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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 25.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo – differenze retributive” promossa
DA
difeso dall' avv. Paola MASTRANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. CP_1
Francesco GIAMMARIA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/9/2024, deduceva: Parte_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente a CP_2
decorrere dal 20/3/2018 sino al 15/12/2023, quando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, inquadrato, ai sensi del
CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, con qualifica di operaio – categoria C;
- di essere stato inviato in missione presso la Società Europea Veicoli Leggeri s.p.a. di Atessa per un periodo di prova dal 20/3/2018 al 29/3/2018;
pagina 1 di 7 -con lettera di assegnazione in missione del 1.04.2019 era assegnato in missione a tempo indeterminato part time presso la Sevel di Atessa;
- che in data 1/12/2021 gli veniva comunicata la cessazione definitiva della missione presso la
Sevel, con conseguente rientro in Molise;
- di essere stato, a decorrere dal mese di dicembre 2021, progressivamente dall'azienda>> con affidamento sporadico di mansioni di breve durata;
- di aver invano tentato di contattare referenti o responsabili dell'azienda per manifestare la propria volontà di lavorare anche in ambiti differenti da quelli in cui era stato occupato in precedenza, comunicando per iscritto, con raccomandata del 2/11/2023 ricevuta dalla Società resistente in data 8/11/2023, la propria disponibilità ad eseguire la prestazione lavorativa, richiedendo, altresì, altresì copia del proprio contratto di lavoro;
- che, in risposta, la Società resistente negava la sussistenza di un proprio dovere di fornire copia del contratto di lavoro e, dopo aver preso atto della manifestata disponibilità, precisava che egli aveva rifiutato una precedente offerta lavorativa;
- che tale rifiuto veniva opposto rispetto ad un'offerta che non solo non riportava le date di inizio e fine missione, ma non possedeva nemmeno i requisiti di congruità previsti dall'art. 50
CCNL agenzie di somministrazione lavoro del 15.10.2019;
- che con lettera del 15/12/2023 la Società resistente gli comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- di aver impugnato detto licenziamento a mezzo pec in data 8/2/2024, ritenendolo illegittimo per insussistenza del giustificato motivo, addotto nonché per violazione dell'obbligo di repechage;
- che la Società resistente non aveva rispettato le regole dettate dall'art. 25 del CCNL di riferimento, in quanto l'attivazione della “procedura in mancanza di occasioni di lavoro (MOL)” non aveva data certa e non ne era stato rispettato il termine di durata;
- di avere avuto un compenso, durante la procedura, inferiore a quanto previsto dal n. 3 dell' art. 25 del CCNL Agenzie per la somministrazione di lavoro, ove era stabilita la corresponsione di 1.000 euro, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di TFR.
Concludeva chiedendo: di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, di condannare la resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, di condannare la resistente al pagamento della differenza di quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 25 CCNL APL per il mese di ottobre 2023.
pagina 2 di 7 Costituitasi in giudizio, la nel contestare ogni deduzione ed istanza CP_1 proposta dal ricorrente, deduceva in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per tardività dello stesso, in quanto depositato in data 6/9/2024 e, dunque, a distanza di 211 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, in palese contrasto con il disposto dell'art. 6 della l. n. 604/66 che sancisce l'inefficacia dell'impugnazione che non sia seguita, entro il termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso giudiziale ovvero dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Pur evidenziando il carattere assorbente della suddetta eccezione, la Società resistente, quanto al merito, evidenziava:
- che in data 1/4/2019 il ricorrente veniva assunto da essa resistente con contratto quadro per prestazione di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato ed inviato in missione presso l'azienda utilizzatrice Società Europea Veicoli Leggeri;
-che a seguito della cessazione della predetta missione, a decorrere dal 30/11/2021, il ricorrente entrava nella disponibilità di essa resistente percependo l'indennità di cui all'articolo
32 del CCNL di riferimento (indennità di disponibilità);
- che essa resistente si adoperava per tentare una ricollocazione del lavoratore;
-che il ricorrente, durante il periodo di disponibilità, veniva ricollocato per periodi non continuativi presso il cliente EMAK, con tre missioni, dal 13/12/2021 al 17/12/2021, dal
3/1/2022 al 9/4/2022 e dall'11/4/2022 al 29/7/2022, nonché presso l per Parte_2
il periodo dal 22/8/2022 al 30/10/2022;
- che, successivamente, in considerazione dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore, con comunicazione del 31/1/2023 (doc. 3 – fascicolo di parte resistente) essa resistente avviava la procedura ex art. 25 del CCNL di riferimento;
- che tale procedura veniva interrotta dal 1/3/2023 al 31/3/2023, allorché il dipendente veniva inviato in missione presso il cliente EMAK di Campobasso, per poi proseguire;
- che, dunque, stante la persistente mancanza di occasioni di lavoro, con verbale di accordo sottoscritto dal ricorrente, da essa resistente e dalle organizzazioni sindacali (doc.
4 -fascicolo di parte resistente), veniva elaborato un piano di riqualificazione professionale del ricorrente, finalizzato a favorirne il riposizionamento sul mercato del lavoro, consistente nella frequentazione di un percorso formativo sulle tecniche di saldatura, al termine del quale al veniva rilasciato un attestato;
Pt_1
pagina 3 di 7 - che nel mese di aprile 2023 al ricorrente veniva proposto un colloquio presso l'azienda
Cosmo Srl per il ruolo di magazziniere, che non aveva esito positivo;
- che, nel mese di giugno 2023 e nel mese di ottobre 2023, il ricorrente rifiutava due opportunità di lavoro, rispettivamente, presso l ad Alanno e presso l'azienda Parte_3
in San Salvo;
Parte_2
- che, a fronte della mancanza di occasioni di ricollocazione del lavoratore, con comunicazione del 14/12/2023, in cui venivano espressamente precisati i motivi del recesso, essa resistente comunicava al la risoluzione del rapporto per giustificato motivo Pt_1
oggettivo.
Evidenziava, quindi, la corretta applicazione della procedura ex art. 25 del CCNL di categoria e, dunque, la legittimità dell'intimato licenziamento, nonché il corretto assolvimento dell'obbligo di repechage , con le particolari connotazioni relative alla tipologia contrattuale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
____
1.Va in primo luogo evidenziato che l'art. 32 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) ha modificato modalità e termini per l'impugnazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: nel confermare che l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla successiva data di comunicazione dei motivi, il legislatore ha ridotto i termini concessi al lavoratore per proporre ricorso al giudice, disponendo che detto atto debba essere depositato nel termine di 180 giorni.
Dunque, la sequenza impugnazione stragiudiziale- impugnazione giudiziale, risulta scandita da distinti termini di decadenza e, una volta osservato il termine di decadenza di 60 giorni, sancito dall'art. 6 della l. n. 604/1966, entro cui proporre impugnazione stragiudiziale del licenziamento, esso funge da dies a quo del successivo termine, previsto a pena di decadenza, per la proposizione dell'azione giudiziale di annullamento del licenziamento ritenuto illegittimo che può essere proposta, appunto, entro 180 giorni.
Traslando, quindi, la successione temporale descritta al caso di specie, non può che essere rilevata l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'impugnativa giudiziale del licenziamento per cui è causa, posto che l'impugnativa stragiudiziale veniva proposta in data 8/2/2024 ed il ricorso giudiziale veniva è stato depositato in data 5/9/2024, ossia, evidentemente, oltre il termine prescritto per legge.
pagina 4 di 7 Tale ragione, evidentemente, ha indotto il ricorrente a rinunciare, in sede di note conclusive, alla domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento, richiedendo al Tribunale di pronunciarsi esclusivamente sulla richiesta di corresponsione in proprio favore della complessiva somma di € 3.975,00 a titolo di differenze su quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 25 CCNL APL.
Come noto, La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024).
