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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG 2631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato, la seguente
~ SENTENZA ~ nella causa civile iscritta al n. 2631/2024, avente ad oggetto: risoluzione contrattuale, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Nicola Salvi, presso il cui studio in Napoli alla via
Andrea D'Isernia n. 16, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, (C.F. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Succivo (CE) alla via Orazio n. 39;
CONVENUTO CONTUMACE
~ CONCLUSIONI ~
Nelle note del 9-10-2024 ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 4-11-2025, il procuratore di parte attrice si riportava ai propri atti precisando che “..Come già specificato con la nota ex art. 171 cpc , non essendosi perfezionata la notifica nei confronti della germana Parte_2
, per la quale ci si riserva di agire in separata sede , la domanda
[...]
si concentra nei confronti del germano contumace e si Controparte_1
conferma la richiesta di dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per i motivi esposti nell'atto di citazione con la condanna di quest' ultimo alla restituzione della quota del 50%
della caparra versata pari ad € 7.500 in favore dell' attore , oltre interessi dal 7.12.2023 sino al soddisfo nonché spese e competenze relative al presente giudizio. Si chiede l'introito della causa in decisione, confermando se necessaria la rinuncia ai termini per il deposito di difese essendo la causa documentale e contumaciale.”; su tale premessa e per ragioni di economia processuale, la causa viene decisa come da motivazione che segue, essendo stati già concessi i termini per il deposito di scritti conclusionali ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con citazione depositato il 28-3-2024, conveniva Parte_1
in giudizio e deducendo che, con Controparte_1 Parte_2
atto per OT stipulato in data 2.2.2023, registrato all'Agenzia delle Per_1
Entrate in data 07.02.2023 al n. 2407/IT, i predetti avevano stipulavano un contratto preliminare di compravendita di un locale ad uso commerciale facente parte del fabbricato sito in Succivo alla via Orazio n. 2.
In particolare, con detto contratto, e Controparte_1 Parte_2
nel premettere di essere proprietari di detto immobile per la
[...]
quota di 1/3 ciascuno si obbligavano a vendere al sig. Parte_1
“la complessiva quota di 2/3 (due terzi) della piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di
Succivo (CE) alla Via Orazio n.2 (già Via Merenda n.3), e precisamente:
--- il locale ad uso commerciale posto al piano terra, meglio descritto, precisato nei confini ed accatastato al punto II) della premessa”.
Il prezzo pattuito per l'acquisto era stato pari ad € 15.000,00, somma già corrisposta “a titolo di caparra confirmatoria mediante 2 (due) bonifici bancari, dell'importo di Euro 7.500,00” (cfr. preliminare allegato).
L'attore, tuttavia, deduceva che successivamente alla conclusione del contratto il locale oggetto di preliminare di compravendita, era interessato
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da un crollo, il primo avvenuto in data 6.11.2023, seguito da ulteriori cedimenti nei giorni successivi e che tale circostanza aveva cagionato la distruzione del bene.
Deduceva, quindi, che la compravendita del bene era divenuta impossibile sicché al Tribunale di accertare la risoluzione del contratto preliminare e la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di
€ 15.000,00 corrisposta in esecuzione del preliminare.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “dichiarare che il compromesso sottoscritto in data 2.2.2023, per le motivazioni innanzi descritte, si è risolto o dichiararne la risoluzione;
condannare i sigg.ri
e in solido tra loro e/o per quanto Controparte_1 Parte_2
di ragione, al pagamento in favore del sig. in Parte_1
restituzione della caparra versata, dell'importo di euro 15.000,00
(quindicimila) oltre interessi legali moratori ex d.lgs 191/2014 e smi a computarsi sul predetto importo dalla data della diffida del 7.12.2023 e sino all'effettivo soddisfo.”, con vittoria delle spese di lite.
2. , sebbene ritualmente evocato in giudizio, come Controparte_1
risulta dall'atto di citazione notificato il 19-3-2024, come da relata depositata in data 5.12.2024 non si costituiva e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Di contro, la notifica nei confronti di non andava a Parte_2
buon fine sicché, all'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., il Tribunale, con decreto del 1.07.2024 dichiarava la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e Parte_2
ne ordinava la rinnovazione, fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 4.02.2025.
