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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8120/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8120/2020
Oggi 9 luglio 2025 innanzi al dott. Grazia Roscigno, sono comparsi: peer per delega dell'avv. DELLI BOVI GIOVANNI, l'avv. Parte_1
il quale si riporta al proprio atto introduttivo ed anche a tutte le CP_1 memorie depositate, chiedendone l'integrale accoglimento, impugnato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
per per delega dell'avv. DELLE ROSE LUIGI, Controparte_2
l'avv. la quale si riporta a tutte le proprie difese formulate nei Parte_2 verbali di causa, nonché alla memoria conclusionale in atti depositata;
impugnato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, insiste per il rigetto della domanda con vittoria di spese, anche di CTU, e compensi del giudizio. Chiede che la causa sia decisa.
Nessuno è comparso per le altre parti.
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. ssa Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8120/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELLI BOVI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DELLE ROSE LUIGI
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 28/10/2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_2 nonché , per ivi sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo modello LA IL targato DL 383 ZR nella causazione pagina 2 di 13 del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore sig. della Parte_1 complessiva somma di €. 47.665,33 quale risarcimento per le lesioni personali patite dallo stesso in conseguenza del sinistro stradale descritto in premessa o di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà determinata in seguito a C.T.U. medico – legale o di quella maggiore
o minore somma che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e / o equità oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con riferimento alle lesioni personali patite dall'attore condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni personali dal medesimo subite a seguito del sinistro stradale di cui
è causa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto
− che in data 8/12/2019, alle ore 13:30 circa, in località Cerrelli del
Comune di Altavilla Silentina (SA), era stato coinvolto in un sinistro stradale nel mentre stava attraversando sulle strisce pedonali presenti all'altezza della rotatoria posta all'intersezione tra via del Dopolavoro e via AV IN
(rotatoria posta all'incrocio tra SP 314 e la SP 174);
− che era stato colpito dalla parte anteriore dell'autoveicolo LA IL targato DL 383 ZR di proprietà e condotto da e che, Controparte_3 pertanto, era caduto al suolo accusando intensi e acuti dolori a varie parti del corpo e, in particolare, agli arti inferiori e, soprattutto, a quelli superiori;
− che il sopramenzionato veicolo stava procedendo a elevata velocità e stava viaggiando con direzione di marcia dalla Strada Provinciale n. 314 verso la Strada Provinciale n. 174;
− che il conducente dell'autoveicolo aveva arrestato la marcia e si era reso disponibile a prestargli soccorso;
− che il conducente aveva violato le regole di prudenza, diligenza e cautela nonché le norme del Codice della Strada e più precisamente sia l'art. 142 per aver violato i “limiti di velocità” e per aver omesso di dare la precedenza al pagina 3 di 13 pedone nonché dell'art. 191 per non aver dato la precedenza, in assenza di agenti e/o semafori, alla segnaletica orizzontale;
− che aveva sottoscritto, insieme al conducente della LA IL un modello di constatazione amichevole di incidente nel quale il conducente si era assunto la piena responsabilità nella causazione del sinistro;
− che a causa dei forti dolori era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Eboli (Sa) dove, sottoposto a vari controlli, gli era stata diagnosticata una: “frattura bilaterale ai gomiti del capitello radiale” e, a causa della gravità delle lesioni patite, era stato ricoverato presso il reparto di ortopedia del suddetto nosocomio;
− che, nei mesi successivi, aveva continuato a lamentare dolori con limitazione nei movimenti, che avevano reso necessarie visite specialistiche e cicli di terapia riabilitativa;
− che al momento del sinistro il veicolo era garantito per la R.C.A. verso terzi dalla compagnia di assicurazioni con polizza n. Controparte_2
404465438 valida dal 29/07/2019 al 29/07/2020;
− che l' era stata formalmente costituita in mora a Controparte_2 mezzo p.e.c. del 6/1/2020;
− che erano stati forniti alla compagna convenuta tutti i documenti attestanti l'entità e la natura delle lesioni personali patite nonché il certificato attestante la sua guarigione con postumi da valutarsi;
− che, in data 23/6/2020, si era sottoposto a visita medico legale presso lo studio medico “Dr. Mario Aversa S.r.l.” quale medico legale di fiducia della compagnia di assicurazioni;
− che, sulla base delle risultanze della consulenza medico -legale di parte redatta dal consulente di parte dott. , era stato valutato un Persona_1 risarcimento pari ad €. 47.665,33;
− che non aveva formulato un'offerta di Controparte_2 risarcimento adeguata rispetto all'entità dei danni patiti;
− che, in data 26/8/2020, era stata inviata a mezzo p.e.c., ad
[...]
l'invito alla stipula della negoziazione assistita, senza Controparte_2 alcun esito.
