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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 572/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 572/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Roberto Parigini, presso il cui studio in San Giovanni Valdarno (AR), Piazza della Libertà n. 22, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.2.2025, per , l'Avv. Eleonora Cottoni, in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Roberto Parigini, il quale chiede darsi atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, anche ai sensi dell'art 232 c.p.c.; precisa le conclusioni come da ricorso, di seguito riprodotte: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale accertare e N. 572/2024 R.G. 2 / 6
dichiarare che il (c.f. ) residente a [...]C.F._1
Lucignano (AR), Via Matteotti n. 68, ha accettato ed è quindi erede puro e semplice del sig. , (c.f. ) nato a [...]_1 C.F._2
20.9.1931 e deceduto il 10.7.2013 con ultima residenza a Rapolano Terme, Via
Vittorio Veneto n. 20 e di (c.f. nata a [...] C.F._3
Rapolano Terme il 22.7.1937 e deceduta il 22.7.2019 con ultima residenza a
Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto n. 20, e per l'effetto dell'accettazione di tali eredità egli è divenuto proprietario per la quota di un mezzo di: unità immobiliare posta a Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio 42: particella 450, subb. 2 e 9 cat.
C/2, Classe 1; unità immobiliare posta a Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio
42: particella 450, sub. 6 cat. C/6, Classe 5; unità immobiliare posta a Rapolano
Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Rapolano Terme (SI), al foglio 42: particella 450, subb. 7 e 8 cat. A/2, Classe 2; con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità da parte del sig. con riferimento agli immobili sopra indicati. Con vittoria di Controparte_1 competenze e spese del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 21.3.2024, il
[...]
esponeva di avere proceduto in data 12.9.2022 al pignoramento Parte_1
immobiliare (procedimento esecutivo n. 126/2022 R.G.Es. dinanzi al Tribunale di
Siena) del diritto di piena proprietà per la quota di ½ di unità immobiliari poste a
Rapolano Terme (SI), Via Vittorio Veneto, contraddistinte al C.F. del Comune di
Rapolano Terme (SI), al foglio 42, particella 450, subalterni 2 e 9, subalterno 6 e subalterni 7 e 8; evidenziava che, nel corso delle operazioni relative all'esecuzione immobiliare, era emersa la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità dei genitori dell'esecutato, deceduto il 10.7.2013, e Persona_1 Persona_2
deceduta il 22.7.2019, entrambi con ultima residenza a Rapolano Terme (SI), Via N. 572/2024 R.G. 3 / 6
Vittorio Veneto n. 20; sosteneva che aveva effettuato la Controparte_1
dichiarazione di successione e la richiesta di voltura catastale ed era stato per oltre tre mesi nel possesso degli immobili e dell'autovettura intestata alla Per_2
concludeva chiedendo di accertare che era diventato erede puro e Controparte_1
semplice di e e, quindi, proprietario degli immobili Persona_1 Persona_2
indicati supra, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva all'udienza di Controparte_1
prima comparizione ex art. 281-decies c.p.c..
Espletati gli incombenti preliminari a tale udienza, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la mancata risposta del resistente all'interrogatorio formale.
All'udienza del 25.2.2025, il ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt. 281- terdecies e 281-sexies comma 3 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto una domanda di accertamento Parte_1 dell'accettazione tacita di eredità da parte del convenuto ai fini della CP_1
continuità delle trascrizioni su delle unità immobiliari oggetto di esecuzione forzata.
Secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, l'accettazione tacita dell'eredità postula, ai sensi dell'art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni, e cioè il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, Ordinanza 1° marzo 2021, n.
5569; Cassazione civile, sez. II, 23 luglio 2019, n. 19833; Cassazione civile, sez. II,
Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14499).
In questo senso, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, quale la denuncia di N. 572/2024 R.G. 4 / 6
successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili (con riferimento alla voltura catastale, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, Ordinanza 30 aprile 2021, n. 11478); infatti, l'accertamento del proposito di accettare l'eredità non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 19 febbraio
2019, n. 4843).
Nel caso di specie, è anzitutto documentalmente provato che Persona_1
padre del resistente, è deceduto il 10.7.2013 e che madre del Persona_2
medesimo resistente, è deceduta il 22.7.2019.