3. Nella memoria redatta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. I termine depositata il 20-12-2024, l'attore dichiarava di rinunciare alla domanda
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proposta nei confronti di riservandosi di agire con Parte_2
separato giudizio e chiedendo, quindi, al Tribunale di dichiarare la
“risoluzione del contratto preliminare di compravendita e la condanna alla restituzione della quota del 50% della caparra versata pari ad € 7.500 nei confronti di , oltre interessi dal 7.12.2023 sino al Controparte_1
soddisfo nonché spese e competenze relative al presente giudizio”.
4. Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si passa ad esplicitare.
In via preliminare, occorre prendere atto della rinuncia alla domanda attorea nei confronti di , la quale non è stata neppure Parte_2
evocata in giudizio tant'è che neppure viene menzionata nell'intestazione della presente sentenza.
Al riguardo, non avendo l'attore istaurato il contraddittorio nei confronti della medesima, si ritiene che la relativa domanda debba essere dichiarata estinta nei confronti della predetta non essendo necessaria la relativa accettazione.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la rinuncia alla domanda è un atto espressivo di volontà processuale idoneo a far venir meno il rapporto processuale instaurato, mentre la mera rinuncia agli atti non estingue di per sé la domanda, potendo l'attore eventualmente riprendere il processo o agire in altro modo (cfr. Cass. n. 5905/2002).
Inoltre, la parte, comunque, può sempre rinunciare alla domanda, o a parte di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni e anche in appello, perché la restrizione del thema probandum a differenza della estensione, è sempre permessa (cfr. SU n. 3453/2024).
In un caso simile, il Tribunale di Napoli (sentenza 16-6-1983 in
Dir.Giur,184,154) ha ritenuto come la rinuncia agli atti del giudizio
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operata dall'attore nel periodo compreso tra la notifica della citazione e la costituzione del convenuto è operante indipendentemente dalla accettazione, perché la legge ha posto sullo stesso piano la mancata o non ancora avvenuta costituzione dell'altra parte e l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Si ricade quindi nella fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c. in quanto l'attore, in maniera incontrovertibile (confermato anche dalla mancata notifica dell'atto di citazione con instaurazione del relativo rapporto processuale) ha manifestato la volontà di porre fine al processo senza giungere alla sentenza definitiva di merito sulla domanda.
Pertanto, a parere dello scrivente, essendosi integrata un'ipotesi assimilabile all' rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale.
5. Tanto chiarito, parte attrice ha svolto in giudizio una domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita ex art. 1463 – 1256 cc sottoscritto con la controparte, in quanto avente ad oggetto un immobile che è poi crollato. Parte
Convenuta , di contro, è rimasto contumace non Controparte_1
fornendo elementi istruttori contrari, sebbene l'atto di citazione sia entrato nella sua sfera di conoscenza diretta (cfr. relata di notifica dell'atto di citazione ricevuto a mani del figlio convivente in data 19-3-2024: cfr. doc. dep.5-4-2024).
Il Tribunale ritiene, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente dimessa, che la domanda proposta da sia fondata, per le ragioni di seguito illustrate.
Va dichiarata la sopravvenuta impossibilità della prestazione per fatto non imputabile alle parti, consistente nel danneggiamento del compendio
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immobiliare oggetto di causa in conseguenza crollo verificatosi. Tale situazione fattuale si evince dai reperti fotografici allegati in atti dall'attore e il convenuto, come detto al riguardo, non ha fornito elementi istruttori contrari.
