TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9928 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 23/10/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale della causa;
rilevato che a norma dell'art. 281sexies comma 4 c.p.c., come novellato dai D.lgs. n. 149/2022 e
164/2024, la sentenza può essere depositata nei trenta giorni successivi alla discussione della causa;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 7131/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappr.ta e difesa dall'avv. Giulia Menicucci, in virtù di procura elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Proto in Napoli,
Corso Umberto I, n. 133.
APPELLANTE
E
(c.f. ), rapp.to e difeso CP_1 CP_2 C.F._1 dall'avv. Donato Palmieri, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 28314/2022, depositata il 28/7/2022, il Giudice di Pace di
Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2 confronti della accoglieva la domanda e condannava quest'ultima Parte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 149,50, oltre interessi e spese di lite.
Avverso la suindicata pronuncia, con atto di citazione notificato in data
27/2/2023, proponeva appello la deducendo quali motivi di Parte_1 impugnazione:
- che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, l' non aveva CP_1 esperito il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 3 co. 2 D.L. n.
6/2020 prima dell'instaurazione del giudizio, atteso che il relativo procedimento era stato instaurato in data 7/7/2021 a distanza di oltre un anno dalla notifica dell'atto di citazione;
- che la sentenza era viziata per ultrapetizione in quanto aveva statuito in ordine alla restituzione del prezzo di un biglietto contraddistinto da un numero di serie diverso (n. ) da quello indicato in citazione dall' (n. P.IVA_2 CP_1
0252667960);
- che proprio per evitare conflitti di giudicati, esso esponente aveva chiesto la riunione del giudizio con altro pendente davanti al medesimo Giudice relativo al biglietto di serie n.0252667956;
- che l'istanza non era stata accolta dal Giudice di pace, il quale nulla aveva motivato al riguardo;
- che la sentenza era viziata anche rispetto alla valutazione dei fatti inerenti il rimborso del biglietto acquistato dall'attore, avendo il predetto Giudicante omettendo di rilevare che essa esponente aveva avuto una condotta del tutto conforme alla legge;
- che, infatti, la mancata conversione in soldi del vaucher assegnato all' CP_1 era dipesa unicamente dal comportamento di quest'ultimo, che non aveva fornito il proprio IBAN, così impedendo l'accredito della somma corrispondente al costo del biglietto;
- che la richiesta rivolta allo stesso di fornire le proprie credenziali bancarie era più volte caduta nel vuoto;
- che la sentenza ometteva inoltre ogni decisione in merito alla domanda risarcitoria avanzata dall' laddove avrebbe invece dovuto statuirne CP_1
l'assoluta infondatezza;
- che inoltre la suindicata pronuncia andava censurata anche sotto il profilo della condanna alle spese di essa esponente, in quanto avrebbe dovuto condannare l' ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c. o, in subordine, disporre la CP_1 compensazione delle spese di lite in ragione dell'assoluta novità delle questioni trattate.
Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, accertata la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il rigetto della domanda proposta in primo grado, con ogni conseguenza anche in merito alle spese processuali di primo grado e con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_3
il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto
[...] il valore della domanda era inferiore ad € 1.100,00 anche considerando gli interessi maturati dalla notifica dell'atto di citazione;
evidenziava inoltre che la causa non era soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.L. n.
6/2020 richiamato dall'appellante, in quanto non concerneva un'ipotesi di responsabilità contrattuale dovuta al rispetto delle condizioni emergenziali di cui alla normativa anti Covid;
nel merito, chiedeva il rigetto del gravame in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria, in ogni caso, delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado in quanto smarrito, la causa, con ordinanza resa in data 13/11/2023, veniva rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 23/10/2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che la sentenza impugnata è appellabile, non essendo stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c.. Invero, premesso che come statuito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni
Unite, l'individuazione del mezzo di impugnazione da esperire contro le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore e senza tener conto e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. Cass. S.U. 16/6/2006, n. 13917; Cass.
10/11/2021, n. 33219), nel caso di specie, l'odierno appellato non si è limitato a chiedere la condanna della convenuta al pagamento della somma determinata di
€ 149,50, ma ha altresì formulato una domanda di risarcimento del "maggior danno subito", quantificandola genericamente con la formula "il tutto comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice adito". Ora, è principio consolidato in giurisprudenza che qualora l'attore formuli dinanzi al Giudice di
Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite dell'equità necessaria, accompagnandola però ad un'ulteriore domanda risarcitoria indeterminata nel suo ammontare e parametrata unicamente ai limiti di competenza del giudice adito, la causa deve ritenersi di valore indeterminato. Ne consegue che la sentenza che la definisce è da considerarsi pronunciata secondo diritto e, pertanto, appellabile senza le limitazioni previste dall'art. 339, co. 3,
c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 16/4/2025 n. 8972, che richiama, tra le altre: Cass.