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni sopra riportate. pagina 4 di 13 Si è costituita tempestivamente la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 c.p.c.;
• l'improponibilità della domanda per il mancato adempimento ex art. 148 del D.lgs 209/05;
• la mancata prova della legittimazione passiva di;
Controparte_3
• la non veridicità del fatto storico;
• il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) dichiarare la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 del decreto legislativo n. 209/05; 2) comunque, rigettare la domanda per la nullità dell'atto introduttivo e perché erronea ed infondata e non provata;
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione».
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante escussione testi e C.T.U. medico -legale. È stata, infine, rinviata alla data odierna per la contestuale discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
***
1. Deve in primo luogo darsi atto della proponibilità della domanda, essendo stata preceduta dall'invio di p.e.c. contenenti le richieste risarcitorie avanzate nei confronti della (all.to all'atto Controparte_2 introduttivo – fascicolo telematico) ed essendo trascorsi i tempi previsti dalla legge per la proponibilità della domanda giudiziale.
1.1. In giudizio sono stati regolarmente evocati l'impresa di assicurazione e il proprietario del veicolo responsabile, entrambi litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Lo stesso articolo dispone: «Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione […]. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno […]». In tal senso, nel giudizio pagina 5 di 13 proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile deve essere convenuto anche il responsabile civile.
1.2. Nonostante la regolare citazione dei litisconsorti, è rimasto CP_3 contumace.
2. Va, poi esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla Compagnia assicurativa, che risulta infondata, essendo stata fornita una sufficiente rappresentazione dei fatti dalla quale è possibile desumere petitum e causa petendi.
3. Per quel che concerne, poi, la titolarità della posizione del , deve CP_3 evidenziarsi che è stata debitamente allegata la documentazione da cui si desume che egli è proprietario del veicolo di causa e che quest'ultimo veicolo è Contr assicurato con la compagnia in particolare, sono presenti in atti il certificato di proprietà e la polizza assicurativa.
4. In punto di diritto va rilevato che la vicenda ricade dell'alveo dell'art.
2054, comma 1 cod. civ., in base al quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
4.1. In altri termini, la responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
4.2. Con particolare riguardo all'investimento di un pedone, deve poi precisarsi che il conducente del veicolo danneggiante va esente da responsabilità quando, per motivi a lui estranei e che esulano dai suoi obblighi di diligenza, si trovi nell'oggettiva impossibilità sia di notare il pedone sia di osservare tempestivamente i suoi movimenti che siano da lui attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
4.3. Infatti, il conducente è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, ponendosi nella condizione di poter percepire tempestivamente un'eventuale situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a realizzare una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò
pagina 6 di 13 consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore
(Cassazione penale sez. IV, 08/01/2025, n.7485).
4.4. Quindi, oltre a essere necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti rapidi e inattesi, occorre, altresì, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.
4.5. In tal senso, la Suprema Corte afferma che «in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta» (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
4.6. Venendo al merito della controversia, risulta provato che il fatto dannoso si sia verificato nelle modalità descritte dall'attore e tanto lo si desume dall'istruttoria espletata in corso di causa.
4.7. Infatti, entrambi i testi escussi all'udienza del 13/10/2022 hanno confermato che l'attore, intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali veniva attinto dall'auto LA IL tg. DZ 383 ZR, in quanto il conducente di quest'ultima non si avvedeva della sua presenza e, a causa dell'elevata velocità da lui sostenuta, lo investiva.
4.8. Il teste sulla circostanza “Vero che il sinistro stradale si Testimone_1 verificava in data 08 DICEMBRE 2019 alle ore 13:30 circa in località
CERRELLI del e più precisamente Controparte_4 sull'attraversamento pedonale che si trova all'altezza della rotatoria posta all'intersezione tra via DEL DOPOLAVORO e via SAVERIO PIPINO ed pagina 7 di 13 esattamente la rotatoria posta all'incrocio tra SP 314 e la SP 174” ha risposto: «Sì, è vero, come ho già detto in quel momento io e la mia compagnia eravamo fuori, sul piazzale, giacché era il giorno dell' ed avevamo avuto un afflusso di clienti consistente;
per Per_2 cui, stavamo in quel momento sistemando l'esposizione. Preciso che nei giorni di festa facciamo orario continuato, perché nei giorni feriali, a quell'ora, il negozio sarebbe stato chiuso».
4.9. Sulla stessa circostanza ha dichiarato: «Sì, è vero, lo so Testimone_2 perché il mio negozio è vicinissimo al luogo dell'incidente, anzi confina proprio con la strada dove è avvenuto l'incidente. Io ed il mio compagno eravamo nello spiazzo dinanzi al negozio, intenti a sistemare i fiori, perché la mattina c'era stato un grande afflusso di persone e si prevedeva che il pomeriggio sarebbe stato lo stesso. Io ho visto l'incidente, perché eravamo proprio vicino alla ringhiera, che cinge il nostro piazzale ed è proprio sul marciapiede della strada dove è accaduto l'incidente».