Per meglio chiarire le ragioni sottese alla decisione, giova svolgere qualche considerazione sull'istituto giuridico invocato da parte attrice, osservandosi:
- la risoluzione per impossibilità sopravvenuta rinviene la propria disciplina nell'art. 1463 cc, a mente del quale: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”;
- la regola enunciata dalla norma richiamata è espressione del c.d. sinallagma funzionale, ossia del principio di interdipendenza tra la prestazione e controprestazione che caratterizza i contratti a prestazioni corrispettive;
- il reciproco condizionamento tra le prestazioni trova fondamento nella causa in concreto del contratto, nel senso che l'impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni determina la risoluzione del contratto poiché ne rende irrealizzabile la causa;
- il legame esistente tra il rimedio in esame e la causa in concreto del contratto giustifica l'orientamento interpretativo secondo cui la risoluzione opera anche nel caso in cui la prestazione, sebbene ancora materialmente possibile, diventi oggettivamente inutile cioè inidonea a soddisfare gli interessi individuali del creditore che, attraverso la causa intesa come funzione economico individuale si sono oggettivizzati nel
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contratto. In altri termini, in questo caso, la sopravvenienza impedisce al contratto di realizzare la sua funzione causale;
- l'applicazione della disposizione in esame presuppone necessariamente che si sia verificato il c.d. effetto liberatorio, ossia l'estinzione dell'obbligazione per l'impossibilità sopravvenuta prevista dall'art. 1256 cc. Detto altrimenti, l'art. 1463 cc disciplina le conseguenze che sul contratto a prestazioni corrispettive esplica l'estinzione di una delle obbligazioni per impossibilità della prestazione, e, così operando, ricollega a tale estinzione lo scioglimento dell'intero vincolo contrattuale, sul presupposto della mancata attuazione della funzione del contratto, per la quale le prestazioni erano in relazione diretta tra loro;
- l'impossibilità della prestazione che risolve il contratto è quindi la stessa che estingue la prestazione ex art. 1256 cc, dovendone avere i medesimi caratteri e quindi essere: sopravvenuta (intervenire dopo la conclusione del contratto); definitiva (in quanto se fosse temporanea si applicherebbe l'art. 1256 comma 2 cc); e deve dipendente da causa non imputabile al debitore (se fosse imputabile vi sarebbe infatti inadempimento del contratto con applicazione della disciplina di cui agli artt. 1453 cc e ss);
- rispetto a detto ultimo profilo, l'insegnamento tradizionale ritiene che la causa che determina l'impossibilità della prestazione, oltre a non essere imputabile al debitore, debba essere non imputabile al creditore e oggettivamente estranea alla sua sfera organizzativa;
- una volta sopravvenuta l'impossibilità della prestazione nei termini sopra precisati, la risoluzione opera di diritto, senza che sia necessario un atto di parte, né un provvedimento del Giudice (Cfr., Cass. 1037/1995).
Avendo la sentenza natura dichiarativa, due sono le azioni che possono nascere dalla situazione in cui viene a trovarsi il rapporto in seguito
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all'estinzione dell'obbligazione impossibile, ove la prima è una azione di accertamento con la quale eliminare uno stato di incertezza in cui ciascun contraente può trovarsi, circa la sussistenza della propria obbligazione e, posto che la risoluzione opera di diritto, servirà solo a fare accertare dal
Giudice l'avvenuto scioglimento del rapporto.
Legittimati ad agire sono sia il debitore della prestazione impossibile, sia il creditore, a sua volta debitore della controprestazione;
- poi, il creditore potrà anche agire per ottenere una sentenza di condanna alla restituzione, nel caso avesse già eseguito la controprestazione, e tale seconda azione troverà il suo fondamento nella sentenza di accertamento, potendo peraltro essere esercitata in un unico giudizio unitamente all'azione di accertamento;
- infine, l'art. 1464 cc disciplina l'ipotesi della impossibilità parziale della prestazione, offrendo una alternativa alla risoluzione del contratto dipendente dalle scelte del creditore, in quanto laddove questi conservi interesse alla prestazione ridotta, allora il contratto resterà fermo e la parte avrà solo diritto alla corrispondente riduzione della controprestazione;
- nel caso in cui invece il creditore non dovesse avere interesse apprezzabile all'adempimento parziale potrà sempre recedere dal contratto, con la precisazione che detto “interesse apprezzabile” va inteso in termini oggettivi nel senso che non dipende dall'arbitrio soggettivo del creditore, ma si colloca in una dimensione oggettiva riconducibile al principio di buona fede tanto che, di fronte al recesso del creditore, il debitore può contestarne la legittimità affermando che controparte conservi un interesse apprezzabile all'esecuzione della prestazione ridotta.
