Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1959, n. 38
Articolo 2
Versione
5 marzo 1959
Art. 1.
Nella cessione in deposito, al Conservatorio di musica "G. B.
Martini" del materiale della civica biblioteca musicale di cui all'art. 2 della convenzione stipulata in data 25 marzo 1942 tra il comune di Bologna e lo Stato ed approvata con legge 26 maggio 1942, n. 666 , si intende escluso quello avente un particolare valore storico, documentario e artistico:
a) Manoscritti: codici miniati, manoscritti in notazione neumatica e gregoriana (messali, corali, antifonari, graduali, salteri, inni, madrigali, cantate, ballate, canzoni sacre e profane); intavolature, musiche vocali e strumentali in notazione moderna, fino a tutto il secolo XVII; autografi (partiture, trattati di musica teorici e tecnici, composizioni vocali e strumentali, lettere);
b) Stampati: incunaboli, edizioni del secolo XVI e del secolo XVII, edizioni rarissime e di eccezionale importanza fino a tutto il XVIII secolo, a giudizio del direttore del Conservatorio, collezioni di libretti melodrammatici fino a tutto il secolo XVIII, incisioni separate.
Entrata in vigore il 5 marzo 1959