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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13196/2024 promossa da:
nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Controparte_1
residente in [...]de Andrade, 150, Lins/SP, C.F._1
Brasile, CAP 16401-147; nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale CP_2
, residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._2
15115-000; nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Controparte_3
, residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._3
15115-000, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore come sopra CP_2 generalizzato;
, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice Parte_1 fiscale residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, C.F._4
CAP 15115-000; nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Parte_2
residente in [...]. Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._5 Controparte_4
15115-000; nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Parte_3
, residente in [...]de Souza Medeiros, 4740, Franca/SP, C.F._6
Brasile, CAP 14403-775; rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 PARTE CONVENUTA Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis. Con vittoria delle spese;
Conclusioni parte convenuta: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino. Nel merito, pronunciarsi secondo giustizia. Con compensazione delle spese in ogni caso;
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. Persona_1
alias alias alias nato
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_2 in Italia, a AR (AT), il 22.2.1890 (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 4);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 5) e dalla loro unione è nato il sig. nato in [...] Parte_4 Parte_5
8.4.1936, (cfr. doc. 6);
- il sig. a contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 7) e dalla Parte_5 Persona_4 loro unione sono nati la sig.ra nata il [...] (cfr. doc. 8) e il Parte_3 sig. nato il [...] (cfr. doc. 10), entrambi odierni ricorrenti; Parte_2
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_3 Persona_5
(cfr. doc. 9) e dalla loro unione è nata la sig.ra
[...] Parte_1
, nata il [...] (cfr. doc. 12), odierna ricorrente;
[...]
- il sig. a contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 11) e Parte_2 Persona_6 dalla loro unione sono nati il sig. nato il [...] (cfr. doc. 13) e la sig.ra CP_2 nata il [...] (cfr. doc. 15), entrambi odierni ricorrenti; Controparte_1
- il sig. a contratto matrimonio con la sig.ra CP_2 Persona_7
(cfr. doc. 14) e dalla loro unione è nata nata il [...]
[...] Controparte_3
(cfr. doc. 16), odierna ricorrente;
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a San Paolo, Brasile, Parte_6 tramite il portale Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. docc. 17-21; 23-26);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** ** I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 17.10.20225, chiedendo preliminarmente di sospendere il giudizio, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 3 bis L. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino. Nel merito,
l'avvocatura chiede di giudicarsi secondo giustizia.
All'udienza del 24.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che il dante causa è nato a
AR (AT), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_7 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. docc. 17-21; 23-
26), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
Preliminarmente, non merita accoglimento la domanda di sospensione del procedimento formulata da parte convenuta, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 3 bis L. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino: tale questione, infatti, investe casi e procedimenti successivi all'entrata in vigore dell'art. 3 bis della L. 91/1992, vale a dire successivi alla data del 24.5.2025. Tenuto conto che l'odierno giudizio è stato iscritto a ruolo in data 23.7.2024 nella vigenza, dunque, della precedente normativa, tale richiesta non merita accoglimento.
Nel merito del procedimento, si osserva quanto segue.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. Persona_1
alias alias alias non
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_2 essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 4, certificato negativo di naturalizzazione).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Persona_1 maschile, al figlio il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_5 maschile, ai figli e entrambi odierni Parte_3 Parte_2 ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, alla Parte_3 figlia , odierna ricorrente. Parte_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_2 [...]
entrambi odierni ricorrenti. CP_2 Controparte_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla figlia CP_2 odierna ricorrente. Controparte_3
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n.
91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura del procedimento e che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nata il Controparte_1
29.4.1992, in Lins/SP, Brasile, codice fiscale residente in [...]C.F._1
Azevedo Junqueira de Andrade, 150, Lins/SP, Brasile, CAP 16401-147; nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale CP_2
, residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._2
15115-000; nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Controparte_3
, residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._3
15115-000, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore come sopra CP_2 generalizzato;
, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice Parte_1 fiscale residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, C.F._4
CAP 15115-000; nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Parte_2
residente in [...]. Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._5 Controparte_4
15115-000; nata il [...], in [...]/SP, Brasile, , codice fiscale Parte_3
, residente in [...]de Souza Medeiros, 4740, Franca/SP, C.F._6
Brasile, CAP 14403-775; ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 24.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13196/2024 promossa da:
nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Controparte_1
residente in [...]de Andrade, 150, Lins/SP, C.F._1
Brasile, CAP 16401-147; nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale CP_2
, residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._2
15115-000; nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Controparte_3
, residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._3
15115-000, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore come sopra CP_2 generalizzato;
, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice Parte_1 fiscale residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, C.F._4
CAP 15115-000; nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Parte_2
residente in [...]. Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._5 Controparte_4
15115-000; nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Parte_3
, residente in [...]de Souza Medeiros, 4740, Franca/SP, C.F._6
Brasile, CAP 14403-775; rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 PARTE CONVENUTA Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis. Con vittoria delle spese;
Conclusioni parte convenuta: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino. Nel merito, pronunciarsi secondo giustizia. Con compensazione delle spese in ogni caso;
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. Persona_1
alias alias alias nato
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_2 in Italia, a AR (AT), il 22.2.1890 (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 4);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 5) e dalla loro unione è nato il sig. nato in [...] Parte_4 Parte_5
8.4.1936, (cfr. doc. 6);
- il sig. a contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 7) e dalla Parte_5 Persona_4 loro unione sono nati la sig.ra nata il [...] (cfr. doc. 8) e il Parte_3 sig. nato il [...] (cfr. doc. 10), entrambi odierni ricorrenti; Parte_2
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_3 Persona_5
(cfr. doc. 9) e dalla loro unione è nata la sig.ra
[...] Parte_1
, nata il [...] (cfr. doc. 12), odierna ricorrente;
[...]
- il sig. a contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 11) e Parte_2 Persona_6 dalla loro unione sono nati il sig. nato il [...] (cfr. doc. 13) e la sig.ra CP_2 nata il [...] (cfr. doc. 15), entrambi odierni ricorrenti; Controparte_1
- il sig. a contratto matrimonio con la sig.ra CP_2 Persona_7
(cfr. doc. 14) e dalla loro unione è nata nata il [...]
[...] Controparte_3
(cfr. doc. 16), odierna ricorrente;
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a San Paolo, Brasile, Parte_6 tramite il portale Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. docc. 17-21; 23-26);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** ** I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 17.10.20225, chiedendo preliminarmente di sospendere il giudizio, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 3 bis L. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino. Nel merito,
l'avvocatura chiede di giudicarsi secondo giustizia.
All'udienza del 24.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che il dante causa è nato a
AR (AT), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_7 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. docc. 17-21; 23-
26), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
Preliminarmente, non merita accoglimento la domanda di sospensione del procedimento formulata da parte convenuta, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 3 bis L. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino: tale questione, infatti, investe casi e procedimenti successivi all'entrata in vigore dell'art. 3 bis della L. 91/1992, vale a dire successivi alla data del 24.5.2025. Tenuto conto che l'odierno giudizio è stato iscritto a ruolo in data 23.7.2024 nella vigenza, dunque, della precedente normativa, tale richiesta non merita accoglimento.
Nel merito del procedimento, si osserva quanto segue.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. Persona_1
alias alias alias non
[...] Persona_2 Persona_3 Parte_2 essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 4, certificato negativo di naturalizzazione).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Persona_1 maschile, al figlio il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_5 maschile, ai figli e entrambi odierni Parte_3 Parte_2 ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, alla Parte_3 figlia , odierna ricorrente. Parte_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_2 [...]
entrambi odierni ricorrenti. CP_2 Controparte_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla figlia CP_2 odierna ricorrente. Controparte_3
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n.
91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura del procedimento e che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nata il Controparte_1
29.4.1992, in Lins/SP, Brasile, codice fiscale residente in [...]C.F._1
Azevedo Junqueira de Andrade, 150, Lins/SP, Brasile, CAP 16401-147; nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale CP_2
, residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._2
15115-000; nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Controparte_3
, residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._3
15115-000, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore come sopra CP_2 generalizzato;
, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice Parte_1 fiscale residente in [...], 491, Bady Bassitt/SP, Brasile, C.F._4
CAP 15115-000; nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Parte_2
residente in [...]. Bady Bassitt/SP, Brasile, CAP C.F._5 Controparte_4
15115-000; nata il [...], in [...]/SP, Brasile, , codice fiscale Parte_3
, residente in [...]de Souza Medeiros, 4740, Franca/SP, C.F._6
Brasile, CAP 14403-775; ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 24.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo