Sentenza 19 aprile 2021
Ordinanza presidenziale 2 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 28 aprile 2025
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- 1. Venezia Giulia, sentenza 16 gennaio 2026, n. 10https://www.eius.it/articoli/
- 2. Venezia Giulia, sentenza 16 gennaio 2026, n. 10https://www.eius.it/articoli/ · 27 gennaio 2026
1. Con ricorso notificato il giorno 11 dicembre 2025 e depositato il giorno stesso la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune di Monfalcone ha respinto la sua istanza del 7 ottobre 2025 di rilascio di un'autorizzazione in deroga delle immissioni acustiche da cantiere edile temporaneamente operante in orario notturno per la realizzazione di una "palificazione per la realizzazione delle nuove gru a cavalletto" nel periodo dal 15 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Il diniego è stato espresso sui seguenti rilievi: a) la richiesta prevede lavorazioni notturne continuative, di lunga durata (oltre tre mesi, dalle 22:00 alle 6:00), estese a più tratti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/04/2021, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 00518/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2016, proposto da
Hp HO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e TE EL rappresentati e difesi dall'avvocato Danni Livio Lago, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Tezze Sul Brenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Greco, con domicilio eletto presso lo studio AM MM in Mestre, via Carducci, 45;
Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Ecologia del Comune di Tezze sul Brenta, avente ad oggetto "Cessazione attività rumorosa all'aperto HP HO s.r.l. Via Nazionale n. 161 - Tezze sul Brenta", del 29.10.2015;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e in particolare del verbale di accertamento/contestazione e notificazione di illecito amministrativo del 18.8.2015 n. 81997 notificato da ARPAV e/o comunque della nota di pari contenuto del 18.8.2015, prot. n. 11151 con cui ARPAV ha comunicato al Comune di Tezze sul Brenta l'esito dei rilievi fonometrici compiuti presso un'abitazione vicina al pubblico esercizio, con riferimento all'attività di intrattenimento svolta dall'HO Villa Pigalle nel giardino pertinenziale dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tezze Sul Brenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.1.2015, Teresidio EL, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società HP HO RL, gestore del complesso ricettivo ubicato in Tezza sul Brenta ad insegna “HO Villa Pigalle”, impugnava –unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe – il provvedimento n. 85/2015 con cui il Comune di Tezze sul Brenta ordinava, per le ragioni ivi esposte, “ di cessare immediatamente l’attività di musica all’aperto presso la suddetta struttura in quanto lesiva per la salute pubblica ”, disponendo che la ripresa dell’attività di musica all’aperto sarebbe stata autorizzata solo dopo “ che gli accorgimenti necessari a contenere le emissioni entro i limiti di legge, con particolare riferimento al valore del limite differenziale per il periodo notturno, contenuti nella relazione trasmessa dall’HP HO RL in data 09.07.2015 a firma di tecnico competente in acustica e acquisita al protocollo del Comune di Tezze sul Brenta con il n. 9607, vengano posti in atto e costantemente adottati senza introdurre variazioni nella dislocazione delle sorgenti sonore e apparecchiature e senza introdurre ulteriori sorgenti o apparecchiature ” e “ che ogni evento sonoro all’aperto venga precedentemente comunicato al Comune di Tezze sul Brenta mediante dichiarazione resa dal parte del titolare/legale rappresentate dell’HP HO RL – HO Pigalle, attestante la data e l’orario di svolgimento della manifestazione e il rispetto degli interventi adottati e dichiarati nella relazione del 09.07.2015 ”.
