Articolo 1 della Legge 18 giugno 1973, n. 475
Articolo 2
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29 agosto 1973
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30 marzo 2025
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 marzo 2025, n. 38 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475 ".
Entrata in vigore il 30 marzo 2025