11/6/2012 n. 9432; Cass. 5/6/2015 n. 11739; Cass. 4/10/2013 n. 22759; Cass. Sez.
6-3, 12/2/2018 n. 3290).
Ancora in via preliminare va rilevato che non è pertinente il richiamo, operato dall'appellante, all'applicazione, nella fattispecie in esame, della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 3 comma 6 ter D.L. n. 6/2020, conv. in
GE . Infatti, l'introduzione di tale ipotesi di mediazione obbligatoria era limitata alle sole controversie nelle quali il rispetto delle misure di contenimento dovesse essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, come si evince dal disposto del comma 6 bis. Rientravano, quindi, in tale materia tutte quelle azioni in cui l'inadempimento del debitore costituiva fatto costitutivo della pretesa attorea, dal momento che il convenuto avrebbe potuto sostenere la non gravità dell'inadempimento stesso (ovvero la non tardività dell'adempimento) proprio in virtù degli obblighi di rispetto delle misure di contenimento da valutarsi, ope iudicis, ai sensi del predetto co. 6 bis. Ebbene, nella fattispecie in esame, come osservato dall'appellato, la controversia instaurata in primo grado non era volta a contestare l'inadempimento della in ragione Parte_1 all'avvenuto annullamento del concerto a causa dell'emergenza Covid, ma era volta ad ottenere la restituzione del prezzo del biglietto sulla base della normativa all'uopo emanata. In ogni caso, poiché il procedimento di mediazione è stato comunque instaurato dopo l'inizio del giudizio, ciò basta a ritenere integrata la condizione di procedibilità, atteso che la parte avrebbe avuto diritto comunque in prima udienza all'assegnazione del relativo termine da parte del Giudice a norma dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010, il che, invece, deve ritenersi che non sia avvenuto, posto che le parti nulla hanno allegato al riguardo e che agli atti di causa non sono stati prodotti i verbali del giudizio di primo grado.
Ancora in limine litis rileva il Tribunale che non ricorre il vizio di ultrapetizione denunciato dall'appellante con il secondo motivo d'appello.
In proposito, va premesso che tale vizio ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato).
Ebbene, non v'è chi non veda come l'aver il Giudice di pace “statuito” in ordine alla restituzione del prezzo del biglietto n. n. 0252667956 in luogo di quello n.
0252667960 indicato dall' in citazione, non implichi alcuna violazione del CP_1 principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Infatti, ciò che vale ad identificare il fatto costitutivo del diritto azionato dall'attore non è certo il numero di serie di un biglietto piuttosto che di un altro, ma è l'avvenuto acquisto del titolo legittimante la pretesa restitutoria, fatto pacificamente allegato e provato in giudizio dall'attore. Pertanto, alcuna impropria modificazione degli elementi della domanda è stata posta in essere dal Giudice, dovendo attribuirsi ad un mero refuso, privo di conseguenze, l'indicazione di un biglietto con un numero di serie diverso da quello indicato in citazione dall'attore.
Quanto poi al mancato esercizio, da parte del Giudice, del potere di riunione della presente causa con altre connesse aventi lo stesso oggetto, è sufficiente osservare che il provvedimento di riunione, come quello di separazione, si basa su ragioni di mera opportunità e costituisce espressione di discrezionalità del Giudice, sicchè la relativa decisione non può essere emendata in sede di impugnazione (cfr. Cass. 20/9/2022, n. 28539). Nel merito si duole l'appellante che il Giudice avrebbe accolto la domanda senza considerare che il mancato rimborso monetario del biglietto era dipeso unicamente dallo stesso appellato, che aveva omesso di utilizzare le procedure all'uopo attivate.
