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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10714/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Susanna Terni Presidente rel est dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/03/2024 rimessa al Collegio in data 5/2/2024, discussa nella Camera di
Consiglio del …12/2/2024. promossa
DA
( c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA ERODOTO 2 20126 MILANO , rappresentato e difeso dall'Avvocato CASSANI ROBERTA del
Foro di Milano, presso il quale è elettivamente domiciliaoa, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
anagraficamente in VIA SANSOVINO 1 20851 LISSONE ITALIA
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 15.4.2024
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative al divorzio
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Conferma dell'ordinanza del 19.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Cologno Parte_1 Controparte_1
Monzese il 30.8.2006 , iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di nell'anno 2006 atto n. 50 , parte II serie C;
dal matrimonio è nata a [...] [...] la figlia , Per_1
le parti si sono separate con decreto dell'11.12.2015 del Tribunale di Milano, che ha omologato le condizioni di seprazione, con sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n 7590/19 è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti , con sentenza definitiva pubblicata l'11.2.2021 n.1140/21 il Tribunale ha affidato la minore all'Ente Comune di Milano con collocamento prevalente presso il padre, delega all'ente per la regolamentazione delle visite madre/figlia, una serie di interventi a supporto della minore e dei genitori meglio descritti nella sentenza, l'obbligo a carico della madre di concorrere al mantenimento della minore con il versamento della somma mensile di euro 150, oltre al oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e delle spese straordinarie scolastiche (iscrizione a scuola pubblica, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, gite rientranti nell'ordinaria programmazione didattica) debitamente documentate, con ricorso depositato in data 19.3.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
Per di cui alla sentenza di divorzio, con revoca della minore dell'affido all' e l'affido in via esclusiva cd rafforzato, la resistente è rimasta contumace contumace, all'udienza del 4.10.2024 avanti al GOT e a quella del 19.11.2024 avanti al Giudice Delegato è comparso il solo ricorrente insistendo nelle domande spiegate, con ordinanza del 19.11.2024 il Giudice Delegato ha disposto come di seguito:
Revoca l'affido della minore ai servizi sociali di Milano;
Persona_3
1. Affida in via esclusiva al padre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai Persona_3 fini della residenza anagrafica, in via Erodoto n 2 Milano , il quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere della madre di vigilanza;
2. Dispone che le frequentazioni della minore con il genitore non affidatario riprendano solo laddove la madre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con la figlia, previa accordo con il padre e attivazione dello Spazio neutro,
3. Pone, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del ricorrente della somma di € 150 omnicomprensiva a decorrere dalla data di deposito del ricorso somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2025) ;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito in via esclusiva dal ricorrente;
5. Rinvia la causa per l'ascolto della minore alla udienza del 5.2.2025
All'udienza del 5 febbraio 2025 ascoltata la minore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12.2.2025
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15, essendo la legge del foro.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale Per quanto concerne l'affidamento della figlia minore ritiene il Collegio che la domanda svolta da Per_1
parte ricorrente meriti accoglimento.
Il Tribunale con la sentenza di divorzio aveva confermato l'affido della minore all'Ente al fine di non pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di con la madre;
il padre, secondo il Tribunale, figura di Per_1
riferimento per la minore, non sarebbe stato in grado di garantire la ripresa dei rapporti con la madre, attesa la conflittualità e comunque l'assenza di rapporti con quest'ultima.