Invero, “la rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio) e non richiede pertanto l'osservanza di forme rigorose. Nè rileva l'eventuale richiesta del rinunciante di subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese giudiziarie che devono invece essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale”
(Cass. Sez. 3, 10/04/1998, n. 3734; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21848 del 24/09/2013).
Ravvisandosi nel caso di specie una ipotesi di rinuncia a singoli capi della domanda, le relative spese giudiziarie saranno quindi liquidate al capo 4, secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass., 10/4/1998, n. 3734).
2. Sebbene la intervenuta rinuncia, espressa dal ricorrente, alla domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento rivesta carattere assorbente rispetto alle dedotte violazioni sia dell'obbligo di repechage che della procedura ex art. 25 del CCNL di riferimento, appare in ogni caso opportuno verificare la legittimità ed il concreto articolarsi della procedura ex art. 25 cit., vista la domanda di pagamento della relativa indennità avanzata dal ricorrente, su cui non
è intervenuta rinuncia.
Alla luce delle risultanze documentali, emerge che:
• con comunicazione del 31/1/2023, sottoscritta per ricevuta dal ricorrente (doc.
3 - fascicolo di parte resistente), la Società datrice di lavoro manifestava la volontà di avviare la procedura in esame;
• dal verbale di accordo del 29/3/2023 stipulato nell'ambito della Commissione MOL della Regione Molise risulta che la data certa di attivazione della procedura per il ricorrente corrisponde all'8/4/2023.
pagina 5 di 7 Soprassedendo sul percorso di riqualificazione, che non risulta contestato, va evidenziato che il diritto del ricorrente a percepire l'indennità, pari ad euro 1.000,00 al lordo delle trattenute di legge e comprensiva del TRF, prevista dall'art. 25 CCNL per il periodo interessato dalla procedura, sorge dalla data di attivazione della stessa ovvero dall'8/4/2024.
In merito alla effettiva corresponsione di tali somme, invero, assai confuse risultano le deduzioni del ricorrente e assolutamente non puntuali le sue allegazioni:
• Il ricorrente, nell'atto introduttivo, dichiara infatti che con i cedolini paga allegati, a decorrere dal mese di ottobre 2023, al sig. Parte_1
è stato corrisposto un' indennità lorda di € 852,00>>, senza tuttavia procedere nelle proprie conclusioni alla richiesta di pagamento di indennità ulteriori rispetto a quella dovuta per il mese di ottobre 2023 e senza alcuna quantificazione globale della propria pretesa economica, neppure per relationem rispetto ad eventuali conteggi (comunque non rinvenuti), in assenza di allegazione di buste paga (eccezion fatta per quella relativa al mese di ottobre 2023);
• Solo in sede di note difensive, il ricorrente, sempre in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, deduce che << - nel mese di febbraio 2023, l'indennità ex art. 25 non è stata calcolata e non è presente in busta paga;
- ad aprile 2023 l'indennità ex art. 25 versata è stata di € 766,67 (con un credito residuo di € 233,33) - ad ottobre 2023
l'indennità ex art. 25 versata è di € 258,00, (con un credito residuo di € 742,00) - a novembre 2023 l'indennità ex art. 25 non è presente in busta paga (con un conseguente credito residuo di € 1000,00) - a dicembre 2023 l'indennità ex art. 25 non
è presente in busta paga, (credito residuo € 1000,00) dunque, residua al lavoratore un credito lordo (seo) di € 3.975,00, cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione da calcolarsi dal mese di riferimento sino al soddisfo>>.
Dunque, a parte la considerazione che nulla spettava al ricorrente a titolo di compenso ex art. 25 CCNL per il periodo anteriore all'instaurazione della procedura “MOL”, le richieste di pagamento relative a mensilità diverse rispetto a quella di ottobre 2023 (la sola richiesta in ricorso) sono state avanzate e, pure, complessivamente quantificate solo nelle note conclusive del 24/2/2025, il che rende inammissibile la relativa domanda, atteso che, in detta sede, le parti non possono proporre domande nuove per causa petendi o petitum neppure con il consenso – esplicito ovvero implicito - della controparte (Cass., Sez. Lav., sent. n.