Nelle premesse in fatto, parte ricorrente, per quanto qui rileva, esponeva quanto segue:
-a seguito di verifiche fonometriche effettuate nell’estate del 2014 presso un’abitazione vicina all’esercizio HO Pigalle, ARPAV rilevava che l’attività di intrattenimento ivi svolta causava immissioni rumorose superiori al limite differenziale massimo consentito (3 db), come stabilito dalla normativa vigente, provvedendo a notificare ad HP HO RL una contestazione di illecito in data 10.9.2014;
-in data 14.10.2014, il Comune di Tezze sul Brenta notificava ad HP HO RL ordinanza contingibile e urgente n. 99/2014 con cui, sulla base dei rilievi ARPAV, si intimava: 1. di limitare le emissioni rumorose e contenerle entro i limiti di legge (3 db di livello differenziale); 2. di adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose; 3. di trasmettere all’Amministrazione comunale un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica recante il dettaglio degli interventi finalizzati alla riduzione entro i limiti di legge delle emissioni rumorose;
-la suddetta ordinanza era impugnata avanti al TAR Veneto che con sentenza n. 105/2015 la annullava con riferimento ai punti n. 2 e 3 e confermava l’onere, esplicitato al punto 1, di contenere le immissioni entro i limiti di legge;
-in data 9.6.2015, funzionari del Comune di Tezze sul Brenta e tecnici di ARPAV eseguivano un sopralluogo presso l’HO Villa Pigalle al fine di verificare i sistemi di contenimento delle immissioni sonore e, a seguito di espressa richiesta, il legale rappresentante di HP HO RL trasmetteva all’Amministrazione comunale una relazione a firma di tecnico competente in acustica;
-a seguito di richiesta dell’Amministrazione comunale, ARPAV eseguiva presso un’abitazione privata della zona ulteriori misurazioni del livello di immissioni sonore prodotte durante lo svolgimento di intrattenimenti danzanti nel giardino esterno al pubblico esercizio e, rilevando il superamento del massimo livello differenziale di rumore consentito, elevava verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 13.8.2015;
-a seguito di nota del 7.9.2015 del Comune di Tezze sul Brenta di avvio del procedimento per l’assunzione di provvedimenti conseguenti agli accertamenti di ARPAV, HP HO RL presentava osservazioni con cui evidenziava l’erroneità di rilievi effettuati da ARPAV, la quale, a sua volta, svolgeva controdeduzioni con successiva nota del 28.9.2015;
-infine, con successiva ordinanza n. 85/2015, il Comune di Tezze sul Brenta assumeva il provvedimento in questa sede impugnato.
Tanto premesso, parte ricorrente denunciava i seguenti vizi: “ 1. Violazione di legge: violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b) e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere: carenza ed erroneità d’istruttoria, nonché difetto di motivazione; 2. Invalidità derivata dell’ordinanza gravata dall’invalidità del presupposto accertamento di ARPAV. Violazione di legge: art. 3 della legge n. 241/1990 ed art 2 comma 2 DPCM 1.3.1991. Eccesso di potere: carenza d’istruttoria ed erroneità della motivazione, nonché perplessità manifesta; 3.1 e 3.2. Violazione di legge: art. 3 comma 1 L. n. 241/1990, art. 107 comma 2 D.Lgs n. 267/2000 ed art. 9 L. n. 447/1995. Vizio di incompetenza. 3.3. Violazione del principio di temporaneità delle ordinanza contingibili e urgenti. Violazione di legge: violazione sotto ulteriore profilo dell’art. 9 comma 1, della L. n. 447/1995. 3.4. Violazione di legge: ancora dell’art. 3 comma 1 nonché degli artt. 7-8 L. n. 241/1990. Violazione del principio di derivazione costituzionale (art. 97 Cost.) e comunitaria, di proporzionalità dell’azine amministrativa. Eccesso di potere: perplessità e contraddittorietà manifeste, difetto di motivazione e di rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto dell’azione amministrativa ”.
Resisteva in giudizio il Comune di Tezze sul Brenta chiedendo il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica; in particolare, l’Amministrazione Comunale ha sollevato, in rito, preliminari eccezioni di intervenuta carenza di interesse al presente ricorso e, nel merito, ha contestato le censure avversarie perché infondate; parte ricorrente ha confermato la permanenza dell’interesse al ricorso e ribadito le proprie censure già formulate nell’atto introduttivo.