Il motivo è fondato e va accolto. Invero, l'esame cronologico della vicenda, ricostruito sulla base della documentazione in atti, evidenza come alcun inadempimento sia imputabile alla società In particolare, va Parte_1 evidenziato che, all'atto della prima richiesta di rimborso monetario, avanzata dall' in data 8/6/2020, la normativa vigente prevedeva, quale modalità di CP_1 adempimento dell'obbligo di rimborso, l'emissione di un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione per la partecipazione ad altro evento (art. (l'art. 88 del D.L. 18/2020, cd. "Cura Italia"). Solo successivamente, con la L. n. 77/2020, la disposizione in oggetto è stata modificata ed è stato introdotta la possibilità del rimborso monetario dei biglietti non utilizzati a causa dell'emergenza Covid.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in primo grado dalla Parte_1 emerge come la stessa si sia prontamente adeguata a tale modifica, pubblicizzando sul proprio sito, sin dal 7/8/2020, che avrebbe provveduto al rimborso monetario dei biglietti e comunicando, in data 10/9/2020, che le richieste di rimborso potevano essere inoltrate con la procedura pubblicata sul sito di TicketOne di cui veniva fornito il relativo link. La successione temporale dei fatti dimostra, quindi, che la condotta della società appellante è stata costantemente conforme alla disciplina emergenziale: al momento della richiesta iniziale dell' (giugno CP_1
2020), l'emissione del voucher costituiva un corretto adempimento dell'obbligo di rimborso. Non appena la normativa è mutata (luglio 2020), la società si è prontamente attivata per offrire il rimborso monetario, dandone ampia comunicazione pubblica prima ancora che la causa venisse iscritta a ruolo. Il mancato perfezionamento del rimborso non è dipeso, quindi, da un inadempimento della ma dalla scelta del creditore di non avvalersi Parte_1 degli strumenti messi a sua disposizione e di non fornire i dati necessari (l'IBAN) per l'accredito, neppure in sede di mediazione. Tale comportamento integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che incombono anche sul creditore (art. 1175 c.c.) e configura una situazione assimilabile alla mora credendi, che esclude la responsabilità del debitore. Ne deriva, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta in primo grado dall' deve essere rigettata. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, dovendo procedersi ad un nuovo regolamento delle stesse non già in accoglimento del quarto ed ultimo motivo d'appello, ma in conseguenza della riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 28314/22 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_3
b) condanna al pagamento, in favore della società Controparte_3 appellata, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, nella somma di € 346,00 per compensi professionali, quanto al secondo grado, nella somma di € 147,00 per spese vive ed € 562,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 31/10/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO (dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 23/10/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale della causa;
rilevato che a norma dell'art. 281sexies comma 4 c.p.c., come novellato dai D.lgs. n. 149/2022 e
164/2024, la sentenza può essere depositata nei trenta giorni successivi alla discussione della causa;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 7131/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappr.ta e difesa dall'avv. Giulia Menicucci, in virtù di procura elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Proto in Napoli,
Corso Umberto I, n. 133.
APPELLANTE
E
(c.f. ), rapp.to e difeso CP_1 CP_2 C.F._1 dall'avv. Donato Palmieri, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 28314/2022, depositata il 28/7/2022, il Giudice di Pace di
Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2 confronti della accoglieva la domanda e condannava quest'ultima Parte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 149,50, oltre interessi e spese di lite.
Avverso la suindicata pronuncia, con atto di citazione notificato in data
27/2/2023, proponeva appello la deducendo quali motivi di Parte_1 impugnazione:
- che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, l' non aveva CP_1 esperito il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 3 co. 2 D.L. n.
6/2020 prima dell'instaurazione del giudizio, atteso che il relativo procedimento era stato instaurato in data 7/7/2021 a distanza di oltre un anno dalla notifica dell'atto di citazione;
- che la sentenza era viziata per ultrapetizione in quanto aveva statuito in ordine alla restituzione del prezzo di un biglietto contraddistinto da un numero di serie diverso (n. ) da quello indicato in citazione dall' (n. P.IVA_2 CP_1
0252667960);
- che proprio per evitare conflitti di giudicati, esso esponente aveva chiesto la riunione del giudizio con altro pendente davanti al medesimo Giudice relativo al biglietto di serie n.0252667956;
- che l'istanza non era stata accolta dal Giudice di pace, il quale nulla aveva motivato al riguardo;
- che la sentenza era viziata anche rispetto alla valutazione dei fatti inerenti il rimborso del biglietto acquistato dall'attore, avendo il predetto Giudicante omettendo di rilevare che essa esponente aveva avuto una condotta del tutto conforme alla legge;
- che, infatti, la mancata conversione in soldi del vaucher assegnato all' CP_1 era dipesa unicamente dal comportamento di quest'ultimo, che non aveva fornito il proprio IBAN, così impedendo l'accredito della somma corrispondente al costo del biglietto;
- che la richiesta rivolta allo stesso di fornire le proprie credenziali bancarie era più volte caduta nel vuoto;
- che la sentenza ometteva inoltre ogni decisione in merito alla domanda risarcitoria avanzata dall' laddove avrebbe invece dovuto statuirne CP_1
l'assoluta infondatezza;
- che inoltre la suindicata pronuncia andava censurata anche sotto il profilo della condanna alle spese di essa esponente, in quanto avrebbe dovuto condannare l' ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c. o, in subordine, disporre la CP_1 compensazione delle spese di lite in ragione dell'assoluta novità delle questioni trattate.
Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, accertata la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il rigetto della domanda proposta in primo grado, con ogni conseguenza anche in merito alle spese processuali di primo grado e con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_3
il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto
[...] il valore della domanda era inferiore ad € 1.100,00 anche considerando gli interessi maturati dalla notifica dell'atto di citazione;
evidenziava inoltre che la causa non era soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.L. n.
6/2020 richiamato dall'appellante, in quanto non concerneva un'ipotesi di responsabilità contrattuale dovuta al rispetto delle condizioni emergenziali di cui alla normativa anti Covid;
nel merito, chiedeva il rigetto del gravame in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria, in ogni caso, delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado in quanto smarrito, la causa, con ordinanza resa in data 13/11/2023, veniva rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 23/10/2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che la sentenza impugnata è appellabile, non essendo stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c.. Invero, premesso che come statuito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni
Unite, l'individuazione del mezzo di impugnazione da esperire contro le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore e senza tener conto e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. Cass. S.U. 16/6/2006, n. 13917; Cass.
10/11/2021, n. 33219), nel caso di specie, l'odierno appellato non si è limitato a chiedere la condanna della convenuta al pagamento della somma determinata di
€ 149,50, ma ha altresì formulato una domanda di risarcimento del "maggior danno subito", quantificandola genericamente con la formula "il tutto comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice adito". Ora, è principio consolidato in giurisprudenza che qualora l'attore formuli dinanzi al Giudice di
Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite dell'equità necessaria, accompagnandola però ad un'ulteriore domanda risarcitoria indeterminata nel suo ammontare e parametrata unicamente ai limiti di competenza del giudice adito, la causa deve ritenersi di valore indeterminato. Ne consegue che la sentenza che la definisce è da considerarsi pronunciata secondo diritto e, pertanto, appellabile senza le limitazioni previste dall'art. 339, co. 3,
c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 16/4/2025 n. 8972, che richiama, tra le altre: Cass.
11/6/2012 n. 9432; Cass. 5/6/2015 n. 11739; Cass. 4/10/2013 n. 22759; Cass. Sez.
6-3, 12/2/2018 n. 3290).
Ancora in via preliminare va rilevato che non è pertinente il richiamo, operato dall'appellante, all'applicazione, nella fattispecie in esame, della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 3 comma 6 ter D.L. n. 6/2020, conv. in
GE . Infatti, l'introduzione di tale ipotesi di mediazione obbligatoria era limitata alle sole controversie nelle quali il rispetto delle misure di contenimento dovesse essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, come si evince dal disposto del comma 6 bis. Rientravano, quindi, in tale materia tutte quelle azioni in cui l'inadempimento del debitore costituiva fatto costitutivo della pretesa attorea, dal momento che il convenuto avrebbe potuto sostenere la non gravità dell'inadempimento stesso (ovvero la non tardività dell'adempimento) proprio in virtù degli obblighi di rispetto delle misure di contenimento da valutarsi, ope iudicis, ai sensi del predetto co. 6 bis. Ebbene, nella fattispecie in esame, come osservato dall'appellato, la controversia instaurata in primo grado non era volta a contestare l'inadempimento della in ragione Parte_1 all'avvenuto annullamento del concerto a causa dell'emergenza Covid, ma era volta ad ottenere la restituzione del prezzo del biglietto sulla base della normativa all'uopo emanata. In ogni caso, poiché il procedimento di mediazione è stato comunque instaurato dopo l'inizio del giudizio, ciò basta a ritenere integrata la condizione di procedibilità, atteso che la parte avrebbe avuto diritto comunque in prima udienza all'assegnazione del relativo termine da parte del Giudice a norma dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010, il che, invece, deve ritenersi che non sia avvenuto, posto che le parti nulla hanno allegato al riguardo e che agli atti di causa non sono stati prodotti i verbali del giudizio di primo grado.
