Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 348/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 348/2019 promossa da:
QUALE PROCURATORE SPECIALE DI (C.F. Parte_1 Persona_1
), C.F._1
QUALE PROCURATORE SPECIALE DI (C.F. Parte_2 Persona_1
), C.F._2
- IN PERSONA DEI SUOI PROCURATORI GENERALI E E SPECIALI (C.F. Persona_1
), C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. BARRAVECCHIA GIANLUCA
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MATTAROZZI FRANCA dell'avv. GIACOMUCCI MARCO e dell'avv. RAGNI
FABRIZIO
C.F. , Parte_3 C.F._4
C.F. , Parte_4 C.F._5
(C.F. ), CP_2 C.F._6
pagina 1 di 11
(C.F. ), Parte_5 C.F._8
(C.F. , CP_4 C.F._9
APPELLATI avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Forlì n. 488/2016 del
31/12/2018,
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, esaminati gli atti del processo, così ha deciso.
Conclusioni degli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'interposto appello:
- dichiarare erronea, nulla e/o illegittima e comunque inefficace e quindi revocare, in relazione ai punti oggetto della presente impugnazione dettagliatamente indicati e sviluppati in premessa,
l'ordinanza ex art. 702 ter commi 5-6 c.p.c. emessa con data 31/12/2018 dal giudice Unico del
Tribunale civile ordinario di Forlì D.ssa Donatella Bove, pubblicata tramite deposito in Cancelleria il successivo 9/1/2019 e comunicata tramite PEC dalla Cancelleria in pari data, all'esito della causa civile in sede di cognizione sommaria n. 488/2016 R.G. Tribunale Forlì; di conseguenza, nel merito:
- in ogni caso previo integrale rigetto delle infondate tesi, pretese, censure ed eccezioni di parte convenuta, accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità dell'ordinanza decisoria impugnata, in particolare, in quanto emessa ultra petitum ed in assenza di specifica domanda di parte e, in ogni caso, in assenza del requisito della preventiva offerta di alternativa egualmente comoda ex art. 1068 c. 2 c.p.c.; pertanto, rigettare, così come formulata in primo grado e, in particolare, in comparsa di costituzione e risposta (richiamata altresì in sede di precisazione delle conclusioni), la domanda riconvenzione di spostamento della servitù di passaggio di cui è titolare Persona_1 proposta da i sensi e per gli effetti di cui all'art. 1068 c. 2 c.c., stante Controparte_5
l'appurata scomodità e non idoneità delle uniche due soluzioni alternative ritualmente proposte.
Conseguentemente:
- in via principale: accertata l'illegittimità della condotta di Controparte_1
pagina 2 di 11 integrante molestia e/o impedimento e, in ogni caso, contestazione del diritto all'esercizio della servitù di passaggio costituita con rogito Notaio 22/4/1996, dichiarare ed ordinare, ai Per_2 sensi dell'art. 1079 c.c., l'immediata cessazione di ogni turbativa e/o molestia posta in essere dalla società convenuta e, per l'effetto, ordinare l'immediato ripristino dell'originaria servitù di passaggio così come puntualmente individuata e descritta nel medesimo titolo costitutivo;
- in via subordinata: accertata l'illegittimità della condotta di integrante Controparte_1 molestia e/o impedimento all'esercizio della servitù di passaggio costituita con rogito Notaio
22/4/1996, ordinare, ai sensi e per l'effetto di cui agli artt. 2043 e 2058 c.c., l'immediata Per_2 cessazione di ogni turbativa e/o molestia posta in essere dalla società convenuta e, per l'effetto,
l'immediato ripristino dell'originaria servitù di passaggio così come puntualmente individuata e descritta nel medesimo titolo costitutivo;
In ogni caso:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento ex art. 2043 c.c. di tutti i danni patiti e patendi dalla Sig.ra in Persona_1 conseguenza dell'illegittima lesione del proprio diritto reale (servitù di passaggio costituita con rogito Notaio 22/4/1996) ascrivibile a volontà e responsabilità della medesima società Per_2 convenuta;
danni che, per le ragioni e causali di cui in premessa, si quantificano in misura complessiva non inferiore a capitali € 68.560,00=, ovvero nella diversa somma ritenuta provata e/o equa e giusta all'esito del presente giudizio, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente domanda giudiziale sino all'effettivo saldo integrale ed oltre all'integrale rimborso delle spese di assistenza tecnica e legale sostenute dalla parte ricorrente in ambito stragiudiziale e in sede di mediazione quantificate in complessivi € 6.215,78= ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta provata e/o equa e congrua.
