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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 21/03/2025 al n. 140/2025
ruolo volontaria giurisdizione, promossa con atto di reclamo
DA
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Riccardo Scarabel ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Piazza San Vito n. 15, come da procura in calce al ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione
-appellante-
avente per oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia
di fallimento,
pagina 1 di 9 rimessa al Collegio in decisione all'udienza odierna sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
In via principale e nel merito:
Declarare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e/o l'erronea
applicazione dell'art. 2, lett. d), n. 3) e per l'effetto disporre il rinvio al
Tribunale di primo grado affinché venga dichiarata l'apertura della procedura
di liquidazione del patrimonio della SI.ra Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 con ricorso dell'8.11.2024 chiedeva al Tribunale di Treviso Parte_2
l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio in continuità.
Rappresentava che l'esposizione debitoria (pari nel complesso ad Euro
537.607,02) era prevalentemente relativa all'attività di di Controparte_1 Per_1
di cui era socia accomandataria, anche se la società era di fatto gestita
[...]
dall'ex compagno , e che, a seguito del decesso di quest'ultimo Persona_2
avvenuto in data 21.9.2022, era stata trasformata nella ditta individuale
. CP_2
Proponeva il pagamento dei creditori con la liquidità ricavata dalla vendita dell'immobile in cui abitava, il cui valore era stato stimato in circa Euro
170.000,00, e con l'ulteriore somma di Euro 2.000,00.
Il Tribunale con decreto del 18.2.2025, preso atto che dalla relazione dell'OCC
risultava lo svolgimento di attività di commercio all'ingrosso di prodotti chimici per autoveicoli, gadegt e prodotti affini, rigettava la domanda in quanto pagina 2 di 9 l'indebitamento era superiore alla soglia prevista dall'art.
2. lett. d) n. 3 CCII e,
quindi, l'impresa della ricorrente, non potendo essere definita “minore”,
rientrava nell'ambito di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato reclamo che ha Parte_1
lamentato carenza di motivazione e comunque erronea interpretazione dell'art. 2
lett. d) n. 3 CCII in quanto, sul presupposto che “oggi contrariamente a quanto
affermato nel 2012 l'ordinamento italiano differenzia la natura civile o
commerciale del debito dell'imprenditore individuale”, ai fini del raggiungimento della citata soglia avrebbero dovuto considerarsi solo i debiti commerciali dell'attività d'impresa.
La reclamante ha evidenziato di non condividere il precedente, costituito dalla sentenza n. 8930/2012 della Corte di Cassazione, cui si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza, secondo cui l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di natura civile o commerciale in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte,
tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento.
Invero, a dire del reclamante, tali assunti non tengono conto dell'entrata in vigore della legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento e, inoltre:
- “la Suprema Corte confonde gli effetti del fallimento con le condizioni di
ammissibilità” .
- la responsabilità personale dell'imprenditore ha natura eccezionale ed oggi esistono strumenti idonei a definire situazioni patologiche di società e persone fisiche sicché “E' venuta meno la necessità di assoggettare più ipotesi possibili
pagina 3 di 9 alla disciplina del fallimento onde evitare zone grigie prive di tutela/controllo
statale”.
- l'ordinamento consente di differenziare la natura civile o commerciale del debito dell'imprenditore individuale come confermato dalla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore che “permette l'accesso ad un
procedimento più vantaggioso per il debitore qualora i suoi debiti siano di
natura strettamente consumistica”.
- significativamente il CCII ha sostituito il termine “imprenditore” con quello di “impresa”.
Ha chiesto, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio.
3. All'odierna udienza la reclamante, unica parte costituita, ha fornito alcune precisazioni in ordine all'attività lavorativa esercitata e la Corte ha riservato la decisione.
*****
4. Il ricorso per la liquidazione del patrimonio della reclamante presenta una prima criticità, rappresentata dal fatto che ha chiesto, senza altre Pt_1
specificazioni, “la liquidazione in continuità di attività” che è quella che attualmente svolge (in forma di ditta individuale con denominazione ed oggetto analoghi a quelli di altra ditta individuale che, solo in udienza, ha dichiarato di avere cancellato da oltre un anno).