6. Tanto premesso in diritto e venendo alla vicenda in esame, la ricostruzione dei fatti così come operata da parte attrice nel proprio atto
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introduttivo ha trovato debito e puntuale riscontro nella produzione documentale in atti.
Va evidenziato in primis che la conclusione del contratto de quo è documentalmente comprovata.
Invero, come è dato rilevare dal documento negoziale prodotto in giudizio, e segnatamente dagli artt. 1 e 2 del contratto preliminare
“ e per la quota di 1/3 (un Controparte_1 Parte_2
terzo) ciascuno, SI OBBLIGANO A VENDERE a Parte_1
CHE SI OBBLIGA AD ACQUISTARE per sè e/o per persona fisica o giuridica da nominare (con facoltà di fare la nomina fino alla data di stipula dell'atto definitivo), la complessiva quota di 2/3 (due terzi) della piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Succivo (CE) alla Via Orazio n.2 (già Via
Merenda n.3), e precisamente: --- il locale ad uso commerciale posto al piano terra, meglio descritto, precisato nei confini ed accatastato al punto
II) della premessa. B) I sig.ri e Controparte_1 Parte_2
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., promettono e
[...]
garantiscono anche il fatto del terzo e cioè, che la loro madre venderà al sig. la Controparte_2 Parte_1
quota pari a 1/3 (un terzo) di cui è titolare sull'immobile sopra descritto al' momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita. Il sig. accetta quanto sopra”. Parte_1
Il termine per la stipula del definitivo, ai sensi del successivo art. 4 era fissato per il 01.02.2026.
Anche il pagamento della somma di euro 15.000,00 è documentalmente provato dall'art. 4 del contratto dal quale si evince l'avvenuto pagamento della somma di € 15.000,00 da parte del sig. a mezzo Parte_1
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bonifici bancari effettuati in data antecedente la stipula del preliminare, di cui € 7.500,00 nei confronti di . Controparte_1
Tanto premesso, occorre ora verificare se nel caso in esame specie si sia integrata la dedotta impossibilità della prestazione facente capo al promittente venditore e consistente nel danneggiamento dell'immobile oggetto del preliminare per il crollo intervenuto.
Siffatta circostanza deve ritenersi provata all'esito dell'istruttoria in atti tenuto conto dalle allegazioni attoree confortate dalle riproduzioni fotografiche in atti dalle quali emerge la sostanziale distruzione dell'immobile ubicato al piano terra ed oggetto di contratto preliminare.
Peraltro, a fronte di tale allegazione, non ha fornito Controparte_1
alcuna prova contraria diretta a confutare la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, preferendo rimanere contumace.
7. In ragione di tanto, essendo effettivamente emerso che il contratto preliminare in oggetto si è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, va dichiarata, ai sensi dell'art. 1463 c.c., la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e, in accoglimento della domanda restitutoria, va condannato alla restituzione della Controparte_1
somma di euro 7.500,00 in favore di oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda (notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ossia .
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in dispositivo tenuto conto del valore della causa in base al decisum e dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri minimi del dm 55/2014, tenuto conto della semplicità della controversia e della ridotta attività processuale espletata nonché della condotta processuale del convenuto che, nella sostanza, non si è opposto fornendo eccezioni e/o domande fondate su fatti estintivi della pretesa attorea.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice, dott. Maurizio
Spezzaferri, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del processo nei confronti di Parte_2
[...]
b) accerta e dichiara la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita stipulato con atto per OT
in data 2.2.2023, registrato all'Agenzia delle Entrate in data CP_3
07.02.2023 relativamente al rapporto intercorso tra e Parte_1
; Controparte_1
c) condanna alla restituzione della somma di Controparte_1
euro=7.500,00= in favore di oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda sino all'effettivo soddisfo.
d) condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida nella misura di €.285,03= per
[...]
