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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N. 537/2022, promossa da:
, elettivamente domiciliato a Ortona (CH) in Via Galileo Parte_1 C.F._1
Galilei, 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Florindi (C.F.: dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso come da procura in atti
ATTORE contro in persona del legale rappresentante , nato il [...] Controparte_1 Controparte_2
a Chieti C.F.: P.Iva: , elettivamente domiciliata in Francavilla al C.F._3 P.IVA_1
Mare alla Via Barbella n. 44 presso e nello studio dell'Avv. Roberto Valentini
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti CodiceFiscale_4
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da relative note scritte (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem) in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni e come da conclusioni e repliche depositate ex art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 7
FATTO E PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la società Parte_1
in personal del legale rappresentante p.t., come proprietaria del complesso sportivo CP_1
denominato Tiki Taka Village corrente in Francavilla al Mare alla c.da , per ottenere il Per_1
risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., subito a seguito di una caduta avvenuta in data 2.6.2021 all'interno di un campo di calcetto, affittato per disputare unitamente ad altri 4 avventori una partita di calcio a 5 amatoriale. A tal fine ha chiesto: nel merito:
In via principale:
1) accertare e dichiarare, per via dei motivi esposti in narrativa, la responsabilità esclusiva della soc. ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine alla produzione del sinistro occorso al sig. CP_1 Pt_1
2) condannare la società al risarcimento del danno biologico patito dal sig.
[...] CP_1 Pt_1
a causa del sinistro del 2.6.2021 per complessivi euro 17.575,00 ovvero nella maggiore o minore misura che dovesse essere ritenuta di Giustizia anche alla luce delle risultanze di un eventuale ctu medica.
3) condannare la società al risarcimento del danno patrimoniale patito dal sig. e pari CP_1 Pt_1
ad euro 1220,00;
Con vittoria di spese e compensi professionali.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue:
- in data 2.6.2021, intorno alle 11,30, ha affittato uno dei campi all'interno dell'impianto sportivo “Tiki
Taka Village”, gestito dalla società al fine di prendere parte, insieme ai suoi amici, ad un CP_1
incontro amatoriale di calcetto a 5;
-durante il gioco ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra;
il tutto è accaduto a causa del terreno sconnesso, in particolare, del manto erboso che presentava una grave irregolarità nel punto in cui si è verificata la caduta;
-nessuno degli avversarsi lo stava contrastando per cui la causa del sinistro è riconducibile esclusivamente alle condizioni del prato sintetico;
-i giocatori non erano a conoscenza dell'insidia non avendo mai giocato in quel campo;
- subito dopo la caduta ha avvertito un forte dolore al ginocchio destro e, trasportato presso l'ospedale di “G. Bernabeo” di Ortona, dall'esame radiografico è emerso “trauma distorsivo ginocchio dx”con prescrizione di “riposo con tutore rigido articolato bloccato in flessione a 10-15 gradi;
applicazioni fredde analgesici e gastroprotettore per 4 giorni;
chinesi isometrica del quadricipite;
deambulazione concessa per brevi spostamenti con 2 bastoni e carico a tolleranza;
inhixa 4000 1 F. al di con controllo pagina 2 di 7 dell'emocromo fra 10 gg;
visita di controllo fra 3 settimane per eventuale approfondimento diagnostico”;
- dopo diversi esami, è stato costretto a sottoporsi, in data 19.7.2021, ad un intervento in artroscopia presso la Casa di Cura Villa Serena e successivamente ad ulteriori terapie e controlli a conclusione dei quali gli è stato riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 7% e inabilità temporanea per 30 giorni al 100% ; per altri 30 giorni al 75%, per altri 30 giorni al 50% e ulteriori 90 giorni al 25%;
- il sinistro occorso si è verificato a causa di un difetto di manutenzione del campo di gioco che, per la funzione che svolge, deve essere sempre in perfette condizioni;
-la responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente la prova della sussistenza del mero rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha provocato l'evento lesivo;
-la responsabilità del custode è esclusa solamente nell'ipotesi di caso fortuito, inteso quale fattore esterno, dotato dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, in grado di interrompere il nesso eziologico;
-che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno subito è di euro 17.575,00 calcolata tenuto conto delle Tabelle di Milano, aggiornate al 2021;
- sono dovute anche le spese, documentate, ammontanti ad euro 1.220,00, sostenute per l'assistenza stragiudiziale e avendo le medesime natura di danno emergente;
-a fondamento delle pretese ha prodotto foto attestanti lo stato dei luoghi e documentazione medica per le lesioni riportate dalla caduta.