29596 del 24.12.2020).
pagina 6 di 7 3. In definitiva, dunque, il thema decidendum (cfr. conclusioni rassegnate in ricorso, ove era espressamente richiesto di “condannare la società corrispondere al ricorrente CP_1
la differenza su quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 25 CCNL APL per il mese di ottobre
2023”) è limitato alla richiesta della residua indennità ex art. 25 CCNL dovuta per il mese di ottobre 2023.
Dagli atti emerge che la per il mese di ottobre 2023, aveva già corrisposto Controparte_1
al ricorrente euro 258,00 a titolo di indennità ex art. 25 cit., come riportato nella busta paga relativa alla predetta mensilità (l'unica allegata in atti – doc. 5 – fascicolo di parte ricorrente); pertanto, parte resistente dovrà versare al ricorrente il residuo importo di euro 742,00 (euro
1.000,00, cfr. art. 25 CCNL, al netto di euro 258,00= euro 742,00).
4. Le spese processuali vanno compensate nella misura del 70%, in ragione della soccombenza virtuale di parte attrice sulle domande avanzate in ricorso relativamente alla impugnativa del licenziamento e alle statuizioni conseguenti (per intervenuta decadenza dalla impugnazione, come sopra già argomentato), mentre per la parte residua seguono la soccombenza della resistente (in relazione all'indennità residua dovuta per il mese di ottobre
2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande relative alla declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento e a quelle conseguenti, perché oggetto di espressa rinuncia da parte del ricorrente;
2) Condanna la Società resistente alla corresponsione nei confronti del CP_1
ricorrente di euro 742,00 in relazione alla residua indennità ex art 25 CCNL Parte_1
dovuta per il mese di ottobre 2023;
3) Compensa le spese processuali tra le parti nella misura del 70% e condanna la società
al pagamento delle spese processuali residue in favore di Controparte_1 Parte_1
spese che liquida in questa proporzione in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 20 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 25.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo – differenze retributive” promossa
DA
difeso dall' avv. Paola MASTRANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. CP_1
Francesco GIAMMARIA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/9/2024, deduceva: Parte_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente a CP_2
decorrere dal 20/3/2018 sino al 15/12/2023, quando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, inquadrato, ai sensi del
CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, con qualifica di operaio – categoria C;
- di essere stato inviato in missione presso la Società Europea Veicoli Leggeri s.p.a. di Atessa per un periodo di prova dal 20/3/2018 al 29/3/2018;
pagina 1 di 7 -con lettera di assegnazione in missione del 1.04.2019 era assegnato in missione a tempo indeterminato part time presso la Sevel di Atessa;
- che in data 1/12/2021 gli veniva comunicata la cessazione definitiva della missione presso la
Sevel, con conseguente rientro in Molise;
- di essere stato, a decorrere dal mese di dicembre 2021, progressivamente dall'azienda>> con affidamento sporadico di mansioni di breve durata;
- di aver invano tentato di contattare referenti o responsabili dell'azienda per manifestare la propria volontà di lavorare anche in ambiti differenti da quelli in cui era stato occupato in precedenza, comunicando per iscritto, con raccomandata del 2/11/2023 ricevuta dalla Società resistente in data 8/11/2023, la propria disponibilità ad eseguire la prestazione lavorativa, richiedendo, altresì, altresì copia del proprio contratto di lavoro;
- che, in risposta, la Società resistente negava la sussistenza di un proprio dovere di fornire copia del contratto di lavoro e, dopo aver preso atto della manifestata disponibilità, precisava che egli aveva rifiutato una precedente offerta lavorativa;
- che tale rifiuto veniva opposto rispetto ad un'offerta che non solo non riportava le date di inizio e fine missione, ma non possedeva nemmeno i requisiti di congruità previsti dall'art. 50
CCNL agenzie di somministrazione lavoro del 15.10.2019;
- che con lettera del 15/12/2023 la Società resistente gli comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- di aver impugnato detto licenziamento a mezzo pec in data 8/2/2024, ritenendolo illegittimo per insussistenza del giustificato motivo, addotto nonché per violazione dell'obbligo di repechage;
- che la Società resistente non aveva rispettato le regole dettate dall'art. 25 del CCNL di riferimento, in quanto l'attivazione della “procedura in mancanza di occasioni di lavoro (MOL)” non aveva data certa e non ne era stato rispettato il termine di durata;
- di avere avuto un compenso, durante la procedura, inferiore a quanto previsto dal n. 3 dell' art. 25 del CCNL Agenzie per la somministrazione di lavoro, ove era stabilita la corresponsione di 1.000 euro, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di TFR.
