.
In data 27.2.2022, si costituiva , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui chiedeva il rigetto e proponeva la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
-in via preliminare:
(i) concedere ex art. 648 cod. proc. civ. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
14959/2021 emesso il 9 agosto 2021 e depositato in data 13 agosto 2021 dal Tribunale Ordinariodi
Roma della somma di € 19.000,00 oltre agli interessi, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 500,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali;
-nel merito:
(ii) per i motivi indicati nel paragrafo n. 2, dichiarare la nullità del presente giudizio per violazione dei termini di cui all'art. 165 cod. proc. civ.;
iii) per i motivi indicati nel paragrafo n. 3, dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014 e successive modificazioni;
(iv) rigettare tutte le domande svolte dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa neiparagrafi4e 5,e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 14959/2021 emesso il 9 agosto 2021 e depositato in data 13 agosto 2021 dal
Tribunale Ordinario di Roma della somma di € 19.000,00 oltre agli interessi, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 500,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
Con riserva di articolare i mezzi di prova nei termini di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In via preliminare, la parte opposta eccepiva l'improcedibilità della causa per inosservanza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c., assumendo che l'iscrizione a ruolo era avvenuta il 7.12.2021, decorsi dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, eseguita il 12.11.2021; eccepiva l'improcedibilità della causa della domanda riconvenzionale per omesso svolgimento della procedura di cui all'art. 3, del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014. 7
Nel merito, la parte opposta eccepiva la decadenza dalla denuncia dei presunti vizi e difformità dei lavori svolti, rilevati a luglio 2020 e le cui contestazioni erano state effettuate con lettera raccomandata del 9-12-11.2021; eccepiva il difetto di prova dei presunti vizi e contestava il contenuto delle perizie di parte opponente, che non dimostravano l'immutata condizione dello stato dei luoghi;
esponeva che disponeva dei documenti n. 1bis e 1 ter, il primo intitolato “14/01/2020 Preventivo n.
2816” e privo di sigle o sottoscrizioni e l'altro costituito da una pagina riportante “Modalità di pagamento” di lavori imprecisati e datato 15.1.2020 recante due firme “[…] per accettazione” e proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Nel corso della prima udienza, l'istanza ex art. 648 c.p.c. non era accolta;
concessi i termini previsti dall'art. 183, VI comma, c.p.c., prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa, all'udienza del 10.9.2024, la causa passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Circa le istanze reiterate dalla parte opponente, si rileva che le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende formulate dalle parti non sono state accolte con l'ordinanza resa il 4.11.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Va respinta l'eccezione d'improcedibilità dell'opposizione per inosservanza del termine previsto dall'art. 165 c.p.c., poiché l'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. è stato notificato il 12.11.2021 e, in data 22.11.2021, è stato depositato del fascicolo diparte opponente, composto dall'atto di citazione e dai documenti allegati, con la nota d'iscrizione della causa a ruolo, entro il termine di dieci giorni previsto da tale articolo.
E' parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, che non è condizione di procedibilità della presente causa vertente in materia di appalto.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 8
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez.
2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n.
936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015;
16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
Si rileva che non è stata fornita la prova dei lavori commissionati e del corrispettivo pattuito;
infatti, il preventivo allegato all'atto di citazione è privo di sottoscrizioni (documento n. 2), come il documento n. 1bis di parte opposta, intitolato “14/01/2020 Preventivo n. 2816”, mentre, come già rilevato, il documento n. 1 ter è privo di sigle o sottoscrizioni e l'altro documento è costituito da una pagina che indica “Modalità di pagamento” d'imprecisati lavori, è datato 15.1.2020 e reca due firme “[…] per accettazione” e proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; inoltre, non è stato prodotto il testo originale di questi documenti, che è necessario per poter svolgere la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. (Cass., sez. 2 civ, sentenza n. 9202 del
14.5.2004; Cass, Sez. 3 civ., sentenza 33769-2019; Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n. 7267- 2014;
Cass.
6-5 civ., ordinanza n. 2397 del 27.1.2022).
A fronte dell'eccepito grave inadempimento dell'impresa appaltatrice descritto nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., la parte opposta non ha fornito la prova di aver eseguito i lavori oggetto del contratto di appalto concluso con la controparte secondo i criteri tecnici e le regole dell'arte ed è incontroverso l'abbandono del cantiere da parte della stessa, senza alcuna ragione giustificativa e nell'incompletezza di lavori.
In questa situazione, è infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte opposta, stante il principio secondo cui: “Nel caso in cui l'appaltatore sia inadempiente all'obbligo di completare l'esecuzione dell'opera, la responsabilità è disciplinata dalle norme generali in materia di inadempimento e risoluzione del contratto, mentre la speciale garanzia prevista in materia di appalto 9
dagli art. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 11950 del 15.12.1990;
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 13983 del 24.6.2011; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1186 del
22.1.2015).
Il contratto di appalto si è risolto di diritto per diffida ad adempiere formulata dai committenti ai sensi dell'art. 1454 c.c., con lettera raccomandata del 13.11.2020 (documento n. 10 C), rimasta priva di riscontro, mentre è stata posta in essere un parziale intervento d'impianti dei quali la parte opposta non ha provato il controverso funzionamento e l'utilizzabilità, secondo i termini pattuiti, e senza che possa imputarsi alla parte committente qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento.
Alla risoluzione del contratto imputabile alla parte opposta, la stessa, considerati gli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., è obbligata a restituire agli opponenti l'acconto pari a €
11.820, il cui versamento documentato non è controverso.
La domanda risarcitoria proposta dalla parte opponente non va accolta, stante l'assoluto difetto di allegazione e prova di alcun pagamento sostenuto a causa della situazione determinata dall'inadempimento dell'impresa appaltatrice, né possono essere utilmente considerate le consulenze elaborate da tecnici di fiducia della parte istante, costituenti “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n.
259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv.
626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017).
In difetto di documentazione attestante ulteriori pagamenti, null'altro è dovuto alla parte opponente a titolo di risarcimento del danno, non essendo stata allegati e provati i relativi fatti costitutivi del risarcimento del danno emergente, di cui non si configura l'impossibilità o la notevole difficoltà di dimostrarne la misura (cfr. Cass. civ. sentenze n. 11202 del 27.12.1994, n. 4609 del 4.9.1985, n.
9835 del 11.11.1996, n. 11968 del 16.5.2013).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv.
Simone Torre, a norma dell'art. 93 c.p.c., in base al D.M.147/2002, entrato in vigore il 23.10.2022,
e in considerazione del valore della controversia commisurata all'importo dovuto e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 14959-2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento monitorio iscritto al n. 34921-2021 R.G.; 10
condanna a pagare a e a la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 11.820, stante la risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna a rifondere all'Avv. Simone Controparte_1
Torre le spese processuali, che liquida in € 5.130,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva,
1.680 fase di trattazione e istruttoria, 1.750 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 10.2.2025 Il Giudice
Daniela Gaetano