L'eredità di si è quindi devoluta per la quota di 1/3 alla moglie Persona_1
e, sempre per le quote di 1/3 ciascuno, ai figli Persona_2 Controparte_1
odierno convenuto, e Controparte_2
In questa prospettiva, è documentalmente provato che, a seguito del decesso del suddetto ha presentato la denuncia di successione Persona_1 Controparte_1
del padre (doc. 6 fasc.ricorrente) e che, quindi, a seguito del decesso di
[...]
è stata presentata anche la denuncia di successione della madre ed è stata Per_2 conseguentemente effettuata la voltura dell'intestazione catastale degli immobili, a favore di e di per ½ ciascuno (doc. 7 Controparte_1 Controparte_2
fasc.ricorrente).
È altresì documentalmente provato, in quanto risultante ancora dalla denuncia di successione (doc. 6 fasc.ricorrente) che il resistente al momento Controparte_1 dell'apertura della successione del padre, era residente nell'immobile di Rapolano
Terme (SI), Via Vittorio Veneto n. 20, ove erano residenti anche i genitori, e quindi ne ha acquisito il possesso per effetto del decesso di costoro;
più precisamente, alla luce di quanto precede e della mancata risposta sul capitolo 1 dell'interrogatorio formale deferitogli (“1) Vero che, Lei è stato nel possesso dei beni ereditari del sig.
e della sig.ra per oltre tre mesi dopo la morte di Persona_1 Persona_2 quest'ultima, tra l'altro abitando e comunque utilizzando come propri gli immobili di seguito indicati: unità immobiliare posta a Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto N. 572/2024 R.G. 5 / 6
contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio
42: particella 450, subb. 2 e 9 cat. C/2, Classe 1; unità immobiliare posta a
Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del
Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio 42: particella 450, sub. 6 cat. C/6,
Classe 5; unità immobiliare posta a Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio
42: particella 450, subb. 7 e 8 cat. A/2, Classe 2.”), deve ritenersi che
[...]
abbia avuto il possesso degli immobili facenti parte dei patrimoni ereditari CP_1
del padre e della madre.
Inoltre, ancora dalla documentazione prodotta, in particolare dal ricorso per la demolizione e cancellazione dal PRA depositato da nei Controparte_2
confronti del fratello e del relativo decreto di accoglimento emesso Controparte_1
dal Tribunale di Siena, Volontaria Giurisdizione, nonché della mancata risposta di all'interrogatorio formale (“2) Vero che Lei è rimasto nel possesso Controparte_1 dell'autovettura Smart targata BZ826KF di proprietà della sig.ra Persona_2
dopo la sua morte ed almeno sino al maggio del 2020 quando i Tribunale di Siena, su ricorso di suo fratello e coerede gliene ha ordinato la Controparte_2 messa disposizione per la demolizione e cancellazione dal PRA, (doc. 8 e 9)”), può anche ritenersi provato che abbia avuto anche il possesso Controparte_1 dell'autovettura a Smart targata BZ826KF intestata alla madre.
In tale prospettiva, si deve considerare che il medesimo pur Controparte_1
essendo nel possesso dei beni ereditari, non ha provveduto a redigere l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c..
Pertanto, richiamato il principio giurisprudenziale supra citato, il suddetto
[...]
deve essere considerato come erede che ha accettato puramente e CP_1 semplicemente l'eredità di e di Persona_1 Persona_2
E poiché l'accettazione di eredità riguarda dei beni immobili, ovvero le citate unità immobiliari, site in Rapolano Terme (SI), Via Vittorio Veneto, contraddistinte al
C.F. del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio 42, particella 450, subalterni 2 e
9, subalterno 6 e subalterni 7 e 8, si deve ordinare al Conservatore dei Registri N. 572/2024 R.G. 6 / 6
Immobiliari di Siena di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 comma 3° c.c., alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare all'attore CP_1
le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono Parte_1
liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37
e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - da ritenersi indeterminato di complessità bassa - e dell'attività difensiva espletata applicando i parametri minimi in considerazione del rito prescelto e dell'istruttoria solo documentale espletata -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara che ha tacitamente accettato l'eredità di e Controparte_1 Persona_1
di ed è quindi proprietario, per la quota di ½ del diritto di piena Persona_2
proprietà delle unità immobiliari site in Rapolano Terme (SI), Via Vittorio Veneto, contraddistinte al C.F. del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio 42, particella
450, subalterni 2 e 9, subalterno 6 e subalterni 7 e 8; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità; condanna a rimborsare al le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 572/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Roberto Parigini, presso il cui studio in San Giovanni Valdarno (AR), Piazza della Libertà n. 22, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.2.2025, per , l'Avv. Eleonora Cottoni, in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Roberto Parigini, il quale chiede darsi atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, anche ai sensi dell'art 232 c.p.c.; precisa le conclusioni come da ricorso, di seguito riprodotte: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale accertare e N. 572/2024 R.G. 2 / 6
dichiarare che il (c.f. ) residente a [...]C.F._1
Lucignano (AR), Via Matteotti n. 68, ha accettato ed è quindi erede puro e semplice del sig. , (c.f. ) nato a [...]_1 C.F._2
20.9.1931 e deceduto il 10.7.2013 con ultima residenza a Rapolano Terme, Via
Vittorio Veneto n. 20 e di (c.f. nata a [...] C.F._3
Rapolano Terme il 22.7.1937 e deceduta il 22.7.2019 con ultima residenza a
Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto n. 20, e per l'effetto dell'accettazione di tali eredità egli è divenuto proprietario per la quota di un mezzo di: unità immobiliare posta a Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio 42: particella 450, subb. 2 e 9 cat.