Anche nel precedente del Tribunale di Pordenone, prodotto dalla stessa reclamante, è stato evidenziato che la prosecuzione dell'attività imprenditoriale del debitore non può intendersi alla stregua di una continuità aziendale o pagina 4 di 9 esercizio provvisorio, avendo la procedura finalità esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l'art. 211 CCII in quanto non richiamato dall'art. 275
CCII che, nel replicare parzialmente il contenuto dell'art. 211, comma 1, CCII,
volutamente omette ogni riferimento all'esercizio provvisorio. Nel caso deciso dal Tribunale friulano si è, per l'effetto, condivisibilmente precisato che il debitore non avrebbe potuto “avvalersi della dotazione strumentale e, in genere,
dei beni aziendali, destinati tutti alla liquidazione e, al più, concedibili in
godimento precario al debitore per il tempo strettamente necessario a
consentirgli la sussistenza durante la ricerca di un nuovo impiego”.
La reclamante non ha fornito alcuna indicazione dei beni strumentali dell'impresa e comunque sembra di comprendere che intenda esercitare per tutto il periodo della liquidazione nonché per il periodo successivo, senza soluzione di continuità, l'attività imprenditoriale (ciò che, però, si pone in contrasto con la finalità liquidatoria propria dello strumento prescelto).
La continuazione dell'attività di impresa risulta, oltre che non consentita, del tutto controproducente in quanto la relazione dell'OCC ha segnalato
“l'incapacità reddituale della signora a far fronte all'esposizione Pt_1
debitoria complessiva”.
La reclamante pur dimostrandosi consapevole del fatto che, come rilevato dal gestore della crisi, “l'entità delle voci di spesa suindicate implica che la SI.ra
non riesca a mettere a disposizione della procedura alcuna quota del Pt_1
proprio reddito mensile” (pag. 11 ricorso primo grado) ha, tuttavia, senza fornire alcun idoneo elemento a riscontro, affermato che “la scelta della
continuità aziendale è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa in
pagina 5 di 9 quanto il trend positivo della degli ultimi due anni dovrebbe CP_2
permettere già dall'anno prossimo di rimodulare al rialzo la somma da mettere
a disposizione della procedura”
*****
3.1 Anche volendo ritenere superabile quanto poc'anzi rilevato, osserva il
Collegio che nessuna disposizione del Codice della Crisi consente di distinguere i debiti di natura commerciale dai debiti di natura personale ai fini della valutazione sul superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII da parte dell'imprenditore individuale.
La reclamante per sostenere la sua tesi muove da presupposti, quale quello della natura eccezionale della responsabilità dell'imprenditore individuale, che non hanno nessun appiglio normativo, dovendo al riguardo semmai evidenziarsi che anche i soci rispondono delle obbligazioni contratte dalla società se agricola, in nome collettivo o, quanto agli accomandatari, in accomandita semplice.
3.2 Irrilevante è poi la circostanza che il Codice delle Crisi utilizzi il termine
“impresa” in luogo di quello “imprenditore” che veniva impiegato dalla legge fallimentare in quanto la realtà fenomenica cui il legislatore del 2019 si è voluto riferire è sempre la stessa: l'impresa individuale non è dotata di una propria soggettività (e tanto meno di autonomia patrimoniale perfetta) e, in mancanza di norme specifiche, non può tenersi distinta la genesi, commerciale o civile, dei debiti dell'imprenditore.
3.3 Costituisce indiretta conferma di quanto sin qui osservato la nozione di
«consumatore» contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 14/19 che costituisce, insieme a quella dell'impresa minore, la categoria principale dei pagina 6 di 9 soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. Il
legislatore definisce, infatti, il consumatore come “la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”.
La distinzione tra debiti di natura personale e debiti di natura commerciale pare essere specificamente riferita dal legislatore al socio di una società di persone e non già all'imprenditore individuale e comunque al fine di consentire l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza esclusivamente per i debiti contratti dal titolare di impresa nella qualità di consumatore.
La richiesta di apertura della procedura concorsuale di cui è lite non è, invece,
limitata ai debiti di natura personale, avendo la reclamante chiesto che il ricavato della liquidazione dell'attivo venga utilizzato per il pagamento anche dei debiti contratti nell'esercizio della sua attività imprenditoriale (dal che si può desumere che ella intenda conseguire, al termine della procedura, l'effetto esdebitatorio per tutti i debiti sin qui sorti).
3.4 Le circostanze evidenziate dal difensore della reclamante in udienza non consentono di modificare le conclusioni cui si è sin qui giunti, confermando semmai l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata. Invero:
- non si è mai qualificata come consumatore, bensì sempre come Pt_1
imprenditore minore;
pagina 7 di 9 - il decorso del termine annuale dalla cancellazione nel registro delle imprese
(peraltro, solo dedotto e non dimostrato) non produce alcun effetto allorché,
come nel caso di specie, la nuova attività, pur se dotata di un nuovo numero di partita IVA, abbia la stessa denominazione ed il medesimo oggetto di quella precedente e costituisca, pertanto, sostanziale continuazione di quella formalmente cessata;
- la precedente impresa individuale era sorta dalla trasformazione della primigenia società in accomandita semplice costituita dalla reclamante con sicché tutti i debiti insorti durante la vita della s.a.s. vanno CP_3
imputati alla ditta . CP_2
4. Il reclamo è allora respinto.
4.1 Nulla sulle spese, essendo la reclamante l'unica parte costituita.
4.2 Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi Parte_1
dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il Persona_1
decreto del 18.2.2025, che ha definito il procedimento n. 272-1/2024 R.G.,
pronunciato dal Tribunale di Treviso, lo rigetta e dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002;
Venezia, 22 maggio 2025
pagina 8 di 9 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Guido Santoro
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 21/03/2025 al n. 140/2025
ruolo volontaria giurisdizione, promossa con atto di reclamo
DA
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Riccardo Scarabel ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Piazza San Vito n. 15, come da procura in calce al ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione
-appellante-
avente per oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia
di fallimento,
pagina 1 di 9 rimessa al Collegio in decisione all'udienza odierna sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
In via principale e nel merito:
Declarare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e/o l'erronea
applicazione dell'art. 2, lett. d), n. 3) e per l'effetto disporre il rinvio al
Tribunale di primo grado affinché venga dichiarata l'apertura della procedura
di liquidazione del patrimonio della SI.ra Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 con ricorso dell'8.11.2024 chiedeva al Tribunale di Treviso Parte_2
l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio in continuità.
Rappresentava che l'esposizione debitoria (pari nel complesso ad Euro
537.607,02) era prevalentemente relativa all'attività di di Controparte_1 Per_1
di cui era socia accomandataria, anche se la società era di fatto gestita
[...]
dall'ex compagno , e che, a seguito del decesso di quest'ultimo Persona_2
avvenuto in data 21.9.2022, era stata trasformata nella ditta individuale
. CP_2
Proponeva il pagamento dei creditori con la liquidità ricavata dalla vendita dell'immobile in cui abitava, il cui valore era stato stimato in circa Euro
170.000,00, e con l'ulteriore somma di Euro 2.000,00.
Il Tribunale con decreto del 18.2.2025, preso atto che dalla relazione dell'OCC
risultava lo svolgimento di attività di commercio all'ingrosso di prodotti chimici per autoveicoli, gadegt e prodotti affini, rigettava la domanda in quanto pagina 2 di 9 l'indebitamento era superiore alla soglia prevista dall'art.
2. lett. d) n. 3 CCII e,
quindi, l'impresa della ricorrente, non potendo essere definita “minore”,
rientrava nell'ambito di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato reclamo che ha Parte_1
lamentato carenza di motivazione e comunque erronea interpretazione dell'art. 2
lett. d) n. 3 CCII in quanto, sul presupposto che “oggi contrariamente a quanto
affermato nel 2012 l'ordinamento italiano differenzia la natura civile o
commerciale del debito dell'imprenditore individuale”, ai fini del raggiungimento della citata soglia avrebbero dovuto considerarsi solo i debiti commerciali dell'attività d'impresa.
La reclamante ha evidenziato di non condividere il precedente, costituito dalla sentenza n. 8930/2012 della Corte di Cassazione, cui si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza, secondo cui l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di natura civile o commerciale in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte,
tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento.
Invero, a dire del reclamante, tali assunti non tengono conto dell'entrata in vigore della legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento e, inoltre:
- “la Suprema Corte confonde gli effetti del fallimento con le condizioni di
ammissibilità” .
- la responsabilità personale dell'imprenditore ha natura eccezionale ed oggi esistono strumenti idonei a definire situazioni patologiche di società e persone fisiche sicché “E' venuta meno la necessità di assoggettare più ipotesi possibili
pagina 3 di 9 alla disciplina del fallimento onde evitare zone grigie prive di tutela/controllo
statale”.
- l'ordinamento consente di differenziare la natura civile o commerciale del debito dell'imprenditore individuale come confermato dalla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore che “permette l'accesso ad un
procedimento più vantaggioso per il debitore qualora i suoi debiti siano di
natura strettamente consumistica”.
- significativamente il CCII ha sostituito il termine “imprenditore” con quello di “impresa”.
Ha chiesto, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio.
3. All'odierna udienza la reclamante, unica parte costituita, ha fornito alcune precisazioni in ordine all'attività lavorativa esercitata e la Corte ha riservato la decisione.
*****
4. Il ricorso per la liquidazione del patrimonio della reclamante presenta una prima criticità, rappresentata dal fatto che ha chiesto, senza altre Pt_1
specificazioni, “la liquidazione in continuità di attività” che è quella che attualmente svolge (in forma di ditta individuale con denominazione ed oggetto analoghi a quelli di altra ditta individuale che, solo in udienza, ha dichiarato di avere cancellato da oltre un anno).
Anche nel precedente del Tribunale di Pordenone, prodotto dalla stessa reclamante, è stato evidenziato che la prosecuzione dell'attività imprenditoriale del debitore non può intendersi alla stregua di una continuità aziendale o pagina 4 di 9 esercizio provvisorio, avendo la procedura finalità esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l'art. 211 CCII in quanto non richiamato dall'art. 275
CCII che, nel replicare parzialmente il contenuto dell'art. 211, comma 1, CCII,
volutamente omette ogni riferimento all'esercizio provvisorio. Nel caso deciso dal Tribunale friulano si è, per l'effetto, condivisibilmente precisato che il debitore non avrebbe potuto “avvalersi della dotazione strumentale e, in genere,
dei beni aziendali, destinati tutti alla liquidazione e, al più, concedibili in
godimento precario al debitore per il tempo strettamente necessario a
consentirgli la sussistenza durante la ricerca di un nuovo impiego”.
La reclamante non ha fornito alcuna indicazione dei beni strumentali dell'impresa e comunque sembra di comprendere che intenda esercitare per tutto il periodo della liquidazione nonché per il periodo successivo, senza soluzione di continuità, l'attività imprenditoriale (ciò che, però, si pone in contrasto con la finalità liquidatoria propria dello strumento prescelto).
La continuazione dell'attività di impresa risulta, oltre che non consentita, del tutto controproducente in quanto la relazione dell'OCC ha segnalato
“l'incapacità reddituale della signora a far fronte all'esposizione Pt_1
debitoria complessiva”.