esborsi ed €.2.540,00= per compenso professionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa il 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato, la seguente
~ SENTENZA ~ nella causa civile iscritta al n. 2631/2024, avente ad oggetto: risoluzione contrattuale, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Nicola Salvi, presso il cui studio in Napoli alla via
Andrea D'Isernia n. 16, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, (C.F. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Succivo (CE) alla via Orazio n. 39;
CONVENUTO CONTUMACE
~ CONCLUSIONI ~
Nelle note del 9-10-2024 ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 4-11-2025, il procuratore di parte attrice si riportava ai propri atti precisando che “..Come già specificato con la nota ex art. 171 cpc , non essendosi perfezionata la notifica nei confronti della germana Parte_2
, per la quale ci si riserva di agire in separata sede , la domanda
[...]
si concentra nei confronti del germano contumace e si Controparte_1
conferma la richiesta di dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per i motivi esposti nell'atto di citazione con la condanna di quest' ultimo alla restituzione della quota del 50%
della caparra versata pari ad € 7.500 in favore dell' attore , oltre interessi dal 7.12.2023 sino al soddisfo nonché spese e competenze relative al presente giudizio. Si chiede l'introito della causa in decisione, confermando se necessaria la rinuncia ai termini per il deposito di difese essendo la causa documentale e contumaciale.”; su tale premessa e per ragioni di economia processuale, la causa viene decisa come da motivazione che segue, essendo stati già concessi i termini per il deposito di scritti conclusionali ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con citazione depositato il 28-3-2024, conveniva Parte_1
in giudizio e deducendo che, con Controparte_1 Parte_2
atto per OT stipulato in data 2.2.2023, registrato all'Agenzia delle Per_1
Entrate in data 07.02.2023 al n. 2407/IT, i predetti avevano stipulavano un contratto preliminare di compravendita di un locale ad uso commerciale facente parte del fabbricato sito in Succivo alla via Orazio n. 2.
In particolare, con detto contratto, e Controparte_1 Parte_2
nel premettere di essere proprietari di detto immobile per la
[...]
quota di 1/3 ciascuno si obbligavano a vendere al sig. Parte_1
“la complessiva quota di 2/3 (due terzi) della piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di
Succivo (CE) alla Via Orazio n.2 (già Via Merenda n.3), e precisamente:
--- il locale ad uso commerciale posto al piano terra, meglio descritto, precisato nei confini ed accatastato al punto II) della premessa”.
Il prezzo pattuito per l'acquisto era stato pari ad € 15.000,00, somma già corrisposta “a titolo di caparra confirmatoria mediante 2 (due) bonifici bancari, dell'importo di Euro 7.500,00” (cfr. preliminare allegato).
L'attore, tuttavia, deduceva che successivamente alla conclusione del contratto il locale oggetto di preliminare di compravendita, era interessato
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da un crollo, il primo avvenuto in data 6.11.2023, seguito da ulteriori cedimenti nei giorni successivi e che tale circostanza aveva cagionato la distruzione del bene.
Deduceva, quindi, che la compravendita del bene era divenuta impossibile sicché al Tribunale di accertare la risoluzione del contratto preliminare e la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di
€ 15.000,00 corrisposta in esecuzione del preliminare.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “dichiarare che il compromesso sottoscritto in data 2.2.2023, per le motivazioni innanzi descritte, si è risolto o dichiararne la risoluzione;
condannare i sigg.ri
e in solido tra loro e/o per quanto Controparte_1 Parte_2
di ragione, al pagamento in favore del sig. in Parte_1
restituzione della caparra versata, dell'importo di euro 15.000,00
(quindicimila) oltre interessi legali moratori ex d.lgs 191/2014 e smi a computarsi sul predetto importo dalla data della diffida del 7.12.2023 e sino all'effettivo soddisfo.”, con vittoria delle spese di lite.
2. , sebbene ritualmente evocato in giudizio, come Controparte_1
risulta dall'atto di citazione notificato il 19-3-2024, come da relata depositata in data 5.12.2024 non si costituiva e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Di contro, la notifica nei confronti di non andava a Parte_2
buon fine sicché, all'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., il Tribunale, con decreto del 1.07.2024 dichiarava la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e Parte_2
ne ordinava la rinnovazione, fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 4.02.2025.