C/2, Classe 1; unità immobiliare posta a Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio
42: particella 450, sub. 6 cat. C/6, Classe 5; unità immobiliare posta a Rapolano
Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Rapolano Terme (SI), al foglio 42: particella 450, subb. 7 e 8 cat. A/2, Classe 2; con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità da parte del sig. con riferimento agli immobili sopra indicati. Con vittoria di Controparte_1 competenze e spese del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 21.3.2024, il
[...]
esponeva di avere proceduto in data 12.9.2022 al pignoramento Parte_1
immobiliare (procedimento esecutivo n. 126/2022 R.G.Es. dinanzi al Tribunale di
Siena) del diritto di piena proprietà per la quota di ½ di unità immobiliari poste a
Rapolano Terme (SI), Via Vittorio Veneto, contraddistinte al C.F. del Comune di
Rapolano Terme (SI), al foglio 42, particella 450, subalterni 2 e 9, subalterno 6 e subalterni 7 e 8; evidenziava che, nel corso delle operazioni relative all'esecuzione immobiliare, era emersa la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità dei genitori dell'esecutato, deceduto il 10.7.2013, e Persona_1 Persona_2
deceduta il 22.7.2019, entrambi con ultima residenza a Rapolano Terme (SI), Via N. 572/2024 R.G. 3 / 6
Vittorio Veneto n. 20; sosteneva che aveva effettuato la Controparte_1
dichiarazione di successione e la richiesta di voltura catastale ed era stato per oltre tre mesi nel possesso degli immobili e dell'autovettura intestata alla Per_2
concludeva chiedendo di accertare che era diventato erede puro e Controparte_1
semplice di e e, quindi, proprietario degli immobili Persona_1 Persona_2
indicati supra, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva all'udienza di Controparte_1
prima comparizione ex art. 281-decies c.p.c..
Espletati gli incombenti preliminari a tale udienza, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la mancata risposta del resistente all'interrogatorio formale.
All'udienza del 25.2.2025, il ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt. 281- terdecies e 281-sexies comma 3 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto una domanda di accertamento Parte_1 dell'accettazione tacita di eredità da parte del convenuto ai fini della CP_1
continuità delle trascrizioni su delle unità immobiliari oggetto di esecuzione forzata.
Secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, l'accettazione tacita dell'eredità postula, ai sensi dell'art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni, e cioè il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, Ordinanza 1° marzo 2021, n.
5569; Cassazione civile, sez. II, 23 luglio 2019, n. 19833; Cassazione civile, sez. II,
Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14499).
In questo senso, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, quale la denuncia di N. 572/2024 R.G. 4 / 6
successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili (con riferimento alla voltura catastale, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, Ordinanza 30 aprile 2021, n. 11478); infatti, l'accertamento del proposito di accettare l'eredità non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 19 febbraio
2019, n. 4843).
Nel caso di specie, è anzitutto documentalmente provato che Persona_1
padre del resistente, è deceduto il 10.7.2013 e che madre del Persona_2
medesimo resistente, è deceduta il 22.7.2019.