Si è costituita la società in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2
contestando le domande avverse in quanto palesemente infondate e temerarie chiedendone quindi l'integrale rigetto con vittoria di spese di lite ed altresì chiedendo la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi e liquidarsi anche d'ufficio.
Ha eccepito e osservato, per quanto di interesse, che:
- l'attore ha denunziato il sinistro per la prima volta oltre tre mesi dall'accaduto ossia in data
12.09.2021 senza denunziare nulla nell'immediatezza al custode e/o ai responsabili della struttura;
- il ha affermato che la caduta è avvenuta di mattina verso le 11,30 ma le foto che ha prodotto, Pt_1
oltre ad essere scattate di sera, non riproducono il campo di calcio a 5 indicato nell'atto di citazione;
-il giorno dell'occorso ( 2 giugno) non ci sono state prenotazioni dei campi da calcio per l'intera giornata e gestori della struttura, essendo festa nazionale erano al mare in famiglia, lasciando come custode solo il sig. ; CP_3
pagina 3 di 7 - quel giorno erano aperti solo i campi da padel, gestiti dalla ASD Tiki Padel in forza di contratto di affitto di azienda oltre al ristorante ( che avrebbe aperto solo di sera) gestito in virtù di contratto di affitto di azienda dalla Olido s.r.l.; il sinistro lamentato non si è potuto verificare nelle circostanze di tempo e di luogo descritte dal;
quindi ha contestato anche le foto offerte dall'attore; Pt_1
-nel campo da gioco in questione da oltre 10 anni giocano un campionato invernale ed un torneo estivo con oltre 100 partecipanti e mai nessuno ha segnalato sconnessioni e/o irregolarità del campo;
- a seguito della segnalzione ricevuta dal è stato effettuato un controllo e nessuna sconnessione Pt_1
è stata riscontrata;
- l'alterazione del manto erboso così come lamentato dall'attore, se vi fosse stata effettivamente sarebbe stata chiaramente visibile alla proprietaria della struttura che avrebbe dovuto ripararla ma anche agli avventori che non avrebbero dovuto dar seguito al contratto;
-ha contestato le lesioni lamentate dall'attore (rottura del LCA e menisco mediale) avendo il pronto soccorso del presidio opsedaliero di Ortona evidenziato una semplice distorsione del ginocchio e non sapendo delle condizioni di salute pregresse dello stesso nè con rifeirmento a prima dell'infortunio in esame e sia nell'intervallo di tempo intercorso tra il primo referto del pronto soccorso e la successiva diagnosi di rottura per cui la caduta sarebbe potuta avvenire per il cedimento dei legamenti già lesionati;
-il danno patrimoniale, identificato con le spese della negoziazione assistita conclusa con il mancato accord delle parti non può trovare accoglimento poichè per espressa previsione contenuta nella convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti, ognuno dovrà sopportare l'onere dell'assistenza del difensore.
5. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale ed escussione testimoniale. Esaurita
l'istruttoria, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art 185 bis c.c. come da verbale dell'11.12.2023; all'udienza del 22.1.2024 l'attore ha comunicato di voler accettare la proposta mentre il convenuto ha affermato di non volerla accettare. Parte attrice ha insistito per l'ammissione di CTU medica al fine di valutare l'entità del danno biologico subito. L'attore con le note depositate a trattazione scritta per l'uidenza dell'8.7.24 ha insistito in via preliminare per la remissione della causa in istruttoria per l'ammissione della CTU medica per poi rassegnare le proprie conclusioni. Ritenuta irrilevante la CTU richiesta da parte attrice, la cui istanza tra l'altro era già stata rigettata ed esaminata in precedenza e confermando che la causa era matura per la decisione a seguito dell'istruttoria espletata;
è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Quindi, il giudizio è giunto all'odierna decisione a seguito di deposito di comparse conclusionali e repliche.
