Articolo 1 della Legge 6 agosto 1967, n. 689
Versione
1 settembre 1967
Art. 1. Articolo unico

Fermo restando l'articolo 6 dell'Accordo per l'istituzione di un centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, approvato con legge 10 agosto 1960, n. 906 , gli alloggi costruiti ai sensi della legge 14 novembre 1961, n. 1288 , dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, possono essere assegnati anche a coloro che abbiano titolo alla assegnazione di alloggi popolari costruiti col contributo dello Stato, con preferenza per i dipendenti dello Stato e di enti pubblici locali.

Entrata in vigore il 1 settembre 1967