Secondo quanto riferito dal ricorrente dalla data della sentenza che ha disposto l'affido della minore all'Ente la resistente ad oggi non ha in alcun modo collaborato con i Servizi incaricati, Assistenti
Sociali, Educatrici, Operatori dello Spazio Neutro, del Progetto Link risultando sempre oppositiva;
inoltre Non è stato possibile per i Servizi dar corso alla valutazione psichiatrica presso il CPS sulla persona della resistente a causa della sua mancata adesione, così come per lo stesso motivo non è stato effettuato il percorso psicologico per il recupero della relazione con la figlia”
Assume il ricorrente che non avendo la resistente ottemperato a nessuna delle prescrizioni disposte dal
Tribunale, è stato causato n forte pregiudizio alla minore;
inoltre che egli “ha notevoli difficoltà a gestire la quotidianità legata a e anche le più semplici incombenze (ad esempio rinnovo carta identità, Per_1
inserimento nel proprio stato di famiglia, vaccini, visite mediche specialistiche, ecc.) diventano un
“calvario” stante la totale assenza di collaborazione della Sig.ra che non perde occasione per CP_1 porre ostacoli “gratuiti” a qualsiasi necessità della figlia (anche solo burocratica), non comprendendo che il “dispetto” ricade a livello emotivo con maggior peso sulla minore”.
I Servizi affidatari nella relazione hanno dato atto della decisione da parte della madre di interrompere gli incontri in spazio neutro madre/figlia, e del sollievo mostrato dalla minore a seguito di detta decisione, minore che però non ha espresso la volontà di chiudere definitivamente i rapporti con la madre;
hanno dato altres''' atto che il padre ha intrapreso il percorso di supporto alla genitorialità, intrapreso con la psicologa del consultorio non intravedendone più la proficuità.
Come emerge dalla relazione dei Servizi affidatari “nonostante la sua dolorosa e faticosa storia di crescita appare essere riuscita a raggiungere e mantenere gli sviluppi previsti per l'età. Ha una Per_1
relazione affettiva stabile e costante con il padre e si avvale del supporto della famiglia allargata:
Frequenta la scuola con regolarità , non è socialmente isolata , è riconosciuta dal gruppo del pari come persona affidabile e protettiva. Non presenta tratti comportamentali disregolativi, nel contesto domestico e scolastico è in grado di rispettare le regole e di adeguarsi alle aspettative.
I Servizi hanno concluso evidenziando che sussistono i presupposti per la revoca dell'affido all'ente e per il reintegro della responsabilità genitoriale del padre stante la sua necessità di occuparsi nel migliore dei modi della figlia”,
Inoltre nel corso della audizione, nel descrivere il rapporto con il padre, con cui ha affermato si Per_1
“stare benissimo”, e quello con la madre, riferendo del rapporto pregresso in spazio neutro e delle incomprensioni con la stessa si è mostrata consapevole della scelte effettuate , spigliata e determinata
La scelta processuale della convenuta di rimanere contumace non consente di prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Come emerge dalla sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, il padre è stata la figura di riferimento per la minore da sempre, e l'affido all'Ente ha rappresentato per la madre l' opportunità per ristabilire un rapporto con la minore, opportunità cui si è sottratta decidendo di non intraprendere il percorso alla genitorialità e sospendendo gli incontri in spazio neutro con la figlia.
Di detta decisione il Collegio prende atto concludendo per l'impossibilità di disporre l'affido condiviso della minore, anche in forza di quanto rappresentato dal Tribunale nella sentenza n1140/21 che dava atto di “ atteggiamento svalutante ed oppositivo della resistente sia nei confronti degli operatori che della bambina” e della volontà della stessa di non volere ricostruire un rapporto con la minore, sottraendosi agli adempimenti previsti negli incarichi ai Servizi affidatari
Deve ritenersi accoglibile la domanda di affidamento super esclusivo della minore al padre, per il quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che egli potrà occuparsi del figlio anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Il totale disinteresse materno, come manifestatosi, giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Resta confermato il collocamento della minore presso il padre a Milano via Erodoto n 2 anche ai fini della residenza anagrafica.
Deve essere mantenuto il mantenimento di periodici colloqui di monitoraggio con la minore da parte dei
Servizi, finalizzati a sostenere nel delicato periodo evolutivo che sta attraversando, facendola nel Per_1
contempo sentire sicura e non eccessivamente sollecitata a livello emotivo.
