Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, iscritta al n. 273 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Terni (TR), alla Via Ercole Barbarasa n. 23, presso lo studio dell'Abg. che li rappresenta e difende, Controparte_1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Samia Lunetta, per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 23 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10 dicembre 1995 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A05, n. 1536).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia
[...]
, a Roma il 19 maggio 1999, maggiorenne ma economicamente non Persona_1
autosufficiente; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo e pubblicato in data 16 marzo 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati;
2. il SI continuerà ad abitare, unitamente alla figlia, nell'ex Parte_1
casa coniugale sita in Orte (VT), Località le Grazie, snc, ormai divenuta di proprietà esclusiva di costui con atto notarile dell'11.03.2025;
3. il padre continuerà ad occuparsi in via esclusiva del mantenimento delle spese ordinarie e straordinarie della figlia maggiorenne, economicamente non autosufficiente, stante l'incapacità reddituale della SI.r ; Parte_2
4. i coniugi dichiarano di rinunciare, l'uno verso l'altra e viceversa, all'assegno divorzile e ad ogni altra possibile forma di mantenimento”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate
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dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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