4.10. I testi hanno, altresì, confermato che il conducente della LA
IL procedeva a elevata velocità e, infatti, alla circostanza: “Vero che l'autoveicolo modello LANCIA YPSILON targato DL 383 ZR procedeva ad elevata velocità con direzione di marcia dalla STRADA PROVINCIALE n. 314 verso la STRADA PROVINCIALE n. 174 o meglio procedeva con direzione di marcia verso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO sita nelle vicinanze del luogo teatro del sinistro” hanno risposto: «Sì è vero, come ho già detto, però, non ricordo il numero di targa ma solo il modello, il colore ed il conducente» (cit. e: «Sì è vero, perché ha attraversato la Testimone_1 rotatoria con una velocità che non è consona ad un centro abitato dove ci trovavamo ed infatti io ho visto l'auto impegnare la rotatoria, proprio perché mi sono girata per la velocità dell'auto» (teste ). Testimone_3
4.11. La dinamica, così come descritta dall'attore e confermata dai testi, già secondo l'id quod pleremuque accidit, risulta compatibile con i danni alla salute riportati in seguito alla collisione, vale a dire la sola frattura dei gomiti
(v. cartella clinica all.to in data 6/11/2020 al fascicolo attoreo). Del resto, i testimoni hanno riferito altri elementi che giustificano razionalmente la possibilità che il danneggiato abbia subito solo la frattura dei gomiti senza escoriazioni o altri danni. pagina 8 di 13 4.12. Infatti, alla circostanza: “Vero che per effetto dell'impatto contro l'autoveicolo modello LANCIA YPSILON targato DL 383 ZR il pedone investito cadeva sul fondo stradale” il teste ha risposto: Testimone_1
«Vero. Io ho visto che, a seguito dell'impatto con l'auto, il pedone ha cercato di parare il colpo buttandosi con le braccia in avanti verso il cofano anteriore della macchina e poi, dopo l'urto, è caduto a terra. Per quello che posso riferire io, l'urto è avvenuto soprattutto con la parte superiore e anteriore del corpo del pedone […]». E, ancora, alla circostanza: “Vero che il pedone investito accusava dolori a varie parti del corpo ed in particolare agli arti inferiori e soprattutto a quelli superiori”, ha risposto: «Come ho già riferito l'impatto è avvenuto nella parte superiore del corpo, ossia sulle braccia, ed infatti il pedone si lamentava con la madre proprio del dolore alle braccia» e «Sì, è vero».
4.13. Anche l'altra teste, , sulla medesima circostanza, ha Testimone_3 riferito: «Sì, è vero. Io ho seguito tutto l'accaduto e posso dire che la macchina lo ha colpito alle gambe ed il pedone, per ripararsi, ha buttato le braccia avanti, urtando sul cofano della macchina».
4.14. Pertanto, la sola frattura ai gomiti è dipesa dal fatto che il danneggiato ha sporto le braccia in avanti appoggiandole sul cofano anteriore della LA IL, per evitare l'impatto con il resto del corpo. Le testimonianze, infatti, per quanto leggermente diverse tra loro, completano la ricostruzione del fatto l'una con l'altra, senza contraddizioni sistematiche.
4.15. Anche il C.T.U., d'altronde, rispondendo ai quesiti, ha svolto una ricostruzione fattuale degli eventi attraverso una sintetica, ma accurata, analisi della documentazione allegata in atti e, valutando l'esistenza o meno del nesso causale tra l'evento lesivo occorso e il danno subito dall'attore, ha chiarito che l'evento dannoso (lesioni al gomito) è correlato causalmente al fatto per essere con lo stesso compatibile secondo le leggi scientifiche di riferimento.
4.16. A pag. 11 della CTU si legge infatti: «Quanto al rapporto di causalità tra il l'incidente e le lesioni diagnosticate, non sussistono dubbi poiché la diagnosi fu posta nell'immediatezza dell'evento al PS del PO di
Eboli, confermata dalla cartella clinica di ricovero, dagli accertamenti radiologi e visite specialistiche effettuate . Anche le modalità dell'incidente
pagina 9 di 13 appaiono compatibili con le lesioni riportate con violenta proiezione al suolo
[…].
Questo tipo di fattura è quasi sempre conseguenza di un trauma. Il trauma può essere diretto al gomito, oppure più frequentemente indiretto: Trauma indiretto (caduta sull'avambraccio a mano iperetesa e gomito esteso / caduta sul palmo della mano atteggiata a difesa con il gomito in leggera flessione.);
Trauma diretto contro la superficie esterna del gomito (incidente automobilistico, attività sportiva)».
