Trib. Chieti, sentenza 06/03/2025, n. 9
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, dal Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni. L'attore ha richiesto il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. per una caduta avvenuta in un campo di calcetto, sostenendo che la responsabilità fosse esclusivamente della società proprietaria del campo, a causa di un difetto di manutenzione del manto erboso. Ha chiesto un risarcimento per danno biologico e patrimoniale, supportando le sue pretese con documentazione medica e fotografie. La convenuta ha contestato le affermazioni dell'attore, evidenziando l'assenza di prove del nesso causale tra la caduta e le condizioni del campo, e ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il sinistro non fosse avvenuto come descritto.

Il Giudice ha rigettato la domanda dell'attore, argomentando che non era stato dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Nonostante l'attore avesse descritto un'irregolarità del campo, le testimonianze non hanno confermato che la caduta fosse avvenuta nel punto specifico di tale irregolarità. La decisione si basa sul principio che, per la responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessaria la prova del nesso causale, che nel caso specifico non è stata fornita. Pertanto, il Giudice ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 06/03/2025, n. 9
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 9
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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