Concludeva chiedendo: di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, di condannare la resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, di condannare la resistente al pagamento della differenza di quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 25 CCNL APL per il mese di ottobre 2023.
pagina 2 di 7 Costituitasi in giudizio, la nel contestare ogni deduzione ed istanza CP_1 proposta dal ricorrente, deduceva in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per tardività dello stesso, in quanto depositato in data 6/9/2024 e, dunque, a distanza di 211 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, in palese contrasto con il disposto dell'art. 6 della l. n. 604/66 che sancisce l'inefficacia dell'impugnazione che non sia seguita, entro il termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso giudiziale ovvero dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Pur evidenziando il carattere assorbente della suddetta eccezione, la Società resistente, quanto al merito, evidenziava:
- che in data 1/4/2019 il ricorrente veniva assunto da essa resistente con contratto quadro per prestazione di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato ed inviato in missione presso l'azienda utilizzatrice Società Europea Veicoli Leggeri;
-che a seguito della cessazione della predetta missione, a decorrere dal 30/11/2021, il ricorrente entrava nella disponibilità di essa resistente percependo l'indennità di cui all'articolo
32 del CCNL di riferimento (indennità di disponibilità);
- che essa resistente si adoperava per tentare una ricollocazione del lavoratore;
-che il ricorrente, durante il periodo di disponibilità, veniva ricollocato per periodi non continuativi presso il cliente EMAK, con tre missioni, dal 13/12/2021 al 17/12/2021, dal
3/1/2022 al 9/4/2022 e dall'11/4/2022 al 29/7/2022, nonché presso l per Parte_2
il periodo dal 22/8/2022 al 30/10/2022;
- che, successivamente, in considerazione dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore, con comunicazione del 31/1/2023 (doc. 3 – fascicolo di parte resistente) essa resistente avviava la procedura ex art. 25 del CCNL di riferimento;
- che tale procedura veniva interrotta dal 1/3/2023 al 31/3/2023, allorché il dipendente veniva inviato in missione presso il cliente EMAK di Campobasso, per poi proseguire;
- che, dunque, stante la persistente mancanza di occasioni di lavoro, con verbale di accordo sottoscritto dal ricorrente, da essa resistente e dalle organizzazioni sindacali (doc.
4 -fascicolo di parte resistente), veniva elaborato un piano di riqualificazione professionale del ricorrente, finalizzato a favorirne il riposizionamento sul mercato del lavoro, consistente nella frequentazione di un percorso formativo sulle tecniche di saldatura, al termine del quale al veniva rilasciato un attestato;
Pt_1
pagina 3 di 7 - che nel mese di aprile 2023 al ricorrente veniva proposto un colloquio presso l'azienda
Cosmo Srl per il ruolo di magazziniere, che non aveva esito positivo;
- che, nel mese di giugno 2023 e nel mese di ottobre 2023, il ricorrente rifiutava due opportunità di lavoro, rispettivamente, presso l ad Alanno e presso l'azienda Parte_3
in San Salvo;
Parte_2
- che, a fronte della mancanza di occasioni di ricollocazione del lavoratore, con comunicazione del 14/12/2023, in cui venivano espressamente precisati i motivi del recesso, essa resistente comunicava al la risoluzione del rapporto per giustificato motivo Pt_1
oggettivo.