4.17. In base alle lesioni subite, ha poi ritenuto sussistente il danno conseguenza riportato dal e, infatti, ha evidenziato a pag. 12 -13: Pt_1
«Considerata la documentazione agli atti e il tempo abitualmente necessario per il trattamento e la guarigione di analoghe lesioni, si ritiene che il periodo di malattia e quindi di temporanea compromissione della integrità fisica del soggetto, abbia avuto la durata di gg 83 , di cui 3 giorni di inabilità temporanea assoluta corrispondenti al periodo di ricovero , 20 gg di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 gg di ITP al 50% e 30 gg al 25% […].
Pertanto, sulla base delle indicazioni dei correnti baremes medico legali di riferimento e soprattutto delle indicazioni normative della Tabella delle
Menomazioni alla Integrità' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti (DM
03.07.2003), tenuto conto di tutti gli elementi dinanzi esposti e delle caratteristiche del caso, si ritiene che i suddetti postumi incidano sull'integrità psico-fisica con un danno biologico permanente dell'8%».
4.18. Altresì il C.T.U. ha evidenziato le spese sostenute dall'attore in seguito alle lesioni subite nell'incidente di cui è causa e, a pag. 16, ha riconosciuto: «Sono documentate spese mediche (per v. specialistiche, esami radiologici e FKT ) congrue con le lesioni riscontrate , per un totale di euro
1089,33 . Non sono prospettabili ulteriori spese mediche».
4.19. In base a tutti gli elementi istruttori sopracitati, è possibile concludere che sono stati accertati il fatto illecito in tutte le sue componenti, il nesso causale tra il fatto e il danno evento (lesioni al gomito) e tra quest'ultimo e il danno conseguenza costituito dal danno biologico. Provato è, altresì, il danno patrimoniale consistito nelle spese mediche sostenute. Non è stata raggiunta, invece, la prova del danno conseguenza sub specie di pagina 10 di 13 incapacità lavorativa generica o specifica, poiché come rilevato dallo stesso
C.T.U., lo stesso lavoratore non ha lamentato ripercussioni sulla sua attività lavorativa dopo la guarigione dalle lesioni.
4.20. Non sono altresì provati la personalizzazione del danno biologico e il danno morale.
4.21. Circa la personalizzazione, l'attore non ha allegato alcun fattore incidente oltre la sfera relazionale del danneggiato: in altri termini, tutti i danni fisici e psichici lamentati si inscrivono nel danno biologico che, per definizione, comporta una compressione della sfera relazionale del soggetto e l'attore, quindi, per ottenere il riconoscimento della personalizzazione avrebbe dovuto provare l'esistenza di fattori ulteriori anomali e peculiari capaci di aggravare il danno conseguenza oltre la regolare compressione della sfera relazionale secondo un criterio di normalità causale [(v. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025, secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento]. Il che nella specie non è avvenuto.
4.22. Circa il danno morale, similmente non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018,
n. 9385, secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento»).
5. La liquidazione del danno biologico va, quindi, effettuata in base alle ultime Tabelle di Milano («Le tabelle per la liquidazione del danno alla pagina 11 di 13 persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para - normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.», Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020) e ad esso va aggiunto il danno patrimoniale sub specie di spese mediche occorse, per un totale di € 21.591,49 come da seguente tabella.
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 83
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 13.845,74
Invalidità temporanea totale € 4.584,92
Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 6.656,42
Spese mediche € 1.089,33
TOTALE GENERALE: € 21.591,49
5.1. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, i convenuti sono condannati, in solido, a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di €
20.502,16; vista la richiesta attorea di riconoscimento della rivalutazione e degli interessi, in ragione della natura di debito di valore, va sicuramente riconosciuta la rivalutazione monetaria agli indici Istat -FOI, sulla somma liquidata, devalutata alla data dell'evento di danno e rivalutata anno per anno per anno fino al soddisfo. Non possono, invece, riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore fornito alcuna prova in tal senso (v. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
pagina 12 di 13 5.2. Anche sull'importo di € 1.089,33, liquidato a titolo di danno patrimoniale, va riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, decorrente, però da una data intermedia dei vari esborsi (dovendosi, altrimenti calcole da ogni singola spesa), ossia dal 1/02/2020. Non possono, invece, riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore fornito alcuna prova in tal senso (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
5.3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi nei termini seguenti tenuto conto che il valore della controversia è pari ad euro €21.591,49:
- euro 550,00 per spese vive;
- euro 5.077,00 per compenso professionale (liquidazione ai medi), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) condanna le parti convenute in solido tra loro a pagare all'attore la somma di € 20.502,16, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, così come riconosciuta in motivazione e la somma di €1.089,33 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, così come riconosciuta in motivazione;
B) condanna altresì le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 550,00 per spese vive ed euro
€ 5.077,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale.
9 luglio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. D'Amato Francesco.
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8120/2020
Oggi 9 luglio 2025 innanzi al dott. Grazia Roscigno, sono comparsi: peer per delega dell'avv. DELLI BOVI GIOVANNI, l'avv. Parte_1
il quale si riporta al proprio atto introduttivo ed anche a tutte le CP_1 memorie depositate, chiedendone l'integrale accoglimento, impugnato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
per per delega dell'avv. DELLE ROSE LUIGI, Controparte_2
l'avv. la quale si riporta a tutte le proprie difese formulate nei Parte_2 verbali di causa, nonché alla memoria conclusionale in atti depositata;
impugnato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, insiste per il rigetto della domanda con vittoria di spese, anche di CTU, e compensi del giudizio. Chiede che la causa sia decisa.
Nessuno è comparso per le altre parti.
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. ssa Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8120/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELLI BOVI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DELLE ROSE LUIGI
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 28/10/2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_2 nonché , per ivi sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo modello LA IL targato DL 383 ZR nella causazione pagina 2 di 13 del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore sig. della Parte_1 complessiva somma di €. 47.665,33 quale risarcimento per le lesioni personali patite dallo stesso in conseguenza del sinistro stradale descritto in premessa o di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà determinata in seguito a C.T.U. medico – legale o di quella maggiore
o minore somma che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e / o equità oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con riferimento alle lesioni personali patite dall'attore condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni personali dal medesimo subite a seguito del sinistro stradale di cui
è causa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto
− che in data 8/12/2019, alle ore 13:30 circa, in località Cerrelli del
Comune di Altavilla Silentina (SA), era stato coinvolto in un sinistro stradale nel mentre stava attraversando sulle strisce pedonali presenti all'altezza della rotatoria posta all'intersezione tra via del Dopolavoro e via AV IN
(rotatoria posta all'incrocio tra SP 314 e la SP 174);
− che era stato colpito dalla parte anteriore dell'autoveicolo LA IL targato DL 383 ZR di proprietà e condotto da e che, Controparte_3 pertanto, era caduto al suolo accusando intensi e acuti dolori a varie parti del corpo e, in particolare, agli arti inferiori e, soprattutto, a quelli superiori;
− che il sopramenzionato veicolo stava procedendo a elevata velocità e stava viaggiando con direzione di marcia dalla Strada Provinciale n. 314 verso la Strada Provinciale n. 174;
− che il conducente dell'autoveicolo aveva arrestato la marcia e si era reso disponibile a prestargli soccorso;
− che il conducente aveva violato le regole di prudenza, diligenza e cautela nonché le norme del Codice della Strada e più precisamente sia l'art. 142 per aver violato i “limiti di velocità” e per aver omesso di dare la precedenza al pagina 3 di 13 pedone nonché dell'art. 191 per non aver dato la precedenza, in assenza di agenti e/o semafori, alla segnaletica orizzontale;
− che aveva sottoscritto, insieme al conducente della LA IL un modello di constatazione amichevole di incidente nel quale il conducente si era assunto la piena responsabilità nella causazione del sinistro;
− che a causa dei forti dolori era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Eboli (Sa) dove, sottoposto a vari controlli, gli era stata diagnosticata una: “frattura bilaterale ai gomiti del capitello radiale” e, a causa della gravità delle lesioni patite, era stato ricoverato presso il reparto di ortopedia del suddetto nosocomio;
− che, nei mesi successivi, aveva continuato a lamentare dolori con limitazione nei movimenti, che avevano reso necessarie visite specialistiche e cicli di terapia riabilitativa;
− che al momento del sinistro il veicolo era garantito per la R.C.A. verso terzi dalla compagnia di assicurazioni con polizza n. Controparte_2
404465438 valida dal 29/07/2019 al 29/07/2020;
− che l' era stata formalmente costituita in mora a Controparte_2 mezzo p.e.c. del 6/1/2020;
− che erano stati forniti alla compagna convenuta tutti i documenti attestanti l'entità e la natura delle lesioni personali patite nonché il certificato attestante la sua guarigione con postumi da valutarsi;
− che, in data 23/6/2020, si era sottoposto a visita medico legale presso lo studio medico “Dr. Mario Aversa S.r.l.” quale medico legale di fiducia della compagnia di assicurazioni;
− che, sulla base delle risultanze della consulenza medico -legale di parte redatta dal consulente di parte dott. , era stato valutato un Persona_1 risarcimento pari ad €. 47.665,33;
− che non aveva formulato un'offerta di Controparte_2 risarcimento adeguata rispetto all'entità dei danni patiti;
− che, in data 26/8/2020, era stata inviata a mezzo p.e.c., ad
[...]
l'invito alla stipula della negoziazione assistita, senza Controparte_2 alcun esito.
