Art. 1.
La dotazione annuale in favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1335 , convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255 , e' elevata a lire 4 milioni a partire dal 1 gennaio 1959.
All'onere relativo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La dotazione annuale in favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1335 , convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255 , e' elevata a lire 4 milioni a partire dal 1 gennaio 1959.
All'onere relativo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.