Art. 24. ((Le autorita' giudiziarie italiane sono esclusivamente competenti a conoscere delle azioni previste dalla presente legge nel caso in cui l'incidente nucleare si sia verificato in Italia. Hanno del pari competenza esclusiva quando l'incidente nucleare si sia verificato fuori dei territori degli Stati ai quali si applicano le convenzioni ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, oppure quando non sia possibile determinare con certezza il luogo in cui si e' verificato l'incidente nucleare e si trovi in territorio italiano l'impianto nucleare il cui esercente sia responsabile a norma della presente legge.))
Versione
14 febbraio 1963
14 febbraio 1963
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Versione
21 novembre 1975
21 novembre 1975