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni sopra riportate. pagina 4 di 13 Si è costituita tempestivamente la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 c.p.c.;
• l'improponibilità della domanda per il mancato adempimento ex art. 148 del D.lgs 209/05;
• la mancata prova della legittimazione passiva di;
Controparte_3
• la non veridicità del fatto storico;
• il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) dichiarare la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 del decreto legislativo n. 209/05; 2) comunque, rigettare la domanda per la nullità dell'atto introduttivo e perché erronea ed infondata e non provata;
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione».
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante escussione testi e C.T.U. medico -legale. È stata, infine, rinviata alla data odierna per la contestuale discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
***
1. Deve in primo luogo darsi atto della proponibilità della domanda, essendo stata preceduta dall'invio di p.e.c. contenenti le richieste risarcitorie avanzate nei confronti della (all.to all'atto Controparte_2 introduttivo – fascicolo telematico) ed essendo trascorsi i tempi previsti dalla legge per la proponibilità della domanda giudiziale.
1.1. In giudizio sono stati regolarmente evocati l'impresa di assicurazione e il proprietario del veicolo responsabile, entrambi litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Lo stesso articolo dispone: «Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione […]. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno […]». In tal senso, nel giudizio pagina 5 di 13 proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile deve essere convenuto anche il responsabile civile.
1.2. Nonostante la regolare citazione dei litisconsorti, è rimasto CP_3 contumace.
2. Va, poi esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla Compagnia assicurativa, che risulta infondata, essendo stata fornita una sufficiente rappresentazione dei fatti dalla quale è possibile desumere petitum e causa petendi.
3. Per quel che concerne, poi, la titolarità della posizione del , deve CP_3 evidenziarsi che è stata debitamente allegata la documentazione da cui si desume che egli è proprietario del veicolo di causa e che quest'ultimo veicolo è Contr assicurato con la compagnia in particolare, sono presenti in atti il certificato di proprietà e la polizza assicurativa.
4. In punto di diritto va rilevato che la vicenda ricade dell'alveo dell'art.
2054, comma 1 cod. civ., in base al quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
4.1. In altri termini, la responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
4.2. Con particolare riguardo all'investimento di un pedone, deve poi precisarsi che il conducente del veicolo danneggiante va esente da responsabilità quando, per motivi a lui estranei e che esulano dai suoi obblighi di diligenza, si trovi nell'oggettiva impossibilità sia di notare il pedone sia di osservare tempestivamente i suoi movimenti che siano da lui attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
4.3. Infatti, il conducente è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, ponendosi nella condizione di poter percepire tempestivamente un'eventuale situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a realizzare una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò
pagina 6 di 13 consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore
(Cassazione penale sez. IV, 08/01/2025, n.7485).
4.4. Quindi, oltre a essere necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti rapidi e inattesi, occorre, altresì, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.
4.5. In tal senso, la Suprema Corte afferma che «in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta» (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
4.6. Venendo al merito della controversia, risulta provato che il fatto dannoso si sia verificato nelle modalità descritte dall'attore e tanto lo si desume dall'istruttoria espletata in corso di causa.
4.7. Infatti, entrambi i testi escussi all'udienza del 13/10/2022 hanno confermato che l'attore, intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali veniva attinto dall'auto LA IL tg. DZ 383 ZR, in quanto il conducente di quest'ultima non si avvedeva della sua presenza e, a causa dell'elevata velocità da lui sostenuta, lo investiva.
4.8. Il teste sulla circostanza “Vero che il sinistro stradale si Testimone_1 verificava in data 08 DICEMBRE 2019 alle ore 13:30 circa in località
CERRELLI del e più precisamente Controparte_4 sull'attraversamento pedonale che si trova all'altezza della rotatoria posta all'intersezione tra via DEL DOPOLAVORO e via SAVERIO PIPINO ed pagina 7 di 13 esattamente la rotatoria posta all'incrocio tra SP 314 e la SP 174” ha risposto: «Sì, è vero, come ho già detto in quel momento io e la mia compagnia eravamo fuori, sul piazzale, giacché era il giorno dell' ed avevamo avuto un afflusso di clienti consistente;
per Per_2 cui, stavamo in quel momento sistemando l'esposizione. Preciso che nei giorni di festa facciamo orario continuato, perché nei giorni feriali, a quell'ora, il negozio sarebbe stato chiuso».
4.9. Sulla stessa circostanza ha dichiarato: «Sì, è vero, lo so Testimone_2 perché il mio negozio è vicinissimo al luogo dell'incidente, anzi confina proprio con la strada dove è avvenuto l'incidente. Io ed il mio compagno eravamo nello spiazzo dinanzi al negozio, intenti a sistemare i fiori, perché la mattina c'era stato un grande afflusso di persone e si prevedeva che il pomeriggio sarebbe stato lo stesso. Io ho visto l'incidente, perché eravamo proprio vicino alla ringhiera, che cinge il nostro piazzale ed è proprio sul marciapiede della strada dove è accaduto l'incidente».