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento danni proposta non è fondata in quanto non è stata data la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
pertanto, va rigettata.
Ed invero, vale la pena preliminarmente osservare che il fatto accaduto è stato rappresentato come inquadrabile nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Per ottenere il risarcimento dei danni, è sufficiente quindi che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa pericolosa e il danno, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, non deve provare l'assenza di colpa ma deve fornire la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione idonea ad interrompere il nesso causale, ossia il caso fortuito.
In ordine alla responsabilità per danni da bene in custodia la Cassazione a Sez. Unite, da ultimo, con ordinanza del 30.06.2022 n. 20943 (rel. R.G. Conti), ha chiarito i principi sulla responsabilità da cose in custodia ribadendo un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da ogni connotato di colpa, ritendendola una responsabilità oggettiva ed ha rimarcato i caratteri di imprevedibilità e di inevitabilità che connotano il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, da intendersi senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. . Il caso fortuito a carico del custode può consistere nell'improvvisa ed imprevedibile modifica dello stato dei luoghi, con impossibilità per il proprietario di intervenire tempestivamente per rimuovere o segnalare il pericolo.
Di recente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., 27 aprile 2023,
n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sopra richiamata sentenza n. 20943 del 2022).
Ed ancora, la terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518 ha affermato, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il principio che il danneggiato deve provare pagina 5 di 7 soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Tanto premesso, va rilevato che i fatti narrati dall'attore non hanno trovato adeguato riscontro nelle emergenze istruttorie svolte nel presente procedimento.
Il sig. ha affermato di aver affittato in data 2.6.2021 insieme ad alcuni amici uno dei campi da Pt_1
gioco presenti nella struttura Tika Taka Village sito in Francavilla al Mare in C.da Valle Anzuca al fine di disputarvi una partita di calcio a 5 amatoriale, e poi nella conclusionale, dopo aver sentito i testi, ha precisato che si trattava di un partita di calciotto. Ha rappresentato di essersi procurato una grave lesione al ginocchio a causa di una rovinosa caduta provocata dalla irregolarità del campo da gioco. Ha allegato foto attestanti la dedotta insidia sul campo e ha chiesto di escutere dei testi che erano presenti al momento del sinistro in quanto stavano giocando con lui.
Il primo teste escusso, sig. all'udienza del 16 ottobre 2023, ha riferito che in data Testimone_1
2.6.21 hanno affittato il campo per disputare la partita di calciotto e di aver partecipato all'incontro. Ha precisato che l'attore ha fatto un salto di testa per prendere il pallone e che nell'atterraggio è caduto. Ha riferito altresì una circostanza che rileva, però, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso che si è verificato in quell'occasione. Difatti, il teste ha riferito testualmente:” preciso che non ho potuto vedere se la caduta è avvenuta nel punto esatto dove c'era la irregolarità del campo mostrata nella foto di cui all'allegato n. 1alla citazione, ma posso dire che la caduta è avvenuta in prossimità della linea dell'area di rigore mostrata nelle predette foto”. Il secondo teste di parte attrice, sig. , escusso alla medesima udienza del 16 ottobre 2023, ha Testimone_2
riferito la medesima circostanza detta dal teste ossia che “la caduta è avvenuta in prossimità Tes_1 della linea dell'area di rigore mostrata nelle foto di cui all'allegato 1 alla citazione” ed ha ricordato che dopo la caduta il era a terra “in prossimità della sconnessione evidenziata dalle predette foto”. Pt_1
Ed ancora ha riferito letteralmente che “al momento della caduta non sono andato a vedere il punto preciso dove era avvenuta la caduta”.