Alla Pubblica Udienza del 10 febbraio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione come da verbale di causa.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, essendo il ricorso infondato nel merito.
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, in buona sostanza, un difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla mancata considerazione delle osservazioni (relative ad erroneità delle misurazioni di ARPAV) prodotte a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
La censura non è fondata.
Considerato che il provvedimento gravato ha trovato il proprio fondamento su rilievi tecnici effettuati da ARPAV, correttamente l’Amministrazione, a fronte delle osservazioni –di natura prettamente tecnica – presentate della parte ricorrente, ha coinvolto ARPAV nell’esame delle medesime, la quale ha formulato puntuali controdeduzioni che sono state poi recepite dall’Amministrazione comunale. Invero, nel provvedimento gravato è citata la nota di data 28.9.2015 con la quale ARPAV, all’esito dell’esame delle osservazioni proposte dalla parte ricorrente, ha puntualmente e adeguatamente formulato le proprie controdeduzioni, chiarendo le ragioni per cui i rilievi di parte ricorrente non potevano essere condivisi.
Dunque, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, le osservazioni proposte a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sono state adeguatamente valutate (e respinte) da ARPAV, integrando la motivazione (per ralationem) del provvedimento comunale impugnato.
Peraltro e sotto distinto profilo, si osserva che, per giurisprudenza pacifica, le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali ex artt. 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 non possono tradursi, a discapito dei principi procedimentali di efficacia e celerità, “in un interminabile confronto dialettico con l'interessata e in un'analitica replica agli argomenti da quest'ultima propugnati, essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle anzidette deduzioni, hanno giustificato la preannunciata determinazione sfavorevole” ( TAR Campania, Napoli, sez. VII, 4 agosto 2020, n. 3500 che richiama, tra le altre, TAR Campania, Salerno, 12 luglio 2018, n. 1067; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 26 agosto 2015, n. 4269, TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 settembre 2007, n. 8951; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 7 aprile 2006, n. 772; TAR Liguria, sez. II 7 luglio 2005, n. 1022; TAR Friuli Venezia Giulia, 14 maggio 2005, n. 459 ).
Con il secondo motivo, parte ricorrente, in sintesi, sostiene che i rilievi fonometrici effettuati da ARPAV in occasione dei sopralluoghi presso un’abitazione nelle vicinanze del complesso ricettivo “HO Villa Pigalle” sarebbero inficiati da erroneità nei criteri e nelle modalità di calcolo.
La censura non è fondata, atteso che dal rapporto prova 130/RUM/15-0 emerge che le plurime misurazioni sono state effettuate dai tecnici ARPAV sia in giorni diversi che lo stesso giorno, ad orari ravvicinati, durante e dopo l’evento musicale e a notte inoltrata. Non risultano, dunque, le discrepanze che parte ricorrente lamenta essere avvenute e che avrebbero inficiato le prove eseguite da ARPAV.
In tutte le misurazioni –come detto, correttamente effettuate- è risultata una differenza tra rumore ambientale e rumore residuo (differenza che costituisce il rumore “differenziale”) ampiamente superiore al differenziale massimo ammesso in periodo notturno per la zona in questione (pari a 3 db), ai sensi dell’art. 4, punto 2, lett. a), del d.P.C.M. 14 novembre 1997.
Le doglianze della parte ricorrente, pertanto, non possono essere condivise.
Con il terzo e ultimo motivo, parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione per mancata indicazione della normativa applicata e, comunque, l’incompetenza del dirigente comunale che ha assunto il provvedimento impugnato, il quale - trattandosi di ordinanza contingibile e urgente (assunta ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995) - avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco; il provvedimento, inoltre, sarebbe sprovvisto dei caratteri di temporaneità e provvisorietà tipici dell’ordinanza contingibile e urgente; sotto distinto profilo, l’atto impugnato sarebbe confuso e contraddittorio e costituirebbe una revoca tacita della licenza di pubblico spettacolo senza indicazione della fonte normativa del potere di revoca e con violazione del principio di proporzionalità.