4.10. I testi hanno, altresì, confermato che il conducente della LA
IL procedeva a elevata velocità e, infatti, alla circostanza: “Vero che l'autoveicolo modello LANCIA YPSILON targato DL 383 ZR procedeva ad elevata velocità con direzione di marcia dalla STRADA PROVINCIALE n. 314 verso la STRADA PROVINCIALE n. 174 o meglio procedeva con direzione di marcia verso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO sita nelle vicinanze del luogo teatro del sinistro” hanno risposto: «Sì è vero, come ho già detto, però, non ricordo il numero di targa ma solo il modello, il colore ed il conducente» (cit. e: «Sì è vero, perché ha attraversato la Testimone_1 rotatoria con una velocità che non è consona ad un centro abitato dove ci trovavamo ed infatti io ho visto l'auto impegnare la rotatoria, proprio perché mi sono girata per la velocità dell'auto» (teste ). Testimone_3
4.11. La dinamica, così come descritta dall'attore e confermata dai testi, già secondo l'id quod pleremuque accidit, risulta compatibile con i danni alla salute riportati in seguito alla collisione, vale a dire la sola frattura dei gomiti
(v. cartella clinica all.to in data 6/11/2020 al fascicolo attoreo). Del resto, i testimoni hanno riferito altri elementi che giustificano razionalmente la possibilità che il danneggiato abbia subito solo la frattura dei gomiti senza escoriazioni o altri danni. pagina 8 di 13 4.12. Infatti, alla circostanza: “Vero che per effetto dell'impatto contro l'autoveicolo modello LANCIA YPSILON targato DL 383 ZR il pedone investito cadeva sul fondo stradale” il teste ha risposto: Testimone_1
«Vero. Io ho visto che, a seguito dell'impatto con l'auto, il pedone ha cercato di parare il colpo buttandosi con le braccia in avanti verso il cofano anteriore della macchina e poi, dopo l'urto, è caduto a terra. Per quello che posso riferire io, l'urto è avvenuto soprattutto con la parte superiore e anteriore del corpo del pedone […]». E, ancora, alla circostanza: “Vero che il pedone investito accusava dolori a varie parti del corpo ed in particolare agli arti inferiori e soprattutto a quelli superiori”, ha risposto: «Come ho già riferito l'impatto è avvenuto nella parte superiore del corpo, ossia sulle braccia, ed infatti il pedone si lamentava con la madre proprio del dolore alle braccia» e «Sì, è vero».
4.13. Anche l'altra teste, , sulla medesima circostanza, ha Testimone_3 riferito: «Sì, è vero. Io ho seguito tutto l'accaduto e posso dire che la macchina lo ha colpito alle gambe ed il pedone, per ripararsi, ha buttato le braccia avanti, urtando sul cofano della macchina».
4.14. Pertanto, la sola frattura ai gomiti è dipesa dal fatto che il danneggiato ha sporto le braccia in avanti appoggiandole sul cofano anteriore della LA IL, per evitare l'impatto con il resto del corpo. Le testimonianze, infatti, per quanto leggermente diverse tra loro, completano la ricostruzione del fatto l'una con l'altra, senza contraddizioni sistematiche.
4.15. Anche il C.T.U., d'altronde, rispondendo ai quesiti, ha svolto una ricostruzione fattuale degli eventi attraverso una sintetica, ma accurata, analisi della documentazione allegata in atti e, valutando l'esistenza o meno del nesso causale tra l'evento lesivo occorso e il danno subito dall'attore, ha chiarito che l'evento dannoso (lesioni al gomito) è correlato causalmente al fatto per essere con lo stesso compatibile secondo le leggi scientifiche di riferimento.
4.16. A pag. 11 della CTU si legge infatti: «Quanto al rapporto di causalità tra il l'incidente e le lesioni diagnosticate, non sussistono dubbi poiché la diagnosi fu posta nell'immediatezza dell'evento al PS del PO di
Eboli, confermata dalla cartella clinica di ricovero, dagli accertamenti radiologi e visite specialistiche effettuate . Anche le modalità dell'incidente
pagina 9 di 13 appaiono compatibili con le lesioni riportate con violenta proiezione al suolo
[…].
Questo tipo di fattura è quasi sempre conseguenza di un trauma. Il trauma può essere diretto al gomito, oppure più frequentemente indiretto: Trauma indiretto (caduta sull'avambraccio a mano iperetesa e gomito esteso / caduta sul palmo della mano atteggiata a difesa con il gomito in leggera flessione.);
Trauma diretto contro la superficie esterna del gomito (incidente automobilistico, attività sportiva)».