3. Nella memoria redatta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. I termine depositata il 20-12-2024, l'attore dichiarava di rinunciare alla domanda
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proposta nei confronti di riservandosi di agire con Parte_2
separato giudizio e chiedendo, quindi, al Tribunale di dichiarare la
“risoluzione del contratto preliminare di compravendita e la condanna alla restituzione della quota del 50% della caparra versata pari ad € 7.500 nei confronti di , oltre interessi dal 7.12.2023 sino al Controparte_1
soddisfo nonché spese e competenze relative al presente giudizio”.
4. Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si passa ad esplicitare.
In via preliminare, occorre prendere atto della rinuncia alla domanda attorea nei confronti di , la quale non è stata neppure Parte_2
evocata in giudizio tant'è che neppure viene menzionata nell'intestazione della presente sentenza.
Al riguardo, non avendo l'attore istaurato il contraddittorio nei confronti della medesima, si ritiene che la relativa domanda debba essere dichiarata estinta nei confronti della predetta non essendo necessaria la relativa accettazione.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la rinuncia alla domanda è un atto espressivo di volontà processuale idoneo a far venir meno il rapporto processuale instaurato, mentre la mera rinuncia agli atti non estingue di per sé la domanda, potendo l'attore eventualmente riprendere il processo o agire in altro modo (cfr. Cass. n. 5905/2002).
Inoltre, la parte, comunque, può sempre rinunciare alla domanda, o a parte di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni e anche in appello, perché la restrizione del thema probandum a differenza della estensione, è sempre permessa (cfr. SU n. 3453/2024).
In un caso simile, il Tribunale di Napoli (sentenza 16-6-1983 in
Dir.Giur,184,154) ha ritenuto come la rinuncia agli atti del giudizio
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operata dall'attore nel periodo compreso tra la notifica della citazione e la costituzione del convenuto è operante indipendentemente dalla accettazione, perché la legge ha posto sullo stesso piano la mancata o non ancora avvenuta costituzione dell'altra parte e l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Si ricade quindi nella fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c. in quanto l'attore, in maniera incontrovertibile (confermato anche dalla mancata notifica dell'atto di citazione con instaurazione del relativo rapporto processuale) ha manifestato la volontà di porre fine al processo senza giungere alla sentenza definitiva di merito sulla domanda.
Pertanto, a parere dello scrivente, essendosi integrata un'ipotesi assimilabile all' rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale.
5. Tanto chiarito, parte attrice ha svolto in giudizio una domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita ex art. 1463 – 1256 cc sottoscritto con la controparte, in quanto avente ad oggetto un immobile che è poi crollato. Parte
Convenuta , di contro, è rimasto contumace non Controparte_1
fornendo elementi istruttori contrari, sebbene l'atto di citazione sia entrato nella sua sfera di conoscenza diretta (cfr. relata di notifica dell'atto di citazione ricevuto a mani del figlio convivente in data 19-3-2024: cfr. doc. dep.5-4-2024).
Il Tribunale ritiene, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente dimessa, che la domanda proposta da sia fondata, per le ragioni di seguito illustrate.
Va dichiarata la sopravvenuta impossibilità della prestazione per fatto non imputabile alle parti, consistente nel danneggiamento del compendio
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immobiliare oggetto di causa in conseguenza crollo verificatosi. Tale situazione fattuale si evince dai reperti fotografici allegati in atti dall'attore e il convenuto, come detto al riguardo, non ha fornito elementi istruttori contrari.