Il Collegio invita inoltre il ricorrente, principale figura affettiva di riferimento della minore, a proseguire il previsto percorso di sostegno alla genitorialità , nell'interesse della minore. Frequentazioni della minore con il genitore non collocatario
Quanto alla frequentazione di con la madre, deve prevedersi che quest'ultima possa vedere la Per_1
figlia qualora dimostri la volontà di riprendere un rapporto costruttivo con la minore , fattivo rapporto con quest'ultima con incontri in Spazio neutro , e sentita in ogni caso la minore.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche, deve essere altresì posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento al padre della somma mensile di euro di
€ 150 omnicomprensiva a decorrere dalla data di deposito del ricorso somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2025) .
L'assegno unico per la famiglia è percepito in via esclusiva del ricorrente
Sulle spese di lite
Attesa l'esito della controversia il resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n 1140/21 del Tribunale di Milano pubblicata l'11.2.2021 così statuisce:
1. Revoca l'affido di nata a [...] il [...] ai Servizi sociali di Milano;
Persona_3
2. Affida la figlia minore , nata il MILANO 21/02/2011, in via esclusiva al padre Persona_3
presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano via Erodoto n 2 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza,
3. Dispone che la madre potrà incontrare la minore solo qualora manifesti la volontà di ricostruire un rapporto costruttivo con quest'ultima , tramite incontri in Spazio neutro , e sentita in ogni caso la minore;
4. Dispone che la minore continui nei periodici colloqui di monitoraggio con il servizio di psicoterapia dei Servizi sociali di Milano;
5. Invita il ricorrente a proseguire nell'intervento di supporto alla genitorialità come precisato in parte motiva;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in Persona_3
favore del padre della somma complessiva di € 150 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano come segue:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente al ricorrente;
8. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida nella somma di euro 3.510 per compenso, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
9. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi ai Servizi sociali di Milano
Milano, 12/02/2025
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Susanna Terni Presidente rel est dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/03/2024 rimessa al Collegio in data 5/2/2024, discussa nella Camera di
Consiglio del …12/2/2024. promossa
DA
( c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA ERODOTO 2 20126 MILANO , rappresentato e difeso dall'Avvocato CASSANI ROBERTA del
Foro di Milano, presso il quale è elettivamente domiciliaoa, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
anagraficamente in VIA SANSOVINO 1 20851 LISSONE ITALIA
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 15.4.2024
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative al divorzio
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Conferma dell'ordinanza del 19.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Cologno Parte_1 Controparte_1
Monzese il 30.8.2006 , iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di nell'anno 2006 atto n. 50 , parte II serie C;
dal matrimonio è nata a [...] [...] la figlia , Per_1
le parti si sono separate con decreto dell'11.12.2015 del Tribunale di Milano, che ha omologato le condizioni di seprazione, con sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n 7590/19 è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti , con sentenza definitiva pubblicata l'11.2.2021 n.1140/21 il Tribunale ha affidato la minore all'Ente Comune di Milano con collocamento prevalente presso il padre, delega all'ente per la regolamentazione delle visite madre/figlia, una serie di interventi a supporto della minore e dei genitori meglio descritti nella sentenza, l'obbligo a carico della madre di concorrere al mantenimento della minore con il versamento della somma mensile di euro 150, oltre al oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e delle spese straordinarie scolastiche (iscrizione a scuola pubblica, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, gite rientranti nell'ordinaria programmazione didattica) debitamente documentate, con ricorso depositato in data 19.3.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
Per di cui alla sentenza di divorzio, con revoca della minore dell'affido all' e l'affido in via esclusiva cd rafforzato, la resistente è rimasta contumace contumace, all'udienza del 4.10.2024 avanti al GOT e a quella del 19.11.2024 avanti al Giudice Delegato è comparso il solo ricorrente insistendo nelle domande spiegate, con ordinanza del 19.11.2024 il Giudice Delegato ha disposto come di seguito:
Revoca l'affido della minore ai servizi sociali di Milano;
Persona_3
1. Affida in via esclusiva al padre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai Persona_3 fini della residenza anagrafica, in via Erodoto n 2 Milano , il quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere della madre di vigilanza;
2. Dispone che le frequentazioni della minore con il genitore non affidatario riprendano solo laddove la madre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con la figlia, previa accordo con il padre e attivazione dello Spazio neutro,
3. Pone, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del ricorrente della somma di € 150 omnicomprensiva a decorrere dalla data di deposito del ricorso somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2025) ;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito in via esclusiva dal ricorrente;
5. Rinvia la causa per l'ascolto della minore alla udienza del 5.2.2025
All'udienza del 5 febbraio 2025 ascoltata la minore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12.2.2025
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15, essendo la legge del foro.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale Per quanto concerne l'affidamento della figlia minore ritiene il Collegio che la domanda svolta da Per_1
parte ricorrente meriti accoglimento.
Il Tribunale con la sentenza di divorzio aveva confermato l'affido della minore all'Ente al fine di non pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di con la madre;
il padre, secondo il Tribunale, figura di Per_1
riferimento per la minore, non sarebbe stato in grado di garantire la ripresa dei rapporti con la madre, attesa la conflittualità e comunque l'assenza di rapporti con quest'ultima.
Secondo quanto riferito dal ricorrente dalla data della sentenza che ha disposto l'affido della minore all'Ente la resistente ad oggi non ha in alcun modo collaborato con i Servizi incaricati, Assistenti
Sociali, Educatrici, Operatori dello Spazio Neutro, del Progetto Link risultando sempre oppositiva;
inoltre Non è stato possibile per i Servizi dar corso alla valutazione psichiatrica presso il CPS sulla persona della resistente a causa della sua mancata adesione, così come per lo stesso motivo non è stato effettuato il percorso psicologico per il recupero della relazione con la figlia”
Assume il ricorrente che non avendo la resistente ottemperato a nessuna delle prescrizioni disposte dal
Tribunale, è stato causato n forte pregiudizio alla minore;
inoltre che egli “ha notevoli difficoltà a gestire la quotidianità legata a e anche le più semplici incombenze (ad esempio rinnovo carta identità, Per_1
inserimento nel proprio stato di famiglia, vaccini, visite mediche specialistiche, ecc.) diventano un
“calvario” stante la totale assenza di collaborazione della Sig.ra che non perde occasione per CP_1 porre ostacoli “gratuiti” a qualsiasi necessità della figlia (anche solo burocratica), non comprendendo che il “dispetto” ricade a livello emotivo con maggior peso sulla minore”.
I Servizi affidatari nella relazione hanno dato atto della decisione da parte della madre di interrompere gli incontri in spazio neutro madre/figlia, e del sollievo mostrato dalla minore a seguito di detta decisione, minore che però non ha espresso la volontà di chiudere definitivamente i rapporti con la madre;
hanno dato altres''' atto che il padre ha intrapreso il percorso di supporto alla genitorialità, intrapreso con la psicologa del consultorio non intravedendone più la proficuità.
Come emerge dalla relazione dei Servizi affidatari “nonostante la sua dolorosa e faticosa storia di crescita appare essere riuscita a raggiungere e mantenere gli sviluppi previsti per l'età. Ha una Per_1
relazione affettiva stabile e costante con il padre e si avvale del supporto della famiglia allargata:
Frequenta la scuola con regolarità , non è socialmente isolata , è riconosciuta dal gruppo del pari come persona affidabile e protettiva. Non presenta tratti comportamentali disregolativi, nel contesto domestico e scolastico è in grado di rispettare le regole e di adeguarsi alle aspettative.
