TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7228 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7228/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CAVALLO ANGELO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
(già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con i Controparte_2 procuratori dott.ssa CANGIANO ANTONELLA e dott.ssa DEL CONTE SIMONA
Resistente
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore
Resistente
1
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05.07.2022, l'istante proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420200043169522000, notificata dall' in data 21.04.2022, per Controparte_4 l'importo € 22.548,87, relativa a sanzioni amministrative irrogate ex lege 689/1981 dall'
[...]
(già con l'ordinanza- Controparte_1 Controparte_2 Ingiunzione n. 24475 del 25 agosto 2017 notificata all'odierno ricorrente in data 01.09.2017, scaturente dagli accertamenti di cui al Verbale Unico Prot. n.58247 del 28.7.2015 per infrazioni riferite all'anno 2015 per assunzione irregolare di manodopera da parte della società Urbs Opulenta S.r.l., esercente attività di bar e pizzeria, di cui il era socio-amministratore. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'omessa o insussistente notifica dell'atto presupposto ordinanza -ingiunzione o la nullità della stessa;
la modifica medio tempore degli assetti societari e della compagine sociale della società Urbs Opulenta S.r.l.; la non ascrivibilità in capo ad esso ricorrente degli addebiti relativi all'assunzione - asseritamente irregolare - di manodopera in quanto egli si occupava solo delle incombenze amministrative, quali acquisti e pagamenti, mentre l'operatività e la gestione dell'attività aziendale, nonché dei lavoratori ivi addetti era affidata all'altro socio, tale sig. ; infine, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito il cui Persona_1 pagamento veniva intimato ex art. 28 legge 689/1981. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo delle somme suddette;
altresì, dichiararsi non dovuta la predetta somma e, per l'effetto, annullarsi la cartella di pagamento opposta, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva l' (già Controparte_1 Controparte_2
che eccepiva la tardività dell'impugnazione dell'iscrizione a ruolo e l'infondatezza
[...] dell'eccezione di prescrizione;
nel merito, evidenziava l'infondatezza dei motivi di opposizione. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso.
*
Tali risultando le richieste attoree, in via preliminare, deve osservarsi che, in corso di causa, la parte opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere “stante il pagamento effettuato e l'autorizzazione alla rateizzazione ricevuta su istanza della Urbs Opulentia Srl concessa proprio dall' ” (v. note difensive del 17.04.2023 di parte opponente), Controparte_2 avendo, inoltre, rappresentato di avere “aderito alla rottamazione quater e … regolarmente pagando quanto richiesto in cartella” (v. note di trattazione scritta del 14.11.2024 e successive di parte opponente).
Dal canto suo, l'amministrazione opposta ha dato atto “di aver verificato tramite il portale dell' (cd. ADER) che la società obbligata in solido aveva versato parte Controparte_3 dell'importo di cui alla cartella per € 8.298,77 sul totale della cartella pari ad € 23,786,95 e che erano stati sgravati gli interessi moratori, a seguito di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata”, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Orbene, come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno
2 dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Nella specie, avendo la parte ricorrente, nel corso del giudizio, segnalato di avere aderito alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione - quater” di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022) anche con riguardo ai crediti di cui alla cartella di pagamento odiernamente opposta, è venuto meno l'interesse del ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla pronuncia sulla domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio a causa delle sopravvenienze fattuali in discorso.
Ne discende la declaratoria di cessata materia del contendere in ordine alla proposta opposizione avverso la cartella di pagamento.
Ciò posto, la regolamentazione delle spese processuali deve essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale.
Occorre, dunque, qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in questione, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa creditoria (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: prescrizione, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: rimessione in termini per eventi sismici;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado), l'opposizione va qualificata come opposizione alla iscrizione a ruolo.
Nel caso che ci occupa, le somme chieste in pagamento con la cartella di pagamento sono relative a pretese sanzionatorie già irrogate e non tempestivamente avversate.
Infatti, la difesa di parte resistente ha documentato che l'ordinanza-Ingiunzione n. 24475 del 25 agosto 2017 sottesa alla cartella di pagamento opposta è stata ritualmente notificata all'odierno ricorrente in data 01.09.2017, mediante ritiro da parte destinatario o di suo delegato presso l'ufficio postale del plico non recapitato per temporanea assenza del destinatario in occasione del primo accesso alla residenza (v. documentazione allegata al fascicolo di parte resistente).