- il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio e, altresì, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
In via istruttoria: ove ritenuto necessario ai fini della definitiva ed integrale quantificazione dei danni rivendicati da , disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio integrativa di quella già Persona_1 disposta in primo grado, affinché il TU quantifichi i danni patiti da , sulla base dei Persona_1 criteri e alla luce degli elementi specificati nel Paragrafo D) della Parte “IN DIRITTO” del ricorso introduttivo del giudizio a quo e, altresì, richiamati e precisati nel Paragrafo II del presente atto di appello.”
Conclusioni dell'appellata:
pagina 3 di 11 “preliminarmente: respingere e disattendere in toto la richiesta di C.T.U. integrativa avanzata dagli appellanti nell'atto di citazione in appello, poiché del tutto inammissibile, in quanto esplorativa;
- nel merito: respingere e disattendere in toto l'appello e le domande avanzate dagli appellanti, sigg.
e , nella loro qualità di procuratori speciali e generali della Sig. ra Parte_2 Parte_1
, nell'atto di citazione in appello, poiché del tutto infondate in fatto e in diritto e, per Persona_1
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata ordinanza ex art. 702 ter, 5° comma c.p.c. indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Forlì, nella causa inter partes n. 488/2016 R.G., pubblicata il 9 gennaio 2019;
- specificamente, confermare il trasferimento disposto tramite la suddetta ordinanza, ai sensi dell'art. 1068, 2° e 4° comma c.c., delle servitù di passaggio per cui è causa, sulla striscia di terreno posta nei fondi di cui al foglio 34, mappali 233 e 232, appartenenti alla convenuta / appellata, in corrispondenza della linea di confine con il fondo di cui al mappale Controparte_1
103, per l'accesso da e per la Strada del Montale, individuata dal C.T.U., Geom. nel Persona_3 suo elaborato peritale e rappresentata con il colore giallo nella planimetria posta a pag. 9 della
Consulenza Tecnica di Ufficio datata 9 maggio 2018 - e ordinare ai proprietari dei fondi dominanti, ovvero all'attrice / appellante, e ai chiamati in causa / appellati, , Persona_1 Parte_3
, , , e , di esercitare i Parte_4 CP_2 Controparte_3 Parte_5 CP_4 loro diritti su tale striscia di terreno;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, determinati a norma del D.M. n.
55 del 10 marzo 2014, rimborso forfettario spese generali 15% ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012
e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i sigg.ri e , quali procuratori Parte_2 Parte_1 generali e speciali della sig.ra hanno convenuto in giudizio CP_6 Controparte_1 sostenendo che, a seguito di divisione ereditaria, la sig.ra era divenuta proprietaria Per_1 dell'unità immobiliare distinta al Catasto del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole con la particella 103 del Foglio 34 e che, con atto notarile del 22/4/1996, per raggiungere la strada statale, a favore dei proprietari dei immobili siti sulle particelle 103 e 104 era stata costituita con atto notarile una servitù di passaggio a carico della confinante particella 106 (poi frazionata,
pagina 4 di 11 dando origine alle particelle 232 e 233) foglio 24 di proprietà del sig. il quale, Parte_3 con atto notarile del 15/2/2011, l'aveva venduta ad Controparte_1 aveva reso inaccessibile ed inutilizzabile l'originario tracciato della servitù Controparte_1 spettante a con tentativo di cancellazione del tracciato originario a seguito di Persona_1 occupazione con macerie, ghiaia e sterpaglie e, di conseguenza, la sig.ra ed i suoi Per_1 congiunti erano costretti a cambiare percorso, il quale risultava essere più gravoso.
La sig.ra hiedeva ad di ripristinare e riattivare l'accesso ed Per_1 Controparte_1 il percorso originari o di concordare insieme un percorso più comodo e fruibile ma la mediazione tra le due parti risultava infruttuosa.
Concludevano, pertanto, i ricorrenti chiedendo al Tribunale di Forlì di accertare e dichiarare l'esistenza in favore della sig.ra d a carico del fondo di proprietà della convenuta, della Per_1 servitù di passaggio costituita con atto pubblico ed ordinare alla resistente la cessazione di qualsiasi molestia o turbativa rimuovendo gli ostacoli apposti alla servitù.
Chiedeva, altresì, il risarcimento di tutti i danni quantificati in euro 68.560,00.
In data 19/03/2016 si costituiva in giudizio la quale chiedeva di Controparte_1 rigettare la domanda sostenendo che la suddetta servitù era divenuta nel tempo eccessivamente gravosa per il fondo servente rispetto all'epoca in cui fu costituita e, pertanto, doveva essere trasferita in altro luogo ex art. 1068 c.c..
La Società insisteva sul fatto che il fondo servente un tempo era a destinazione agricola mentre ad oggi è divenuto a destinazione edilizia.
La strada privata oggetto della servitù tagliava trasversalmente l'intero fondo servente attualmente edificabile, di guisa che risultava impossibile per eseguire Controparte_7 qualsivoglia genere di opera edificatoria su tale terreno.
Sosteneva la Società che al momento dell'acquisto dei terreni per atto del Notaio era Per_4 stata costituita anche una seconda servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi su una striscia di terreno di metri sei posta al confine con la particella 232.
Precisava, inoltre, che il proprietario del fondo servente chiamato in giudizio dal proprietario del fondo dominante ha non già la facoltà, bensì il diritto potestativo di offrire in sede giudiziale al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per l'esercizio della servitù.
In tal caso, il proprietario del fondo dominante non può rifiutare il trasferimento della servitù, rimanendo altrimenti esposto all'accertamento giudiziale del trasferimento, in ragione dell'esercizio da parte del proprietario del fondo servente del relativo diritto potestativo a lui pagina 5 di 11 spettante, ovvero, in caso di mancato esercizio di tale diritto, il rigetto della propria domanda con l'ulteriore corollario di vedersi impossibilitato ad utilizzare sia il vecchio tracciato, sia il nuovo percorso offerto in sostituzione e non accettato.
La sig.ra i è opposta al trasferimento della servitù in tale nuovo luogo. Per_1
Precisava parte resistente che i comproprietari della particella Fg. 34, mappale 104: Parte_3
, , , , e
[...] Parte_4 CP_2 Controparte_3 Parte_5 CP_4
(citati ma contumaci) avevano sin da subito acconsentito e formalizzato il trasferimento della servitù sul fondo di , Fg. 34, mappale 231, che venivano chiamati in causa per Parte_3 integrare il contraddittorio.
In via riconvenzionale, parte resistente chiedeva al Giudice di prime cure di disporre ex art. 1068 c.c. il trasferimento della servitù su un'altra porzione di terreno posta nei fondi di sua proprietà (Fg. 34, mappale 232 e 233) oppure sulla porzione di terreno posta nel fondo Fg. 34, mappale 231 di proprietà di , il quale aveva già acconsentito. Parte_3
Chiedeva altresì il risarcimento dei danni subiti a causa del rigetto della proposta di spostamento della servitù.
Il Tribunale di Forlì ha disposto c.t.u. e dalla espletata consulenza tecnica e dalla documentazione acquisita in fase istruttoria è emerso che il diritto di servitù di passaggio vantato dall'attrice, al momento della sua originaria costituzione non era gravoso per il fondo servente ma, successivamente al riassetto urbanistico, l'esercizio di tale servitù era mutato.
Riteneva, quindi, il Tribunale di Forlì che l'attuale vocazione edilizia del fondo servente fosse stata notevolmente penalizzata dalla precedente servitù di passaggio.
Il Tribunale, quindi, ha rigettato rigettava le domande di confessoria servitutis e di risarcimento del danno proposte da parte attrice, ed accolto la domanda riconvenzionale di parte resistente, anche se ha individuato un tracciato per l'esercizio della servitù diverso da quello proposto dalla resistente.
Ha quindi, stabilito che la servitù di passaggio, originariamente costituita per atto di compravendita atto del notaio di Forlì perfezionato il 22.4.1996 (Rep.73767) venisse Per_2 trasferita ex art.1068 c.c. sul tracciato indicato in giallo nella consulenza d'ufficio in atti.
Ha, quindi, rigettato anche la domanda di risarcimento della ricorrente e compensato le spese di lite.
I sigg.ri e in qualità di procuratori generali e speciali della sig.ra Parte_2 Parte_1
hanno impugnato la sentenza e rassegnato le conclusioni soprastanti. Persona_1
pagina 6 di 11 Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande Controparte_1 formulare da parte attrice.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno lamentato che l'ordinanza impugnata va riformata nelle seguenti parti e per i seguenti motivi:
1. “laddove omette totalmente di considerare e valutare, ai fini delle decisioni sulle domande delle parti (ivi compreso il giudizio sulla soccombenza ai fini della decisione sulle spese di lite), che a far data da marzo 2011, con condotta innegabilmente arbitraria ed Controparte_1 illegittima, ha di fatto soppresso e reso del tutto inaccessibile / inutilizzabile l'originario tracciato della servitù spettante a attraverso la particella n. 233 (ora frazionata nelle Persona_1 particelle nn. 252 - 253 - 254 - 255 -256- 257), tramite “cancellazione” ed occupazione con mucchi di ghiaia e macerie, oltre che con arbusti e sterpaglie, del tracciato medesimo;
il tutto, senza avere mai offerto alcuna idonea alternativa e tanto meno agito giudizialmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1068 c. 2 c.c., imponendo a ed ai propri congiunti, per potere accedere alla Persona_1 relativa proprietà, il ben più gravoso percorso (come accertato dallo stesso TU) attraverso la striscia di terreno costeggiante i confini della particella 232 (ora frazionata nelle particelle nn. 249
- 250 - 251)”.
La decisione nella parte che ha ritenuto di poter trasferire ad altro luogo l'esercizio della servitù non sarebbe coerente con le conclusioni del c.t.u., infatti lo stesso giudice afferma che
“dalla consulenza tecnica in atti, i due tracciati alternativi indicati dalla resistente risultano non comodi per il fondo dominante”).
Tale censura confonde la parte della decisione inerente lo spostamento della servitù con quella inerente la liquidazione del danno.
2. “laddove (II capoverso di pag. 8), nel valutare la domanda risarcitoria dell'odierna parte appellante, contiene le seguenti affermazioni palesemente non rispondenti al vero: a) il ricorso conterrebbe solo una “generica deduzione” circa i danni patiti da per effetto Persona_1 dell'arbitraria soppressione del proprio diritto reale: in realtà, parte ricorrente, anche allegando dettagliata perizia tecnico-estimativa del Geom. (doc. 8 fascicolo I grado , Persona_5 Per_1 ha quantificato in dettaglio plurime voci di danno - su cui il giudice a quo ha omesso inspiegabilmente di prendere posizione - inerenti l'impossibilità di esercizio da vari anni del diritto reale, la conseguente diminuzione di valore e di appeal commerciale dell'immobile e, in ogni caso, le pagina 7 di 11 spese ed oneri connessi e conseguenti alla maggior scomodità e lunghezza (oltre 1 km come accertato dal TU) del tracciato imposto dall'illegittima condotta della convenuta;
b) il giudice conclude che non risulterebbe provato alcun danno apprezzabile sofferto dalla ricorrente per effetto dell'interclusione del passaggio qualificato erroneamente come “pedonale”: al di là del fatto che la servitù illegittimamente soppressa da non è solo pedonale ma carrabile trattandosi - CP_1 come si legge nel relativo atto costitutivo”.