L'eredità di si è quindi devoluta per la quota di 1/3 alla moglie Persona_1
e, sempre per le quote di 1/3 ciascuno, ai figli Persona_2 Controparte_1
odierno convenuto, e Controparte_2
In questa prospettiva, è documentalmente provato che, a seguito del decesso del suddetto ha presentato la denuncia di successione Persona_1 Controparte_1
del padre (doc. 6 fasc.ricorrente) e che, quindi, a seguito del decesso di
[...]
è stata presentata anche la denuncia di successione della madre ed è stata Per_2 conseguentemente effettuata la voltura dell'intestazione catastale degli immobili, a favore di e di per ½ ciascuno (doc. 7 Controparte_1 Controparte_2
fasc.ricorrente).
È altresì documentalmente provato, in quanto risultante ancora dalla denuncia di successione (doc. 6 fasc.ricorrente) che il resistente al momento Controparte_1 dell'apertura della successione del padre, era residente nell'immobile di Rapolano
Terme (SI), Via Vittorio Veneto n. 20, ove erano residenti anche i genitori, e quindi ne ha acquisito il possesso per effetto del decesso di costoro;
più precisamente, alla luce di quanto precede e della mancata risposta sul capitolo 1 dell'interrogatorio formale deferitogli (“1) Vero che, Lei è stato nel possesso dei beni ereditari del sig.
e della sig.ra per oltre tre mesi dopo la morte di Persona_1 Persona_2 quest'ultima, tra l'altro abitando e comunque utilizzando come propri gli immobili di seguito indicati: unità immobiliare posta a Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto N. 572/2024 R.G. 5 / 6
contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio
42: particella 450, subb. 2 e 9 cat. C/2, Classe 1; unità immobiliare posta a
Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del
Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio 42: particella 450, sub. 6 cat. C/6,
Classe 5; unità immobiliare posta a Rapolano Terme, Via Vittorio Veneto contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio
42: particella 450, subb. 7 e 8 cat. A/2, Classe 2.”), deve ritenersi che
[...]
abbia avuto il possesso degli immobili facenti parte dei patrimoni ereditari CP_1
del padre e della madre.
Inoltre, ancora dalla documentazione prodotta, in particolare dal ricorso per la demolizione e cancellazione dal PRA depositato da nei Controparte_2
confronti del fratello e del relativo decreto di accoglimento emesso Controparte_1
dal Tribunale di Siena, Volontaria Giurisdizione, nonché della mancata risposta di all'interrogatorio formale (“2) Vero che Lei è rimasto nel possesso Controparte_1 dell'autovettura Smart targata BZ826KF di proprietà della sig.ra Persona_2
dopo la sua morte ed almeno sino al maggio del 2020 quando i Tribunale di Siena, su ricorso di suo fratello e coerede gliene ha ordinato la Controparte_2 messa disposizione per la demolizione e cancellazione dal PRA, (doc. 8 e 9)”), può anche ritenersi provato che abbia avuto anche il possesso Controparte_1 dell'autovettura a Smart targata BZ826KF intestata alla madre.
In tale prospettiva, si deve considerare che il medesimo pur Controparte_1
essendo nel possesso dei beni ereditari, non ha provveduto a redigere l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c..
Pertanto, richiamato il principio giurisprudenziale supra citato, il suddetto
[...]
deve essere considerato come erede che ha accettato puramente e CP_1 semplicemente l'eredità di e di Persona_1 Persona_2
E poiché l'accettazione di eredità riguarda dei beni immobili, ovvero le citate unità immobiliari, site in Rapolano Terme (SI), Via Vittorio Veneto, contraddistinte al
C.F. del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio 42, particella 450, subalterni 2 e
9, subalterno 6 e subalterni 7 e 8, si deve ordinare al Conservatore dei Registri N. 572/2024 R.G. 6 / 6
Immobiliari di Siena di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 comma 3° c.c., alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare all'attore CP_1
le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono Parte_1
liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37
e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - da ritenersi indeterminato di complessità bassa - e dell'attività difensiva espletata applicando i parametri minimi in considerazione del rito prescelto e dell'istruttoria solo documentale espletata -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara che ha tacitamente accettato l'eredità di e Controparte_1 Persona_1
di ed è quindi proprietario, per la quota di ½ del diritto di piena Persona_2
proprietà delle unità immobiliari site in Rapolano Terme (SI), Via Vittorio Veneto, contraddistinte al C.F. del Comune di Rapolano Terme (SI), al foglio 42, particella
450, subalterni 2 e 9, subalterno 6 e subalterni 7 e 8; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità; condanna a rimborsare al le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi