Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04805/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01488/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2026, proposto da UD IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio emesso in data 18.08.2025 e notificato al ricorrente via email in data 25.08.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa CE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE
- con ricorso notificato in data 28.01.2026, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di visto di ingresso per motivi di studio indicato in epigrafe;
- avverso tale provvedimento parte ricorrente ha formulato vizi per violazione e falsa applicazione di legge (articoli 24 e 111 Cost., articoli 3 e 10 legge n. 241/90, art. 4 D.Lgs. 286/1998, articoli 5 e 46 DPR 349/99, Direttiva Min. Interno 1.03.2000 e Decreto Interministeriale 850/2011), nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza;
CONSIDERATO che il ricorso – essendo palesemente irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., come da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio ai sensi degli articoli 73 e 60 c.p.a. – può essere definito con sentenza in forma semplificata;
RILEVATO, invero, che il ricorso è stato notificato ben oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., posto che il diniego impugnato risulta essere stato comunicato in data 25.08.2025, come da mail versata in atti;
RITENUTO, inoltre, che nella fattispecie non è pertinente il richiamo, operato nel corso dell’odierna discussione in camera di consiglio, all’art. 41, comma 5, c.p.a., secondo cui “ Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa ”, nonostante la ricorrente risieda all’estero;
CONSIDERATO, infatti, che:
- le disposizioni dell’art. 41 (rubricato “ Notificazione del ricorso e suoi destinatari ”) recano la disciplina delle modalità e dei termini di notificazione cui è onerata la parte ricorrente che intenda, come nella specie, proporre azione di annullamento;
- tali disposizioni, in analogia alle disposizioni del Codice di procedura civile (per esempio, art. 163 bis , primo comma, oppure 415, sesto comma, in combinato con l’art. 142 dello stesso Codice), alla luce delle quali devono essere lette, in virtù dell’esplicito rinvio ai principi generali e al sistema delle notificazioni, previsto dall’art. 39 c.p.a., prevedono un prolungamento del termine per la notificazione laddove essa debba essere effettuata all’estero;
la ratio palese di tali disposizioni, invero, è quella di consentire il compimento delle ricerche e degli adempimenti che sono imposti per effettuare una notificazione all’estero, ma ciò evidentemente implica che il detto prolungamento trovi applicazione soltanto qualora il soggetto destinatario della notificazione risieda all’estero, mentre non vi è ragione di prolungare il termine di impugnazione (sovvertendo il sistema processuale amministrativo) laddove il soggetto notificante risieda all’estero e debba procedere alla notificazione in Italia, presso la Pubblica Amministrazione, non potendosi ravvisare esigenze di sorta al riguardo (che, peraltro, nella fattispecie non sono neanche state dedotte);
- in materia è stato infatti efficacemente chiarito che la norma sul prolungamento del termine in commento “ spiega la sua portata precettiva con esclusivo riguardo alle parti private del processo, tenuto conto che la parte pubblica ha per definizione sede in Italia, cosicché nei riguardi di questa, per evidente carenza di scopo, il termine d'impugnazione non può subire allungamenti di sorta ” (così Tar Lazio n. 2836/2014, confermata da Consiglio di Stato n. 1896/2015; Tar Calabria – Catanzaro n. 719/2018);
- d’altro canto, una diversa interpretazione, tesa in ipotesi ad estendere tout court il prolungamento del termine ogni qualvolta il soggetto onerato della notificazione risieda all’estero, finirebbe per ridondare in un indebito vantaggio a favore della parte ricorrente, pur a fronte di una notifica meramente “interna”, con conseguente incertezza sui termini giuridici di consolidamento degli atti amministrativi, che potrebbero dipendere persino da scelte contingenti, se non di mera convenienza, dell’interessato al ricorso;
RITENUTO, pertanto, per tutto quanto detto, che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività della notificazione;
RITENUTO, infine, che la peculiarità della fattispecie consenta, comunque, la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RO, Presidente
CE AN, Primo Referendario, Estensore
NN LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AN | AN RO |
IL SEGRETARIO