Art. 3. 1. Restano ferme le disposizioni contenute nello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, di cui e' stata autorizzata la ratifica con la legge 17 febbraio 1971, n. 250 .
Nota all'art. 3:
Lo scambio di note ratificato con la legge n. 250/1971 , riguarda anch'esso le liste C e D annesse all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.
Nota all'art. 3:
Lo scambio di note ratificato con la legge n. 250/1971 , riguarda anch'esso le liste C e D annesse all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.