I due testi escussi di parte attrice hanno affermato entrambi di non aver visto effettivamente l'esatto punto in cui è caduto il e che la caduta è avvenuta in prossimità della linea dell'area di rigore Pt_1
mostrata nelle foto. Da ciò si evince chiaramente che non è stato dimostrato dove si sia verificato esattamente il sinistro per cui il danno non può essere ricondotto alla dedotta anomalia del campo. In effetti, manca il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato ed è per questo che la domanda non può trovare accoglimento.
In conclusione, parte attrice non ha fornito alcun elemento utile a dimostrazione del nesso causale tra caduta e l'evento lesivo;
nel caso in esame non può dirsi provata una responsabilità della società CP_1
pagina 6 di 7 Co
proprietaria della struttura in quanto, pur a voler considerare il manto irregolare, non è stata fornita la prova che la caduta sia avvenuta nel punto esatto della irregolarità lamentata, quindi a causa della stessa. Difatti, si ribadisce che dalle dichiarazioni rese dai testi dell'attore, testimonianze concordanti, non è emerso che il punto esatto della caduta sia quello dove si trovava l'anomalia riportata nelle foto ma in prossimità della sconnessione, quindi nelle vicinanze. I testi non hanno riferito che il sig. Pt_1
camminando, o saltando sul punto dell'anomalia è caduto;
“ha fatto un salto e nell'atterraggio è caduto”. I testi risultano attendibili in quanto stavano giocando con il ed hanno riferito Pt_1 perfettamente l'azione di gioco che stava facendo l'attore ma non hanno saputo riferire dove precisamente è avvenuta la caduta. Diversamente sarebbe stato ove i testi avessero riferito che la caduta era avvenuta nell'esatto punto in cui il lamenta la disconnessione. Con tale circostanza sarebbe Pt_1
stato provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
La domanda dell'attore quindi va rigettata e di conseguenza anche le ulteriori richieste avanzate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i valori minimi (vista la non particolare complessità della causa) previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra
€ 5.201,00 ed euro 26.001,00 per le 4 fasi,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) rigetta la domanda dell'attrice;
b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, rimborso del 15 % per spese generali, oltre accessori se dovuti.
Ortona, 5 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N. 537/2022, promossa da:
, elettivamente domiciliato a Ortona (CH) in Via Galileo Parte_1 C.F._1
Galilei, 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Florindi (C.F.: dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso come da procura in atti
ATTORE contro in persona del legale rappresentante , nato il [...] Controparte_1 Controparte_2
a Chieti C.F.: P.Iva: , elettivamente domiciliata in Francavilla al C.F._3 P.IVA_1
Mare alla Via Barbella n. 44 presso e nello studio dell'Avv. Roberto Valentini
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti CodiceFiscale_4
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da relative note scritte (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem) in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni e come da conclusioni e repliche depositate ex art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 7
FATTO E PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la società Parte_1
in personal del legale rappresentante p.t., come proprietaria del complesso sportivo CP_1
denominato Tiki Taka Village corrente in Francavilla al Mare alla c.da , per ottenere il Per_1
risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., subito a seguito di una caduta avvenuta in data 2.6.2021 all'interno di un campo di calcetto, affittato per disputare unitamente ad altri 4 avventori una partita di calcio a 5 amatoriale. A tal fine ha chiesto: nel merito:
In via principale:
1) accertare e dichiarare, per via dei motivi esposti in narrativa, la responsabilità esclusiva della soc. ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine alla produzione del sinistro occorso al sig. CP_1 Pt_1
2) condannare la società al risarcimento del danno biologico patito dal sig.
[...] CP_1 Pt_1
a causa del sinistro del 2.6.2021 per complessivi euro 17.575,00 ovvero nella maggiore o minore misura che dovesse essere ritenuta di Giustizia anche alla luce delle risultanze di un eventuale ctu medica.