Per meglio chiarire le ragioni sottese alla decisione, giova svolgere qualche considerazione sull'istituto giuridico invocato da parte attrice, osservandosi:
- la risoluzione per impossibilità sopravvenuta rinviene la propria disciplina nell'art. 1463 cc, a mente del quale: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”;
- la regola enunciata dalla norma richiamata è espressione del c.d. sinallagma funzionale, ossia del principio di interdipendenza tra la prestazione e controprestazione che caratterizza i contratti a prestazioni corrispettive;
- il reciproco condizionamento tra le prestazioni trova fondamento nella causa in concreto del contratto, nel senso che l'impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni determina la risoluzione del contratto poiché ne rende irrealizzabile la causa;
- il legame esistente tra il rimedio in esame e la causa in concreto del contratto giustifica l'orientamento interpretativo secondo cui la risoluzione opera anche nel caso in cui la prestazione, sebbene ancora materialmente possibile, diventi oggettivamente inutile cioè inidonea a soddisfare gli interessi individuali del creditore che, attraverso la causa intesa come funzione economico individuale si sono oggettivizzati nel
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contratto. In altri termini, in questo caso, la sopravvenienza impedisce al contratto di realizzare la sua funzione causale;
- l'applicazione della disposizione in esame presuppone necessariamente che si sia verificato il c.d. effetto liberatorio, ossia l'estinzione dell'obbligazione per l'impossibilità sopravvenuta prevista dall'art. 1256 cc. Detto altrimenti, l'art. 1463 cc disciplina le conseguenze che sul contratto a prestazioni corrispettive esplica l'estinzione di una delle obbligazioni per impossibilità della prestazione, e, così operando, ricollega a tale estinzione lo scioglimento dell'intero vincolo contrattuale, sul presupposto della mancata attuazione della funzione del contratto, per la quale le prestazioni erano in relazione diretta tra loro;
- l'impossibilità della prestazione che risolve il contratto è quindi la stessa che estingue la prestazione ex art. 1256 cc, dovendone avere i medesimi caratteri e quindi essere: sopravvenuta (intervenire dopo la conclusione del contratto); definitiva (in quanto se fosse temporanea si applicherebbe l'art. 1256 comma 2 cc); e deve dipendente da causa non imputabile al debitore (se fosse imputabile vi sarebbe infatti inadempimento del contratto con applicazione della disciplina di cui agli artt. 1453 cc e ss);
- rispetto a detto ultimo profilo, l'insegnamento tradizionale ritiene che la causa che determina l'impossibilità della prestazione, oltre a non essere imputabile al debitore, debba essere non imputabile al creditore e oggettivamente estranea alla sua sfera organizzativa;
- una volta sopravvenuta l'impossibilità della prestazione nei termini sopra precisati, la risoluzione opera di diritto, senza che sia necessario un atto di parte, né un provvedimento del Giudice (Cfr., Cass. 1037/1995).
Avendo la sentenza natura dichiarativa, due sono le azioni che possono nascere dalla situazione in cui viene a trovarsi il rapporto in seguito
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all'estinzione dell'obbligazione impossibile, ove la prima è una azione di accertamento con la quale eliminare uno stato di incertezza in cui ciascun contraente può trovarsi, circa la sussistenza della propria obbligazione e, posto che la risoluzione opera di diritto, servirà solo a fare accertare dal
Giudice l'avvenuto scioglimento del rapporto.
Legittimati ad agire sono sia il debitore della prestazione impossibile, sia il creditore, a sua volta debitore della controprestazione;
- poi, il creditore potrà anche agire per ottenere una sentenza di condanna alla restituzione, nel caso avesse già eseguito la controprestazione, e tale seconda azione troverà il suo fondamento nella sentenza di accertamento, potendo peraltro essere esercitata in un unico giudizio unitamente all'azione di accertamento;
- infine, l'art. 1464 cc disciplina l'ipotesi della impossibilità parziale della prestazione, offrendo una alternativa alla risoluzione del contratto dipendente dalle scelte del creditore, in quanto laddove questi conservi interesse alla prestazione ridotta, allora il contratto resterà fermo e la parte avrà solo diritto alla corrispondente riduzione della controprestazione;
- nel caso in cui invece il creditore non dovesse avere interesse apprezzabile all'adempimento parziale potrà sempre recedere dal contratto, con la precisazione che detto “interesse apprezzabile” va inteso in termini oggettivi nel senso che non dipende dall'arbitrio soggettivo del creditore, ma si colloca in una dimensione oggettiva riconducibile al principio di buona fede tanto che, di fronte al recesso del creditore, il debitore può contestarne la legittimità affermando che controparte conservi un interesse apprezzabile all'esecuzione della prestazione ridotta.
6. Tanto premesso in diritto e venendo alla vicenda in esame, la ricostruzione dei fatti così come operata da parte attrice nel proprio atto
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introduttivo ha trovato debito e puntuale riscontro nella produzione documentale in atti.
Va evidenziato in primis che la conclusione del contratto de quo è documentalmente comprovata.
Invero, come è dato rilevare dal documento negoziale prodotto in giudizio, e segnatamente dagli artt. 1 e 2 del contratto preliminare
“ e per la quota di 1/3 (un Controparte_1 Parte_2
terzo) ciascuno, SI OBBLIGANO A VENDERE a Parte_1
CHE SI OBBLIGA AD ACQUISTARE per sè e/o per persona fisica o giuridica da nominare (con facoltà di fare la nomina fino alla data di stipula dell'atto definitivo), la complessiva quota di 2/3 (due terzi) della piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Succivo (CE) alla Via Orazio n.2 (già Via
Merenda n.3), e precisamente: --- il locale ad uso commerciale posto al piano terra, meglio descritto, precisato nei confini ed accatastato al punto
II) della premessa. B) I sig.ri e Controparte_1 Parte_2
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., promettono e
[...]
garantiscono anche il fatto del terzo e cioè, che la loro madre venderà al sig. la Controparte_2 Parte_1
quota pari a 1/3 (un terzo) di cui è titolare sull'immobile sopra descritto al' momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita. Il sig. accetta quanto sopra”. Parte_1
Il termine per la stipula del definitivo, ai sensi del successivo art. 4 era fissato per il 01.02.2026.
Anche il pagamento della somma di euro 15.000,00 è documentalmente provato dall'art. 4 del contratto dal quale si evince l'avvenuto pagamento della somma di € 15.000,00 da parte del sig. a mezzo Parte_1
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bonifici bancari effettuati in data antecedente la stipula del preliminare, di cui € 7.500,00 nei confronti di . Controparte_1
Tanto premesso, occorre ora verificare se nel caso in esame specie si sia integrata la dedotta impossibilità della prestazione facente capo al promittente venditore e consistente nel danneggiamento dell'immobile oggetto del preliminare per il crollo intervenuto.
Siffatta circostanza deve ritenersi provata all'esito dell'istruttoria in atti tenuto conto dalle allegazioni attoree confortate dalle riproduzioni fotografiche in atti dalle quali emerge la sostanziale distruzione dell'immobile ubicato al piano terra ed oggetto di contratto preliminare.
Peraltro, a fronte di tale allegazione, non ha fornito Controparte_1
alcuna prova contraria diretta a confutare la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, preferendo rimanere contumace.
7. In ragione di tanto, essendo effettivamente emerso che il contratto preliminare in oggetto si è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, va dichiarata, ai sensi dell'art. 1463 c.c., la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e, in accoglimento della domanda restitutoria, va condannato alla restituzione della Controparte_1
somma di euro 7.500,00 in favore di oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda (notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ossia .
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in dispositivo tenuto conto del valore della causa in base al decisum e dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri minimi del dm 55/2014, tenuto conto della semplicità della controversia e della ridotta attività processuale espletata nonché della condotta processuale del convenuto che, nella sostanza, non si è opposto fornendo eccezioni e/o domande fondate su fatti estintivi della pretesa attorea.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice, dott. Maurizio
Spezzaferri, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del processo nei confronti di Parte_2
[...]
b) accerta e dichiara la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita stipulato con atto per OT
in data 2.2.2023, registrato all'Agenzia delle Entrate in data CP_3
07.02.2023 relativamente al rapporto intercorso tra e Parte_1
; Controparte_1
c) condanna alla restituzione della somma di Controparte_1
euro=7.500,00= in favore di oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda sino all'effettivo soddisfo.
d) condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida nella misura di €.285,03= per
[...]
esborsi ed €.2.540,00= per compenso professionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa il 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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