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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2024, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 dicembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1208/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 281 depositato dal Tribunale di Patti in data 11 luglio 2023, promossa da (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Capo d'Orlando, via Piave n. 125, presso lo studio dell'avv. Carmelo Portale (che ha indicato, ai fini delle comunicazioni, l'indirizzo di P.E.C. e il numero di fax 0941.914527) che Email_1 lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro
(p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale (già giusta atto a rogito del Notaio Controparte_2 CP_1
Dott. iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Persona_1
Verona del 29.06.2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14.07.2015) (C.F./P.IVA ), giusta procura speciale autenticata dal Notaio P.IVA_2 in data 15.12.2016 n. 2790 Rep., rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Elena Frascino, per procura generale alle liti conferita in data 29 settembre 2015 autenticata dal Notaio rep. n. 1616/ racc. Persona_1
n. 1161, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Palazzolo Laura, via San Francesco n. 8, Sant'Angelo di RO (Pec: e fax: 045-5112154), Email_2 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratto di finanziamento;
sono presenti l'avv. Carmelo Portale e l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Elena Frascino, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa e al contenuto delle note conclusive. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi in atti e alle note conclusive autorizzate. L'avv. Portale chiede la distrazione delle spese e dei compensi in proprio favore dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 281 depositato dal Tribunale di Patti in data 11 luglio 2023 e notificato in data 1 agosto 2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 12.995,53, oltre interessi come da domanda, in virtù del contratto di finanziamento personale n. 34117579 dell'importo di euro 15.758,00 (identificato con la sofferenza NDG 0324361811), contratto in data 10 maggio 2007 con Agos Ducato s.p.a., oltre le spese della procedura di ingiunzione. L'attore ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 ovvero il suo difetto di titolarità del credito ingiunto. Ciò premesso, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare l'insussistenza della legittimazione della convenuta e la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 6 dicembre 2023, si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e Controparte_1 compensi. Con ordinanza del 20 maggio 2024, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con termine per produrre il verbale di mediazione obbligatoria, onere adempiuto con note del 23 settembre 2024. Successivamente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. L'attore ha eccepito il difetto di legittimazione sostanziale della convenuta, ovvero la carenza di titolarità in capo alla stessa del rapporto controverso. L'eccezione appare fondata. Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. In conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016: la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, ciò vale anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sul punto, la Suprema Corte con il più recente arresto giurisprudenziale che si intende condividere (Cass., n. 17944/2023) ha precisato quanto segue. Una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»). Pertanto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020, Cass., n. 4116/2016). In particolare, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, è stato confermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato. Diverso è, però, il caso in cui (come accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, avendo lo stesso evidenziato di non essere a conoscenza della sorte del debito accumulato per il mancato pagamento delle rate scadute del finanziamento personale n. 34117579 stipulato con la AGOS DUCATO S.p.A. in data 11/05/2017 (v. atto di citazione in opposizione, pag. 3). In questo caso, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così, Cass., n. 17994/2023, cit.). Ancora, in caso poi di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (Trib. Trani, n. 1210/2023). In caso di cessioni multiple, come nel caso in esame, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria. Nella fattispecie concreta, non vi è prova delle vicende traslative che hanno interessato il credito della Ducato s.p.a., contraente dell'attore e questa carenza probatoria è decisiva per affermare il difetto di prova della titolarità attiva della società opposta. La cessionaria ha prodotto degli estratti di cessione dalla Rubidio alla Banca Ifis e da quest'ultima alla . CP_3 Nulla, tuttavia, risulta prodotto con riferimento alla cessione dall'originaria creditrice, Ducato s.p.a.. Con riferimento a tale vicenda traslativa, è stato, infatti, prodotto unicamente l'avviso in G.U. su iniziativa della cessionaria e non anche della Ducato. La prova presuntiva di tale cessione può essere fornita nel caso in cui l'avviso di cessione sia stato pubblicato su iniziativa anche della cedente, da sola ovvero unitamente alla cessionaria. Nessuna documentazione sottoscritta dall'originaria creditrice e confermata nel giudizio risulta prodotta, né sono state formulate istanze di prova testimoniale a tale fine. La sola circostanza del possesso della documentazione contrattuale, di per sé, in assenza di altri elementi indiziari, non appare sufficiente ai fini della prova certa dell'intervenuta cessione del credito dall'originaria creditrice in favore dell'opposta e dell'inclusione del credito ingiunto nella cessione. Per quanto esposto, il decreto ingiuntivo va revocato con rigetto delle domande dell'opposta. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate anche di natura seriale) seguono la soccombenza, con esclusione degli esborsi non documentati (c.u. e anticipazione forfettaria), disponendo la distrazione in favore dell'avv. Carmelo Portale, dichiaratosi procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1208/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 281 depositato dal Tribunale di Patti in data 11 luglio 2023, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigetta le domande dell'opposta;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Carmelo Portale. Patti, 19 dicembre 2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)