TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/11/2025, n. 11058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11058 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa MA RE IO, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 14537 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Vicari come Parte_1 in atti RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1
, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Costanza Patanè come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.4.2025 e ritualmente notificato all' la
CP_1 parte ricorrente ha esposto: di aver diritto ai ratei di assegno di invali rt. 13 l. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18.6.2020 in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 11.7.2023 (RG 2764/2022) notificato all' in data 12.9.2023; di aver
CP_1 trasmesso all' la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della
CP_1 prestazione mica in data 2.4.2024; che l' non ha provveduto al
CP_1 pagamento di quanto dovuto. Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l'
CP_1 innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendone la condanna al pagamento dei ratei di assegno di invalidità dovuti, con vittoria di spese, da distrarsi. L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di
CP_1 interesse ad agire, alla luce del superamento del limite reddituale previsto dalla normativa vigente in materia, come da estratto contributivo allegato alla memoria di costituzione. Con decreto di omologa del 11.7.2023, emesso all'esito del giudizio RG 2764/2022, è stata accertata in capo alla odierna parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario previsto per la concessione dell'assegno di cui all'art. 13 l. 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 18.6.2020; il suddetto decreto è stato notificato all' in data 12.9.2023 (all. 1 ric.), mentre in data CP_1
2.4.2024 è stata trasmessa l umentazione relativa ai requisiti c.d. socio economici come da documentazione depositata da parte ricorrente (all. 2). A seguito dell'eccezione sollevata dall' nelle note scritte in sostituzione CP_1 dell'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente ha limitato la domanda al pagamento dei ratei relativi all'anno 2020, anno della domanda amministrativa (18/06/2020), con decorrenza dal 01/07/2020, posto che per detto anno il reddito è stato pari a € 4.585,40 inferiore al limite per fruire del beneficio ex art. 13, L. 118/71 pari a €. 4.931,29. A norma del 5° comma dell'art. 445-bis, il decreto di omologa, “non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Pertanto, considerato che il requisito sanitario è stato accertato come da decreto di omologa e che per l'anno 2020 il reddito di parte ricorrente non ha superato il limite di legge, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ai ratei di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 dal 1.7.2020 al 31.12.2020, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Considerato l'esito del giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, condanna l' al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex art. CP_1
13 l. 118/ l 1.7.2020 al 31.12.2020 oltre interessi a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Roma, 02/11/2025
Il giudice
MA RE IO
2