Evidenziava, quindi, la corretta applicazione della procedura ex art. 25 del CCNL di categoria e, dunque, la legittimità dell'intimato licenziamento, nonché il corretto assolvimento dell'obbligo di repechage , con le particolari connotazioni relative alla tipologia contrattuale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
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1.Va in primo luogo evidenziato che l'art. 32 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) ha modificato modalità e termini per l'impugnazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: nel confermare che l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla successiva data di comunicazione dei motivi, il legislatore ha ridotto i termini concessi al lavoratore per proporre ricorso al giudice, disponendo che detto atto debba essere depositato nel termine di 180 giorni.
Dunque, la sequenza impugnazione stragiudiziale- impugnazione giudiziale, risulta scandita da distinti termini di decadenza e, una volta osservato il termine di decadenza di 60 giorni, sancito dall'art. 6 della l. n. 604/1966, entro cui proporre impugnazione stragiudiziale del licenziamento, esso funge da dies a quo del successivo termine, previsto a pena di decadenza, per la proposizione dell'azione giudiziale di annullamento del licenziamento ritenuto illegittimo che può essere proposta, appunto, entro 180 giorni.
Traslando, quindi, la successione temporale descritta al caso di specie, non può che essere rilevata l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'impugnativa giudiziale del licenziamento per cui è causa, posto che l'impugnativa stragiudiziale veniva proposta in data 8/2/2024 ed il ricorso giudiziale veniva è stato depositato in data 5/9/2024, ossia, evidentemente, oltre il termine prescritto per legge.
pagina 4 di 7 Tale ragione, evidentemente, ha indotto il ricorrente a rinunciare, in sede di note conclusive, alla domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento, richiedendo al Tribunale di pronunciarsi esclusivamente sulla richiesta di corresponsione in proprio favore della complessiva somma di € 3.975,00 a titolo di differenze su quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 25 CCNL APL.
Come noto, La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024).
Invero, “la rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio) e non richiede pertanto l'osservanza di forme rigorose. Nè rileva l'eventuale richiesta del rinunciante di subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese giudiziarie che devono invece essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale”
(Cass. Sez. 3, 10/04/1998, n. 3734; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21848 del 24/09/2013).
Ravvisandosi nel caso di specie una ipotesi di rinuncia a singoli capi della domanda, le relative spese giudiziarie saranno quindi liquidate al capo 4, secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass., 10/4/1998, n. 3734).
2. Sebbene la intervenuta rinuncia, espressa dal ricorrente, alla domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento rivesta carattere assorbente rispetto alle dedotte violazioni sia dell'obbligo di repechage che della procedura ex art. 25 del CCNL di riferimento, appare in ogni caso opportuno verificare la legittimità ed il concreto articolarsi della procedura ex art. 25 cit., vista la domanda di pagamento della relativa indennità avanzata dal ricorrente, su cui non
è intervenuta rinuncia.
Alla luce delle risultanze documentali, emerge che:
• con comunicazione del 31/1/2023, sottoscritta per ricevuta dal ricorrente (doc.
3 - fascicolo di parte resistente), la Società datrice di lavoro manifestava la volontà di avviare la procedura in esame;
• dal verbale di accordo del 29/3/2023 stipulato nell'ambito della Commissione MOL della Regione Molise risulta che la data certa di attivazione della procedura per il ricorrente corrisponde all'8/4/2023.
pagina 5 di 7 Soprassedendo sul percorso di riqualificazione, che non risulta contestato, va evidenziato che il diritto del ricorrente a percepire l'indennità, pari ad euro 1.000,00 al lordo delle trattenute di legge e comprensiva del TRF, prevista dall'art. 25 CCNL per il periodo interessato dalla procedura, sorge dalla data di attivazione della stessa ovvero dall'8/4/2024.
In merito alla effettiva corresponsione di tali somme, invero, assai confuse risultano le deduzioni del ricorrente e assolutamente non puntuali le sue allegazioni:
• Il ricorrente, nell'atto introduttivo, dichiara infatti che con i cedolini paga allegati, a decorrere dal mese di ottobre 2023, al sig. Parte_1
è stato corrisposto un' indennità lorda di € 852,00>>, senza tuttavia procedere nelle proprie conclusioni alla richiesta di pagamento di indennità ulteriori rispetto a quella dovuta per il mese di ottobre 2023 e senza alcuna quantificazione globale della propria pretesa economica, neppure per relationem rispetto ad eventuali conteggi (comunque non rinvenuti), in assenza di allegazione di buste paga (eccezion fatta per quella relativa al mese di ottobre 2023);
• Solo in sede di note difensive, il ricorrente, sempre in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, deduce che << - nel mese di febbraio 2023, l'indennità ex art. 25 non è stata calcolata e non è presente in busta paga;
- ad aprile 2023 l'indennità ex art. 25 versata è stata di € 766,67 (con un credito residuo di € 233,33) - ad ottobre 2023
l'indennità ex art. 25 versata è di € 258,00, (con un credito residuo di € 742,00) - a novembre 2023 l'indennità ex art. 25 non è presente in busta paga (con un conseguente credito residuo di € 1000,00) - a dicembre 2023 l'indennità ex art. 25 non
è presente in busta paga, (credito residuo € 1000,00) dunque, residua al lavoratore un credito lordo (seo) di € 3.975,00, cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione da calcolarsi dal mese di riferimento sino al soddisfo>>.
Dunque, a parte la considerazione che nulla spettava al ricorrente a titolo di compenso ex art. 25 CCNL per il periodo anteriore all'instaurazione della procedura “MOL”, le richieste di pagamento relative a mensilità diverse rispetto a quella di ottobre 2023 (la sola richiesta in ricorso) sono state avanzate e, pure, complessivamente quantificate solo nelle note conclusive del 24/2/2025, il che rende inammissibile la relativa domanda, atteso che, in detta sede, le parti non possono proporre domande nuove per causa petendi o petitum neppure con il consenso – esplicito ovvero implicito - della controparte (Cass., Sez. Lav., sent. n.
29596 del 24.12.2020).
pagina 6 di 7 3. In definitiva, dunque, il thema decidendum (cfr. conclusioni rassegnate in ricorso, ove era espressamente richiesto di “condannare la società corrispondere al ricorrente CP_1
la differenza su quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 25 CCNL APL per il mese di ottobre
2023”) è limitato alla richiesta della residua indennità ex art. 25 CCNL dovuta per il mese di ottobre 2023.
Dagli atti emerge che la per il mese di ottobre 2023, aveva già corrisposto Controparte_1
al ricorrente euro 258,00 a titolo di indennità ex art. 25 cit., come riportato nella busta paga relativa alla predetta mensilità (l'unica allegata in atti – doc. 5 – fascicolo di parte ricorrente); pertanto, parte resistente dovrà versare al ricorrente il residuo importo di euro 742,00 (euro
1.000,00, cfr. art. 25 CCNL, al netto di euro 258,00= euro 742,00).
4. Le spese processuali vanno compensate nella misura del 70%, in ragione della soccombenza virtuale di parte attrice sulle domande avanzate in ricorso relativamente alla impugnativa del licenziamento e alle statuizioni conseguenti (per intervenuta decadenza dalla impugnazione, come sopra già argomentato), mentre per la parte residua seguono la soccombenza della resistente (in relazione all'indennità residua dovuta per il mese di ottobre
2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande relative alla declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento e a quelle conseguenti, perché oggetto di espressa rinuncia da parte del ricorrente;
2) Condanna la Società resistente alla corresponsione nei confronti del CP_1
ricorrente di euro 742,00 in relazione alla residua indennità ex art 25 CCNL Parte_1
dovuta per il mese di ottobre 2023;
3) Compensa le spese processuali tra le parti nella misura del 70% e condanna la società
al pagamento delle spese processuali residue in favore di Controparte_1 Parte_1
spese che liquida in questa proporzione in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 20 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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