Ancora in limine litis rileva il Tribunale che non ricorre il vizio di ultrapetizione denunciato dall'appellante con il secondo motivo d'appello.
In proposito, va premesso che tale vizio ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato).
Ebbene, non v'è chi non veda come l'aver il Giudice di pace “statuito” in ordine alla restituzione del prezzo del biglietto n. n. 0252667956 in luogo di quello n.
0252667960 indicato dall' in citazione, non implichi alcuna violazione del CP_1 principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Infatti, ciò che vale ad identificare il fatto costitutivo del diritto azionato dall'attore non è certo il numero di serie di un biglietto piuttosto che di un altro, ma è l'avvenuto acquisto del titolo legittimante la pretesa restitutoria, fatto pacificamente allegato e provato in giudizio dall'attore. Pertanto, alcuna impropria modificazione degli elementi della domanda è stata posta in essere dal Giudice, dovendo attribuirsi ad un mero refuso, privo di conseguenze, l'indicazione di un biglietto con un numero di serie diverso da quello indicato in citazione dall'attore.
Quanto poi al mancato esercizio, da parte del Giudice, del potere di riunione della presente causa con altre connesse aventi lo stesso oggetto, è sufficiente osservare che il provvedimento di riunione, come quello di separazione, si basa su ragioni di mera opportunità e costituisce espressione di discrezionalità del Giudice, sicchè la relativa decisione non può essere emendata in sede di impugnazione (cfr. Cass. 20/9/2022, n. 28539). Nel merito si duole l'appellante che il Giudice avrebbe accolto la domanda senza considerare che il mancato rimborso monetario del biglietto era dipeso unicamente dallo stesso appellato, che aveva omesso di utilizzare le procedure all'uopo attivate.
Il motivo è fondato e va accolto. Invero, l'esame cronologico della vicenda, ricostruito sulla base della documentazione in atti, evidenza come alcun inadempimento sia imputabile alla società In particolare, va Parte_1 evidenziato che, all'atto della prima richiesta di rimborso monetario, avanzata dall' in data 8/6/2020, la normativa vigente prevedeva, quale modalità di CP_1 adempimento dell'obbligo di rimborso, l'emissione di un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione per la partecipazione ad altro evento (art. (l'art. 88 del D.L. 18/2020, cd. "Cura Italia"). Solo successivamente, con la L. n. 77/2020, la disposizione in oggetto è stata modificata ed è stato introdotta la possibilità del rimborso monetario dei biglietti non utilizzati a causa dell'emergenza Covid.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in primo grado dalla Parte_1 emerge come la stessa si sia prontamente adeguata a tale modifica, pubblicizzando sul proprio sito, sin dal 7/8/2020, che avrebbe provveduto al rimborso monetario dei biglietti e comunicando, in data 10/9/2020, che le richieste di rimborso potevano essere inoltrate con la procedura pubblicata sul sito di TicketOne di cui veniva fornito il relativo link. La successione temporale dei fatti dimostra, quindi, che la condotta della società appellante è stata costantemente conforme alla disciplina emergenziale: al momento della richiesta iniziale dell' (giugno CP_1
2020), l'emissione del voucher costituiva un corretto adempimento dell'obbligo di rimborso. Non appena la normativa è mutata (luglio 2020), la società si è prontamente attivata per offrire il rimborso monetario, dandone ampia comunicazione pubblica prima ancora che la causa venisse iscritta a ruolo. Il mancato perfezionamento del rimborso non è dipeso, quindi, da un inadempimento della ma dalla scelta del creditore di non avvalersi Parte_1 degli strumenti messi a sua disposizione e di non fornire i dati necessari (l'IBAN) per l'accredito, neppure in sede di mediazione. Tale comportamento integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che incombono anche sul creditore (art. 1175 c.c.) e configura una situazione assimilabile alla mora credendi, che esclude la responsabilità del debitore. Ne deriva, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta in primo grado dall' deve essere rigettata. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, dovendo procedersi ad un nuovo regolamento delle stesse non già in accoglimento del quarto ed ultimo motivo d'appello, ma in conseguenza della riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 28314/22 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_3
b) condanna al pagamento, in favore della società Controparte_3 appellata, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, nella somma di € 346,00 per compensi professionali, quanto al secondo grado, nella somma di € 147,00 per spese vive ed € 562,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 31/10/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO (dott.ssa Carla Sorrentini)