4.17. In base alle lesioni subite, ha poi ritenuto sussistente il danno conseguenza riportato dal e, infatti, ha evidenziato a pag. 12 -13: Pt_1
«Considerata la documentazione agli atti e il tempo abitualmente necessario per il trattamento e la guarigione di analoghe lesioni, si ritiene che il periodo di malattia e quindi di temporanea compromissione della integrità fisica del soggetto, abbia avuto la durata di gg 83 , di cui 3 giorni di inabilità temporanea assoluta corrispondenti al periodo di ricovero , 20 gg di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 gg di ITP al 50% e 30 gg al 25% […].
Pertanto, sulla base delle indicazioni dei correnti baremes medico legali di riferimento e soprattutto delle indicazioni normative della Tabella delle
Menomazioni alla Integrità' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti (DM
03.07.2003), tenuto conto di tutti gli elementi dinanzi esposti e delle caratteristiche del caso, si ritiene che i suddetti postumi incidano sull'integrità psico-fisica con un danno biologico permanente dell'8%».
4.18. Altresì il C.T.U. ha evidenziato le spese sostenute dall'attore in seguito alle lesioni subite nell'incidente di cui è causa e, a pag. 16, ha riconosciuto: «Sono documentate spese mediche (per v. specialistiche, esami radiologici e FKT ) congrue con le lesioni riscontrate , per un totale di euro
1089,33 . Non sono prospettabili ulteriori spese mediche».
4.19. In base a tutti gli elementi istruttori sopracitati, è possibile concludere che sono stati accertati il fatto illecito in tutte le sue componenti, il nesso causale tra il fatto e il danno evento (lesioni al gomito) e tra quest'ultimo e il danno conseguenza costituito dal danno biologico. Provato è, altresì, il danno patrimoniale consistito nelle spese mediche sostenute. Non è stata raggiunta, invece, la prova del danno conseguenza sub specie di pagina 10 di 13 incapacità lavorativa generica o specifica, poiché come rilevato dallo stesso
C.T.U., lo stesso lavoratore non ha lamentato ripercussioni sulla sua attività lavorativa dopo la guarigione dalle lesioni.
4.20. Non sono altresì provati la personalizzazione del danno biologico e il danno morale.
4.21. Circa la personalizzazione, l'attore non ha allegato alcun fattore incidente oltre la sfera relazionale del danneggiato: in altri termini, tutti i danni fisici e psichici lamentati si inscrivono nel danno biologico che, per definizione, comporta una compressione della sfera relazionale del soggetto e l'attore, quindi, per ottenere il riconoscimento della personalizzazione avrebbe dovuto provare l'esistenza di fattori ulteriori anomali e peculiari capaci di aggravare il danno conseguenza oltre la regolare compressione della sfera relazionale secondo un criterio di normalità causale [(v. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025, secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento]. Il che nella specie non è avvenuto.
4.22. Circa il danno morale, similmente non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018,
n. 9385, secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento»).
5. La liquidazione del danno biologico va, quindi, effettuata in base alle ultime Tabelle di Milano («Le tabelle per la liquidazione del danno alla pagina 11 di 13 persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para - normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.», Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020) e ad esso va aggiunto il danno patrimoniale sub specie di spese mediche occorse, per un totale di € 21.591,49 come da seguente tabella.
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 83
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 13.845,74
Invalidità temporanea totale € 4.584,92
Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 6.656,42
Spese mediche € 1.089,33
TOTALE GENERALE: € 21.591,49
5.1. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, i convenuti sono condannati, in solido, a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di €
20.502,16; vista la richiesta attorea di riconoscimento della rivalutazione e degli interessi, in ragione della natura di debito di valore, va sicuramente riconosciuta la rivalutazione monetaria agli indici Istat -FOI, sulla somma liquidata, devalutata alla data dell'evento di danno e rivalutata anno per anno per anno fino al soddisfo. Non possono, invece, riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore fornito alcuna prova in tal senso (v. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
pagina 12 di 13 5.2. Anche sull'importo di € 1.089,33, liquidato a titolo di danno patrimoniale, va riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, decorrente, però da una data intermedia dei vari esborsi (dovendosi, altrimenti calcole da ogni singola spesa), ossia dal 1/02/2020. Non possono, invece, riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore fornito alcuna prova in tal senso (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
5.3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi nei termini seguenti tenuto conto che il valore della controversia è pari ad euro €21.591,49:
- euro 550,00 per spese vive;
- euro 5.077,00 per compenso professionale (liquidazione ai medi), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) condanna le parti convenute in solido tra loro a pagare all'attore la somma di € 20.502,16, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, così come riconosciuta in motivazione e la somma di €1.089,33 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, così come riconosciuta in motivazione;
B) condanna altresì le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 550,00 per spese vive ed euro
€ 5.077,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale.
9 luglio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. D'Amato Francesco.
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