3. “in assenza di apposita domanda proposta dalla convenuta (neppure in sede di precisazione delle conclusioni) in conformità alla terza soluzione individuata dal TU (tracciato in giallo di cui alla TU Geom. , ha accolto d'ufficio la domanda riconvenzionale di ex art. Per_6 CP_5
1068 c. 2 c.c., incorrendo perciò in una pronuncia ultra petitum in violazione del fondamentale principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; infatti, senza neppure valutare quanto prudenzialmente eccepito in via preventiva da questa difesa nelle note conclusionali autorizzate (successive alla precisazione delle conclusioni), il giudicante di primo grado non ha considerato che, dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni all'esito dell'udienza di discussione del 24/10/2018, la difesa della convenuta, cristallizzando definitivamente il thema decidendum nei limiti delle domande proposte, ha concluso riportandosi ai propri atti di causa che, a partire dal ricorso introduttivo, non hanno mai contemplato la soluzione individuata dal TU e recepita d'ufficio nell'ordinanza impugnata, bensì due diverse soluzioni alternative 3 (compresa quella imposta dal 2011 ad oggi) giudicate dal TU più scomode e, perciò, inidonee ex art. 1168 c. 2 c.c.;”
Il giudice ha ritenuto di applicare l'art. 1068 c. 2 c.c. pur in assenza del decisivo requisito dell'offerta e, quindi, ha disposto lo spostamento della servitù in accoglimento di una domanda riconvenzionale mai proposta nei termini in cui è stata inopinatamente accolta;
4. “il giudice di primo grado ha ovviamente sbagliato, oltre che ad escludere la responsabilità risarcitoria della convenuta, anche a valutare in modo non esatto la soccombenza anche ai fini dell'imputazione delle spese di lite”.
L'appello proposto dai sigg.ri e nella loro qualità di procuratori Parte_2 Parte_1 generali e speciali della sig.ra è da considerarsi infondato. Persona_1
pagina 8 di 11 Quanto al vizio di ultrapetizione denunciato da parte appellante con l'impugnazione va detto che la società ha avanzato nel corso del giudizio di primo grado, in sede Controparte_1 di note autorizzate, domanda di trasferimento ex art. 1068 c.c. della servitù per cui è causa del percorso individuato dal C.T.U. nel suo elaborato peritale;
nello specifico ha chiesto di disporre il trasferimento ai sensi dell'art. 1068 c.c., secondo e quarto comma, delle servitù di passaggio sulla striscia di terreno posta nei fondi di cui al foglio 34, mappale 233 e 232.
Secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, laddove, come nel caso di specie, il proprietario del fondo servente sia convenuto in giudizio dal proprietario del fondo dominante,
l'offerta di trasferimento della servitù in altro luogo ex art. 1068 c.c. può essere avanzata anche in corso di causa e può essere modificata e specificata nel corso del giudizio, all'esito della TU volta ad individuare un luogo ugualmente comodo rispetto a quello originario.
Ciò è avvenuto nel caso di specie.
Stabilisce la Cass. Civ. sez. II n. 11424/2016 che “qualora sia il proprietario del fondo dominante a convenire in giudizio il proprietario del fondo servente per pretese violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 1068 c. c., l'offerta di un luogo diverso di esercizio della servitù può essere fatta in sede giudiziale restando al giudice il compito di stabilire se ricorrano o meno le condizioni di legge per lo spostamento del luogo di esercizio della servitù”.
Inoltre, la Cass. Civ. n. 11424/2016 ha stabilito, inoltre, che: “ in tema di trasferimento di servitù prediale il proprietario del fondo servente, formulata l'offerta anteriormente all'instaurazione, pur se da parte sua, del giudizio, ha anche in corso di lite il diritto potestativo ai sensi dell'art. 1068, comma 2 c.c., di specificarla ulteriormente e, all'occorrenza, di conformarla agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta al precipuo scopo di individuare un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servitù”.
Peraltro, la maggiore gravosità sopravvenuta per il fondo servente dell'esercizio della servitù di passaggio è stata riconosciuta dall'attrice stessa e dalle altre parti del giudizio tramite la scrittura privata sottoscritta dai sigg. ri , , e Parte_3 Parte_6 Controparte_8
prodotta in atti. Persona_1
Tale aspetto trova conferma anche nella TU del Geometra e nel disposto Persona_3 dello stesso art. 1068 c.c. disciplinante il trasferimento della servitù in luogo diverso da quello originario, laddove la servitù sia divenuta eccessivamente gravosa per il fondo servente oppure laddove impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti.
pagina 9 di 11 Come risulta dagli atti di causa, è venuto meno l'originario equilibrio tra onerosità e comodità tra i due fondi e in questi casi la legge autorizza il proprietario del fondo ad offrire un luogo diverso ed ugualmente comodo per l'esercizio della servitù ed il dominus servitius non può rifiutarlo.
Tale diritto ha natura di diritto potestativo.
Ancora, si può dire che “nella controversia tra i proprietari dei fondi servente e dominante relativa al trasferimento della servitù di passaggio in luogo diverso, la valutazione del giudice di merito in base ai criteri di cui al secondo comma dell'art. 1068 c.c. deve essere globale e comparativa, essendo nella realtà impossibile che qualsiasi nuovo passaggio comporti caratteristiche strutturale e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso anteriore.
Pertanto, è incensurabile la decisione del giudice di merito, ove lo stesso abbia correttamente considerato che, per effetto del nuovo passaggio offerto in sostituzione, posto a confronto col vecchio tracciato, avendo riguardo alla loro pendenza, ampiezza, sinuosità ed alla conformazione del piano del suolo, non si è avuta una diminuzione della comodità del fondo dominante e si è, piuttosto, evitato o rimosso, l'aggravio del fondo servente, o, quanto meno, lo si è ridotto al minimo compatibile con il pieno esercizio della servitù”. (Cass. Civ. n. 12929/2012).
Ictu oculi, si può sostenere che l'attuale vocazione edilizia del fondo di proprietà della
[...] sia di fatto impedita dalla presenza della strada che dovrebbe consentire Controparte_9 il passaggio e che taglia trasversalmente il fondo.
In sede di TU è stato individuato un percorso alternativo valido che soddisfa pienamente il diritto di chi deve esercitare il passaggio.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente, va disattesa per i motivi già esposti nella ordinanza impugnata, laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto generica deduzione sul punto nel ricorso, infatti, non risultava provato il danno apprezzabile che la ricorrente avrebbe sofferto per effetto della interclusione del passaggio pedonale e quanto al prospettato giudizio equitativo, invero, è ricorribile solo quando sia stata raggiunta una prova adeguata sull'an del danno e non sia invece possibile procedere alla sua obiettiva quantificazione.
Per tutti i motivi suesposti, l'appello è da considerarsi infondato quanto alla domanda di confessoria servitutis e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore previsto dal D.M. 55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di appello, per l'attività svolta di studio, introduzione, trattazione e decisione.
pagina 10 di 11 Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello promosso da e , in qualità di procuratori generali e Parte_2 Parte_1 speciali di , Persona_1
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali che si liquidano per la fase di appello, in euro 5.338,00, oltre accessori come per legge, rimborso forfettario al 15% spese generali.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 17 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente dott.ssa Antonella Allegra
pagina 11 di 11