3) condannare la società al risarcimento del danno patrimoniale patito dal sig. e pari CP_1 Pt_1
ad euro 1220,00;
Con vittoria di spese e compensi professionali.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue:
- in data 2.6.2021, intorno alle 11,30, ha affittato uno dei campi all'interno dell'impianto sportivo “Tiki
Taka Village”, gestito dalla società al fine di prendere parte, insieme ai suoi amici, ad un CP_1
incontro amatoriale di calcetto a 5;
-durante il gioco ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra;
il tutto è accaduto a causa del terreno sconnesso, in particolare, del manto erboso che presentava una grave irregolarità nel punto in cui si è verificata la caduta;
-nessuno degli avversarsi lo stava contrastando per cui la causa del sinistro è riconducibile esclusivamente alle condizioni del prato sintetico;
-i giocatori non erano a conoscenza dell'insidia non avendo mai giocato in quel campo;
- subito dopo la caduta ha avvertito un forte dolore al ginocchio destro e, trasportato presso l'ospedale di “G. Bernabeo” di Ortona, dall'esame radiografico è emerso “trauma distorsivo ginocchio dx”con prescrizione di “riposo con tutore rigido articolato bloccato in flessione a 10-15 gradi;
applicazioni fredde analgesici e gastroprotettore per 4 giorni;
chinesi isometrica del quadricipite;
deambulazione concessa per brevi spostamenti con 2 bastoni e carico a tolleranza;
inhixa 4000 1 F. al di con controllo pagina 2 di 7 dell'emocromo fra 10 gg;
visita di controllo fra 3 settimane per eventuale approfondimento diagnostico”;
- dopo diversi esami, è stato costretto a sottoporsi, in data 19.7.2021, ad un intervento in artroscopia presso la Casa di Cura Villa Serena e successivamente ad ulteriori terapie e controlli a conclusione dei quali gli è stato riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 7% e inabilità temporanea per 30 giorni al 100% ; per altri 30 giorni al 75%, per altri 30 giorni al 50% e ulteriori 90 giorni al 25%;
- il sinistro occorso si è verificato a causa di un difetto di manutenzione del campo di gioco che, per la funzione che svolge, deve essere sempre in perfette condizioni;
-la responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente la prova della sussistenza del mero rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha provocato l'evento lesivo;
-la responsabilità del custode è esclusa solamente nell'ipotesi di caso fortuito, inteso quale fattore esterno, dotato dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, in grado di interrompere il nesso eziologico;
-che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno subito è di euro 17.575,00 calcolata tenuto conto delle Tabelle di Milano, aggiornate al 2021;
- sono dovute anche le spese, documentate, ammontanti ad euro 1.220,00, sostenute per l'assistenza stragiudiziale e avendo le medesime natura di danno emergente;
-a fondamento delle pretese ha prodotto foto attestanti lo stato dei luoghi e documentazione medica per le lesioni riportate dalla caduta.
Si è costituita la società in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2
contestando le domande avverse in quanto palesemente infondate e temerarie chiedendone quindi l'integrale rigetto con vittoria di spese di lite ed altresì chiedendo la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi e liquidarsi anche d'ufficio.
Ha eccepito e osservato, per quanto di interesse, che:
- l'attore ha denunziato il sinistro per la prima volta oltre tre mesi dall'accaduto ossia in data
12.09.2021 senza denunziare nulla nell'immediatezza al custode e/o ai responsabili della struttura;
- il ha affermato che la caduta è avvenuta di mattina verso le 11,30 ma le foto che ha prodotto, Pt_1
oltre ad essere scattate di sera, non riproducono il campo di calcio a 5 indicato nell'atto di citazione;
-il giorno dell'occorso ( 2 giugno) non ci sono state prenotazioni dei campi da calcio per l'intera giornata e gestori della struttura, essendo festa nazionale erano al mare in famiglia, lasciando come custode solo il sig. ; CP_3
pagina 3 di 7 - quel giorno erano aperti solo i campi da padel, gestiti dalla ASD Tiki Padel in forza di contratto di affitto di azienda oltre al ristorante ( che avrebbe aperto solo di sera) gestito in virtù di contratto di affitto di azienda dalla Olido s.r.l.; il sinistro lamentato non si è potuto verificare nelle circostanze di tempo e di luogo descritte dal;
quindi ha contestato anche le foto offerte dall'attore; Pt_1
