Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Sentenza 30 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026REG.PROV.COLL.
N. 03463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3463 del 2025, proposto da
DE EA AR in proprio e quale procuratore generale dei Signori AM DE e JE DE, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Acerboni, Elisabetta Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n.22;
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Condominio Palazzo Bernardo di Venezia, Azzolina Avogadro, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2571/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. RT LE ER e uditi per le parti gli avvocati Stefano Gattamelata. Si dà atto che l'avvocato Francesco Acerboni ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. EA AR DE, nella qualità in atti, ha impugnato innanzi al TAR Veneto l’ordinanza ad adempiere PG 2021/146624 del 23.03.2021, nonché le successive diffide ad adempiere, emesse dal Comune di Venezia nei confronti dei signori EA AR DE, AM DE e JE DE, con cui è stato ordinato ai ricorrenti, in qualità di comproprietari dell'edificio Palazzo Bernardo, sito in Venezia San Polo 1977 – 1977, in relazione alla segnalazione di dissesto statico, crollo e lesioni dell'immobile, di adottare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile, denominato Palazzo Bernardo.
A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di plurime violazione di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di venezia e il Condominio Palazzo Bernardo hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2571/24 il Tar Veneto ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. EA AR DE, in proprio e quale procuratore generale dei Signori AM DE e JE DE, ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; obbligo di coinvolgimento dei condomini; 2) error in iudicando ; difetto di istruttoria e di motivazione; 3) error in iudicando ; violazione del divieto di integrazione della motivazione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Venezia ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 18.12.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
3. Costituisce circostanza pacifica l’effettivo stato di pericolo di dissesto statico posto dal Comune di Venezia a fondamento dell’impugnata ordinanza e delle successive diffide ad adempiere.
Tanto premesso, parte appellante ha reiterato in questa sede le censure già articolate in primo grado, sostenendo la necessità di coinvolgimento del Condominio e dei singoli proprietari, sull’assunto che la porzione di edificio soggetta a crollo non rientri nella sua proprietà esclusiva.
La censura è infondata.
Ai sensi dell’art. 19 del locale Regolamento edilizio: “ Il proprietario di immobile o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità, è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone, di animali e/o cose, per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell’immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi idonei a rimuovere nel minor tempo possibile le condizioni di pericolo, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo. L’esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o dell’avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda l'effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio. […] ”.
Dispone poi il successivo art. 70 che: “ … Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l’incolumità delle persone. Qualora fossero accertate carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l’igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l’adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere … ”.
4. Alla luce di tali previsioni normative, il potere di emissione di ordini manutentivi deve ritenersi legalmente emesso nei confronti del proprietario dell’immobile soggetto a crollo, pur se questi non sia proprietario esclusivo, rimanendo la questione dell’esatta individuazione degli eventuali comproprietari confinata all’aspetto puramente civilistico, ai fini dell’esercizio di eventuali azioni di rivalsa.
5. In tal senso, questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: “ l'individuazione dell'obbligato ad eseguire i lavori occorrenti per l'eliminazione della minaccia all'interesse pubblico (nella specie, un ordigno bellico) può essere legittimamente effettuata in base allo stato di fatto, in quanto la ricerca dell'obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, potrebbe essere incompatibile con l'intrinseca natura dei provvedimenti contingibili e urgenti ” (C.d.S, III, 14/5/2015, n. 2462).
In termini confermativi, si è affermato che i provvedimenti aventi natura contingibile e urgente, tra i quali rientra l’ordine di messa in sicurezza dell’immobile, possono “ … essere legittimamente indirizzat(i) al proprietario dell’area, quale soggetto che si trova con questa in un rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata, ben potendo costui, poi, eventualmente rivalersi nei confronti di eventuali soggetti terzi ritenuti responsabili ” (C.d.S, V, 28.5.2024, n. 4774).
6. Per tali ragioni, reputa il Collegio che l’impugnata ordinanza, nonché le successive diffide ad adempiere, devono ritenersi immuni dalle lamentate censure, essendo state emanate sul presupposto – pacifico e incontestato – dello stato di pericolo dell’immobile, ed essendo rivolte a soggetto rivestente la qualità di proprietario, non importa se esclusivo ovvero in comunione con altri proprietari, rilevando tale questione unicamente in sede di esercizio del diritto di rivalsa.
7. Ciò chiarito, va altresì disatteso l’ulteriore profilo di gravame, con il quale parte appellante reitera le censure di difetto di motivazione, in relazione alle modalità di individuazione dei destinatari dell’ordinanza. Sul punto, è sufficiente osservare che l’impugnata ordinanza dà atto della circostanza secondo cui i proprietari sono stati individuati attraverso le visure catastali, le quali attribuiscono comunque una presunzione di proprietà – non revocata in dubbio dell’appellante – e appaiono compatibili con l’urgenza del provvedere, che esclude la sussistenza di accertamenti proprietari più complessi ed esaustivi, quali quelli attivabili innanzi alla Conservatoria RR.II.
8. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
GO SA, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
RT LE ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LE ER | GO SA |
IL SEGRETARIO