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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 03/04/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 915/2024, promosso da: nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 07/03/1986, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. DONADINI MARZIA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SICARI MARIA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 24/01/2024, ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
per chiedere la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
[...]
1. 1.1. Le parti contraevano matrimonio civile il 23.5.15 a Capriano del Colle.
Dall'unione nascevano i figli:
a Roma il 11.4.2011; Per_1
a Brescia il 5.8.2013. Per_2
1.2. Con sentenza di divorzio n. 32/2020 del Tribunale di Roma veniva da ultimo stabilito:
− L'affidamento condiviso dei figli, con residenza presso la madre;
− L'assegnazione della casa coniugale alla madre;
− Visite padre-figli a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera;
festività divise secondo il criterio dell'alternanza;
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− Un assegno periodico per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 300 (€ 150 ciascuno);
− Spese straordinarie per i figli divise al 50% tra i genitori.
1.3. La sola ricorrente ha depositato una memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Il resistente si è costituito in giudizio l'8.9.24.
Le parti sono comparse il 10.9.2024 per la prima udienza, dove il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo.
1.4. Con ordinanza del 12.9.2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
− ricorda ai genitori che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso di e ai genitori, con residenza presso la madre;
stabilisce che i genitori Per_1 Per_2 adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per i figli (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano;
− dispone che i figli frequentino il padre nei modi seguenti:
− per un weekend al mese, dal giovedì/venerdì alla domenica, in provincia di Brescia;
− una volta ogni quattro mesi, per un weekend dal giovedì/venerdì alla domenica, a Roma, con spese a carico del padre;
− durante le vacanze di Natale, i ragazzi resteranno per 10 giorni anche consecutivi con il padre;
− durante le vacanze di Pasqua, i ragazzi resteranno per 5 giorni consecutivi con il padre;
− nel periodo estivo, il padre avrà diritto a tenere i figli con sé per tre settimane, consecutive o meno;
i genitori dovranno accordarsi sul periodo entro la fine del mese di maggio;
− ulteriori periodi di permanenza dei figli con i genitori, ad es. per viaggi assieme, potranno essere concordati di volta in volta;
− con decorrenza dalla data della presente ordinanza, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 un assegno mensile di € 400,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− prende atto dell'accordo tra le parti affinché l'assegno unico (di circa € 440) sia interamente percepito dalla madre;
− incarica i Servizi Sociali di Capriano del Colle-BS affinché:
1. prendano contatti con il nucleo familiare, anche allargato agli ascendenti, a eventuali nuovi compagni e ad altre figure significative per i minori;
2. ascoltino i minori, riferendo del loro stato psico-fisico e dei rapporti con il padre;
3. misurino le capacità genitoriali di madre e padre, cercando di favorire la distensione dei loro rapporti;
4. depositino una relazione sul nucleo familiare e le attività svolte entro il 18.2.25.
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1.5. I Servizi Sociali hanno depositato una relazione il 12.2.25.
All'udienza del 25.3.25 le parti si sono accordate per confermare le condizioni sopra riportate, aggiungendo tuttavia quanto segue:
– fermo l'affidamento condiviso dei minori, una delega di firma dal padre alla madre per l'autorizzazione alle gite scolastiche all'estero e per i permessi scolastici;
– il consenso del padre affinché i figli finiscano le attuali scuole private, con facoltà per la madre di firmare l'iscrizione annuale;
– l'autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
– l'aumento dell'assegno per i figli ad € 500 mensili a partire da aprile 2025;
– l'esonero dall'incarico conferito ai Servizi Sociali;
– la rinuncia all'impugnazione della sentenza resa a queste condizioni;
– spese legali compensate.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
1.6. Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 25.1.24, non ha formulato osservazioni.
2. Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni di divorzio:
− dispone in conformità a tutte le condizioni sopra riportate;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 03/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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