Articolo 35 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
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15 marzo 1953
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11 giugno 2003
Art. 35. (( 1. Quando e' promossa una questione di legittimita' costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione e' fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza e' depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione ))
Entrata in vigore il 11 giugno 2003
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