La reclamante pur dimostrandosi consapevole del fatto che, come rilevato dal gestore della crisi, “l'entità delle voci di spesa suindicate implica che la SI.ra
non riesca a mettere a disposizione della procedura alcuna quota del Pt_1
proprio reddito mensile” (pag. 11 ricorso primo grado) ha, tuttavia, senza fornire alcun idoneo elemento a riscontro, affermato che “la scelta della
continuità aziendale è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa in
pagina 5 di 9 quanto il trend positivo della degli ultimi due anni dovrebbe CP_2
permettere già dall'anno prossimo di rimodulare al rialzo la somma da mettere
a disposizione della procedura”
*****
3.1 Anche volendo ritenere superabile quanto poc'anzi rilevato, osserva il
Collegio che nessuna disposizione del Codice della Crisi consente di distinguere i debiti di natura commerciale dai debiti di natura personale ai fini della valutazione sul superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII da parte dell'imprenditore individuale.
La reclamante per sostenere la sua tesi muove da presupposti, quale quello della natura eccezionale della responsabilità dell'imprenditore individuale, che non hanno nessun appiglio normativo, dovendo al riguardo semmai evidenziarsi che anche i soci rispondono delle obbligazioni contratte dalla società se agricola, in nome collettivo o, quanto agli accomandatari, in accomandita semplice.
3.2 Irrilevante è poi la circostanza che il Codice delle Crisi utilizzi il termine
“impresa” in luogo di quello “imprenditore” che veniva impiegato dalla legge fallimentare in quanto la realtà fenomenica cui il legislatore del 2019 si è voluto riferire è sempre la stessa: l'impresa individuale non è dotata di una propria soggettività (e tanto meno di autonomia patrimoniale perfetta) e, in mancanza di norme specifiche, non può tenersi distinta la genesi, commerciale o civile, dei debiti dell'imprenditore.
3.3 Costituisce indiretta conferma di quanto sin qui osservato la nozione di
«consumatore» contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 14/19 che costituisce, insieme a quella dell'impresa minore, la categoria principale dei pagina 6 di 9 soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. Il
legislatore definisce, infatti, il consumatore come “la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”.
La distinzione tra debiti di natura personale e debiti di natura commerciale pare essere specificamente riferita dal legislatore al socio di una società di persone e non già all'imprenditore individuale e comunque al fine di consentire l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza esclusivamente per i debiti contratti dal titolare di impresa nella qualità di consumatore.
La richiesta di apertura della procedura concorsuale di cui è lite non è, invece,
limitata ai debiti di natura personale, avendo la reclamante chiesto che il ricavato della liquidazione dell'attivo venga utilizzato per il pagamento anche dei debiti contratti nell'esercizio della sua attività imprenditoriale (dal che si può desumere che ella intenda conseguire, al termine della procedura, l'effetto esdebitatorio per tutti i debiti sin qui sorti).
3.4 Le circostanze evidenziate dal difensore della reclamante in udienza non consentono di modificare le conclusioni cui si è sin qui giunti, confermando semmai l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata. Invero:
- non si è mai qualificata come consumatore, bensì sempre come Pt_1
imprenditore minore;
pagina 7 di 9 - il decorso del termine annuale dalla cancellazione nel registro delle imprese
(peraltro, solo dedotto e non dimostrato) non produce alcun effetto allorché,
come nel caso di specie, la nuova attività, pur se dotata di un nuovo numero di partita IVA, abbia la stessa denominazione ed il medesimo oggetto di quella precedente e costituisca, pertanto, sostanziale continuazione di quella formalmente cessata;
- la precedente impresa individuale era sorta dalla trasformazione della primigenia società in accomandita semplice costituita dalla reclamante con sicché tutti i debiti insorti durante la vita della s.a.s. vanno CP_3
imputati alla ditta . CP_2
4. Il reclamo è allora respinto.
4.1 Nulla sulle spese, essendo la reclamante l'unica parte costituita.
4.2 Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi Parte_1
dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il Persona_1
decreto del 18.2.2025, che ha definito il procedimento n. 272-1/2024 R.G.,
pronunciato dal Tribunale di Treviso, lo rigetta e dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002;
Venezia, 22 maggio 2025
pagina 8 di 9 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Guido Santoro
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