-nel campo da gioco in questione da oltre 10 anni giocano un campionato invernale ed un torneo estivo con oltre 100 partecipanti e mai nessuno ha segnalato sconnessioni e/o irregolarità del campo;
- a seguito della segnalzione ricevuta dal è stato effettuato un controllo e nessuna sconnessione Pt_1
è stata riscontrata;
- l'alterazione del manto erboso così come lamentato dall'attore, se vi fosse stata effettivamente sarebbe stata chiaramente visibile alla proprietaria della struttura che avrebbe dovuto ripararla ma anche agli avventori che non avrebbero dovuto dar seguito al contratto;
-ha contestato le lesioni lamentate dall'attore (rottura del LCA e menisco mediale) avendo il pronto soccorso del presidio opsedaliero di Ortona evidenziato una semplice distorsione del ginocchio e non sapendo delle condizioni di salute pregresse dello stesso nè con rifeirmento a prima dell'infortunio in esame e sia nell'intervallo di tempo intercorso tra il primo referto del pronto soccorso e la successiva diagnosi di rottura per cui la caduta sarebbe potuta avvenire per il cedimento dei legamenti già lesionati;
-il danno patrimoniale, identificato con le spese della negoziazione assistita conclusa con il mancato accord delle parti non può trovare accoglimento poichè per espressa previsione contenuta nella convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti, ognuno dovrà sopportare l'onere dell'assistenza del difensore.
5. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale ed escussione testimoniale. Esaurita
l'istruttoria, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art 185 bis c.c. come da verbale dell'11.12.2023; all'udienza del 22.1.2024 l'attore ha comunicato di voler accettare la proposta mentre il convenuto ha affermato di non volerla accettare. Parte attrice ha insistito per l'ammissione di CTU medica al fine di valutare l'entità del danno biologico subito. L'attore con le note depositate a trattazione scritta per l'uidenza dell'8.7.24 ha insistito in via preliminare per la remissione della causa in istruttoria per l'ammissione della CTU medica per poi rassegnare le proprie conclusioni. Ritenuta irrilevante la CTU richiesta da parte attrice, la cui istanza tra l'altro era già stata rigettata ed esaminata in precedenza e confermando che la causa era matura per la decisione a seguito dell'istruttoria espletata;
è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Quindi, il giudizio è giunto all'odierna decisione a seguito di deposito di comparse conclusionali e repliche.
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento danni proposta non è fondata in quanto non è stata data la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
pertanto, va rigettata.
Ed invero, vale la pena preliminarmente osservare che il fatto accaduto è stato rappresentato come inquadrabile nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Per ottenere il risarcimento dei danni, è sufficiente quindi che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa pericolosa e il danno, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, non deve provare l'assenza di colpa ma deve fornire la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione idonea ad interrompere il nesso causale, ossia il caso fortuito.
In ordine alla responsabilità per danni da bene in custodia la Cassazione a Sez. Unite, da ultimo, con ordinanza del 30.06.2022 n. 20943 (rel. R.G. Conti), ha chiarito i principi sulla responsabilità da cose in custodia ribadendo un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da ogni connotato di colpa, ritendendola una responsabilità oggettiva ed ha rimarcato i caratteri di imprevedibilità e di inevitabilità che connotano il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, da intendersi senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. . Il caso fortuito a carico del custode può consistere nell'improvvisa ed imprevedibile modifica dello stato dei luoghi, con impossibilità per il proprietario di intervenire tempestivamente per rimuovere o segnalare il pericolo.
Di recente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., 27 aprile 2023,
n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sopra richiamata sentenza n. 20943 del 2022).
Ed ancora, la terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518 ha affermato, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il principio che il danneggiato deve provare pagina 5 di 7 soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Tanto premesso, va rilevato che i fatti narrati dall'attore non hanno trovato adeguato riscontro nelle emergenze istruttorie svolte nel presente procedimento.