I Servizi hanno concluso evidenziando che sussistono i presupposti per la revoca dell'affido all'ente e per il reintegro della responsabilità genitoriale del padre stante la sua necessità di occuparsi nel migliore dei modi della figlia”,
Inoltre nel corso della audizione, nel descrivere il rapporto con il padre, con cui ha affermato si Per_1
“stare benissimo”, e quello con la madre, riferendo del rapporto pregresso in spazio neutro e delle incomprensioni con la stessa si è mostrata consapevole della scelte effettuate , spigliata e determinata
La scelta processuale della convenuta di rimanere contumace non consente di prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Come emerge dalla sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, il padre è stata la figura di riferimento per la minore da sempre, e l'affido all'Ente ha rappresentato per la madre l' opportunità per ristabilire un rapporto con la minore, opportunità cui si è sottratta decidendo di non intraprendere il percorso alla genitorialità e sospendendo gli incontri in spazio neutro con la figlia.
Di detta decisione il Collegio prende atto concludendo per l'impossibilità di disporre l'affido condiviso della minore, anche in forza di quanto rappresentato dal Tribunale nella sentenza n1140/21 che dava atto di “ atteggiamento svalutante ed oppositivo della resistente sia nei confronti degli operatori che della bambina” e della volontà della stessa di non volere ricostruire un rapporto con la minore, sottraendosi agli adempimenti previsti negli incarichi ai Servizi affidatari
Deve ritenersi accoglibile la domanda di affidamento super esclusivo della minore al padre, per il quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che egli potrà occuparsi del figlio anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Il totale disinteresse materno, come manifestatosi, giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Resta confermato il collocamento della minore presso il padre a Milano via Erodoto n 2 anche ai fini della residenza anagrafica.
Deve essere mantenuto il mantenimento di periodici colloqui di monitoraggio con la minore da parte dei
Servizi, finalizzati a sostenere nel delicato periodo evolutivo che sta attraversando, facendola nel Per_1
contempo sentire sicura e non eccessivamente sollecitata a livello emotivo.
Il Collegio invita inoltre il ricorrente, principale figura affettiva di riferimento della minore, a proseguire il previsto percorso di sostegno alla genitorialità , nell'interesse della minore. Frequentazioni della minore con il genitore non collocatario
Quanto alla frequentazione di con la madre, deve prevedersi che quest'ultima possa vedere la Per_1
figlia qualora dimostri la volontà di riprendere un rapporto costruttivo con la minore , fattivo rapporto con quest'ultima con incontri in Spazio neutro , e sentita in ogni caso la minore.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche, deve essere altresì posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento al padre della somma mensile di euro di
€ 150 omnicomprensiva a decorrere dalla data di deposito del ricorso somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2025) .
L'assegno unico per la famiglia è percepito in via esclusiva del ricorrente
Sulle spese di lite
Attesa l'esito della controversia il resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n 1140/21 del Tribunale di Milano pubblicata l'11.2.2021 così statuisce:
1. Revoca l'affido di nata a [...] il [...] ai Servizi sociali di Milano;
Persona_3
2. Affida la figlia minore , nata il MILANO 21/02/2011, in via esclusiva al padre Persona_3
presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano via Erodoto n 2 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza,
3. Dispone che la madre potrà incontrare la minore solo qualora manifesti la volontà di ricostruire un rapporto costruttivo con quest'ultima , tramite incontri in Spazio neutro , e sentita in ogni caso la minore;
4. Dispone che la minore continui nei periodici colloqui di monitoraggio con il servizio di psicoterapia dei Servizi sociali di Milano;
5. Invita il ricorrente a proseguire nell'intervento di supporto alla genitorialità come precisato in parte motiva;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in Persona_3
favore del padre della somma complessiva di € 150 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano come segue:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente al ricorrente;
8. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida nella somma di euro 3.510 per compenso, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
9. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi ai Servizi sociali di Milano
Milano, 12/02/2025
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Susanna Terni