In merito, poi, alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset. Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da Equitalia l'efficacia della contestazione CP_5 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di
"disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
3 Il disconoscimento opposto ai sensi dell'art. 2719 c.c. di tutta la documentazione allegata dalla parte resistente, in quanto prodotta in mera copia e priva di qualsivoglia attestazione di conformità all'originale, oltre che non idonea a provare la regolarità della notifica nei propri confronti è, tuttavia, estremamente generico, e come tale irrilevante. Invero, giova ribadire che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “In tema di prova docu-mentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico con-tenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. n. 23902/2017; Cass., sez. II, 16/01/2018, n. 882).
Nel caso di specie, come già detto, non vi sono neppure contestazioni relative a “specifiche difformità”, bensì soltanto un generico disconoscimento.
Inoltre, vale la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nell'odierna parte ricorrente.
Non può, del resto, accedersi alla tesi prospettata dalla parte ricorrente del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto, indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, la cui firma è stata apposta per ritiro dell'atto. In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184). In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”
(Cass.16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
Deve, d'altro canto, ritenersi legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
4 Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invero, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione
(v. Cass. 6395/14, 4567/15, 21558/15 e 23511/16). La tesi circa la presunta necessità che la notifica a mezzo posta sia effettuata da un “soggetto abilitato” è quindi infondata, poiché, come sancito dai giudici di legittimità, è del tutto irrilevante “il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati” (Cass. n. 6395/2014 cit.).
In questi casi, in base alle norme postali di settore, il perfezionamento della notifica si ha con la semplice consegna, a prescindere, si noti, dall'identità del soggetto che riceve la raccomandata, il quale può essere anche soggetto diverso dal destinatario della cartella, per cui è anche irrilevante che la firma sia illegittima (v. Cass. n. 15746/2012 citata che richiama i principi fissati dalle sezioni unite con la più nota sentenza n. 9962/2010: “se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”). La stessa Corte ha chiarito": La procedura infatti prevede che basti consegnare il plico “presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna”. L'importante è quindi che venga recapitata presso il domicilio corretto. L'art. 26 infatti recita così: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.” Inoltre (v. Cass. n.1091/2013): "se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
5 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).”.
Tutto ciò premesso al fine di comprendere l'irrilevanza delle contestazioni relative all'apposizione della firma, la querela di falso appare anche inammissibile sotto un diverso profilo dovendosi ricordare, quanto alla presunta non riferibilità proprio alla persona del ricorrente o di una non meglio specificata "persona a lui vicina" per cui l'atto non sarebbe mai entrato nella disponibilità del ricorrente, che la relata fa pubblica fede solo riguardo al fatto che l'atto sia stato ritirato da persona legata al destinatario da una delle relazioni prescritte dagli artt. 32 e 39 del d.m. 9/4/2011, v. ad es. Cass. n. 11708/2011, e non anche del fatto che l'atto non sia poi entrato nella disponibilità del destinatario, circostanza che si fonda invece sulla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
(Cass. n. 9111/2012); presunzione superabile mediante prova contraria ordinaria, proprio perché trattasi di circostanza non fidefaciente.
Per cui non possono venire in rilievo, in questa sede, eventuali vizi di merito afferenti alla pretesa creditoria, cristallizzati dalla mancata opposizione nel termine previsto dalla notifica degli atti presupposti all'odierna cartella di pagamento.
Pertanto, è inammissibile, in questa sede, l'opposizione alla iscrizione a ruolo.
Orbene, in ordine, poi, ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99, azione odiernamente instaurata. Dunque, con riferimento all'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale, deve rilevarsi che tale domanda - in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall' art. 29 del D. Lgs. n. 46/99, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tanto chiarito, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Nella materia che ci occupa, questa è quinquennale, ex art. 28 legge 689/1981.
A mente della norma richiamata “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella medesima legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Così individuato il regime prescrizionale applicabile, va pure detto che non è confortata dalla giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui dalla mancata opposizione delle cartelle esattoriali poste a base delle intimazioni di pagamento discenderebbe la definitività delle stesse ai sensi dell'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. Viceversa, sul punto si deve accedere alla tesi prospettata dall'opponente, in quanto l'art. 2953 c.c. riguarda il caso di diritti riguardo ai quali “è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato” (cd. actio judicati); certamente vi sono anche altre ipotesi assimilabili alla condanna passata in giudicato, ma sempre in caso di un provvedimento giurisdizionale definitivo, non suscettibile di impugnazione, e non nel caso di provvedimenti amministrativi che, pur essendo idonei a costituire titolo esecutivo, non hanno l'idoneità a passare in giudicato;
sul punto, si deve rilevare che Cassazione civile sez. un. 17/11/2016 n. 23397 ha recentemente stabilito che “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o
6 impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative.
"Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 23397/2016, può desumersi un principio di diritto di valenza generale, secondo cui una volta divenuto definitivo un provvedimento amministrativo per mancata impugnazione (come una cartella esattoriale o, appunto, un'ordinanza-ingiunzione), il termine prescrizionale rimane della stessa durata anche dopo la notifica di tale provvedimento, divenendo decennale solo in caso di conferma del provvedimento all'esito di un vero e proprio giudizio di cognizione (art. 2953 c.c.).
Tuttavia, nell'ipotesi in esame l'eccezione di prescrizione è infondata relativamente alla pretesa creditoria di cui alla cartella oggetto di scrutinio, tenuto conto del lasso temporale inferiore al quinquennio intercorso tra la notifica del 01.09.2017 dell'ordinanza-Ingiunzione n. 24475 del 25 agosto 2017 e la notifica della cartella di pagamento odiernamente opposta del 21.04.2022.
Dunque, alla luce dei rilievi che precedono, è infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente.
Da quanto sopra discenderebbe l'infondatezza dell'opposizione.
Cionondimeno, appare congruo, in deroga alla soccombenza virtuale, disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della condotta processuale della parte ricorrente, alla luce della possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui alla Legge n. 197/2022, nonché del tenore della pronuncia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 [...]
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con ricorso del 05.07.2022, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7228/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CAVALLO ANGELO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
(già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con i Controparte_2 procuratori dott.ssa CANGIANO ANTONELLA e dott.ssa DEL CONTE SIMONA
Resistente
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore
Resistente
1
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05.07.2022, l'istante proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420200043169522000, notificata dall' in data 21.04.2022, per Controparte_4 l'importo € 22.548,87, relativa a sanzioni amministrative irrogate ex lege 689/1981 dall'
[...]
(già con l'ordinanza- Controparte_1 Controparte_2 Ingiunzione n. 24475 del 25 agosto 2017 notificata all'odierno ricorrente in data 01.09.2017, scaturente dagli accertamenti di cui al Verbale Unico Prot. n.58247 del 28.7.2015 per infrazioni riferite all'anno 2015 per assunzione irregolare di manodopera da parte della società Urbs Opulenta S.r.l., esercente attività di bar e pizzeria, di cui il era socio-amministratore. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'omessa o insussistente notifica dell'atto presupposto ordinanza -ingiunzione o la nullità della stessa;
la modifica medio tempore degli assetti societari e della compagine sociale della società Urbs Opulenta S.r.l.; la non ascrivibilità in capo ad esso ricorrente degli addebiti relativi all'assunzione - asseritamente irregolare - di manodopera in quanto egli si occupava solo delle incombenze amministrative, quali acquisti e pagamenti, mentre l'operatività e la gestione dell'attività aziendale, nonché dei lavoratori ivi addetti era affidata all'altro socio, tale sig. ; infine, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito il cui Persona_1 pagamento veniva intimato ex art. 28 legge 689/1981. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo delle somme suddette;
altresì, dichiararsi non dovuta la predetta somma e, per l'effetto, annullarsi la cartella di pagamento opposta, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva l' (già Controparte_1 Controparte_2
che eccepiva la tardività dell'impugnazione dell'iscrizione a ruolo e l'infondatezza
[...] dell'eccezione di prescrizione;
nel merito, evidenziava l'infondatezza dei motivi di opposizione. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso.
*
Tali risultando le richieste attoree, in via preliminare, deve osservarsi che, in corso di causa, la parte opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere “stante il pagamento effettuato e l'autorizzazione alla rateizzazione ricevuta su istanza della Urbs Opulentia Srl concessa proprio dall' ” (v. note difensive del 17.04.2023 di parte opponente), Controparte_2 avendo, inoltre, rappresentato di avere “aderito alla rottamazione quater e … regolarmente pagando quanto richiesto in cartella” (v. note di trattazione scritta del 14.11.2024 e successive di parte opponente).
Dal canto suo, l'amministrazione opposta ha dato atto “di aver verificato tramite il portale dell' (cd. ADER) che la società obbligata in solido aveva versato parte Controparte_3 dell'importo di cui alla cartella per € 8.298,77 sul totale della cartella pari ad € 23,786,95 e che erano stati sgravati gli interessi moratori, a seguito di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata”, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Orbene, come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno
2 dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Nella specie, avendo la parte ricorrente, nel corso del giudizio, segnalato di avere aderito alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione - quater” di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022) anche con riguardo ai crediti di cui alla cartella di pagamento odiernamente opposta, è venuto meno l'interesse del ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla pronuncia sulla domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio a causa delle sopravvenienze fattuali in discorso.
Ne discende la declaratoria di cessata materia del contendere in ordine alla proposta opposizione avverso la cartella di pagamento.
Ciò posto, la regolamentazione delle spese processuali deve essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale.
Occorre, dunque, qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in questione, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa creditoria (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: prescrizione, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: rimessione in termini per eventi sismici;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado), l'opposizione va qualificata come opposizione alla iscrizione a ruolo.
Nel caso che ci occupa, le somme chieste in pagamento con la cartella di pagamento sono relative a pretese sanzionatorie già irrogate e non tempestivamente avversate.
Infatti, la difesa di parte resistente ha documentato che l'ordinanza-Ingiunzione n. 24475 del 25 agosto 2017 sottesa alla cartella di pagamento opposta è stata ritualmente notificata all'odierno ricorrente in data 01.09.2017, mediante ritiro da parte destinatario o di suo delegato presso l'ufficio postale del plico non recapitato per temporanea assenza del destinatario in occasione del primo accesso alla residenza (v. documentazione allegata al fascicolo di parte resistente).
In merito, poi, alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset. Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da Equitalia l'efficacia della contestazione CP_5 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di
"disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
3 Il disconoscimento opposto ai sensi dell'art. 2719 c.c. di tutta la documentazione allegata dalla parte resistente, in quanto prodotta in mera copia e priva di qualsivoglia attestazione di conformità all'originale, oltre che non idonea a provare la regolarità della notifica nei propri confronti è, tuttavia, estremamente generico, e come tale irrilevante. Invero, giova ribadire che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “In tema di prova docu-mentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico con-tenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. n. 23902/2017; Cass., sez. II, 16/01/2018, n. 882).
Nel caso di specie, come già detto, non vi sono neppure contestazioni relative a “specifiche difformità”, bensì soltanto un generico disconoscimento.
Inoltre, vale la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nell'odierna parte ricorrente.
Non può, del resto, accedersi alla tesi prospettata dalla parte ricorrente del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto, indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, la cui firma è stata apposta per ritiro dell'atto. In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184). In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”
(Cass.16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
Deve, d'altro canto, ritenersi legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
4 Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invero, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione
(v. Cass. 6395/14, 4567/15, 21558/15 e 23511/16). La tesi circa la presunta necessità che la notifica a mezzo posta sia effettuata da un “soggetto abilitato” è quindi infondata, poiché, come sancito dai giudici di legittimità, è del tutto irrilevante “il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati” (Cass. n. 6395/2014 cit.).
In questi casi, in base alle norme postali di settore, il perfezionamento della notifica si ha con la semplice consegna, a prescindere, si noti, dall'identità del soggetto che riceve la raccomandata, il quale può essere anche soggetto diverso dal destinatario della cartella, per cui è anche irrilevante che la firma sia illegittima (v. Cass. n. 15746/2012 citata che richiama i principi fissati dalle sezioni unite con la più nota sentenza n. 9962/2010: “se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”). La stessa Corte ha chiarito": La procedura infatti prevede che basti consegnare il plico “presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna”. L'importante è quindi che venga recapitata presso il domicilio corretto. L'art. 26 infatti recita così: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.” Inoltre (v. Cass. n.1091/2013): "se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
5 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).”.
Tutto ciò premesso al fine di comprendere l'irrilevanza delle contestazioni relative all'apposizione della firma, la querela di falso appare anche inammissibile sotto un diverso profilo dovendosi ricordare, quanto alla presunta non riferibilità proprio alla persona del ricorrente o di una non meglio specificata "persona a lui vicina" per cui l'atto non sarebbe mai entrato nella disponibilità del ricorrente, che la relata fa pubblica fede solo riguardo al fatto che l'atto sia stato ritirato da persona legata al destinatario da una delle relazioni prescritte dagli artt. 32 e 39 del d.m. 9/4/2011, v. ad es. Cass. n. 11708/2011, e non anche del fatto che l'atto non sia poi entrato nella disponibilità del destinatario, circostanza che si fonda invece sulla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
(Cass. n. 9111/2012); presunzione superabile mediante prova contraria ordinaria, proprio perché trattasi di circostanza non fidefaciente.
Per cui non possono venire in rilievo, in questa sede, eventuali vizi di merito afferenti alla pretesa creditoria, cristallizzati dalla mancata opposizione nel termine previsto dalla notifica degli atti presupposti all'odierna cartella di pagamento.
Pertanto, è inammissibile, in questa sede, l'opposizione alla iscrizione a ruolo.
Orbene, in ordine, poi, ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99, azione odiernamente instaurata. Dunque, con riferimento all'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale, deve rilevarsi che tale domanda - in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall' art. 29 del D. Lgs. n. 46/99, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tanto chiarito, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Nella materia che ci occupa, questa è quinquennale, ex art. 28 legge 689/1981.
A mente della norma richiamata “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella medesima legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Così individuato il regime prescrizionale applicabile, va pure detto che non è confortata dalla giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui dalla mancata opposizione delle cartelle esattoriali poste a base delle intimazioni di pagamento discenderebbe la definitività delle stesse ai sensi dell'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. Viceversa, sul punto si deve accedere alla tesi prospettata dall'opponente, in quanto l'art. 2953 c.c. riguarda il caso di diritti riguardo ai quali “è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato” (cd. actio judicati); certamente vi sono anche altre ipotesi assimilabili alla condanna passata in giudicato, ma sempre in caso di un provvedimento giurisdizionale definitivo, non suscettibile di impugnazione, e non nel caso di provvedimenti amministrativi che, pur essendo idonei a costituire titolo esecutivo, non hanno l'idoneità a passare in giudicato;
sul punto, si deve rilevare che Cassazione civile sez. un. 17/11/2016 n. 23397 ha recentemente stabilito che “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o
6 impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative.
"Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 23397/2016, può desumersi un principio di diritto di valenza generale, secondo cui una volta divenuto definitivo un provvedimento amministrativo per mancata impugnazione (come una cartella esattoriale o, appunto, un'ordinanza-ingiunzione), il termine prescrizionale rimane della stessa durata anche dopo la notifica di tale provvedimento, divenendo decennale solo in caso di conferma del provvedimento all'esito di un vero e proprio giudizio di cognizione (art. 2953 c.c.).
Tuttavia, nell'ipotesi in esame l'eccezione di prescrizione è infondata relativamente alla pretesa creditoria di cui alla cartella oggetto di scrutinio, tenuto conto del lasso temporale inferiore al quinquennio intercorso tra la notifica del 01.09.2017 dell'ordinanza-Ingiunzione n. 24475 del 25 agosto 2017 e la notifica della cartella di pagamento odiernamente opposta del 21.04.2022.
Dunque, alla luce dei rilievi che precedono, è infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente.
Da quanto sopra discenderebbe l'infondatezza dell'opposizione.
Cionondimeno, appare congruo, in deroga alla soccombenza virtuale, disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della condotta processuale della parte ricorrente, alla luce della possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui alla Legge n. 197/2022, nonché del tenore della pronuncia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4 [...]
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con ricorso del 05.07.2022, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
7