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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del gop dott.ssa Nadia Infante, esaminati gli atti della causa iscritta al n. 2191/2024 r.g. nato a [...] in Parte_1
CP_ data 01.03.1982, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. Bubbo Maurizio nei confronti dell' rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; vista la c.t.u. depositata telematicamente;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = ASSEGNO ORDINARIO
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE = DALLA DATA DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DEL 28.10.2023 (utile visita medica di revisione da parte della Commissione
Medico Legale dell' tra 36 mesi ) CP_1
CONDANNA L' al pagamento delle spese della procedura, tenuto conto della decorrenza della prestazione, CP_1 nella misura di € 990,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali del 15%, IVA
e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PONE definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato CP_1 decreto in atti.
Crotone, 14.05.2025 IL GOP GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Nadia Infante
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del gop dott.ssa Nadia Infante, esaminati gli atti della causa iscritta al n. 2191/2024 r.g. nato a [...] in Parte_1
CP_ data 01.03.1982, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. Bubbo Maurizio nei confronti dell' rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; vista la c.t.u. depositata telematicamente;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = ASSEGNO ORDINARIO
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE = DALLA DATA DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DEL 28.10.2023 (utile visita medica di revisione da parte della Commissione
Medico Legale dell' tra 36 mesi ) CP_1
CONDANNA L' al pagamento delle spese della procedura, tenuto conto della decorrenza della prestazione, CP_1 nella misura di € 990,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali del 15%, IVA
e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PONE definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato CP_1 decreto in atti.
Crotone, 14.05.2025 IL GOP GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Nadia Infante