Il sig. ha affermato di aver affittato in data 2.6.2021 insieme ad alcuni amici uno dei campi da Pt_1
gioco presenti nella struttura Tika Taka Village sito in Francavilla al Mare in C.da Valle Anzuca al fine di disputarvi una partita di calcio a 5 amatoriale, e poi nella conclusionale, dopo aver sentito i testi, ha precisato che si trattava di un partita di calciotto. Ha rappresentato di essersi procurato una grave lesione al ginocchio a causa di una rovinosa caduta provocata dalla irregolarità del campo da gioco. Ha allegato foto attestanti la dedotta insidia sul campo e ha chiesto di escutere dei testi che erano presenti al momento del sinistro in quanto stavano giocando con lui.
Il primo teste escusso, sig. all'udienza del 16 ottobre 2023, ha riferito che in data Testimone_1
2.6.21 hanno affittato il campo per disputare la partita di calciotto e di aver partecipato all'incontro. Ha precisato che l'attore ha fatto un salto di testa per prendere il pallone e che nell'atterraggio è caduto. Ha riferito altresì una circostanza che rileva, però, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso che si è verificato in quell'occasione. Difatti, il teste ha riferito testualmente:” preciso che non ho potuto vedere se la caduta è avvenuta nel punto esatto dove c'era la irregolarità del campo mostrata nella foto di cui all'allegato n. 1alla citazione, ma posso dire che la caduta è avvenuta in prossimità della linea dell'area di rigore mostrata nelle predette foto”. Il secondo teste di parte attrice, sig. , escusso alla medesima udienza del 16 ottobre 2023, ha Testimone_2
riferito la medesima circostanza detta dal teste ossia che “la caduta è avvenuta in prossimità Tes_1 della linea dell'area di rigore mostrata nelle foto di cui all'allegato 1 alla citazione” ed ha ricordato che dopo la caduta il era a terra “in prossimità della sconnessione evidenziata dalle predette foto”. Pt_1
Ed ancora ha riferito letteralmente che “al momento della caduta non sono andato a vedere il punto preciso dove era avvenuta la caduta”.
I due testi escussi di parte attrice hanno affermato entrambi di non aver visto effettivamente l'esatto punto in cui è caduto il e che la caduta è avvenuta in prossimità della linea dell'area di rigore Pt_1
mostrata nelle foto. Da ciò si evince chiaramente che non è stato dimostrato dove si sia verificato esattamente il sinistro per cui il danno non può essere ricondotto alla dedotta anomalia del campo. In effetti, manca il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato ed è per questo che la domanda non può trovare accoglimento.
In conclusione, parte attrice non ha fornito alcun elemento utile a dimostrazione del nesso causale tra caduta e l'evento lesivo;
nel caso in esame non può dirsi provata una responsabilità della società CP_1
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proprietaria della struttura in quanto, pur a voler considerare il manto irregolare, non è stata fornita la prova che la caduta sia avvenuta nel punto esatto della irregolarità lamentata, quindi a causa della stessa. Difatti, si ribadisce che dalle dichiarazioni rese dai testi dell'attore, testimonianze concordanti, non è emerso che il punto esatto della caduta sia quello dove si trovava l'anomalia riportata nelle foto ma in prossimità della sconnessione, quindi nelle vicinanze. I testi non hanno riferito che il sig. Pt_1
camminando, o saltando sul punto dell'anomalia è caduto;
“ha fatto un salto e nell'atterraggio è caduto”. I testi risultano attendibili in quanto stavano giocando con il ed hanno riferito Pt_1 perfettamente l'azione di gioco che stava facendo l'attore ma non hanno saputo riferire dove precisamente è avvenuta la caduta. Diversamente sarebbe stato ove i testi avessero riferito che la caduta era avvenuta nell'esatto punto in cui il lamenta la disconnessione. Con tale circostanza sarebbe Pt_1
stato provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
La domanda dell'attore quindi va rigettata e di conseguenza anche le ulteriori richieste avanzate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i valori minimi (vista la non particolare complessità della causa) previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra
€ 5.201,00 ed euro 26.001,00 per le 4 fasi,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) rigetta la domanda dell'attrice;
b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, rimborso del 15 % per spese generali, oltre accessori se dovuti.
Ortona, 5 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
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