La censura non coglie nel segno, essendo fondata su presupposti erronei.
Invero, il provvedimento impugnato non è qualificabile come ordinanza contingibile e urgente, con la conseguenza, da un lato, che la competenza in ordine alla sua assunzione non appartiene al Sindaco e, dall’altro, che non sono richiesti i presupposti –tipici dei provvedimenti contingibili e urgenti – di temporaneità e provvisorietà.
Il provvedimento impugnato, in realtà, rientra nell’ordinario potere di gestione amministrativa dirigenziale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e trova il proprio fondamento proprio in considerazione degli atti e fatti in precedenza accaduti.
Giova ricordare che, a seguito di rilievi fonometrici eseguiti da ARPAV, il Comune resistente adottava l’ordinanza contingibile e urgente n. 99/2014 con cui, tra l’altro, ordinava al legale rappresentante della ditta HP HO RL (all’insegna HO Villa Pigalle) di “limitare le emissioni rumorose e di contenere le medesime entro i limiti di legge, in particolare dell’art. 4, punto 2, lett. a, b, d.P.C.M. 14.11.97 e al di sotto dei 3 db”, prescrizione la cui legittimità (a differenza delle altre due prescrizioni contenute nella medesima ordinanza) è stata confermata dalla sentenza di questo Tribunale n. 105/2015 che ha sancito il dovere della ricorrente di rispettare i limiti di legge in tema di emissioni sonore, facendo salvo in ogni caso il potere dell’Amministrazione di procedere nuovamente alle rilevazioni secondo modalità e tempistiche corrette. Proprio in relazione a tale prescrizione (la cui validità, come detto, è stata confermata in sede giurisdizionale), parte ricorrente, a seguito di richiesta dell’Amministrazione comunale, inviava a quest’ultima, per il tramite di un proprio tecnico di fiducia, la relazione di data 8.7.2015 inerente l’adempimento delle disposizioni di cui al verbale di sopralluogo medio tempore eseguito (in data 9.6.2015) e nella quale si precisava di non poter confermare il rispetto del termine differenziale, richiedendosi, contestualmente, la “Deroga di Attività Rumorosa Temporanea”. Con il rapporto di prova n. 130/RUM/15-0 del 13.8.2015, ARPAV accertava nuovamente il superamento del limiti di cui alla lett. a) del punto 2 dell’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, specificando, altresì, che “gli accorgimenti acustici atti al contenimento della musica che l’HO Pigalle dovrebbe costantemente adottare, non si sono rilevati efficaci al fine di abbassare il livello sonoro dell’attività della discoteca entro i limiti previsti della vigente normativa”.
Dunque, l’Amministrazione comunale, con l’atto impugnato, non ha disposto alcuna revoca di precedenti licenze e/o autorizzazioni né adottato nuove ordinanza contingibili e urgenti, ma ha verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente ordinanza contingibile e urgente n. 99/2014 (nella parte non annullata da questo Tribunale), nonché l’adempimento, da parte della stessa parte ricorrente, degli obblighi che la medesima aveva assunto con la propria relazione tecnica dell’8.7.2015 in ordine al rispetto dei limiti di legge per le immissione sonore, limiti che, invece, come emerso a seguito dei rilievi effettuati da ARPAV e documentati nel Rapporto del 13.8.2015, sono stati costantemente superati.
Dunque, non sono nemmeno ravvisabili profili di contraddittorietà ovvero di difetto di motivazione nel provvedimento gravato, né può ritenersi violato il principio di proporzionalità.
Alla luce di quanto sopra, anche le censure di cui al terzo motivo non possono trovare accoglimento.
In definitiva, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La indubbia particolarità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO