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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/11/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1457/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AR Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1457/2025 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BINI FABRIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ROVERA GIOVANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
mandando la Cancelleria di provvedere alle necessarie comunicazioni ai competenti Uffici di Stato Civile.
Affidare la figlia minore NA ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
pagina 1 di 4 Prevedere a favore del padre le seguenti facoltà di visita: a week end alternati dal venerdì sera alla domenica ore 19, oltre a una sera dalle ore 18 alle 21 nelle settimane in cui il week end è di competenza paterna e 2 sere nelle settimane con week end di competenza materna.
Obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore con il versamento alla moglie della somma di €. 350, oltre a rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie;
AU a favore della madre al 100%; il sig. contribuirà altresì al CP_1 mantenimento della moglie versando l'importo mensile di €. 250= sino al momento in cui la signora reperirà una nuova occupazione lavorativa, qualora fosse a part time con orario almeno del 50%.
Assegnazione della casa coniugale alla moglie sino al momento in cui la stessa verrà venduta, con impegno a recarsi al più presto in una agenzia per metterla sul mercato. Termine per il rilascio della casa da parte del sig. di giorni 45 da oggi. Il sig. si impegna a continuare a CP_1 CP_1 versare la rata del mutuo integralmente sino a quando la casa verrà venduta.
Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025 conveniva in giudizio il sig. Parte_1
esponendo quanto segue: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con l'odierno resistente in data 07.09.2008 in Brenno Useria-Arcisate (Va), come da atto di matrimonio trascritto nei registri del Comune di Arcisate n 15, Parte II, Serie A, anno 2008;
- dall'unione è nata la figlia NA (Varese 22.08.2011);
- che a causa di incompatibilità e di divergenze insanabili, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, la signora, stante l'esito infruttuoso di addivenire ad una separazione consensuale, ha deciso di adire le vie giudiziarie per ottenere separazione giudiziale.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge. Domandava l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla stessa con fissazione di un termine al sig. per il rilascio dell'immobile. Disporre il diritto di visita del padre secondo CP_1 quanto indicato nel ricorso. Sotto il profilo economico, insisteva nel porre a carico del padre il pagamento dell'importo di € 500,00= per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento dell'assegno di mantenimento della moglie dell'importo di € 400,00=. Spese Vinte.
Con memoria difensiva depositata in data 23/10/2025 si è costituito in giudizio CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e aderendo alla domanda di separazione personale proposta dal ricorrente;
chiedeva di instaurare un procedimento di mediazione familiare, disporre il collocamento della figlia minore presso la madre con affidamento condiviso e con diritto di visita pagina 2 di 4 del padre secondo il calendario indicato nella memoria. Sotto il profilo patrimoniale, domandava la vendita della casa coniugale con suddivisione del rimanente, versato il mutuo ancora in essere, al 50%, ma con restituzione da parte della Sig.ra della metà delle rate versate interamente Parte_1 dal Sig. da novembre 2024; insisteva nel porre a suo carico la somma di € 400,00 quale CP_1 contributo al mantenimento della figlia NA, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie e corresponsione dell'assegno unico. Chiedeva di disporre che la Sig.ra provveda al pagamento della sua metà della rata del mutuo o diversamente che a pagare Parte_1 anche la sua parte sia il Sig. con rimborso al momento della vendita dell'immobile delle CP_1 quote da lui anticipate. Spese Vinte.
All'udienza del 19/11/2025, venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi, il Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale le parti aderivano, precisando congiuntamente e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice, dato atto, pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti conformemente a quanto proposto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c..
***********
La domanda di separazione fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2 concordatario in data 07.09.2008 in Brenno Useria-Arcisate (Va), come da atto di matrimonio trascritto nei registri del Comune di Arcisate n 15, Parte II, Serie A, anno 2008.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni proposte dal Giudice in sede di tentativo di conciliazione ed accettate dalle parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla figlia minore NA l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi (C.F. nato a Parte_1 C.F._1
AR (VA) il 26/06/1980, e (C.F. nato a CP_1 C.F._2
AR (VA) il 29/04/1966, i quali hanno contratto matrimonio in concordatario in data 07.09.2008 in Brenno Useria-Arcisate (Va), come da atto di matrimonio trascritto nei registri del Comune di Arcisate n 15, Parte II, Serie A, anno 2008 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AR Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1457/2025 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BINI FABRIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ROVERA GIOVANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
mandando la Cancelleria di provvedere alle necessarie comunicazioni ai competenti Uffici di Stato Civile.
Affidare la figlia minore NA ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
pagina 1 di 4 Prevedere a favore del padre le seguenti facoltà di visita: a week end alternati dal venerdì sera alla domenica ore 19, oltre a una sera dalle ore 18 alle 21 nelle settimane in cui il week end è di competenza paterna e 2 sere nelle settimane con week end di competenza materna.
Obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore con il versamento alla moglie della somma di €. 350, oltre a rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie;
AU a favore della madre al 100%; il sig. contribuirà altresì al CP_1 mantenimento della moglie versando l'importo mensile di €. 250= sino al momento in cui la signora reperirà una nuova occupazione lavorativa, qualora fosse a part time con orario almeno del 50%.
Assegnazione della casa coniugale alla moglie sino al momento in cui la stessa verrà venduta, con impegno a recarsi al più presto in una agenzia per metterla sul mercato. Termine per il rilascio della casa da parte del sig. di giorni 45 da oggi. Il sig. si impegna a continuare a CP_1 CP_1 versare la rata del mutuo integralmente sino a quando la casa verrà venduta.
Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025 conveniva in giudizio il sig. Parte_1
esponendo quanto segue: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con l'odierno resistente in data 07.09.2008 in Brenno Useria-Arcisate (Va), come da atto di matrimonio trascritto nei registri del Comune di Arcisate n 15, Parte II, Serie A, anno 2008;
- dall'unione è nata la figlia NA (Varese 22.08.2011);
- che a causa di incompatibilità e di divergenze insanabili, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, la signora, stante l'esito infruttuoso di addivenire ad una separazione consensuale, ha deciso di adire le vie giudiziarie per ottenere separazione giudiziale.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge. Domandava l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla stessa con fissazione di un termine al sig. per il rilascio dell'immobile. Disporre il diritto di visita del padre secondo CP_1 quanto indicato nel ricorso. Sotto il profilo economico, insisteva nel porre a carico del padre il pagamento dell'importo di € 500,00= per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento dell'assegno di mantenimento della moglie dell'importo di € 400,00=. Spese Vinte.
Con memoria difensiva depositata in data 23/10/2025 si è costituito in giudizio CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e aderendo alla domanda di separazione personale proposta dal ricorrente;
chiedeva di instaurare un procedimento di mediazione familiare, disporre il collocamento della figlia minore presso la madre con affidamento condiviso e con diritto di visita pagina 2 di 4 del padre secondo il calendario indicato nella memoria. Sotto il profilo patrimoniale, domandava la vendita della casa coniugale con suddivisione del rimanente, versato il mutuo ancora in essere, al 50%, ma con restituzione da parte della Sig.ra della metà delle rate versate interamente Parte_1 dal Sig. da novembre 2024; insisteva nel porre a suo carico la somma di € 400,00 quale CP_1 contributo al mantenimento della figlia NA, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie e corresponsione dell'assegno unico. Chiedeva di disporre che la Sig.ra provveda al pagamento della sua metà della rata del mutuo o diversamente che a pagare Parte_1 anche la sua parte sia il Sig. con rimborso al momento della vendita dell'immobile delle CP_1 quote da lui anticipate. Spese Vinte.
All'udienza del 19/11/2025, venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi, il Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale le parti aderivano, precisando congiuntamente e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice, dato atto, pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti conformemente a quanto proposto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c..
***********
La domanda di separazione fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2 concordatario in data 07.09.2008 in Brenno Useria-Arcisate (Va), come da atto di matrimonio trascritto nei registri del Comune di Arcisate n 15, Parte II, Serie A, anno 2008.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni proposte dal Giudice in sede di tentativo di conciliazione ed accettate dalle parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla figlia minore NA l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi (C.F. nato a Parte_1 C.F._1
AR (VA) il 26/06/1980, e (C.F. nato a CP_1 C.F._2
AR (VA) il 29/04/1966, i quali hanno contratto matrimonio in concordatario in data 07.09.2008 in Brenno Useria-Arcisate (Va), come da atto di matrimonio trascritto nei registri del Comune di Arcisate n 15, Parte II, Serie A, anno 2008 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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